PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Ditta affidataria, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità: - per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio comunicata dall’Amministrazione Comunale, € 500,00.= ; - per ogni impiego di personale diverso rispetto a quello indicato nell'elenco in possesso del Comune, € 300,00.=; - per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, € 500,00.=; - per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, € 600,00.=; - per ogni impiego di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati, € 500,00.=; - per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, € 500,00.= - per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 3° ritardo), € 250,00.=; - per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), € 1.000,00.=; - per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, € 100,00.= ; - in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi: € 500,00.= per ciascuna omissione; - l'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza; - l’unica formalità richiesta per l’¦irrogazione delle penalità è la contestazione dell’¦infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l’¦assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe; - si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata; - il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi: o perdita dei requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
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Samples: Service Agreement
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Ditta affidatariaPer le penalità si applica l’art. 26 del Capitolato Generale, nell’esecuzione così come per la risoluzione si applica l’art. 27 del servizio avrà l’obbligo medesimo, per quanto non espressamente previsto in detti articoli, trovano applicazione le previsioni di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni cui ai seguenti commi del presente capitolatoarticolo nonché gli artt. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto dal 1453 e ss. del Codice Civile. In ogni caso, se entro i termini stabiliti negli specifici articoli, le non conformità non vengano risolte, l’Istituto avrà la facoltà di applicare le seguenti penalità: - applicare, per ogni giorno naturale difformità, le penalità da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00 secondo la gravità delle difformità rilevate. L’applicazione delle penali sarà preceduta da apposita comunicazione scritta, da parte della Direzione Medica dei Presidio, con raccomandata R.R., indirizzata alla ditta fornitrice che dovrà quindi emettere la relativa nota di accredito entro e consecutivo di ritardo rispetto alla non oltre 30 giorni dalla data di avvio comunicata dall’Amministrazione Comunalericevimento della suddetta comunicazione. Qualora entro il termine su indicato non dovesse pervenire il documento contabile richiesto, € 500,00.= ; - l’Istituto provvederà a detrarre l’ammontare della penale dall’importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze o dall’ultima fattura in liquidazione. L’Istituto ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, in applicazione dell’art. 1456 c.c. “Clausola risolutiva espressa”, nei seguenti casi:
1. dopo tre contestazioni scritte per ogni impiego di personale diverso rispetto a quello indicato nell'elenco in possesso del Comune, € 300,00.=; - per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, € 500,00.=; - per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, € 600,00.=; - per ogni impiego di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati, € 500,00.=; - per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, € 500,00.= - per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 3° ritardo), € 250,00.=; - per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), € 1.000,00.=; - per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, € 100,00.= ; - in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, e delle condizioni contrattuali derivanti dal presente Capitolato Speciale e dall’offerta economica presentata in sede di valutazione gara;
2. nel caso di violazione reiterata delle norme di cui all’art. 7 “Norme Comportamentali”;
3. cessione del credito senza opportuna e preventiva comunicazione all’Istituto;
4. nel caso in cui non sia stata depositata, presso la Direzione Amministrativa del Presidio di Ancona, copia della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi: € 500,00.= per ciascuna omissione; - l'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale polizza assicurativa nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza; - l’unica formalità richiesta per l’¦irrogazione delle penalità è la contestazione dell’¦infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l’¦assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe; - si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata; - il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.ctempi previsti all’art.13 del presente Capitolato., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi: o perdita dei requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
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Samples: Capitolato Speciale Per Servizio Trasporto Pazienti – Salme Intraospedaliero
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Ditta affidataria, nell’esecuzione del servizio L’Amministrazione Comunale avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità: - :
a) mancato avvio del servizio alla data stabilita, penale di Euro 2.000,00.= per ogni giorno naturale di
b) nelle ipotesi in cui i pasti siano in numero inferiore rispetto all’ordinato del giorno, le pietanze da servire calde non raggiungano la temperatura di almeno 60°C misurata al cuore della vivanda o presentino problemi di mancato rispetto al menù e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio comunicata dall’Amministrazione Comunale, € la ditta non abbia provveduto entro 30 minuti dalla segnalazione telefonica a sostituire o integrare i pasti contestati: Euro 500,00.= ; - per ogni impiego mancato reintegro;
c) ritardo di personale diverso rispetto a quello indicato nell'elenco in possesso del Comuneoltre 15 minuti nella consegna dei pasti, € 300,00.=; - salvo comprovate cause di forza maggiore: Euro 200,00.= per ogni impiego inosservanza;
d) in caso di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, € 500,00.=; - consegna di menù diverso da quello prenotato dall’utente: Euro 100,00.= per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, € 600,00.=; - inosservanza;
e) per mancata somministrazione di diete richieste (comprese le diete etico religiose e/o in bianco) penale di Euro 200,00.= per ogni impiego dieta interessata;
f) per somministrazione di mezzi diete speciali non conformi alle patologie richieste, penale di Euro 500,00.= per ogni dieta interessata, fatta salva ogni altra azione di natura risarcitoria;
g) quantità e/o grammature pasti non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati, € 500,00.=; - quanto previsto: Euro 100,00.= per ogni mancata effettuazione inosservanza;
