Common use of Pagamento anticipato del corrispettivo Clause in Contracts

Pagamento anticipato del corrispettivo. Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata nel Documento di Sintesi e successivi aggiornamenti ai sensi della normativa vigente, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti. Salvo quanto previsto al successivo art. 9, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione e spese. Il Fornitore é inoltre obbligato a tale restituzione, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Factor, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore, in relazione ai crediti ceduti, o qualora vengano rilevate situazioni di insolvenza del Debitore verso terzi (es. segnalazioni in CR, protesti, ecc.) o verso il Factor medesimo nell’ambito di rapporti diversi da quello in essere con il Fornitore. Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la cessione si considererà risolta, salvo che il Fornitore chieda al Factor, e questo vi acconsenta, di esperire, a proprie spese, le azioni necessarie al recupero del credito. In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. Eventuali rinunce totali o parziali ai crediti ceduti, conseguenti a transazioni poste in essere dal Factor per le finalità di cui al presente comma, comporteranno identica riduzione del corrispettivo dovuto dal Factor al Fornitore, che accetta sin d’ora incondizionatamente tale riduzione.

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Samples: Contratto Di Factoring, Contratto Di Factoring

Pagamento anticipato del corrispettivo. Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata nel Documento di Sintesi e successivi aggiornamenti ai sensi della normativa vigente, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti. Salvo quanto previsto al successivo art. 9, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione e spese. Il Fornitore é inoltre obbligato a tale restituzione, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Factor, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore, in relazione ai crediti ceduti, o qualora vengano rilevate situazioni di insolvenza del Debitore verso terzi (es. segnalazioni in CR, protesti, ecc.) o verso il Factor medesimo nell’ambito di rapporti diversi da quello in essere con il Fornitore. Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la cessione si considererà risolta, salvo che il Fornitore chieda al Factor, e questo vi acconsenta, di esperire, a proprie spese, le azioni necessarie al recupero del credito. In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. Eventuali rinunce totali o parziali ai crediti cedutixxxxxx, conseguenti a transazioni poste in essere dal Factor per le finalità di cui al presente comma, comporteranno identica riduzione del corrispettivo dovuto dal Factor al Fornitore, che accetta sin d’ora incondizionatamente tale riduzione.

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Pagamento anticipato del corrispettivo. Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata nel Documento di Sintesi e successivi aggiornamenti ai sensi della normativa vigente, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti. Salvo quanto previsto al successivo artall’art. 9, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione e speserestituzione. Il Fornitore é è inoltre obbligato a tale restituzione, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Factor, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore, in relazione ai crediti ceduti, o qualora vengano rilevate situazioni di insolvenza del Debitore verso terzi (es. segnalazioni in CR, protesti, ecc.) o verso il Factor medesimo nell’ambito di rapporti diversi da quello in essere con il Fornitore. Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la cessione si considererà risolta, salvo che il Fornitore chieda al Factor, e questo vi acconsenta, di esperire, a proprie spese, esperire le azioni necessarie al recupero del credito. In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. Eventuali rinunce totali o parziali ai crediti cedutixxxxxx, conseguenti a transazioni poste in essere dal Factor per le finalità di cui al presente comma, comporteranno identica riduzione del corrispettivo dovuto dal Factor al Fornitore, che accetta sin d’ora incondizionatamente tale riduzione.

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Pagamento anticipato del corrispettivo. Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata nel Documento di Sintesi e successivi aggiornamenti ai sensi della normativa vigente, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti. Salvo quanto previsto al successivo art. 9, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali maturati e le spese sino alla data della restituzione e speserestituzione. Il Fornitore é è inoltre obbligato a tale restituzione, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Factor, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore, in relazione ai crediti ceduti, o qualora vengano rilevate situazioni di insolvenza del Debitore verso terzi (es. segnalazioni in CR, protestiprotesti e pregiudiziovoli, ecc.) o verso il Factor medesimo nell’ambito di rapporti diversi da quello in essere con il Fornitore. Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la cessione si considererà risolta, salvo che il Fornitore chieda al Factor, e questo vi acconsenta, di esperire, a proprie spese, le azioni necessarie al recupero del credito. In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. Eventuali rinunce totali o parziali ai crediti ceduti, conseguenti a transazioni poste in essere dal Factor per le finalità di cui al presente comma, comporteranno identica riduzione del corrispettivo dovuto dal Factor al Fornitore, che accetta sin d’ora incondizionatamente tale riduzione.

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