Common use of Patronati Clause in Contracts

Patronati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 300/1970, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la foro attività all'interno dell'Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante i propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda per espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e delle attività contemplate nel presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Patronati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge 12, legge 20.5.70 n. 300/1970300, secondo cui gli Istituti di Patronato patronato hanno il diritto di svolgere, su di un piano di parità, la foro loro attività all'interno dell'Aziendadell'azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali delle OOSS firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 19471, DLCPS 29.7.47 n. 804, mediante i propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati patronati concorderanno con le singole Aziende aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda per espletamento l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed e organizzativo. I rappresentanti del Patronato patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle delle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale l'eventuale utilizzazione dei locali e delle comunque conseguente alle attività contemplate richiamate nel presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo

Patronati. Fermo restando quanto previsto dall'artdall’art. 12 della Legge legge n. 300/1970300 del 20 maggio 1970, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su di un piano di parità, la foro loro attività all'interno dell'Aziendaall’interno dell’Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'artle funzioni previste dall’art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 8047 e 8 della L. 152/2001, mediante i propri rappresentanti rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziendeAziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività attività, che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario dell’orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario l’orario lavorativo con un dipendente dell'azienda dell’Azienda per espletamento l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi Xxxx messi a disposizione dalle aziende Aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende Aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e delle comunque conseguenti alle attività contemplate richiamate nel presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Aziende Termali

Patronati. Fermo restando Le Parti si danno atto che i patronati svolgeranno la propria attività presso le Imprese edili secondo le norme regolamentari previste e di seguito riportate: In ottemperanza a quanto previsto dall'artdall’art. 12 della Legge legge n. 300/1970300 (Statuto dei diritti dei lavoratori) i Patronati di emanazione sindacale INAS-INCA-ITAL, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la foro attività all'interno dell'Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del dal D.L.C.P.S. 29 luglio 194729.7.1947, n. 804, mediante nei confronti dei singoli lavoratori, tramite loro rappresentanti interni od esterni, all’interno di tutti i propri cantieri ed imprese operanti nella provincia. I rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziendeesterni dei Patronati, muniti di per accedere all’interno dei cantieri esibiranno al responsabile dell’Imprese un apposito documento di riconoscimento riconoscimento, attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazionidalla Direzione provinciale del Patronato stesso. I predetti rappresentanti dei Patronati concorderanno con potranno operare e ricevere i lavoratori che intendono usufruire delle loro prestazioni in locali idonei (locali adibiti a refettori, spogliatoi, ecc.) che le singole Aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoroImprese metteranno a disposizione. Qualora per ragioni In caso di particolare e comprovata urgenzaurgenza sarà concesso ai rappresentanti dei Patronati, previsa richiesta al responsabile di cantiere, di conferire con il singolo lavoratore o viceversa anche durante l’orario di lavoro. Sarà altresì concessa l’affissione e la divulgazione di stampa inerente la materia, all’interno di ogni cantiere. Nell’espletamento delle loro funzioni, i rappresentanti dei Patronati potranno richiedere, su delega del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda lavoratore interessato, ai competenti uffici o consulenti aziendali le necessari informazioni per espletamento poter espletare le pratiche riguardanti l’attività di Patronato, che le Aziende si impegnano a fornire tempestivamente, ivi compresa la visione del mandato registro infortuni. Restano comunque salve, al riguardo, condizioni di migliore favore, previste da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e delle attività contemplate nel presente articoloeventuali accordi aziendali.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro Del 25/03/2017

Patronati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge L. 20 maggio 1970, n. 300/1970300, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su di un piano di parità, la foro loro attività all'interno dell'Aziendadella Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato patronato di emanazione e/o convenzionate con le delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante i propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende aziende le modalità modalità, per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda per espletamento l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che sempreché non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e delle comunque conseguente alle attività contemplate richiamate nel presente articolo.

