RESPONSABILE UNICO Clausole campione

RESPONSABILE UNICO. Il responsabile unico del contratto d'area, individuato tra i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di cui al punto 3.4, coordina l'attività dei responsabili delle singole attività ed interventi programmati e assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di ritardi nell'esecuzione. Il responsabile unico coincide con il soggetto cui competono i poteri sostitutivi di cui al punto 5) della lettera c) del comma 203 dell'articolo 2 della legge 662/96 nonché le funzioni di arbitrato nei casi di divergenze tra soggetti attuatori delle attività ed interventi. Assume altresì le informazioni necessarie per le funzioni di coordinamento, indirizzo e verifica dell'esecuzione delle attività e degli interventi previsti, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni e impedimenti e formulando le conseguenti proposte correttive. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, con particolare riferimento agli articoli 8 e 10. Il responsabile unico presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ovvero, se costituito, al Comitato dell’intesa di cui al punto 1.3 lettera d), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del contratto evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalla somme destinate dal CIPE.
RESPONSABILE UNICO. Il soggetto aggiudicatario deve designare una persona con funzioni di “Responsabile Unico” del servizio da segnalare all’ASP e in particolare al Direttore della Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 000 xx Xxxxxx Xxxxxxxx. Il compito del responsabile Unico è quello di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e gli incarichi stabiliti e verificare il piano di organizzazione. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Responsabile Unico, che dovrà essere munito di delega espressa da parte del soggetto aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente allo stesso. Per situazioni di emergenza dovrà comunque essere garantita la possibilità di contattare un referente del soggetto aggiudicatario nelle 24 ore.
RESPONSABILE UNICO. Il concessionario deve nominare un responsabile unico della prestazione, a cui il Comune può fare riferimento per ogni problematica relativa all’esecuzione del contratto; in caso di assenza o sostituzione del responsabile, la società dovrà immediatamente comunicare il nominativo di un nuovo incaricato. Il responsabile deve assicurare in particolare lo svolgimento delle attività in modo conforme al presente capitolato speciale d’appalto, il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità e problematiche organizzative.
RESPONSABILE UNICO. Patti per il Sud (RUAPS) è il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali cui è assegnato, giusta DGR n. 402 del 25.06.2016, il compito di coordinare e sovraintendere all’attuazione degli interventi previsti nel Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud;
RESPONSABILE UNICO. Il soggetto aggiudicatario deve designare una persona con funzioni di “Responsabile Unico” della commessa da segnalare all’Azienda Ospedaliera. Il compito del Responsabile Unico è quello di controllare e far osservare, al personale impiegato, le funzioni e gli incarichi stabiliti e verificare il piano di organizzazione e di sicurezza. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Responsabile Unico, che dovrà essere munito di delega espressa da parte del soggetto aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente allo stesso. Per situazioni di emergenza dovrà comunque essere garantita la possibilità di contattare un referente del soggetto aggiudicatario dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni.
RESPONSABILE UNICO. ART. 24 -
RESPONSABILE UNICO. Il soggetto aggiudicatario dovrà designare una persona con funzioni di "Responsabile Unico" della commessa da segnalare all'ASL Napoli 1 Centro in fase di stipula del contratto. Il compito del responsabile Unico è quello di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e gli incarichi stabiliti e verificare il piano di organizzazione e di sicurezza a fronte di tutti i servizi prestati e per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Responsabile Unico, che dovrà essere munito di delega espressa da parte del soggetto aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente allo stesso. Per situazioni di emergenza dovrà comunque essere garantita la possibilità di contattare un referente del soggetto aggiudicatario dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni.
RESPONSABILE UNICO. IL Responsabile Unico del procedimento (RUP ) per il committente è l’ Ing. Xxxxxxxxx MOCA – Dirigente del Settore 7. Il responsabile unico ed esclusivo per il Prestatore è Xxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società ALESA S.R.L.

Related to RESPONSABILE UNICO

  • RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

  • Responsabilità solidale In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

  • RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.

  • Responsabilità civile verso terzi In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.

  • Responsabilità del Cliente In caso di malfunzionamento dei servizi, il Cliente dovrà darne tempestiva segnalazione allo staff di assistenza tecnica tramite il Ticket System presente sul sito xxx.xxxxxx.xx e/o tramite invio mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx. Il Cliente é obbligato a non divulgare in alcun modo le credenziali per l'accesso al servizio o a sistemi ad esso connessi. Il Cliente si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito, o comunque non autorizzato da Etinet. Esempi di utilizzo non autorizzati sono, ma non si limitano allo spamming, utilizzo di script malevoli, diffusione di virus, invio di mail bombs, violazione di copyright, violazione delle norme sulla privacy, diffamazione, diffusione di materiale osceno o hacking. Etinet e Genesys Informatica si riservano il diritto di modificare o ampliare in qualsiasi momento l'elenco delle attività̀ ritenute non autorizzate: il cliente dovrà prenderne visione nell'area "Regolamentazione del servizio" del sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx di Genesys informatica. Il Cliente solleva integralmente Etinet e Genesys informatica da qualsiasi responsabilità̀ civile o penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio, anche se causato da terzi attraverso il sistema del Cliente. Il Cliente si impegna a mantenere estranee Etinet e Genesys Informatica da ogni responsabilità̀, perdite, danni, costi, oneri e spese (ivi comprese le spese legali), che dovessero essere subite o sostenute dal Cliente quale conseguenza di inadempimento agli obblighi e garanzie previste in questo articolo , anche nel caso di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. Qualora le informazioni abbiano carattere pubblicitario il Cliente garantisce che le stesse siano conformi ad ogni disposizione vigente in materia e si impegna a pagare eventuali tasse ed oneri ove richiesti. Qualora il Cliente rivenda a terzi i servizi, il Cliente è tenuto a far rispettare le medesime clausole alle terze parti. È responsabilità̀ del Cliente mantenere aggiornati i propri dati anagrafici, con particolare attenzione agli indirizzi e-mail necessari alle comunicazioni di servizio.Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente via mail all’indirizzo :

  • RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

  • RESPONSABILITÀ CIVILE CHE COSA È ASSICURATO?

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.