Pausa pranzo Clausole campione

Pausa pranzo. Ai lavoratori con un turno superiore alle 6 ore giornaliere è garantita una pausa pranzo non inferiore a mezz'ora. Ai lavoratori che effettuino l’orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di la-voro.
Pausa pranzo. 1. La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di secondo livello, va da 30 minuti ad un massimo di 1 ora, ed è concordata tra i lavoratori e l'Impresa in funzione delle esigenze di servizio.
Pausa pranzo. Xxxxxxx Xxxx, presidente del comitato aziendale dell’azienda Boxmark Il collega Xxxxxxxx Xxxxxx, ÖGB [Confederazione dei sindacati austriaci], Stiria del sudest, segnala che c’è già stato un incontro e uno scambio di esperienze fra Slovenia e Stiria, in cui i colleghi sloveni hanno manifestato grande interesse per la struttura esistente in Austria.
Pausa pranzo. E' prevista, dal Lunedì al Giovedì, una pausa pranzo della durata di 45 minuti dalle ore 12.45 alle ore 13.30, estendibile a 1 ora con anticipazione dell'uscita alle ore 12.30. L'uscita nella fascia di flessibilità dalle ore 12.30 alle ore 12.44 comporterà l'implicita estensione a 1 ora della pausa pranzo, con effetto dalle ore 12.30. Non è prevista flessibilità nell'orario di rientro.
Pausa pranzo. La pausa per la fruizione del pasto spetta in caso di prestazioni giornaliere effettivamente rese di durata pari o superiore a 6 ore (o alle stesse equiparate, quali i riposi giornalieri per l’allattamento, il permesso giornaliero di 2 ore ai sensi dell’art. 33, comma 6, della Legge n. 104/1992, ecc.). La pausa è sempre obbligatoria in caso di prestazioni lavorative giornaliere eccedenti le 7,12 ore (in caso quindi di effettuazione di ore di lavoro straordinario o comunque eccedenti l’orario ordinario). E’ facoltà del dipendente richiedere di non fruire della pausa pranzo in caso di prestazioni lavorative giornaliere pari o inferiori alle 7 ore e 12 minuti. La pausa per la consumazione del pasto deve essere fruita in un arco temporale compreso fra le 12,30 e le 14,30. Per il personale “turnista” (v. art. 21 del presente CCIE), in ogni caso, la pausa mensa deve essere inserita all’interno dell’orario di lavoro. La durata della pausa per la fruizione del pasto è stabilita in sede di contrattazione decentrata locale da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 2 ore per l’articolazione oraria “mattutina”. Per l’articolazione oraria “pomeridiana” e per il turno pomeridiano, invece, la pausa è fissata in 30 minuti. La pausa pranzo deve essere attestata con il passaggio del badge in uscita ed in ingresso, in caso di fruizione del pasto all’esterno dello stabile dove insiste la struttura di appartenenza. Diversamente, la pausa fruita all’interno dello stabile non richiede attestazione ed è attribuita automaticamente per la durata di 30 minuti. Resta, comunque, ferma la possibilità di fruire di una pausa pranzo più lunga (ove consentita) previa attestazione della stessa.
Pausa pranzo. 1°) La pausa pranzo è riconosciuta e deve essere effettuata unicamente dai lavoratori con rapporto di lavoro part time superiore alle 5 ore giornaliere. 2°) La pausa pranzo si colloca nella fascia oraria compresa tra le ore 12:00 e le ore 14:30 ed ha una durata compresa tra i 30 ed i 60 minuti.
Pausa pranzo. SMAR T EDUCATIONAL 9,9 CREDITI ECM PER L’ANNO 2012 (MEDICO E INFERMIERE)
Pausa pranzo. L’ Impresa è tenuta a garantire la pausa pranzo al proprio personale entro un tempo massimo di 1 ora compreso gli spostamenti ( indicativamente all’ interno del periodo 12,00-14,00 ) e comunque da svolgersi secondo la necessità operativa indicata dalla Committente. Per tale motivo l’Impresa dovrà individuare ed utilizzare i luoghi per il ristoro e la mensa collocati nelle vicinanze dei punto di intervento.
Pausa pranzo. Estensione della flessibilità dell‛intervallo tra le 12,15 e le 14,30 (ora 12,20-14,15).
Pausa pranzo. La terapia intensiva “aperta”: le ragioni di una scelta - X. XXXXXXXX