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Samples: www.fenealuil.it

Patronati. Fermo restando quanto previsto dall'art. dall'articolo 12 della Legge 20 maggio 1970 n. 300/1970, 300 secondo cui il quale gli Istituti istituti di Patronato patronato hanno il diritto di svolgere, svolgere su un piano di paritàparita` la loro attivita` all'interno delle aziende, la foro attività all'interno dell'Azienda, per quanto riguarda gli Istituti relativamente agli istituti di Patronato patronato di emanazione e/o convenzionate con le delle Organizzazioni sindacali Sindacali congiuntamente firmatarie del presente contratto contratto, si conviene quanto segue: gli Istituti . Gli istituti di Patronato patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. dall'articolo 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, 1947 n. 804, mediante propri rappresentanti, i propri rappresentanti i cui nominativi dei quali dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle comunicati alle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali direzioni territoriali dei Patronati patronati interessati, le quali dovranno segnalare comunicheranno pure le eventuali variazioni. Detti rappresentanti dovranno essere muniti di appositi documenti di riconoscimento rilasciati dalle direzioni territoriali dei patronati. I rappresentanti dei Patronati patronati concorderanno con le singole Aziende aziende le modalità modalita` per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi attivita` la quale dovra` comunque svolgersi senza pregiudizio della normale attività attivita` aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i dei rappresentanti del Patronato dei patronati dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda lavoratore, per espletamento l'espletamento del mandato da questi a loro conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato durante l'orario di lavoro, ne daranno tempestiva tempestivamente comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà che provvedera` a rilasciare al lavoratore interessato stesso il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, . Cio` sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato dei patronati potranno usufruire di appositi albi messi a loro disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzionifunzioni istituzionali. I Patronati patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa responsabilita` comunque connesse con la eventuale utilizzazione dei di locali aziendali e comunque conseguenti allo svolgimento delle attività contemplate nel attivita` di cui al presente articolo.

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Samples: www.fenealuil.it

Patronati. Fermo restando quanto previsto dall'artArt. 12 della Legge n. 300/1970, secondo cui gli 66- Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la foro loro attività all'interno dell'Azienda, per all' interno delle cooperative. Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto CCNL, si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804dalla legge, mediante i propri rappresentanti rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziendecooperative, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della per la normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoroaziendale. Qualora Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente dell'azienda della cooperativa per espletamento l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed tecnico- organizzativo. , I rappresentanti del Patronato potranno usufruire usufruiranno di appositi albi Xxxx messi a disposizione dalle aziende cooperative per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e delle attività contemplate nel presente articologenerale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Patronati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge legge 20 maggio 1970, n. 300/1970300, secondo cui gli Istituti di Patronato patronato hanno il diritto di svolgere, su di un piano di parità, la foro loro attività all'interno dell'Aziendadella azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante i propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda per espletamento l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che sempreché non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e delle comunque conseguente alle attività contemplate richiamate nel presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Patronati. Fermo restando quanto previsto dall'artArt. 12 della Legge n. 300/1970, secondo cui gli 84 - Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la foro loro attività all'interno dell'Aziendadelle Cooperative sociali, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto CCNL, si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804dalla legge, mediante i propri rappresentanti rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente pre- ventivamente a conoscenza delle aziendeCooperative, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato rila- sciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende Cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività atti- vità che deve attuarsi senza pregiudizio della per la normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoroaziendale. Qualora Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante duran- te l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente dell'azienda della Cooperativa per espletamento l'espletamento del mandato da questi conferitoconfe- rito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed tecnico-organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire usufruiranno di appositi albi Xxxx messi a disposizione dalle aziende Cooperative per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e delle attività contemplate nel presente articologenerale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Patronati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge legge n. 300/1970300 del 20 maggio 1970, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su di un piano di parità, la foro loro attività all'interno dell'Aziendadell'azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante i propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio pregiudizi della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda per espletamento l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che sempreché non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e delle comunque conseguenti alle attività contemplate richiamate nel presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Patronati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 300/1970, secondo cui gli Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la foro loro attività all'interno dell'Aziendadelle cooperative, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto CCNL, si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804dalla legge, mediante i propri rappresentanti rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziendecooperative, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della per la normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoroaziendale. Qualora Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente dell'azienda della cooperativa per espletamento l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed tecnico-organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire usufruiranno di appositi albi Xxxx messi a disposizione dalle aziende cooperative per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e delle attività contemplate nel presente articologenerale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Patronati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge legge 20 maggio 1970, n. 300/1970300, secondo cui gli Istituti di Patronato patronato hanno il diritto di svolgere, su di un piano di parità, la foro loro attività all'interno dell'Aziendadella azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante i propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda per espletamento l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che sempreché non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e delle comunque conseguente alle attività contemplate richiamate nel presente articolo. Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, anche alla luce dell'accordo interconfederale 25 gennaio 1990, è comunque impegno delle parti che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui alla Parte prima del contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Patronati. Fermo restando quanto previsto dall'artdallíart. 12 della Legge n. 300/197020/5/1970, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su di un piano di paritàparit‡, la foro attività all'interno dell'Aziendaloro attivit‡ allíinterno della Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'artdallíart. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947D.Lgs. C.P.S. 29/7/1947, n. 804, mediante i propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende aziende le modalità modalit‡ per lo svolgimento della loro attività attivit‡ che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività attivit‡ aziendale e pertanto al di fuori dell'orario dellíorario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario líorario lavorativo con un dipendente dell'azienda dellíazienda per espletamento líespletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà provveder‡ a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che semprechÈ non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità responsabilit‡ connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e delle attività contemplate comunque conseguente alle attivit‡ richiamate nel presente articolo.

