Assicurazioni sociali Clausole campione

Assicurazioni sociali. 33.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.
Assicurazioni sociali. Per le assicurazioni sociali, per l’assicurazione contro gli infortuni, per l’assi- stenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge. Gli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto sono in- quadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell’agricoltura. Le indennità a carico dell’Istituto assicuratore saranno anticipate a condi- zione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell’Istituto o altro sistema analogo. Fatte salve le situazioni di miglior favore per i lavoratori già acquisite nella contrattazione integrativa, i Cirl hanno facoltà di regolamentare anticipa- zioni, a carico dei datori di lavoro, delle indennità di cassa integrazione e di malattia.
Assicurazioni sociali. Non vengono assunte prestazioni che vanno a carico di altre assicurazioni sociali (AMal, AInf, AI, AM, AVS, AD, ecc.). Il diritto a prestazione va notifica- to all’assicurazione sociale competente. Se una persona assicurata non dispone di un’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo LAMal o di una copertura equivalente nel Principato del Liechtenstein valide, l’assicuratore fornisce prestazioni come se tale copertura esistesse. Le altre assicurazioni complementari in essere presso l’assicuratore hanno la precedenza sulle prestazioni di ÖKK TOURIST. Se è presente un’affiliazione (tesseramento) presso una guardia aerea di salvataggio o un’organizzazione simile, vengono assunti costi solo se non sono state fornite prestazioni da queste organizzazioni. Sono fatti salvi ac-
Assicurazioni sociali. Non viene accordata nessuna prestazione che vada a carico delle assicura- zioni sociali (Amal, AINF, AI, AM, AVS, IPG, ecc.). La pretesa di prestazione deve essere annunciata presso la rispettiva assicurazione sociale.
Assicurazioni sociali. Il personale é iscritto agli Enti di Previdenza in conformità alle norme sulla assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti o alle speciali disposizioni sul trattamento pensionistico.
Assicurazioni sociali. 1. L’Impresa si obbliga all'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, tubercolosi, malattie, ecc.) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, ecc.).
Assicurazioni sociali. ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARESERVIZIO DI LEVA
Assicurazioni sociali. Il lavoratore deve essere assicurato secondo le norme di legge nei confronti:
Assicurazioni sociali. Se impiega dei lavoratori, il mandatario annuncia se stesso e i propri collaboratori alle assicurazioni sociali. Se è un lavoratore indipendente, il mandatario deve inoltre provare, in occasione della presentazione dell’offerta, di essere affiliato a una cassa di compensa- zione.
Assicurazioni sociali. La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutte le norme e le prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei regolamenti sulla tu- tela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori vigenti. La Ditta si impegna, altresì, ad osservare tutte le norme e le prescrizioni del- le leggi e dei regolamenti in corso di vigenza in materia di regolarità contri- butiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.