Patronati. Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della L. 20 Maggio 1970, n. 300, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all’interno della Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’art. 1 del D.L.C.P.S. 29 Luglio 1947, n. 804, mediante pro- pri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende le moda- lità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell’orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un dipendente del- l’azienda per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappre- sentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente alle atti- vità richiamate nel presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Patronati. Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della L. Legge n. 300 del 20 Maggio maggio 1970, n. 300, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all’interno della Aziendadell’azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’art. 1 del D.L.C.P.S. 29 Luglio luglio 1947, n. 804, mediante pro- pri propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati Patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende le moda- lità modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio pregiudizi della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell’orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un dipendente del- l’azienda dell’azienda per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappre- sentanti rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi Albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente conseguenti alle atti- vità attività richiamate nel presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Patronati. Fermo restando quanto previsto dall’artdall'art. 12 della L. 20 Maggio 1970, Legge n. 300300/1970, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro foro attività all’interno della Aziendaall'interno dell'Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione delle e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’artdall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 Luglio luglio 1947, n. 804, mediante pro- pri i propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati Patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende Aziende le moda- lità modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell’orario dell'orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l’orario l'orario lavorativo con un dipendente del- l’azienda dell'azienda per l’espletamento espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappre- sentanti rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente alle atti- vità richiamate delle attività contemplate nel presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Patronati. Fermo restando quanto previsto dall’artdall'art. 12 della L. legge 20 Maggio maggio 1970, n. 300, secondo cui gli Istituti di Patronato patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all’interno all'interno della Aziendaazienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’artdall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 Luglio luglio 1947, n. 804, mediante pro- pri propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende le moda- lità modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell’orario dell'orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l’orario l'orario lavorativo con un dipendente del- l’azienda dell'azienda per l’espletamento l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappre- sentanti rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente alle atti- vità attività richiamate nel presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Patronati. Fermo restando quanto previsto dall’artdall'art. 12 della L. 20 Maggio 197012, legge 20.5.70 n. 300, secondo cui gli Istituti di Patronato patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all’interno della Aziendaall'interno dell'azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali OOSS firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’artdall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 Luglio 19471, DLCPS 29.7.47 n. 804, mediante pro- pri propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati patronati concorderanno con le singole aziende le moda- lità modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell’orario dell'orario di lavoro. Qualora Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato patronato dovessero conferire durante l’orario l'orario lavorativo con un dipendente del- l’azienda dell'azienda per l’espletamento l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappre- sentanti rappresentanti del Patronato patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed e organizzativo. I rappresentanti del Patronato patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle delle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa connessa con la eventuale l'eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente alle atti- vità attività richiamate nel presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Patronati. 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. dall’articolo 12 della L. 20 Maggio 1970, n. 300, legge 300/1970 secondo cui gli Istituti istituti di Patronato patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all’interno della Aziendadell’Azienda, per quanto riguarda gli Istituti istituti di Patronato patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto Contratto si conviene quanto segue: gli Istituti istituti di Patronato potranno patronato possono svolgere i compiti previsti dall’art. 1 dalla Legge n. 152 del D.L.C.P.S. 29 Luglio 1947, n. 804, 30/03/2001 mediante pro- pri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni.
2. I rappresentanti dei Patronati patronati concorderanno con le singole aziende le moda- lità per lo modalità di svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell’orario dall’orario di lavoro.
3. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato patronato dovessero conferire durante l’orario lavorativo di lavoro con un dipendente del- l’azienda dell’Azienda per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappre- sentanti rappresentanti del Patronato ne patronato daranno tempestiva comunicazione alla Direzione direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il un permesso di non retribuito, affinché possa allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo strettamente necessario, sempreché non ostino effettivi motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire Le aziende dovranno prevedere un apposito albo per consentire ai patronati l’affissione di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni notizie di carattere generale attinenti alle le proprie funzioni.
4. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente alle atti- vità richiamate nel presente articoloAi rappresentanti del patronato dovrà essere consentito l’uso di idonei spazi per l’espletamento della loro attività.
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Patronati. Fermo restando quanto previsto dall’artdall'art. 12 della L. 20 Maggio maggio 1970, n. 300, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all’interno all'interno della Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’artdall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 Luglio luglio 1947, n. 804, mediante pro- pri propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende le moda- lità modalità, per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell’orario dell'orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato patronato dovessero conferire durante l’orario l'orario lavorativo con un dipendente del- l’azienda dell'azienda per l’espletamento l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappre- sentanti rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente alle atti- vità attività richiamate nel presente articolo.