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Samples: www.direzionedelpersonale.it

Patronati. Fermo restando quanto previsto dall'artdall’art. 12 della Legge n. 300/1970300 del 20 maggio 1970, secondo cui gli Istituti di Patronato patronato hanno il diritto di svolgere, su di un piano di parità, la foro loro attività all'interno dell'Aziendaall’interno dell’azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato patronato di emanazione e/o convenzionate con le delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'artdall’art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, 7 della Legge n. 804, 152/2001 mediante i propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario dell’orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario l’orario lavorativo con un dipendente dell'azienda dell’azienda per espletamento l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e delle comunque conseguente alle attività contemplate richiamate nel presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Patronati. Fermo restando quanto previsto dall'art. dall'articolo 12 della Legge legge 20 maggio 1970 n. 300/1970, 300 secondo cui il quale gli Istituti istituti di Patronato patronato hanno il diritto di svolgere, svolgere su un piano di parità, parità la foro loro attività all'interno dell'Aziendadelle aziende, per quanto riguarda gli Istituti relativamente agli istituti di Patronato patronato di emanazione e/o convenzionate con le delle Organizzazioni sindacali Sindacali congiuntamente firmatarie del presente contratto contratto, si conviene quanto segue: gli Istituti . Gli istituti di Patronato patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. dall'articolo 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, 1947 n. 804, mediante propri rappresentanti, i propri rappresentanti i cui nominativi dei quali dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle comunicati alle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali direzioni territoriali dei Patronati patronati interessati, le quali dovranno segnalare comunicheranno pure le eventuali variazioni. Detti rappresentanti dovranno essere muniti di appositi documenti di riconoscimento rilasciati dalle direzioni territoriali dei patronati. I rappresentanti dei Patronati patronati concorderanno con le singole Aziende aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi la quale dovrà comunque svolgersi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i dei rappresentanti del Patronato dei patronati dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda lavoratore, per espletamento l'espletamento del mandato da questi a loro conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato durante l'orario di lavoro, ne daranno tempestiva tempestivamente comunicazione alla Direzione aziendale la quale che provvederà a rilasciare al lavoratore interessato stesso il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, . Ciò sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato dei patronati potranno usufruire di appositi albi messi a loro disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzionifunzioni istituzionali. I Patronati patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità comunque connessa con la eventuale utilizzazione dei di locali aziendali e comunque conseguenti allo svolgimento delle attività contemplate nel di cui al presente articolo.

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