PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE Clausole campione

PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE. Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, all'esecutore sarà riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale pari all'uno per mille dell'impporto netto contrattuale.
PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi Euro UNO ogni mille) dell'importo netto contrattuale. Se il ritardo dovesse determinare un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Qualora il ritardo nell'adempimento determinasse un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, si procederà alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE. Per eventuali inadempimenti e ritardi imputabili all’aggiudicatario, rispetto ai tempi pattuiti per l’esecuzione delle prestazioni e agli SLA, sono applicate le penali definite nell’Accordo Quadro e di cui oltre: a. ritardo nella presentazione del piano delle attivazioni e/o dei suoi aggiornamenti trimestrali e/o degli adeguamenti richiesti da Infratel Italia, di cui al precedente paragrafo 4.8: penale pari a 200 (duecento) euro per giorno di ritardo; b. ritardo rispetto al termine di presentazione degli adeguamenti al progetto di connessione richiesti da Infratel Italia, di cui al precedente paragrafo 4.13: penale pari a 200 (duecento) euro per giorno di ritardo; c. ritardo nella fornitura dell’upgrade annuale del 15% della banda minima garantita: euro mille (1.000) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data indicata nel piano presentato dal fornitore; d. mancato rispetto dei termini indicati nel piano delle attivazioni trimestrale cumulato (come indicato al punto 4.8): la penale è pari a cinquecento (500) euro moltiplicati per la differenza (Di) tra il numero di scuole che si sarebbero dovute attivare complessivamente entro il trimestre “i” (SDAi) e il numero di scuole effettivamente attivate entro il trimestre (SEAi) (esempio: SDAi=314; SEAi=199; Di=SDAi-SEAi; penale: 500x115=57.500 euro); e. mancato raggiungimento del numero di scuole collegate previsto dal Programma di realizzazione per il 30 giugno 2026: penale pari al 5% del valore dell’Accordo quadro. A tale importo si somma una ulteriore penale determinata moltiplicando il coefficiente dello 0,4 per mille del valore dell’accordo quadro per ciascun giorno di ritardo a partire dal 1° luglio 2026 e fino all’emissione del verbale di conformità relativo all’ultima scuola collegata; f. SLA relativi alla disponibilità del servizio: euro cento (100) per ciascun 0,1% di peggioramento della disponibilità annua del servizio o di “degrado” dello stesso oltre i limiti indicati nel capitolo 7; g. SLA relativi alla manutenzione: euro cinquanta (50) per ogni ora di ritardo; h. mancato raggiungimento del numero di scuole offerte con copertura Wi-Fi: euro duemila (2.000) per ciascuna scuola non collegata; i. mancato raggiungimento del numero di scuole con collegamento d’accesso ridondato: euro duemila (2.000) euro per ciascuna scuola non collegata; j. mancato completamento entro trenta (30) giorni dell’upgrade di banda sulle scuole già servite: euro centocinquanta (150) per ogni giorno; È fatto salvo, in ogni ca...
PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE. Per eventuali inadempimenti e ritardi imputabili all’aggiudicatario, rispetto ai tempi pattuiti per l’esecuzione delle prestazioni, sono applicate le penali definite nell’Accordo Quadro e di cui oltre. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, si applicheranno le seguenti penali: 1. mancata presentazione del progetto di connessione entro 90 giorni dall’invio del piano tecnico o mancata presentazione degli adeguamenti richiesti da Infratel Italia entro il termine di 30 giorni, di cui ai precedenti paragrafi 8.1 e 9: 200 (duecento) per giorno di ritardo; 2. mancato rispetto dei termini per l’attivazione indicati nel progetto di connessione: penale pari allo 0,4 per mille dell’importo dell’ordine di esecuzione, per giorno di ritardo; 3. mancato raggiungimento del numero di strutture sanitarie da connettere previsto dalla milestone del PNRR per il 30 giugno 2026: penale pari al 5% del valore dell’Accordo quadro. A tale importo si somma una ulteriore penale determinata moltiplicando il coefficiente dello 0,4 per mille del valore dell’accordo quadro per ciascun giorno di ritardo a partire dal 1° luglio 2026 e fino all’emissione del verbale di conformità relativo all’ultima sede collegata; 4. SLA relativi alla disponibilità del servizio: euro mille (1.000) per ciascun 0,1% di peggioramento della disponibilità annua del servizio o di “degrado” dello stesso oltre i limiti indicati nel capitolo 6; 5. SLA relativi alla manutenzione: euro cento (100) per ogni ora di ritardo. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. Le penali saranno fatturate da Infratel Italia all’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 51 del d.l. n. 77/2021 l’importo delle penali applicate non può comunque superare il limite del venti per cento dell’importo affidato. Infratel Italia informa che, ai sensi dell’art. 50, co. 4, del d.l. n. 77/2021 (convertito, con modificazioni, in l. n. 108/2021), qualora l’ultimazione delle prestazioni, previste per il 30 giugno 2026, avvenga in anticipo rispetto al cronoprogramma, è riconosciuto un premio di accelerazione giornaliero pari allo 0,4 per mille dell’importo dell’Accordo quadro, fino all’importo massimo pari all’1% dell’importo del valore dell’Accordo Quadro.

Related to PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Xxxx'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

  • Che tipo di assicurazione è? Ci sono limiti di copertura?

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Non previste

  • Modalità di esercizio dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: • inviando una raccomandata A/R all’indirizzo del Titolare; • inviando una e-mail a: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente residenziale) oppure a xxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente business); • telefonando al Servizio Clienti 800 999 777 (se cliente residenziale) oppure al Servizio Clienti 800 999 222 (se cliente business).

  • Modalità di pagamento del Premio Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.