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Samples: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali
Patronati. Fermo restando quanto previsto dall’artdall'art. 12 della L. 20 Maggio 1970, n. 300Legge 300/70 e s.m.i., secondo cui gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all’interno della Aziendaall'interno delle imprese, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali e/o convenzionate con le OOSS firmatarie del presente contratto CCNL, si conviene quanto segue: :
1. gli Istituti di Patronato patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’art. 1 del D.L.C.P.S. 29 Luglio 1947, n. 804dalla legge, mediante pro- pri rappresentanti i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziendeimprese e delle cooperative, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni.
2. I rappresentanti dei Patronati patronati concorderanno con le singole aziende imprese le moda- lità modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della per la normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell’orario di lavoroaziendale.
3. Qualora qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato patronato dovessero conferire durante l’orario l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente del- l’azienda dell'impresa per l’espletamento l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappre- sentanti rappresentanti del Patronato patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed tecnico-organizzativo.
4. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire patronato usufruiranno di appositi albi Albi messi a disposizione dalle aziende dall'impresa per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente alle atti- vità richiamate nel presente articologenerale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Patronati. Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della L. legge 20 Maggio 1970, maggio 1970 n. 300, secondo cui gli Istituti istituti di Patronato patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all’interno della Aziendadell’impresa, per quanto riguarda gli Istituti istituti di Patronato patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto Parti stipulanti si conviene quanto segue: gli Istituti . Gli istituti di Patronato potranno patronato possono svolgere i compiti previsti dall’art. 1 del D.L.C.P.S. 29 Luglio 1947, luglio 1947 n. 804, 804 mediante pro- pri propri rappresentanti i cui nominativi dovranno devono essere portati preventivamente a conoscenza delle aziendeimprese, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno ugualmente devono segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno patronati concordano con le singole aziende le moda- lità modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell’orario dall’orario di lavoro. Qualora Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero patronato debbano conferire durante l’orario lavorativo con un dipendente del- l’azienda dell’impresa per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappre- sentanti del Patronato ne daranno tempestiva danno preventiva comunicazione alla Direzione direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare dà al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno patronato possono usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno patronati esonerano le aziende imprese da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa connessa con la eventuale l'eventuale utilizzazione dei locali e comunque relativa e/o conseguente alle atti- vità attività richiamate nel presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Patronati. Fermo restando quanto previsto dall’artdallíart. 12 della L. 20 Maggio 1970, n. 300Legge 20/5/1970, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di paritàparit‡, la loro attività all’interno attivit‡ allíinterno della Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’artdallíart. 1 del D.L.C.P.S. 29 Luglio 1947D.Lgs. C.P.S. 29/7/1947, n. 804, mediante pro- pri propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende le moda- lità modalit‡ per lo svolgimento della loro attività attivit‡ che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività attivit‡ aziendale e pertanto al di fuori dell’orario dellíorario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l’orario líorario lavorativo con un dipendente del- l’azienda dellíazienda per l’espletamento líespletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappre- sentanti rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà provveder‡ a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché semprechÈ non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa responsabilit‡ connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente alle atti- vità attivit‡ richiamate nel presente articolo.
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Patronati. Fermo restando quanto previsto dall’art. dall'articolo 12 della L. Legge 20 Maggio 1970, maggio 1970 n. 300, 300 secondo cui il quale gli Istituti istituti di Patronato patronato hanno diritto di svolgere, svolgere su di un piano di parità, parita` la loro attività all’interno della Aziendaattivita` all'interno delle aziende, per quanto riguarda gli Istituti relativamente agli istituti di Patronato patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali Sindacali congiuntamente firmatarie del presente contratto contratto, si conviene quanto segue: gli Istituti . Gli istituti di Patronato patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’art. dall'articolo 1 del D.L.C.P.S. 29 Luglio 1947, luglio 1947 n. 804, mediante pro- pri rappresentanti propri rappresentanti, i cui nominativi dei quali dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle comunicati alle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali direzioni territoriali dei patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare comunicheranno pure le eventuali variazioni. Detti rappresentanti dovranno essere muniti di appositi documenti di riconoscimento rilasciati dalle direzioni territoriali dei patronati. I rappresentanti dei Patronati patronati concorderanno con le singole aziende le moda- lità modalita` per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi attivita` la quale dovra` comunque svolgersi senza pregiudizio della normale attività attivita` aziendale e pertanto al di fuori dell’orario dell'orario di lavoro. Qualora Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i dei rappresentanti del Patronato dei patronati dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un dipendente del- l’azienda lavoratore, per l’espletamento l'espletamento del mandato da questi a loro conferito, gli stessi rappre- sentanti del Patronato durante l'orario di lavoro, ne daranno tempestiva tempestivamente comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà che provvedera` a rilasciare al lavoratore interessato stesso il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché . Cio` sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato dei patronati potranno usufruire di appositi albi messi a loro disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzionifunzioni istituzionali. I Patronati patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa responsabilita` comunque connesse con la eventuale utilizzazione dei di locali aziendali e comunque conseguente alle atti- vità richiamate nel conseguenti allo svolgimento delle attivita` di cui al presente articolo.
