Pausa. 1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore e trenta minuti continuativi, il personale, purché non turnista, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. 2. La durata di cui al comma 1 e la sua collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, ai sensi dell'art. 36, ed in funzione della disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della dislocazione delle sedi dell'Amministrazione nell'ambito della città, tenendo conto delle differenze tra grandi e piccole città. 3. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore e trenta minuti, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi. 4. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista per il personale di cui all'articolo 39, comma 2.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Pausa. 1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore e trenta minuti continuativicontinuative, il personale, purché non turnista, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
2. La durata di cui al comma 1 e la sua collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, ai sensi dell'artdell’ art. 364, commi 3, lett. A) e B) e 5, ed in funzione della disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della dislocazione delle sedi dell'Amministrazione nell'ambito dell’amministrazione nell’ambito della città, tenendo conto delle differenze tra grandi e piccole città.
3. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore e trenta minutiore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi.
4. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista per il personale di cui all'articolo 39, all’articolo 36 comma 22 (orario di lavoro flessibile).
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Pausa. 1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore e trenta minuti continuativiore, il personale, purché purche' non turnistain turno, ha diritto a beneficiare di un intervallo una pausa di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 86 del presente contratto.
2. La durata di cui al comma 1 della pausa e la sua collocazione vanno temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è e' inserita, ai sensi dell'art. 36, ed nonche' in funzione della disponibilità relazione alla disponibilita' di eventuali servizi di ristoro, della alla dislocazione delle sedi dell'Amministrazione nell'ambito dell'amministrazione nella citta', alla dimensione della città, tenendo conto delle differenze tra grandi e piccole cittàstessa citta'.
3. Una diversa e piu' ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, puo' essere anche prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui all'art. 26, comma 4.
4. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore e trenta minutiore, può puo' non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività attivita' obbligatorie per legge, quali ad esempio le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizioperazioni di sdoganamento e le udienze giudiziarie.
4. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista per il personale di cui all'articolo 39, comma 2.
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Pausa. 1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore e trenta minuti continuativi, il personale, purché non turnista, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero recu- pero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
2. La durata di cui al comma 1 e la sua collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, ai sensi dell'artdell’art. 36, ed in funzione della disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della dislocazione delle sedi dell'Amministrazione nell'ambito dell’Amministrazione nell’ambito della città, tenendo conto delle differenze tra grandi e piccole città.
3. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore e trenta minuti, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività per le quali va obbligatoriamente obbligatoria- mente assicurata la continuità dei servizi.
4. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista pre- vista per il personale di cui all'articolo all’articolo 39, comma 2.
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Pausa. 1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore e trenta minuti continuativiore, il personale, purché non turnistain turno, ha diritto a beneficiare di un intervallo una pausa di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.200085 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13 del CCNL del 9.5.200686.
2. La durata di cui al comma 1 della pausa e la sua collocazione vanno temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, ai sensi dell'art. 36, ed nonché in funzione della relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della alla dislocazione delle sedi dell'Amministrazione nell'ambito della dell’amministrazione nella città, tenendo conto delle differenze tra grandi e piccole alla dimensione della stessa città.
3. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore e trenta minuti, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi.
4. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui all'articolo 39all’art. 27, comma 2487.
4. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge.
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