h) in caso di una corsa o parte di essa senza giusta causa, € 500,00.= - per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo impegni previsti in caso di sciopero o di improvvisi inconvenienti tecnici tali da impedire la contestazione del 3° ritardo)produzione di pasti caldi, € 250,00.=; - sul centro di cottura principale e su quello eventualmente indicato in sede di offerta: Euro 500,00.= per ogni mancata osservanza delle disposizioni inosservanza;
i) in materia caso di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo condizioni igieniche carenti verificate sia in produzione che in fase di persone non autorizzate ecc.), € 1.000,00.=; - trasporto: Euro 1.500,00.= per ogni inosservanza;
l) rinvenimento di corpo estraneo nel pasto: Euro 1.000,00.= per ogni inosservanza; m) utilizzo di centro cottura diverso da quello indicato: Euro 500,00.= per ogni giorno di utilizzo o mancata comunicazione;
n) per somministrazione di alimenti contaminati: Euro 1.000,00.= per ogni inosservanza, fatta salva ogni altra azione di natura risarcitoria;
o) mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia o non idoneo allestimento, sanificazione e riordino dei mezzi, € 100,00.= ; - locali: Euro 800,00.= per ogni inosservanza;
p) in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi: € Euro 500,00.= per ciascuna omissione; - l'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza; - l’unica . L’unica formalità richiesta per l’¦irrogazione l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’¦infrazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax mail o PEC) e l’¦assegnazione l’assegnazione di un termine di 10 (dieci) giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe; - discolpe e/o per eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato si procederà ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016. Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura ovvero mediante escussione sulla garanzia presentata; - il . Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c.C.C., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAXPEC, nelle seguenti ipotesi: - perdita dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di ristorazione; - protrarsi dell'emergenza nel centro di cottura oltre 2 (due) giorni lavorativi; - contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte dell'aggiudicatario o perdita dei requisiti del personale dell'impresa adibito al servizio o alle disposizioni di idoneità legge o regolamento relative al servizio; - accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della ditta aggiudicataria, salvo ogni ulteriore responsabilità civile o penale; - accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; - cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto; - gravi violazioni delle leggi sanitarie in materia di somministrazione di alimenti; - nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n.187/2010. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di compensare l’eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell’Ente per l’accesso alla professione il risarcimento del danno. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: - cause di trasportatore di viaggiatori su strada;forza maggiore dimostrate; - cause imputabili all'Amministrazione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Ditta affidataria, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità: - per Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio comunicata dall’Amministrazione Comunaleindicata all'art. 3 del presente capitolato, € 500,00.= Euro 1.000,00.= ; - per ogni impiego di personale diverso rispetto a quello indicato nell'elenco in possesso del Comune, € 300,00.=; - per Per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 13 del presente capitolato, € 500,00.=Euro 500,00.= ; - per Per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, € 600,00.=Euro 600,00.= ; - per Per ogni impiego di mezzi non corrispondenti a quelli indicaticon caratteristiche diverse da quelle previste all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto o offerte in sede di gara, non preventivamente autorizzati, € 500,00.=Euro 500,00.= per singolo mezzo a giornata di utilizzo; - per Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, € Euro 500,00.= ; - per Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 3° ritardo), € 250,00.=Euro 250,00.= ; - Per ogni mancato rispetto dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell’inizio dell’anno scolastico, Euro 150,00.=; - Per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 14 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00.=; - Per ogni mancato rispetto degli ulteriori termini previsti nel presente capitolato, Euro 150,00.=; - Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 del presente capitolato, Euro 100,00.= ; - Per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), € 1.000,00.=Euro 1.000,00.= ; - per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, € 100,00.= ; - in In caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggipunteggi : € 500,00.= Euro 500,00.=. per ciascuna omissione; - l'applicazione Se offerti, per ogni servizio aggiuntivo offerto e non prestato, Euro 500,00.= per ciascuna mancata prestazione. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza; - l’unica . L’unica formalità richiesta per l’¦irrogazione l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’¦infrazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l’¦assegnazione l’assegnazione di un termine di giorni 8 10 (ottodieci) lavorativi naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali discolpe; - si . Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata; - versamento entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, al Tesoriere Comunale del Comune di Roncade Cassa di Risparmio del Veneto SpA Xxx Xxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxxx (XX). La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione. Qualora si verificassero, da parte della Ditta appaltatrice, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare xxxxxxx ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni. Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi: o - perdita dei requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;; - accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; - subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di offerta; - fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative; - mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo (es. classe euro e ulteriori caratteristiche dei mezzi adibiti al servizio), dopo la prima contestazione; - utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti minimi previsti all’art. 12 del presente Capitolato o a quanto offerto gara, dopo la prima contestazione; - modificazione nel corso dell'appalto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo rispetto a quelli offerti in gara; - impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 13 del presente capitolato (inclusa la formazione offerta in gara), dopo la prima contestazione; - cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto; - nel caso in il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010. In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, l’amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di compensare l’eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell’Ente per il risarcimento del danno. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: - cause di forza maggiore dimostrate; - cause imputabili all'Amministrazione.