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Patronati. Fermo restando Le Parti si danno atto che i patronati svolgeranno la propria attività presso le Imprese edili secondo le norme regolamentari previste e di seguito riportate: In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12 della L. 20 Maggio 1970legge n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori) i Patronati di emanazione sindacale INAS-INCA-ITAL, n. 300, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all’interno della Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’art. 1 del dal D.L.C.P.S. 29 Luglio 194729.7.1947, n. 804, mediante pro- pri nei confronti dei singoli lavoratori, tramite loro rappresentanti interni od esterni, all’interno di tutti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziendecantieri ed imprese operanti nella provincia. I rappresentanti esterni dei Patronati, muniti di per accedere all’interno dei cantieri esibiranno al responsabile dell’Imprese un apposito documento di riconoscimento riconoscimento, attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazionidalla Direzione provinciale del Patronato stesso. I predetti rappresentanti dei Patronati concorderanno con potranno operare e ricevere i lavoratori che intendono usufruire delle loro prestazioni in locali idonei (locali adibiti a refettori, spogliatoi, ecc.) che le singole aziende le moda- lità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell’orario di lavoroImprese metteranno a disposizione. Qualora per ragioni In caso di particolare e comprovata urgenzaurgenza sarà concesso ai rappresentanti dei Patronati, previsa richiesta al responsabile di cantiere, di conferire con il singolo lavoratore o viceversa anche durante l’orario di lavoro. Sarà altresì concessa l’affissione e la divulgazione di stampa inerente la materia, all’interno di ogni cantiere. Nell’espletamento delle loro funzioni, i rappresentanti dei Patronati potranno richiedere, su delega del Patronato dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un dipendente del- l’azienda lavoratore interessato, ai competenti uffici o consulenti aziendali le necessari informazioni per l’espletamento poter espletare le pratiche riguardanti l’attività di Patronato, che le Aziende si impegnano a fornire tempestivamente, ivi compresa la visione del mandato registro infortuni. Restano comunque salve, al riguardo, condizioni di migliore favore, previste da questi conferito, gli stessi rappre- sentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente alle atti- vità richiamate nel presente articoloeventuali accordi aziendali.
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Patronati. Fermo restando quanto previsto dall’artdall'art. 12 della L. 20 Maggio 1970, n. 300Legge 300/70 e s.m.i., secondo cui gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all’interno della Aziendaall'interno delle imprese, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali e/o convenzionate con le OOSS firmatarie del presente contratto CCNL, si conviene quanto segue: :
1. gli Istituti di Patronato patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’art. 1 del D.L.C.P.S. 29 Luglio 1947, n. 804dalla legge, mediante pro- pri rappresentanti i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziendeimprese, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni.
2. I rappresentanti dei Patronati patronati concorderanno con le singole aziende imprese le moda- lità modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della per la normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell’orario di lavoroaziendale.
3. Qualora qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato patronato dovessero conferire durante l’orario l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente del- l’azienda dell'impresa per l’espletamento l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappre- sentanti rappresentanti del Patronato patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed tecnico-organizzativo.
4. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire patronato usufruiranno di appositi albi Albi messi a disposizione dalle aziende dall'impresa per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente alle atti- vità richiamate nel presente articologenerale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Patronati. Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della L. legge n. 300 del 20 Maggio maggio 1970, n. 300, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all’interno della Aziendadell’Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti le funzioni previste dall’art. 1 del D.L.C.P.S. 29 Luglio 1947, n. 8047 e 8 della L. 152/2001, mediante pro- pri rappresentanti propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziendeAziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati Patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende Aziende le moda- lità modalità per lo svolgimento della loro attività attività, che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell’orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un dipendente del- l’azienda dell’Azienda per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappre- sentanti rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi Xxxx messi a disposizione dalle aziende Aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende Aziende da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente conseguenti alle atti- vità attività richiamate nel presente articolo.
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Patronati. Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della L. Legge n. 300 del 20 Maggio maggio 1970, n. 300, secondo cui gli Istituti di Patronato patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all’interno della Aziendadell’azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’art. 1 del D.L.C.P.S. 29 Luglio 1947, 7 della Legge n. 804, 152/2001 mediante pro- pri propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni direzioni provinciali dei patronati Patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende le moda- lità modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell’orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un dipendente del- l’azienda dell’azienda per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappre- sentanti rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente alle atti- vità attività richiamate nel presente articolo.
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