Common use of PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DI CONSORZI Clause in Contracts

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DI CONSORZI. E' ammessa al presente appalto la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché norme specifiche del decreto, a cui i raggruppamenti e i consorzi che intendono partecipare devono attenersi. Non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di un RTI o di un consorzio, ovvero che partecipi a RTI o consorzi diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI o consorzi ai quali l’impresa partecipa. In armonia con lo spirito della L. 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, è fatto divieto alle imprese offerenti di attuare intese mediante raggruppamento temporaneo allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza (artt. 2, 5 e 6). E' vietata la costituzione di RTI nei quali vi sia la presenza di più soggetti individualmente in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici prescritti dal presente documento (c.d. raggruppamento sovrabbondanti), salvo che il concorrente produca idonee motivazioni giustificative (da inserire, nel caso, in Busta A – documentazione amministrativa). Pertanto, la stazione appaltante si riserva di escludere motivatamente il concorrente partecipante secondo la modalità di “raggruppamento sovrabbondante” qualora, sulla base delle giustificazioni prodotte, non sia possibile evincere un interesse concreto e differenziato tale da escludere che l’aggregazione sia finalizzata ad ingenerare effetti collusivi anticoncorrenziali. I consorzi, ai sensi dell'art. 48 c. 7 D.Lgs. 50/2016, devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, pena esclusione del consorzio e consorziato.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DI CONSORZI. E' ammessa al presente appalto la partecipazione di imprese Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi di imprese, raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui agli arttall’art. 47 37 del d.lgs. 163/2006 e 48 del D.Lgs. 50/2016s.m.i., nonché norme specifiche del decreto, a cui i raggruppamenti e i consorzi che intendono partecipare devono attenersidi Consorzi di Imprese. Non è ammesso che un’impresa un'Impresa partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e quale componente di un RTI R.T.I. o di un consorzioConsorzio, ovvero che partecipi a RTI più R.T.I. o consorzi diversiConsorzi, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa dell’Impresa medesima e di ognuno dei RTI o consorzi R.T.I. e Consorzi ai quali l’impresa l’Impresa partecipa. In armonia con lo spirito della L. 10 ottobre 1990Non è ammessa la partecipazione di imprese, n. 287anche in R.T.I., recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, è fatto divieto alle imprese offerenti che abbiano rapporti di attuare intese mediante raggruppamento temporaneo allo scopo di impedire, restringere controllo e/o falsare in maniera consistente la concorrenza (artt. 2, 5 e 6). E' vietata la costituzione di RTI nei quali vi sia la presenza di più soggetti individualmente in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici prescritti dal presente documento (c.d. raggruppamento sovrabbondanti), salvo che il concorrente produca idonee motivazioni giustificative (da inserire, nel caso, in Busta A – documentazione amministrativa). Pertanto, la stazione appaltante si riserva di escludere motivatamente il concorrente partecipante secondo la modalità di “raggruppamento sovrabbondante” qualora, sulla base delle giustificazioni prodotte, non sia possibile evincere un interesse concreto e differenziato tale da escludere che l’aggregazione sia finalizzata ad ingenerare effetti collusivi anticoncorrenziali. I consorzicollegamento, ai sensi dell'artdell’art. 48 c. 7 D.Lgs2359 cod. 50/2016civ., con altre Imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I., pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese controllanti che delle Imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le Imprese eventualmente partecipino. In merito ai requisiti minimi di partecipazione alla gara, il cui possesso è prescritto, a pena di esclusione, dal § 4.4 del presente disciplinare, si precisa che: - il requisito minimo in merito alla non sussistenza delle cause di esclusione di cui al §4.4 lettere a), b), c), d), e), f), g), h) , i),k), l) e m) del presente disciplinare, dovrà essere posseduto da tutte le Imprese partecipanti a R.T.I. costituiti o costituendi, nonché in caso di Consorzio, dal Consorzio e dalle Imprese consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività contrattuali; - ciascuno dei requisiti minimi di fatturato, di cui al § 4.4 lettere k) , l) , m) e r) del presente disciplinare, dovrà essere posseduto, in caso di RTI costituiti o costituendi, dalla capogruppo per almeno il 50%, nonché da ciascuna delle mandanti per almeno il 25%, fermo restando che i requisiti, posseduti dalle imprese riunite, devono indicare cumulare almeno il 100% di quelli globalmente richiesti; - nel caso di Consorzi, ciascuno dei requisiti minimi di fatturato, di cui al § 4.4 lettere, k) , l) , m) e r) del presente disciplinare, dovrà essere posseduto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività contrattuali per l’intero 100%; - i requisiti di cui al § 4.4 lettera n) e q) del presente disciplinare, dovranno essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al R.T.I. o, in sede caso di Consorzio, dal Consorzio e dalle Imprese consorziate esecutrici. In merito alla presentazione dei documenti di cui alla Busta “A”, le Imprese che intendano presentare offerta per quali consorziati il consorzio concorre in raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o costituendo, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera d), e dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ovvero in Consorzio, dovranno osservare le seguenti condizioni, anche in questo caso a questi ultimi è fatto divieto pena di partecipare alla gara in qualsiasi altra formaesclusione dalla gara: - la documentazione di cui all’Allegato 1 del presente Disciplinare, pena esclusione del consorzio e consorziato.alle lettere a), b), c), dovrà essere sottoscritta:

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Samples: Disciplinare Di Gara

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DI CONSORZI. E' ammessa al presente appalto la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché norme specifiche del decreto, a cui i raggruppamenti e i consorzi che intendono partecipare devono attenersi. Non A norma dell’art. 48 comma 7 non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di un RTI o di un consorzio, ovvero che partecipi a RTI o consorzi diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI o consorzi ai quali l’impresa partecipa. In armonia con lo spirito della L. 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, è fatto divieto alle imprese offerenti di attuare intese mediante raggruppamento temporaneo allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza (artt. 2, 5 e 6). E' vietata la costituzione di RTI nei quali vi sia la presenza di più soggetti individualmente in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici prescritti dal presente documento (c.d. raggruppamento sovrabbondanti), salvo che il concorrente produca idonee motivazioni giustificative (da inserire, nel caso, in Busta A – documentazione amministrativa). Pertanto, la stazione appaltante si riserva di escludere motivatamente il concorrente partecipante secondo la modalità di “raggruppamento sovrabbondante” qualora, sulla base delle giustificazioni prodotte, non sia possibile evincere un interesse concreto e differenziato tale da escludere che l’aggregazione sia finalizzata ad ingenerare effetti collusivi anticoncorrenziali. I consorzi, ai sensi dell'art. 48 c. 7 D.Lgs. 50/2016, devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, pena esclusione del consorzio e consorziato.

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