Common use of Pagamento anticipato del corrispettivo Clause in Contracts

Pagamento anticipato del corrispettivo. Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata nel Documento di Sintesi e successivi aggiornamenti ai sensi della normativa vigente, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti. Salvo quanto previsto all’art. 9, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione. Il Fornitore è inoltre obbligato a tale restituzione, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Factor, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore, in relazione ai crediti ceduti, o qualora vengano rilevate situazioni di insolvenza del Debitore verso terzi (es. segnalazioni in CR, protesti, ecc.) o verso il Factor medesimo nell’ambito di rapporti diversi da quello in essere con il Fornitore. Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la cessione si considererà risolta, salvo che il Fornitore chieda al Factor, e questo vi acconsenta, di esperire le azioni necessarie al recupero del credito. In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. Eventuali rinunce totali o parziali ai crediti xxxxxx, conseguenti a transazioni poste in essere dal Factor per le finalità di cui al presente comma, comporteranno identica riduzione del corrispettivo dovuto dal Factor al Fornitore, che accetta sin d’ora incondizionatamente tale riduzione.

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Pagamento anticipato del corrispettivo. 8.1 Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare erogare in tutto o in parte i corrispettivi Corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, Crediti ceduti anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate erogate decorreranno gli interessi convenzionali nella misura determinata nel Documento di Sintesi e successivi aggiornamenti ai sensi della normativa vigenteprevisti dal contratto, sino al momento dell'incasso in cui il Corrispettivo dei crediti Crediti ceduti diviene esigibile da parte del Factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti. Salvo quanto previsto all’art. 9, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore. 8.2 Il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento paga- mento anticipato del corrispettivoCorrispettivo dei Crediti ceduti, oltre gli agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione. Il Fornitore è inoltre obbligato a tale restituzionerestituzione e alle eventuali spese, al verificarsi dei seguenti casi: a) relativamente ai Crediti acquistati Pro solvendo dal Factor, qualora il Debitore risul- ti in qualsiasi momento modo inadempiente alle proprie obbligazioni di pagamento verso il Factor o verso terzi ed a semplice il Factor abbia provveduto ad effettuare le attività di cui al pre- cedente art. 7. Per tali Crediti il Fornitore sarà tenuto alla restituzione di quanto rice- vuto in via anticipata entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Factor; b) indipendentemente dalla tipologia della Cessione (Pro soluto o Pro solvendo), anche qualora qua- lora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore, Fornitore in relazione ai crediti ceduti, o qualora vengano rilevate situazioni di insolvenza del Debitore verso terzi (es. segnalazioni in CR, protesti, ecc.) o verso il Factor medesimo nell’ambito di rapporti diversi da quello in essere con il FornitoreCrediti ceduti ovvero i Crediti stessi risultino a qualsiasi titolo estinti od inesigibili. Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi Corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la cessione Cessione si considererà risolta, salvo che il Fornitore chieda al FactorFactor (e quest’ultimo accetti) di esperire, e questo vi acconsentaa proprie spese, di esperire le azioni necessarie al recupero del creditoCredito. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno inte- ressi moratori convenzionalmente determinati nella misura pari al tasso di mora previ- sto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 per il ritardo nell’adempimento delle obbligazio- ni di pagamento di crediti commerciali. In caso di mancata restituzione dei corrispettivi Corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà dovutogli. Potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. Eventuali rinunce totali o parziali ai crediti xxxxxxCrediti ceduti, conseguenti a transazioni poste in essere dal Factor per le finalità di cui al presente comma, comporteranno comporte- ranno identica riduzione del corrispettivo Corrispettivo dovuto dal Factor al Fornitore, che accetta sin d’ora d'ora incondizionatamente tale riduzione.

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Pagamento anticipato del corrispettivo. Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata nel Documento di Sintesi e successivi aggiornamenti ai sensi della normativa vigente, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti. Salvo quanto previsto all’artal successivo art. 9, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzionerestituzione e spese. Il Fornitore è é inoltre obbligato a tale restituzione, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Factor, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore, in relazione ai crediti ceduti, o qualora vengano rilevate situazioni di insolvenza del Debitore verso terzi (es. segnalazioni in CR, protesti, ecc.) o verso il Factor medesimo nell’ambito di rapporti diversi da quello in essere con il Fornitore. Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la cessione si considererà risolta, salvo che il Fornitore chieda al Factor, e questo vi acconsenta, di esperire esperire, a proprie spese, le azioni necessarie al recupero del credito. In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. Eventuali rinunce totali o parziali ai crediti xxxxxxceduti, conseguenti a transazioni poste in essere dal Factor per le finalità di cui al presente comma, comporteranno identica riduzione del corrispettivo dovuto dal Factor al Fornitore, che accetta sin d’ora incondizionatamente tale riduzione.

