Penali in caso di ritardo. 1. L’Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente art. 14. 2. La misura delle penali è sin d’ora quantificata come dalla seguente tabella: Lavori di somma urgenza (Immediati) Lavori urgenti Lavori Ordinari o Programmati (non urgenti) € 50,00 per ogni ora di ritardo € 200,00 per ogni giorno di ritardo € 100,00 per ogni giorno di ritardo 3. Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia in danno all’esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell’Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno. 4. In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10 % dell’importo dell’Accordo quadro; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. 5. In ogni caso, le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L’Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate ed iniziate. 6. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo. 7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento. 8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. 1. L’AppaltatoreAi sensi dell’articolo 145, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contrattocomma 3, andrà soggetto a penalidel d.P.R. n. 207 del 2010, in nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente art. 14viene applicata una penale pari ad euro 300,00 (trecento/00).
2. La penale, nella stessa misura delle penali è sin d’ora quantificata come dalla seguente tabella: Lavori di somma urgenza (Immediati) Lavori urgenti Lavori Ordinari o Programmati (non urgenti) € 50,00 per ogni ora di ritardo € 200,00 per ogni giorno di ritardo € 100,00 per ogni giorno cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
e) nei tempi fissati per i lavori migliorativi eventualmente offerti in sede di gara;
3. Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia in danno all’esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell’Operatore mancato rispetto del termine offerto in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in dannodi gara per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari ad euro 400,00 (quattrocento/00).
4. In ogni casoLa penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la penale non potrà eccedere la misura del 10 % dell’importo dell’Accordo quadro; rimane ferma la facoltà del Committente prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subitocui all’articolo 19.
5. In ogni casoLa penale di cui al comma 2, le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L’Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate ed iniziatelettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione conto finale ai fini della verifica in sede di ogni singolo interventocollaudo provvisorio/di regolare esecuzione. (7)
7. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa dei ritardi.
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Samples: Appalto
Penali in caso di ritardo. 1. L’Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze Trattandosi di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penaliaccordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, in caso di ritardo nell’inizio e nell’esecuzione degli ritardato inizio e/o ultimazione di ogni singolo lavoro, per lavori di manutenzione programmata e/o interventi affidatiglinon programmati di modesta entità, rispetto ai termini indicati al precedente art. 14.
2. La sarà applicata una penale stabilita nella misura delle penali è sin d’ora quantificata come dalla seguente tabella: Lavori di somma urgenza (Immediati) Lavori urgenti Lavori Ordinari o Programmati (non urgenti) € 50,00 giornaliera pari all'1 per ogni ora di ritardo € 200,00 per ogni giorno di ritardo € 100,00 per ogni giorno di ritardo
3. Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all’esecuzione mille dell'importo dei lavori in economia in danno all’esecutore relativi all’ordinativo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo dell’ordinativo stesso. Tali somme verranno poste a carico dell’Operatore in sede Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo relativo al singolo ordinativo, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno.
4. In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10 % dell’importo dell’Accordo quadro; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
5. In ogni caso, le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L’Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate ed iniziate.
6contratto. Tutte le penali sono saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede condizione di liquidazione di ogni singolo intervento.
8ritardo. L’applicazione L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Di- rettore dei Lavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accet- tabili o danneggiati. In caso di pronto intervento (manutenzione urgente) in ritardo rispetto ai tempi previsti:
4. € 150,00 (euro centocinquanta/00) entro le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di inter- vento di cui all’art. 8;
5. € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore ed entro le prime quattro ore di ri- tardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8;
6. € 600,00 (euro seicento/00) dopo quattro ore ed entro le prime sei ore di ritardo rispetto ai tem- pi di intervento di cui all’art. 8. Oltre le sei ore rispetto ai tempi indicati all’art. 8, il ritardo sarà consi- derato mancato intervento. Il mancato intervento di manutenzione urgente sarà assimilato a tutti gli effetti a “grave inadempi- mento alle obbligazioni di contratto” e potrà comportare la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
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Samples: Cottimo
Penali in caso di ritardo. 1. L’Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente art. 14.
2. La misura delle penali è sin d’ora quantificata come dalla seguente tabella: Tipologia interventi Lavori di somma urgenza (Immediati) Lavori urgenti Lavori Ordinari o Programmati (non urgenti) Aggiornamento annuale della consistenza degli impianti semaforici Difformità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria € 50,00 per ogni ora di ritardo € 200,00 per ogni giorno di ritardo € 100,00 per ogni giorno di ritardoritardo € 100,00 per ogni giorno di ritardo dal 31.12 di ogni anno (art. 1) € 500,00
3. Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia in danno all’esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell’Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno.
