Singole Coperture Assicurative Clausole campione

Singole Coperture Assicurative. Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione hanno durata pluriennale, pari alla durata del Finanziamento senza tacito rinnovo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Art. 3. Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo punto. 7 – PREMIO. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo quanto disposto al punto 7.3, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. La disdetta della Convenzione contratta da parte della Banca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa. In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenze secondo quanto previsto dall’ Art. 5 delle CGA.
Singole Coperture Assicurative. Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione possono avere durata pari alla durata del mutuo con un massimo di 30 anni, senza tacito rinnovo o durata annuale con tacito rinnovo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Artt. 3.
Singole Coperture Assicurative. Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione hanno durata pari ai primi 10 anni di durata del Mutuo/Finanziamento, senza tacito rinnovo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Singole Coperture Assicurative. Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione hanno durata pari ai primi 10 anni di durata del Mutuo/Finanziamento, pari ai primi 10 anni di durata del Contratto di Mutuo successivi alla Data Iniziale e cessa alla scadenza di tale termine senza tacito rinnovo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli specifici articoli delle CGA: (Art. 4).
Singole Coperture Assicurative. Per ogni Assicurato, salvo il Periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data il Contraente abbia adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato risultino verificate le condizioni di assicurabilità. Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il modulo di Adesione hanno durata pari alla durata del Finanziamento fino ad un massimo di 72 mesi. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli specifici articoli delle CGA: Art. 4.
Singole Coperture Assicurative. Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione hanno durata annuale a tacito rinnovo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Art. 3. La disdetta della Convenzione contratta da parte della Banca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa. In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenze secondo quanto previsto dall’ Art. 5 delle CGA.
Singole Coperture Assicurative. La durata per le garanzie Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, Perdita Impiego e Ricovero Ospedaliero opera nel seguente modo: - per i Contratti di Mutuo che hanno durata maggiore o uguale a 120 mesi, l’Assicurazione ha durata pari ai primi 10 anni di durata del Contratto di Mutuo successivi alla Data Iniziale (comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento di durata massima pari a 4 mesi), sempre che, alla scadenza del finanziamento l’Assicurato non abbia un’età maggiore o uguale a 70 anni; - per i Contratti di Mutuo che hanno durata minore di 120 mesi, l’Assicurazione ha una durata pari a quella del Mutuo (con un minimo di 5 anni) successiva alla Data Iniziale (comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento di durata massima pari a 4 mesi), sempre che, alla scadenza del finanziamento, l’Assicurato non abbia un’età maggiore o uguale a 70 anni. Si rimanda allo specifico articolo 4 delle CGA per gli aspetti di dettaglio.
Singole Coperture Assicurative. Per ogni Assicurato, salvo il Periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data il Contraente abbia adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato risultino verificate le condizioni di assicurabilità. Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il modulo di Adesione hanno durata pari alla durata del Finanziamento fino ad un massimo di 72 mesi. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli specifici articoli delle CGA: Art. 4. Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo punto. 7 – PREMIO A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di ripensamento di cui al punto 8, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.
Singole Coperture Assicurative. Per tutte le garanzie l’Assicurazione ha durata annuale con tacito rinnovo. La Copertura Assicurativa può essere rinnovata per un massimo di 9 annualità. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Art. 4 delle CGA.
Singole Coperture Assicurative. Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione hanno durata: • per le Adesioni accese in corso d’anno: dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione (sarà sempre il primo del mese successivo a quello di sottoscrizione) sottoscritto dall’Assicurato e termina alle ore 24.00 del 31/12 dello stesso anno; • per le Adesioni in essere al 31/12: dalle ore 24.00 del 31/12 dello stesso anno alle ore 24.00 del 31/12 dell’anno successivo con tacito rinnovo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli specifici articoli delle CGA: Art. 2