Common use of PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione delle forniture definiti dal precedente art. 2, imputabile alla ditta nonché per ogni inadempienza e/o difformità riscontrabile nell’esecuzione del contratto sarà applicata una penale stabilita nella misura di €. 80,00/die. Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione delle forniture definiti dal precedente art. 2, imputabile alla ditta sarà applicata una penale stabilita nella misura di €. 25,82/ora. Qualora l’inadempienza risulti determinata da astensione dal lavoro del personale dipendente dalla ditta o da altra causa accidentale e fortuita non imputabile alla responsabilità della ditta stessa, nessuna penale o pretesa risarcitoria può essere avanzata dal Comune. In caso di inadempienze gravi (concessione in subappalto, anche parziale del contratto, inadempimento e frode, ritardo ingiustificato nell’esecuzione della prestazione, difformità delle prestazioni, violazione della normativa fiscale, sociale, ecc., fornitura di derrate alimentari avariate e/o scadute) o, comunque dopo tre violazioni anche non consecutive alle disposizioni previste dal presente Capitolato speciale di appalto da parte della ditta, dalle quali il Comune possa desumere la sopravvenuta inidoneità della ditta ad assolvere gli incarichi ad essa affidati, il Comune si riserva la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, previa contestazione del fatto alla ditta di risolvere anticipatamente il contratto, dandone ad essa comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il Comune ha il diritto di trattenere la cauzione a titolo di risarcimento danni e la risoluzione del contratto sarà effettuata ipso jure. La risoluzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione alla ditta fermo restando la facoltà del Comune di esperire l’azione di risarcimento danni. Nel caso in cui l’inadempienza o il fatto imputabile alla ditta non consenta al Comune di approvvigionarsi delle derrate alimentari e/o di assicurarsi l’esecuzione delle forniture contrattualmente stabilite ed entro i termini previsti il Comune potrà rivolgersi liberamente ad altra ditta ritenuta idonea, a totale carico della ditta inadempiente ed in suo danno. Nel caso che la ditta, per gravi e giustificati motivi, non intenda più fornire le derrate dovrà comunicarlo almeno 60 giorni prima della interruzione, a mezzo Raccomandata A.R. Il Comune ha diritto di chiedere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti negli articoli del presente capitolato, anche nei seguenti casi: a) interruzione delle forniture salvo ciò dipenda da causa di forza maggiore; b) ripetute contravvenzioni nei patti contrattuali o alle disposizioni di legge relative all'oggetto; c) cessione ad altri in tutto od in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, di diritti ed obblighi inerenti al presente capitolato; d) ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto di fornitura.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Per ogni giorno Il Comune si riserva la facoltà di ritardo rispetto ai tempi risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora l’area non venga conservata nelle migliori condizioni di esecuzione delle forniture definiti manutenzione, risulti pericolosa per la circolazione viari o sia disatteso quanto previsto dal precedente artprogetto. 2Le inadempienze dovranno essere contestata per iscritto, imputabile alla ditta nonché assegnando un termine di 10 gg per ogni inadempienza e/o difformità riscontrabile nell’esecuzione del contratto sarà applicata una penale stabilita nella misura di €. 80,00/die. Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione delle forniture definiti dal precedente art. 2, imputabile alla ditta sarà applicata una penale stabilita nella misura di €. 25,82/orale eventuali controdeduzioni e precisazioni dello Sponsor. Qualora l’inadempienza risulti determinata da astensione parte dello Sponsor venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l’accordo decade e l’Amministrazione provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo Sponsor. La modifica, la sospensione o il ritardo dei lavori per decisione unilaterale dello Sponsor costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione dell’accordo qualora, dopo diffida intimata dal lavoro del personale dipendente dalla ditta o Comune a mezzo raccomandata A.R. lo Sponsor non abbia eseguito le disposizioni impartite, In tale ipotesi restano a carico dello Sponsor tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da altra causa accidentale e fortuita non imputabile alla responsabilità della ditta stessatale risoluzione, nessuna penale o pretesa risarcitoria può essere avanzata dal ComuneE’ vietata la cessione, ance parziale dell’accordo. In caso di inadempienze gravi (concessione in subappalto, anche parziale del contratto, inadempimento e frode, ritardo ingiustificato nell’esecuzione della prestazione, difformità delle prestazioni, violazione della normativa fiscale, sociale, ecc., fornitura di derrate alimentari avariate e/o scadute) o, comunque dopo tre violazioni anche non consecutive alle disposizioni previste dal presente Capitolato speciale di appalto da parte della ditta, dalle quali il Comune possa desumere la sopravvenuta inidoneità della ditta ad assolvere gli incarichi ad essa affidati, il Comune si riserva la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, previa contestazione del fatto alla ditta di risolvere anticipatamente il contratto, dandone ad essa comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il Comune ha il diritto di trattenere la cauzione a titolo di risarcimento danni e la risoluzione anticipata del contratto sarà effettuata ipso jure. La risoluzione ha effetto dal primo giorno per fatti imputabili allo Sponsor o di recesso del mese successivo alla data di comunicazione alla ditta fermo restando la contratto e facoltà del Comune di esperire l’azione di risarcimento danniritenere come indennizzo la cauzione presentata con