Infortuni sul lavoro Clausole campione

Infortuni sul lavoro. La integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell'anno in corso. Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell'anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e integrazione, un trattamento minimo pari all’80 per cento del salario giornaliero contrattuale. In occasione del rendiconto annuale delle Casse integrazione extra legem, le parti verificheranno l’adeguamento dei contributi in vigore per permettere l’applicazione del trattamento previsto dall’art. 62. Nelle province ove non è ancora istituita la Cassa integrazione extra legem, le parti contraenti interverranno per promuoverne la istituzione onde conseguire, gradualmente, i livelli di trattamento minimo di cui sopra.
Infortuni sul lavoro. 1. Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha l'obbligo di avvertire o di fare avvertire immediatamente la Società.
Infortuni sul lavoro. 1. II dipendente è assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali all’Inail.
Infortuni sul lavoro. La integrazione salariale corrisposta dalle Casse "extra legem" agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge ed integrazione, nella misura dell'80% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso. Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse "extra legem", sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal 15° giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall'INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse "extra legem" dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge ed integrazione, un trattamento minimo pari all'80% del salario giornaliero contrattuale. In occasione del rendiconto annuale delle Casse integrazione "extra legem", le parti verificheranno l'adeguamento dei contributi in vigore per permettere l'applicazione del trattamento previsto dall'art. 62. Nelle province ove non è ancora istituita la Cassa integrazione "extra legem", le parti contraenti interverranno per promuoverne la istituzione onde conseguire, gradualmente, i livelli di trattamento minimo di cui sopra. Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nei casi previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni. Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso. Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione, in applicazione dell'art. 8 della citata legge n. 457/1972, la concessione dell'integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell'anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. Le aziende agricole anticipano agli operai a tempo indeterminato le indennità di legge a car...
Infortuni sul lavoro. In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all'impresa.
Infortuni sul lavoro. L’integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli OTI, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni, dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza. Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal 15esimo giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza. Per gli OTD, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse extra legem dovranno assicurare tra indennità di legge e integrazione, un trattamento minimo pari all’80% del salario giornaliero. 28
Infortuni sul lavoro. 1. In caso di infortunio durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, così come pianificata nell’accordo individuale, il dipendente è tenuto a comunicare immediatamente l’accaduto o comunque far pervenire l’informazione al proprio dirigente e, per conoscenza, all’ufficio Personale.
Infortuni sul lavoro. I. Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Infortuni sul lavoro. In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore, sia esso soggetto o meno all'assicurazione obbligatoria, dovrà darne immediata comunicazione all'impresa, consegnando il certificato medico, in modo che la produzione possa provvedere sollecitamente agli adempimenti di legge.
Infortuni sul lavoro. Differimento del termine di decorrenza dell'obbligo a carico del datore di lavoro e del dirigente, della comunicazione in via telematica all'INAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Secondo la norma attuale, l'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro. Il comma in questione eleva il termine a dodici mesi (dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017). Prolungato di dieci anni l'obbligo per i costruttori edili di versare contributi al Fondo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire. Verrà dunque a scadere il 21 luglio 2030. L'obbligo contributivo potrà cessare anticipatamente se il Fondo avrà acquisito risorse sufficienti a indennizzare tutti gli aventi diritto.