Common use of Pagamento dei subappaltatori Clause in Contracts

Pagamento dei subappaltatori. Salvo i casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante non provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti e il contraente dell’accordo quadro è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nei casi elencati nel citato art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti per le prestazioni da esse eseguite previa acquisizione: o da parte del contraente dell’accordo quadro di una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto dei pagamenti;

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Strade Provinciali Ricadenti Nell’area 1 “Nord‐est”, Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Strade Provinciali Ricadenti Nell’area 2 “Nord Ovest”, Accordo Quadro Per Interventi Di Manutenzione Straordinaria Dei Manti Bitumati Nella Zona Sud Della Provincia Di Siena

Pagamento dei subappaltatori. Salvo i casi previsti dall’art1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: Ai fini di cui alla precedente lett. c) si specifica che la natura della prestazione consente il pagamento diretto al subappaltatore. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore il pagamento non potrà mai essere superiore alle somme autorizzate in subappalto ai sensi dell’art. 105, comma. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante non provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti e il contraente dell’accordo quadro è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia si dovrà seguire una delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nei casi elencati nel citato art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti per le prestazioni da esse eseguite previa acquisizioneseguenti modalità: o da parte del contraente dell’accordo quadro di una comunicazione - che indichi la parte dei i lavori eseguiti dai subappaltatori dal subappaltatore, di cui si chiede il pagamento, ineriscano lo stato di Avanzamento oggetto di contabilità e dai cottimistiliquidazione. - che le somme richieste, specificando i relativi importi oggetto dei pagamenti;sommate a quanto richiesto autonomamente dall’appaltatore, siano esattamente coincidenti con l’importo del SAL; - che venga allegata una autorizzazione e/o una liberatoria dell’appaltatore (a dimostrazione che non sussistano contestazioni sui lavori o altri motivi ostativi al pagamento).

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Samples: Stazione Appaltante, www.comune.lucca.it

Pagamento dei subappaltatori. Salvo i casi previsti dall’art1. La Stazione appaltante committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e/o dei cottimisti qualora non ricorrano le condizioni indicate nell’art. 105, comma 13 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante non provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti e il contraente dell’accordo quadro n. 50/2016: in tal caso l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltanteappaltante committente, entro n. 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Nei casi elencati nel citato artLa stessa disciplina si applica, sempre qualora non ricorrano le condizioni indicate nell’art. 105, comma 13 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti per n. 50/2016, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni da esse eseguite previa acquisizione: o da parte del contraente dell’accordo quadro sono pagate in base allo Stato di una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto dei pagamenti;Avanzamento Lavori (SAL).

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it