Accordi locali. Dopo la lettera h) di cui al terzo comma è aggiunta la seguente:
Accordi locali. Oltre quanto previsto dall’art. 41 le parti stipulanti il presente ccnl possono disporre l’intervento di un proprio rappresentante alle trattative ed alla stipula degli accordi sindacali locali che regolano materie previste dal presente contratto nazionale del quale gli accordi locali stessi divengono parte integrante. Gli accordi di cui sopra sono ammessi solo nei limiti e secondo gli indirizzi espressamente previsti dal presente con- tratto, per l’applicazione di esso senza che ne venga alterato il contenuto.
Accordi locali. 18. Oltre alle disposizioni menzionate nel presente paragrafo, pos- sono concludersi accordi locali che tengano conto delle circo- stanze specifiche dell’impresa per quanto riguarda la program- mazione delle ore lavorative, al lavoro a turni e alle pause per i pasti e l'armonizzazione dei pagamenti per un periodo di tempo. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto.
Accordi locali. Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti integrativi di secondo livello, secondo quanto stabilito dal sistema di contrattazione convenuto dalle parti. Il contratto integrativo, in particolare, provvede:
Accordi locali. ▪ È STATO RIBADITO CHE LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEVE RIGUARDARE MATERIE ED ISTITUTI ▪ è stata abrogata la disposizione che prevedeva la decorrenza della contrattazione integrativa, lasciandone i tempi di rinnovo alle parti Sociali territoriali, sulla base delle rispettive scadenze; ▪ È STATA INTEGRATA LA NORMA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ (DEMANDATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE) PER I LAVORATORI AI QUALI IL DATORE DI LAVORO RICHIEDA PER ISCRITTO DI ESSERE REPERIBILI, ANCHE AL DI FUORI DELL’ORARIO NORMALMENTE PRATICATO DALL’IMPRESA: È STATO PRECISATO CHE L’OBBLIGO IN CAPO AI LAVORATORI nelle Regioni in cui non sia applicata alcuna disciplina sulla trasferta regionale, la trasferta stessa sarà applicata dal 1° ottobre 2022, secondo le seguenti modalità: ▪ su mandato delle Parti Sociali, la CNCE implementerà il sistema informatico “CNCE_Edilconnect” per la corretta imputazione delle contribuzioni alle Casse Edili interessate, sulla base di quanto di seguito specificato (ovvero sulla base di quanto definito in materia nelle singole Regioni); ▪ anche per cantieri di durata superiore a 3 mesi, l’impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa; ▪ per i primi 3 mesi, si applicheranno le contribuzioni previste dal contratto integrativo del territorio di provenienza, che saranno imputate alla Cassa Edile di provenienza; ▪ dopo il 3° mese di trasferta, si applicheranno le contribuzioni previste dal contratto integrativo del luogo di destinazione, che saranno imputate alla Cassa Edile del predetto luogo. ▪ RESTA SALVO QUANTO GIÀ ATTUATO NELLE SINGOLE REGIONI AI SENSI DELL’ACCORDO DEL 2 FEBBRAIO 2015, NONCHÉ LE DIVERSE REGOLAMENTAZIONI GIÀ PATTUITE A LIVELLO REGIONALE O CHE SARANNO PATTUITE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022. È FATTA SALVA, ALTRESÌ, LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLA TRASFERTA PER GLI SPECIFICI SETTORI DI CUI ALL’ART. 21 DEL CCNL; ▪ FATTA SALVA L’ENTRATA IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2022 DELLA DISCIPLINA SOPRA ILLUSTRATA NELLE REGIONI IN CUI NON SIA ATTUALMENTE APPLICATA LA TRASFERTA REGIONALE, RESTA COMUNQUE POSSIBILE, PER LE PARTI SOCIALI TERRITORIALI, MODIFICARE A LIVELLO REGIONALE LA PREDETTA DISCIPLINA, ANCHE SUCCESSIVAMENTE AL 30 SETTEMBRE 2022; ▪ IN MATERIA DI DOL (DURC ON LINE) E DI VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA, RESTA FERMO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
Accordi locali. Le parti firmatarie, in attuazione del CCNL 23 luglio 2008 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni di cui al verbale di incontro del 14 luglio 2011, confermano il rimando al livello territoriale dell’esercizio della titolarità contrattuale, impegnandosi ad addivenire alla sottoscrizione, tenuto conto delle singole realtà territoriali, dei contratti collettivi provinciali di secondo livello per ciascuna provincia ligure, secondo quanto stabilito dal presente Accordo quadro regionale nonché dal sistema contrattuale convenuto a livello nazionale, con i criteri e le modalità previsti dall’art. 42 del CCNL del 23 luglio 2008, e successive integrazioni e dagli Accordi nazionali vigenti. La contrattazione provinciale integrativa, successiva alla stipula del presente Accordo quadro regionale sarà di competenza delle parti provinciali aderenti alle associazioni firmatarie dell'Accordo medesimo. Nella stipula dei contratti collettivi provinciali di secondo livello, le parti firmatarie si impegnano a garantire ai lavoratori l’allineamento dei trattamenti economici e normativi già in essere a livello locale e/o previsti negli accordi locali vigenti e applicati, fermo restando quanto previsto dal CCNL del 23 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni. Ove siano già in essere i contratti collettivi provinciali di secondo livello per le imprese artigiane, piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini, le parti firmatarie si impegnano ad addivenire, con la dovuta gradualità ed armonizzazione, da definire nei contratti integrativi medesimi, al riallineamento dei trattamenti economici e normativi dovuti ai lavoratori, fermo restando quanto previsto dal CCNL del 23 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni.
Accordi locali. In sede di contrattazione integrativa (contrattazione territoriale di secondo livello), alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti (ANCE e FENEAL-UIL / FILCA-CISL / FILLEA- CGIL) è demandato il compito di provvedere alla determinazione complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili. Per i lavori pubblici e privati, la Cassa Edile è tenuta a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera.
Accordi locali. Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti collettivi territoriali di secondo livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale convenuto dalle parti ivi compreso il principio di inscindibilità e di pari cogenza tra i due livelli contrattuali. Il contratto collettivo territoriale ha validità triennale, e in particolare provvede:
Accordi locali. L'art. 42 (Accordi locali) viene sostituito dal seguente: Art. 42 - Contrattazione di 2° livello. "Alle Organizzazioni regionali e territoriali dell'artigianato e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula del CCRIL, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale di cui al Documento 3. Il CCRIL, in particolare, provvede:
Accordi locali. 1. Con decorrenza non anteriore all'1 gennaio 1998 in un arco quadriennale, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte definiranno, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 39 e all'art. 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, fino alla misura massima del 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio. L'elemento economico territoriale di cui al comma precedente, sara` correlato all'andamento congiunturale del settore nel territorio e ai risultati conseguiti dalle imprese nel territorio medesimo, in termini di produttivita`, livelli occupazionali e operativita` dei meccanismi di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonche` agli ulteriori indicatori territoriali che verranno individuati dalle parti sottoscritte prima dell'avvio dei negoziati integrativi. Durante la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sara` effettuata dalle Organizzazioni territoriali citate, con la periodicita` stabilita dalle Organizzazioni medesime. Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra e` stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 39 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.