PELLI CONCIATE Clausole campione

PELLI CONCIATE. 1 - Unità di base di contrattazione
PELLI CONCIATE. 6.8.1 Unità di base di contrattazione
PELLI CONCIATE. L’unità convenzionale dei pellami è il piede quadrato pari a centimetri 30,48x30,48. Viene però soprattutto utilizzata una diversa unità di misura, pure indicata correntemente come piede quadrato, pari a cm 30 x 30.
PELLI CONCIATE. Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
PELLI CONCIATE 

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  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambi.

  • Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto/polizza di assicurazione, si conviene che CRI, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 136/2010. La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo, della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 La Società e il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. La Società, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. CRI verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata ▇▇▇▇▇. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.