Penale per i ritardi. 1. Data la natura perentoria e/o essenziale del termine di ultimazione dei lavori, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1%0 (uno per mille) dell’importo contrattuale. 2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo: - nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; - nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del Verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; - nella ripresa dei lavori seguente ad un Verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; - nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; 3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. 4. Le penali sono disciplinate all'art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, cui occorre fare riferimento per quanto qui non espressamente stabilito. 5. Non sono previsti premi di accelerazione.
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Samples: Contract for Works, Contract for Works, Contract for Works
Penale per i ritardi. 1. Data In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, sarà applicata una penale giornaliera di € 1.000,00 (diconsi Euro mille). Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 15 (quindici), la natura perentoria e/o essenziale Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del termine di ultimazione dei lavori, nel contratto ed all'incameramento della cauzione.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, lavori è applicata una penale pari all’1%0 (uno allo 1 per mille) mille dell’importo contrattuale.
23. La penale, nella con l’applicazione delle stessa misura aliquota di cui al comma 1 2 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appaltocapitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo: - ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; - nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del Verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; - lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un Verbale verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; - sospensione e nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori, in proporzione ai lavori non accettabili o danneggiati;
3ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto%, pena la facoltà, per la Stazione Appaltantestazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatoredell’appaltatore.
4. Le penali sono disciplinate all'art. 18 La mancata consegna della documentazione finale, entro 45 giorni dal verbale di fine lavori, di cui all'articolo 24 del Capitolato Speciale d’Appaltocapitolato speciale d’appalto, cui occorre fare riferimento per quanto qui non espressamente stabilitocomporta l'applicazione di una penale dell'1% dell'importo netto contrattuale.
5. Non In caso di mancata, incompleta, insufficiente o inadeguata redazione, da parte dell’impresa appaltatrice, del “programma esecutivo dei lavori”, sarà applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo (naturale, successivo e continuo), da scontarsi sull’emissione del primo stato di avanzamento utile, salve le maggiori responsabilità dell’Appaltatore.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono previsti premi contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di accelerazioneritardo.
7. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale d’importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 81 del capitolato speciale prestazionale d’appalto, in materia di risoluzione del contratto.
8. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento d’eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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Penale per i ritardi. 1. Data la natura perentoria e/o essenziale del termine di ultimazione dei lavori, nel Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione delle operel’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1%0 allo (uno 2) .............. ( per mille) dell’importo contrattuale.
2contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA). La penale, nella con l’applicazione della stessa misura quota percentuale di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appaltoprecedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo: - ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; - nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del Verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; - lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un Verbale verbale di sospensionesospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; - nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di in proporzione ai lavori non accettabili o danneggiati;
3ancora eseguiti. La Ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010 la misura complessiva della penale non può potrà superare il 10% (diecipercento) dell’importo del contrattocontrattuale, pena la facoltà, facoltà per la Stazione Appaltante, stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatoredell’appaltatore. Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie. L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.
4. Le penali sono disciplinate all'art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, cui occorre fare riferimento per quanto qui non espressamente stabilito.
5. Non sono previsti premi di accelerazione.
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Samples: Contratto Di Appalto
Penale per i ritardi. 1. Data la natura perentoria e/o essenziale del Qualora il termine di ultimazione dei lavoriconsegna di cui al precedente art. 5) non venga rispettato, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, il Fornitore è applicata una penale pari all’1%0 (uno per mille) dell’importo contrattualetenuto a mettere a disposizione un Trituratore semovente monorotore simile a quello oggetto della fornitura.
2. La penale, nella stessa misura In caso di mancata consegna del Trituratore di cui all’oggetto, in assenza di Trituratore semovente monorotore sostitutivo, la Committente si riserva il diritto di applicare in capo al comma 1 Fornitore le seguenti penalità: ✓ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, Euro 1.000,00 (mille/00); ✓ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Committente si riserva la facoltà di continuare con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appaltoil calcolo della penalità, trova applicazione anche in caso di ritardo: - nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; - nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del Verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; - nella ripresa dei lavori seguente ad un Verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; - nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno dell’Appaltatoredel Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all’affidamento a terzi della fornitura. Si precisa, tuttavia, che la consegna oltre la data del 31/12/2019 comporterà l’applicazione di una penalità equivalente alla perdita del beneficio (a favore della Committente) dell’iperammortamento (Legge n. 105 del 30/12/2018 ss.mm.ii.
4). Detta penale verrà detratta dall’importo della cauzione definitiva (se sufficiente), ovvero dall’importo della fornitura. L’eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione tecnica/manualistica d’uso per l’utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla loro consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna della fornitura (con le conseguenze sopra menzionate). Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione. Le penali spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo della fornitura sono disciplinate all'arta totale carico del Fornitore della medesima. 18 Le spese di trasporto della fornitura sono a totale carico del Capitolato Speciale d’Appalto, cui occorre fare riferimento per quanto qui non espressamente stabilitoFornitore.
5. Non sono previsti premi di accelerazione.
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Samples: Contract for Works
Penale per i ritardi. 1. Data la natura perentoria e/o essenziale del termine di ultimazione dei lavori, nel Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, lavori è applicata una penale pari all’1%0 (uno all’1 per mille) mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo. ---------------------------------
2. In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto, verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale relativo alla progettazione per ogni giorno di ritardo (art. 20 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale).
23. La penale, nella con l’applicazione delle stessa misura aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appaltocapitolato speciale descrittivo e prestazionale, trova applicazione anche in caso di ritardo: - ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; - nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del Verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; - lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un Verbale verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; - sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori, in proporzione ai lavori non accettabili o danneggiati;
3ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltantestazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatoredell’appaltatore.
4. Le penali sono disciplinate all'art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, cui occorre fare riferimento per quanto qui non espressamente stabilito.
5. Non sono previsti premi di accelerazione.
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Samples: Contratto d'Appalto
Penale per i ritardi. 1. Data la natura perentoria e/o essenziale del termine di ultimazione dei lavori, nel Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione delle operel’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1%0 (uno allo 1°% 6(uno per mille) dell’importo contrattuale.
2contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A.). La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto1, per ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione anche in caso di ritardo: - ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; - nell’inizio direttore dei lavori per mancata la consegna o come indicato all’art. 11, commi 5 e 6 del presente contratto. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per inefficacia del Verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; - nella ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione nei seguenti casi: nel ritardo della ripresa dei lavori seguente ad un Verbale verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore direttore dei Lavorilavori; - nel ritardo rispetto dei ai termini imposti dalla Direzione direzione dei Lavori lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3,. La misura complessiva della penale Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010, l’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci percento) dell’importo del contratto, contrattuale pena la facoltà, facoltà per la Stazione Appaltante, stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.
4dell’appaltatore. Ai sensi dell’art. 145 comma 6 del D.P.R. 207/2010 le penali di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate in sede di conto finale. Le penali sono disciplinate all'artprovvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, cui occorre fare riferimento per quanto qui L’applicazione di penalità non espressamente stabilitopregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.
5. Non sono previsti premi di accelerazione.
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Samples: Contratto d'Appalto