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Pagamento anticipato del corrispettivo. Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata nel Documento di Sintesi e successivi aggiornamenti ai sensi della normativa vigente, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti. Salvo quanto previsto all’artal successivo art. 9, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzionerestituzione e spese. Il Fornitore è é inoltre obbligato a tale restituzione, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Factor, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore, in relazione ai crediti ceduti, o qualora vengano rilevate situazioni di insolvenza del Debitore verso terzi (es. segnalazioni in CR, protesti, ecc.) o verso il Factor medesimo nell’ambito di rapporti diversi da quello in essere con il Fornitore. Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la cessione si considererà risolta, salvo che il Fornitore chieda al Factor, e questo vi acconsenta, di esperire esperire, a proprie spese, le azioni necessarie al recupero del credito. In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. Eventuali rinunce totali o parziali ai crediti xxxxxx, conseguenti a transazioni poste in essere dal Factor per le finalità di cui al presente comma, comporteranno identica riduzione del corrispettivo dovuto dal Factor al Fornitore, che accetta sin d’ora incondizionatamente tale riduzione.

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Pagamento anticipato del corrispettivo. 1. Su richiesta del Fornitorefornitore, il Factor factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata nel Documento di Sintesi e successivi aggiornamenti ai sensi della normativa vigentein separato accordo, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le dalle parti. 2. Salvo quanto previsto all’artal successivo art. 910, il Fornitore fornitore garantisce la solvenza del Debitoredebitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factorfactor, il Fornitore fornitore dovrà restituire al Factor factor quanto eventualmente ricevuto a fronte degli stessi a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli agli interessi convenzionali convenzionalmente maturati sino alla data della restituzionerestituzione oltre alle spese. 3. Il Fornitore fornitore è inoltre obbligato a tale restituzionealla restituzione di cui al punto precedente, in qualsiasi momento ed a semplice su richiesta del Factorfactor, anche qualora quando vengano meno le garanzie prestate dal Fornitorefornitore, in relazione ai crediti ceduti, o qualora vengano rilevate situazioni si possa ragionevolmente presumere che il debitore non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni. 4. Il factor è in ogni caso esonerato dall'osservanza di insolvenza del Debitore verso terzi (esquanto disposto dall'art. segnalazioni 1267 c.c., in CR, protesti, eccquanto applicabile.) o verso il Factor medesimo nell’ambito di rapporti diversi da quello in essere con il Fornitore 5. Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la cessione si considererà risoltail credito verrà ritrasferito al fornitore, salvo che il Fornitore fornitore chieda al Factorfactor di esperire, e questo vi acconsentaa proprie spese, di esperire le azioni necessarie al recupero del credito. 6. In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore fornitore sia del Debitore debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. Eventuali rinunce totali o parziali ai crediti xxxxxx, conseguenti a transazioni poste in essere dal Factor per le finalità di cui al presente comma, comporteranno identica riduzione del corrispettivo dovuto dal Factor al Fornitore, che accetta sin d’ora incondizionatamente tale riduzione.

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Pagamento anticipato del corrispettivo. Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata nel Documento di Sintesi e successivi aggiornamenti ai sensi della normativa vigente, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti. Salvo quanto previsto all’artal successivo art. 9, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali maturati e le spese sino alla data della restituzione. Il Fornitore è inoltre obbligato a tale restituzione, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Factor, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore, in relazione ai crediti ceduti, o qualora vengano rilevate situazioni di insolvenza del Debitore verso terzi (es. segnalazioni in CR, protestiprotesti e pregiudiziovoli, ecc.) o verso il Factor medesimo nell’ambito di rapporti diversi da quello in essere con il Fornitore. Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la cessione si considererà risolta, salvo che il Fornitore chieda al Factor, e questo vi acconsenta, di esperire esperire, a proprie spese, le azioni necessarie al recupero del credito. In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. Eventuali rinunce totali o parziali ai crediti xxxxxxceduti, conseguenti a transazioni poste in essere dal Factor per le finalità di cui al presente comma, comporteranno identica riduzione del corrispettivo dovuto dal Factor al Fornitore, che accetta sin d’ora incondizionatamente tale riduzione.

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