Penali in caso di ritardo. 1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La penale pecuniaria è indicata nel contratto; in assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 1,0 per mille (Euro 1,00 ogni mille Euro), dell’importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’iva, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per l’ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogramma. 2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile del procedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 50/2016. 3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 23 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di risoluzione del contratto. 4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Appears in 3 contracts
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
Penali in caso di ritardo. 1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La penale pecuniaria è indicata nel contratto; in assenza opere, di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 1,0 per mille (Euro 1,00 ogni mille Euro), dell’importo contrattuale, cui al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’ivacomma 4 dell'art.108, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla data stabilita per l’ultimazione nell’ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogrammadei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 (uno virgola zero zero) per mille dell’importo contrattuale.
2. Tutte le L’ammontare complessivo delle penali di cui non può essere superiore al presente articolo sono applicate dal responsabile del procedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 50/201610% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale.
3. L’importo complessivo Se tale limite viene superato, il Responsabile del procedimento promuove l’avvio delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 procedure per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 23 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di la risoluzione del contrattocontratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla stazione appaltante.
4. La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale.
5. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione appaltante le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Penali in caso di ritardo. 1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento Nel caso di mancato rispetto dei materiali. La penale pecuniaria è indicata nel contratto; in assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 1,0 per mille (Euro 1,00 ogni mille Euro)tempi nell’ esecuzione dei singoli ordinativi , dell’importo contrattualea discrezione e a insindacabile giudizio del direttore dei lavori, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’iva, possono essere applicate le seguenti penali per ogni giorno di ritardo rispetto ritardo: per interventi classificati non urgenti, ossia che non riducono la funzionalità dell’ opera, € 20,00; per quelli urgenti, ossia che riducono la funzionalità dell’ opera, € 50,00; per quelli di massima urgenza, ossia finalizzati alla data stabilita per l’ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogrammatutela dell’incolumità pubblica, da € 100,00 a € 300,00.
2. Nel caso di omessa esposizione del cartellino identificativo di cui all’art. 8 c.3, il Direttore dei Lavori applicherà una penale di € 100,00.
3. Tutte le eventuali penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile contabilizzate in detrazione in occasione del procedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 50/2016.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 23 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di risoluzione del contrattoritardo.
4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penali in caso di ritardo. 1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento l’ultimazione dei materiali. La penale pecuniaria è indicata nel contratto; in assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 1,0 per mille (Euro 1,00 ogni mille Euro), dell’importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’ivalavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla data stabilita viene applicata una penale pari allo 0.7 per l’ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogramma.
2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile del procedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 50/2016.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento mille dell’importo contrattuale; qualora , fino ad un massimo del 10% dell’importo di contratto. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova troverà applicazione l’articolo 23 l’art. 108 del presente Capitolato Speciale d’AppaltoCodice, in materia tema di risoluzione del contratto.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) dell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore del Lavori per la consegna degli stessi, qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori che segue ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel crono programma dei lavori.
3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento in sede di conto finale.
4. L’applicazione delle penali non limiterà peraltro l’obbligo dell’Appaltatore di cui al presente articolo non pregiudica il provvedere all’integrale risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardidel danno eventualmente causato, indipendentemente dal suo ammontare, anche in misura superiore alla penale stessa.
Appears in 1 contract
Penali in caso di ritardo. 1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La penale pecuniaria è indicata nel contratto; in assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 1,0 per mille (Euro 1,00 ogni mille Euro), dell’importo contrattuale, al lordo l’esecuzione degli oneri per la sicurezza e al netto dell’ivainterventi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla data stabilita nell’ultimazione degli interventi viene applicata una penale pari all’1 per l’ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogrammamille dell’importo netto del contratto applicativo.
2. Tutte le penali Nel caso di mancata operazione di pesatura, di cui all’art. 1.7 del presente capitolato, sarà applicata una penale pari a € 500,00.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al presente articolo sono applicate comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
3.1. nell’inizio del servizio rispetto alla data fissata dal responsabile del procedimento nei tempi e nei modi indicati R.E.C. per la consegna dello stesso;
3.2. nella ripresa degli interventi seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.Lgs 50/2016.R.E.C..
34. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattualedi ciascun contratto applicativo; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 23 l’art. 108 del presente Capitolato Speciale d’AppaltoDLgs n° 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
45. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Appears in 1 contract
Penali in caso di ritardo. 1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La penale pecuniaria è indicata nel contratto; in assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 1,0 per mille (Euro 1,00 ogni mille Euro), dell’importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’ivaopere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla data stabilita per l’ultimazione nell’ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate viene applicata una penale giornaliera pari a 1 ‰ dell’importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel cronoprogrammalimite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.
2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile del procedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 50/2016.
3. L’importo In ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 23 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di risoluzione del contrattocui all’articolo 58.4 della l.p. 26/1993.
43. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.
4. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. 1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento l'ultimazione dei materiali. La penale pecuniaria è indicata nel contratto; in assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 1,0 per mille (Euro 1,00 ogni mille Euro), dell’importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’ivalavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla data stabilita per l’ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogramma.
viene applicata una penale, ai sensi dell’art. 113‐bis, comma 2, del Codice Appalti, pari allo 0,5 ‰ (euro zero e centesimi cinquanta ogni mille) dell'importo contrattuale. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile Secondo i disposti dell’art. 113‐bis, comma 2, del procedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 50/2016.
