Pagamento delle indennità Clausole campione

Pagamento delle indennità. Verificata l’operatività della garanzia, valutato iI danno, concordato l’Indenniz- zo e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempreché non sia stata fatta oppo- sizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, iI pagamento è eseguito quando l’Assicu rato dimostra che non ricorre alcuno dei casi previsti dalle esclusioni di Polizza (la presente disposizione non vale per la Sezione 3 - Responsabilità Civile).
Pagamento delle indennità. A) Indennità relative ai procedimenti espropriativi al precedente art. 3:
Pagamento delle indennità. L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie (1179).
Pagamento delle indennità. Art. 18 - Il Contraente non può richiedere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni risarcibili. Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione degli atti e dei documenti giustificativi. Nei casi di sinistri, però, per i quali l'Autorità proceda a inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, la Società ha la facoltà di rinviare la liquidazione dell'indennità che potesse essere dovuta fino a chiusura dell'inchiesta; se gli atti sono passati all'Autorità giudiziaria penale, o se vi è denuncia penale a carico del Contraente, dei piloti o di altro membro dell'equipaggio o di altro dipendente o preposto del Contraente, la liquidazione resta sospesa fino alla pronunzia definitiva del magistrato penale. Nel caso di perdita totale la Società ha la facoltà di sostituire alla corresponsione dell'indennizzo, il rimpiazzo dell'aeromobile perduto con un altro aeromobile dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con eguale attrezzatura e in eguale stato e grado d’efficienza. La Società si riserva il diritto di assumere la proprietà dei relitti dell'aeromobile perduto. In tal caso, la Società ha diritto di trattenere sull'indennizzo dovuto anche l'importo dei premi ancora a scadere sulla presente polizza per il periodo d’assicurazione in corso.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).