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PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Ditta affidataria, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità: - per − Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio comunicata dall’Amministrazione Comunaleindicata all'art. 2 del presente capitolato, € Euro 500,00.= ; - per − Per ogni impiego di personale diverso rispetto a quello indicato nell'elenco in possesso del Comunedell' Amministrazione comunale, € Euro 300,00.=; - per − Per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 all'art.8 del presente capitolato, € 500,00.=Euro 500,00.= ; - per − Per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, € 600,00.=Euro 600,00.= ; - − Per ogni intervento di manutenzione di cui al piano dell'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto non eseguito, Euro 500,00.= per ogni impiego di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati, € 500,00.=singolo mezzo; - per − Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, € 500,00.= - per Euro 800,00.= ; − Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 3° ritardo), € 250,00.=Euro 250,00.= ; - − Per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 9 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00.=; − Per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), € 1.000,00.=Euro 1.000,00.= ; - per − Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, € nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente capitolato e di quanto offerto in gara, Euro 100,00.= ; - − in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggipunteggi : € 500,00.= Euro 500,00.=. per ciascuna omissione; - l'applicazione . L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza; - l’unica . L’unica formalità richiesta per l’¦irrogazione l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’¦infrazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l’¦assegnazione l’assegnazione di un termine di giorni 8 10 (ottodieci) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe; - si . Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata; - . La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione. Qualora si verificassero, da parte della Ditta appaltatrice, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni. Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi: o • perdita dei requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;; • accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; • subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione; • fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative; • mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo, dopo tre contestazioni; • impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, dopo la prima contestazione; • cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto; • nel caso in il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010. In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, l’ Amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di compensare l’eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell’Ente per il risarcimento del danno. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: − cause di forza maggiore dimostrate; − cause imputabili all'Amministrazione.
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Samples: Appalto
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Ditta affidataria, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità: - per • Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio comunicata dall’Amministrazione Comunaleindicata all'art. 5 del presente capitolato, € 500,00.= Euro 1000,00.= ; - per • Per ogni impiego di personale diverso rispetto a quello indicato nell'elenco in possesso del Comune, € Euro 300,00.=; - per • Per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 9 del presente capitolato, € 500,00.=Euro 1000,00.= ; - per • Per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, € 600,00.=Euro 600,00.= ; - per • Per ogni impiego di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati, € 500,00.=Euro 500,00.= ; - per • Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, € Euro 500,00.= - per ; • Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 3° ritardo), € 250,00.=Euro 500,00.= ; - per • Per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), € 1.000,00.=Euro 1.000,00.= ; - per • Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, € 100,00.= nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 del presente capitolato, Euro 300,00.= ; - • Se offerti, per ogni servizio aggiuntivo offerto e non prestato, Euro 500,00.=. • in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggipunteggi : € 500,00.= Euro 500,00.=. per ciascuna omissione; - l'applicazione . L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza; - l’unica . L’unica formalità richiesta per l’¦irrogazione l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’¦infrazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l’¦assegnazione l’assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe; - si . Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata; - il . Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi: o 🟃 perdita dei requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;; 🟃 accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; 🟃 cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto; 🟃 nel caso in il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell’amministrazione provinciale di compensare l’eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell’Ente per il risarcimento del danno. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: − cause di forza maggiore dimostrate; − cause imputabili all'Amministrazione.
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Samples: Servizio Di Trasporto Scolastico