Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia Clausole campione

Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia. Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, alla data convenuta. Per le polizze individuali agevolate e le relative coperture integrative per il danno sottosoglia, il premio deve essere corrisposto alla notifica della copertura. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione/Polizza individuale decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del: • 3° giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: Grandine e Vento forte; • 6° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Alluvione, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia; • 12° giorno successivo a quello della data di notifica per l’avversità Gelo e Brina • 30° giorno successivo a quello della notifica per l’avversità: e Siccità. Per data di notifica si intende quella indicata sul Certificato di assicurazione/Polizza individuale. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa: — Grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre; — Alluvione, Siccità, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre; — Vento forte: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre; — Xxxx e Brina primaverile: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio; — Gelo e Brina autunnale: non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.
Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia. Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Convenzione. Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione. La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del: • terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte; • sesto giorno successivo a quello della notifica per le avversità: alluvione, colpo di sole/ondata di calore e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia, e sbalzo termico; • dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: xxxxx, gelo; • trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità. Per data di notifica si intende quella indicata sul Certificato di Assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente. Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 20 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione. Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell’anno in corso o dell’anno successivo se assicurate nell’anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione. Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia grandine è prorogata fino a quest’ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine con telegramma o fax (041/0000000), e la validità della garanzia cesserà trascorsi sette giorni dalla suddetta data.
Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia. Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate ed al valore assicurato, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Convenzione. 1) per la grandine e vento forte, dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della data di notifica della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione; 2) per eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve e ondata di calore dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della data di notifica; La garanzia cessa a maturazione di raccolta e anche prima se il Prodotto è stato raccolto, salvo quanto indicato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione. In ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa: - Grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre; - eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre; - Vento forte: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre; - Ondata di calore: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 21 giugno
Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia. Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta. decorre dalle ore 12.00 del secondo giorno successivo a quello della notifica, sempreché si sia verificato quanto pre- visto dalle Condizioni Speciali. La Società presta le singole coperture assicurative median- te il certificato di assicurazione. Per notifica si intende la comunicazione a cura dell’Agente, o dell’intermediario assicurativo, alla Società con lettera raccomandata, apposi- to stampato, telegramma o telefax. La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certifica- to. La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. l’assicurazione è inefficace fin dall’inizio. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto, od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque al 10 Novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali. in mancanza della quale Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, per l’attestazione della qualifica di Socio dell’Assicurato e per la convalida, L’assicurazione è prestata con l’applicazione della franchi- gia, indicata nella Lettera di Intesa, espressa in centesime parti del prodotto in garanzia. Per danni superiori all’aliquota di franchigia viene risarcita l’eccedenza.

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  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.

  • Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Non previste

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.