3. L’importo Codice Appalti l'importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento dell’importo cento) dell'importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 23 del presente Capitolato Speciale d’Appaltol'articolo 24, in materia di risoluzione del contratto.
4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo. A75A12 R12 Capitolato speciale di appalto.docx L'applicazione delle penali non esonera l'impresa aggiudicataria dall'esecuzione delle prestazioni che sono alla base dell'applicazione delle penali medesime. Resta inoltre fermo il risarcimento, da parte dell'impresa, del maggior danno eventualmente subito dalla Stazione appaltante e la possibilità per quest'ultima, qualora l'appaltatore non adempia alle prestazioni, di darvi autonoma esecuzione (anche rivolgendosi ad altro operatore economico) con spese a causa dei ritardicarico dell'appaltatore.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. 1Ai sensi dell’art. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione 108, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle opere da parte della Ditta appaltatrice prestazioni ritardi per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei materialilavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. La penale pecuniaria è indicata nel Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto; in assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 1,0 per mille (Euro 1,00 ogni mille Euro), dell’importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’ivafermo restando il pagamento delle penali. In particolare, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla data stabilita per l’ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogramma.
2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile del procedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 50/2016.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale eventualmente aggiornato da perizie conformi all’art. 106, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016. Le penali saranno comminate dal RuP in sede di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 23 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di risoluzione del contratto.
4conto finale. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante dall’Amministrazione a causa dei ritardi.
Appears in 1 contract
Samples: Bando Di Gara
Penali in caso di ritardo. 1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La penale pecuniaria è indicata nel contratto; in assenza opere, di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 1,0 per mille (Euro 1,00 ogni mille Euro), dell’importo contrattuale, cui al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’ivacomma 4 dell'art.108, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla data stabilita per l’ultimazione nell’ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogrammadei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 (uno virgola zerozero) per mille dell’importo contrattuale.
2. Tutte le L’ammontare complessivo delle penali di cui non può essere superiore al presente articolo sono applicate dal responsabile del procedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 50/201610% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale.
3. L’importo complessivo Se tale limite viene superato, il Responsabile del procedimento promuove l’avvio delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 procedure per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 23 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di la risoluzione del contrattocontratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla stazione appaltante.
4. La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale.
5. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione appaltante le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
Penali in caso di ritardo. 1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La penale pecuniaria è indicata nel contratto; in assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 1,0 per mille (Euro 1,00 ogni mille Euro), dell’importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’ivaopere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione della fornitura con posa ovvero in caso di ritardo rispetto alla data stabilita all’adempimento di ogni altro obbligo contrattuale per l’ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogrammail quale è stabilito un termine, viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille dell’importo netto contrattuale.
2. Le scadenze inderogabili fissate nel programma della fornitura sono le seguenti: - ritardo sull'esecuzione delle disposizioni della Direzione della Esecuzione superiore a 3 giorni
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile sul pagamento relativo allo stato finale della fornitura con posa, con espressa accettazione da parte dell’Appaltatore della compensazione delle somme ai sensi dell’art. 1252 del procedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 50/2016Codice Civile.
34. L’importo In ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 23 il Responsabile del presente Capitolato Speciale d’AppaltoProcedimento promuove l’avvio delle procedure di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
45. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. 1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La penale pecuniaria di cui all’art. 145 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 è indicata nel contratto; in assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 1,0 0,5 per mille (Euro 1,00 0,5 ogni mille Euro), dell’importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’iva, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per l’ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogramma.
2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile del procedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 50/2016c. 6 dell’art. 145 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 23 47 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di risoluzione del contratto.
4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penali in caso di ritardo. 1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento Nel caso di mancato rispetto dei materiali. La tempi massimi indicati Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale (paragrafo 4.5) verrà applicata la penale pecuniaria è indicata nel contratto; in assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 1,0 per mille ad € 100,00 (Euro 1,00 ogni mille Euro), dell’importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’iva, duecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per l’ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogrammaritardo.
2. Tutte In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi “D.U.V.R.I.”, per ogni singola infrazione rilevata, viene applicata una penale pari ad € 200,00 (Euro duecento/00). E’ salvo diritto della Società al risarcimento di eventuali maggiori danni, nonché di procedere alla risoluzione del contratto se le penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile del procedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 50/2016inadempienze fossero ripetute od abituali.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate comminate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 23 del presente Capitolato Speciale d’Appalto33, in materia di risoluzione del contratto.
4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Società appaltante a causa dei ritardi.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Penali in caso di ritardo. 1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice Nel caso di ritardi per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materialinegligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di contratto si applica l'art. La penale pecuniaria è indicata nel contratto; in assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 1,0 per mille (Euro 1,00 ogni mille Euro), dell’importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’iva, per 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
2. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, ovvero in caso di ritardo rispetto alla data stabilita all’adempimento di ogni altro obbligo contrattuale per l’ultimazione dei lavori o alle il quale è stabilito un termine, viene applicata una penale giornaliera pari allo 1,00 per mille dell’importo netto contrattuale;
3. Le scadenze inderogabili fissate nel cronoprogramma.programma lavori sono le seguenti:
24. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile sul pagamento relativo allo stato finale dei lavori, con espressa accettazione da parte dell’Appaltatore della compensazione delle somme ai sensi dell’art. 1252 del procedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 50/2016Codice Civile.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 23 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di risoluzione del contratto.
45. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto