Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia Clausole campione

Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia. Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del: • 3° giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: Grandine e Vento forte; • 6° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Alluvione, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia; • 12° giorno successivo a quello della data di notifica per l’avversità Gelo e Brina • 30° giorno successivo a quello della notifica per l’avversità: e Siccità. Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato di assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa: — Grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre; — Alluvione, Siccità, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre; — Vento forte: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre; — Xxxx e Brina primaverile: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio; — Gelo e Brina autunnale: non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.
Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia. Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Convenzione. Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione. La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del: • terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte; • sesto giorno successivo a quello della notifica per le avversità: alluvione, colpo di sole/ondata di calore e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia, e sbalzo termico; • dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: xxxxx, gelo; • trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità. Per data di notifica si intende quella indicata sul Certificato di Assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente. Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 20 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione. Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell’anno in corso o dell’anno successivo se assicurate nell’anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione. Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia grandine è prorogata fino a quest’ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine con telegramma o fax (041/0000000), e la validità della garanzia cesserà trascorsi sette giorni dalla suddetta data.
Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia. Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate ed al valore assicurato, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Convenzione.
Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia. Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta. decorre dalle ore 12.00 del secondo giorno successivo a quello della notifica, sempreché si sia verificato quanto pre- visto dalle Condizioni Speciali. La Società presta le singole coperture assicurative median- te il certificato di assicurazione. Per notifica si intende la comunicazione a cura dell’Agente, o dell’intermediario assicurativo, alla Società con lettera raccomandata, apposi- to stampato, telegramma o telefax. La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certifica- to. La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. l’assicurazione è inefficace fin dall’inizio. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto, od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque al 10 Novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali. in mancanza della quale Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, per l’attestazione della qualifica di Socio dell’Assicurato e per la convalida, L’assicurazione è prestata con l’applicazione della franchi- gia, indicata nella Lettera di Intesa, espressa in centesime parti del prodotto in garanzia. Per danni superiori all’aliquota di franchigia viene risarcita l’eccedenza.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).