4. In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10 % dell’importo dell’Accordo quadroQuadro; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
5. In ogni caso, le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L’Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate ed iniziate.
6. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
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Penali in caso di ritardo. 1. L’AppaltatoreQualora il Tesoriere, salve le ulteriori conseguenze per cause direttamente imputabili allo stesso, non adempia, anche parzialmente, agli obblighi derivanti dalla presente convenzione o vi adempia in ritardo può essere assoggettato, ad insindacabile giudizio del Comune di legge e/o Torino, a penale di contrattoimporto giornaliero compreso fra un minimo di euro 100,00 (cento) ed un massimo di euro 10.000,00 (diecimila), andrà soggetto a penalicommisurata alla gravità del fatto od omissione contestati ed all’eventuale recidiva, in caso di ritardo nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente art. 14salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
2. La misura delle A titolo esemplificativo e non esaustivo, le penali è sin d’ora quantificata come dalla seguente tabellapossono essere applicate nei seguenti casi: Lavori - mancato rispetto dei termini di somma urgenza attivazione del servizio di Tesoreria: euro 10.000,00 (Immediatidiecimila) Lavori urgenti Lavori Ordinari o Programmati (non urgenti) € 50,00 per ogni ora di ritardo € 200,00 per ogni giorno di ritardo € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Il periodo di ritardo non può eccedere i 10 (dieci) giorni; - disservizi legati a chiusura temporanea dello sportello centrale di Tesoreria o mancato o inadeguato servizio rivolto all’utenza: euro 1.000,00 (mille) per ogni giorno di chiusura o per ogni giorno in cui la mancata o l’inadeguatezza del servizio si è verificata; - ritardata od omessa attivazione dei servizi informatici riferiti ai servizi complementari eventualmente richiesti dal Comune di Torino: euro 1.500,00 (millecinquecento) per ogni giorno in cui la stessa inadempienza si è verificata; - mancata o incompleta indicazione del versante e/o della causale d’incasso comportante l’impossibilità di procedere alla regolarizzazione dei provvisori d’incasso: da un minino di euro 100,00 (cento) ad un massimo di euro 1.000,00 (mille); - violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione di documenti o di conservazione e produzione di documentazione: da un minimo di euro 2.000,00 (duemila) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) a seconda della gravità della violazione accertata dal Comune di Torino; - ritardata od omessa esecuzione di mandati o di reversali od esecuzione in maniera parziale o difforme: da un minimo di euro 100,00 (cento) ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila), a seconda della gravità, per ogni giorno in cui la stessa inadempienza si è verificata.
3. Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione della penale verranno contestati per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenzaiscritto con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) al Tesoriere, il Committente, previa formale costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avrà facoltà quale dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia in danno all’esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell’Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno15 (quindici) giorni successivi alla data di notifica di cui sopra.
4. In ogni casoQualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune di Torino, la ovvero non siano pervenute o non siano pervenute entro il termine stabilito, il Comune di Torino potrà procedere all’applicazione della suddetta penale non potrà eccedere la misura del 10 % dell’importo dell’Accordo quadro; rimane ferma la facoltà del Committente e di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subitoquanto disposto dall’art. 8, comma 2 della presente convenzione.
5. In ogni caso, le La richiesta e/o il pagamento delle penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L’Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate ed iniziatedi cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardoResta ferma per il Comune di Torino la facoltà di risolvere il contratto.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
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Samples: Convenzione Per La Disciplina Della Concessione Del Servizio Di Tesoreria
Penali in caso di ritardo. 1. L’Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente art. 14.
2. La misura delle penali è sin d’ora quantificata come dalla seguente tabella: Tipologia interventi Lavori di somma urgenza (Immediati) Lavori urgenti Lavori Ordinari ordinari o Programmati programmati (non urgenti) Aggiornamento rilievo segnaletica orizzontale semestrale Difformità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria € 50,00 per ogni ora di ritardo € 200,00 per ogni giorno di ritardo € 100,00 per ogni giorno di ritardoritardo Sospensione pagamento SAL o residuo credito Impresa in fase di collaudo € 500,00 per singolo intervento
3. Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia in danno all’esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell’Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno.
4. In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10 % dell’importo dell’Accordo quadroQuadro; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
5. In ogni caso, le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L’Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate ed e iniziate.
6. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
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