polizza fidejussoria. Nel caso in cui l’inadempienza venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi ad opere di terzi estranei, lo Sponsor è ritenuto responsabile e quindi, segnalato l’evento, concorderà con il fatto imputabile Comune le iniziative in merito. Per inadempienze che pregiudichino l’attività resta in facoltà del Comune l’applicazione a carico dello Sponsor di una penalità da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 5.000,00, determinabili a seconda della gravità ed indicativamente riferibili ai seguenti casi: - Mancato rispetto dei termini indicati per la prestazione del servizio; - Mancato utilizzo delle specie indicate; - Mancato rispetto del programma manutentivo: - Mancato rispetto del progetto approvato inserimento di messaggi e cartelli pubblicitari non approvati nel progetto dell’Amministrazione Comunale contenenti propaganda. Le penali verranno quantificate dal Dirigente responsabile mediante adozione di procedimento motivato. Il provvedimento verrà notificato o inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno allo Sponsor che potrà presentare le proprie difese entro 10 gg dalla data della notifica o di ricevimento. Scaduto detto termine o qualora il Dirigente responsabile ritenga motivatamente di non poter accogliere le motivazioni addotte a difesa, nei 10 gg successivi provvede ad applicare la penale. Il Comune procede alla ditta non consenta al Comune risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 ed ai sensi dell’art. 1456 C.C. qualora accerti che lo Sponsor abbia posto in essere comportamenti tali da danneggiare l’immagine del Comune, nonché nelle ipotesi di approvvigionarsi delle derrate alimentari immotivato abbandono e/o di assicurarsi l’esecuzione mancata effettuazione delle forniture contrattualmente stabilite ed entro i termini previsti il attività. La risoluzione del contratto avverrà con provvedimento motivato del Comune potrà rivolgersi liberamente ad altra ditta ritenuta idonea, a totale carico della ditta inadempiente ed in suo danno. Nel caso che la ditta, per gravi e giustificati motivi, non intenda più fornire le derrate dovrà comunicarlo almeno 60 giorni prima della interruzione, comunicata tramite notifica o inviata a mezzo Raccomandata A.R. Il Comune ha diritto raccomandata con ricevuta di chiedere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti negli articoli del presente capitolato, anche nei seguenti casi: a) interruzione delle forniture salvo ciò dipenda da causa di forza maggiore; b) ripetute contravvenzioni nei patti contrattuali o alle disposizioni di legge relative all'oggetto; c) cessione ad altri in tutto od in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, di diritti ed obblighi inerenti al presente capitolato; d) ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto di fornituraritorno.

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Samples: Sponsorship Agreement

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Per ogni Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’Impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’Impresa in sede di gara, saranno applicate, con atto del Dirigente del Settore Istruzione dell’Unione, le penali cui qui di seguito si riportano gli importi: - da € 200,00 a € 400,00 al giorno di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione delle forniture definiti dal precedente art. 2, imputabile alla ditta nonché per ogni inadempienza e/legata all’organizzazione del servizio (es. rispetto degli orari e dei turni stabiliti, abbandono o difformità riscontrabile nell’esecuzione la sospensione del contratto sarà applicata una penale stabilita nella misura servizio non concordato); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave giorno rispetto delle norme di Capitolato sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente Capitolato. 80,00/dieL'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della contestazione. Per ogni ora Le penali di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione delle forniture definiti dal precedente art. 2, imputabile alla ditta sarà applicata una penale stabilita nella misura di €. 25,82/ora. Qualora l’inadempienza risulti determinata da astensione dal lavoro del personale dipendente dalla ditta o da altra causa accidentale e fortuita cui sopra non imputabile alla responsabilità della ditta stessa, nessuna penale o pretesa risarcitoria può essere avanzata dal Comune. In caso di inadempienze gravi (concessione in subappalto, anche parziale del contratto, inadempimento e frode, ritardo ingiustificato nell’esecuzione della prestazione, difformità delle prestazioni, violazione della normativa fiscale, sociale, ecc., fornitura di derrate alimentari avariate e/o scadute) o, comunque dopo tre violazioni anche non consecutive alle disposizioni previste dal presente Capitolato speciale di appalto da parte della ditta, dalle quali il Comune possa desumere la sopravvenuta inidoneità della ditta ad assolvere gli incarichi ad essa affidati, il Comune si riserva la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, previa contestazione del fatto alla ditta di risolvere anticipatamente il contratto, dandone ad essa comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il Comune ha il diritto di trattenere la cauzione a titolo di risarcimento danni e la risoluzione del contratto sarà effettuata ipso jure. La risoluzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione alla ditta fermo restando la facoltà del Comune di esperire l’azione di risarcimento danni. Nel troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui l’inadempienza o le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio della Committenza. Se l’Impresa verrà sottoposta al pagamento di tre penali, sarà facoltà della Committenza risolvere il fatto imputabile contratto ed aggiudicarlo alla ditta non consenta al Comune di approvvigionarsi delle derrate alimentari seconda Impresa partecipante in graduatoria, con interdizione alla partecipazione della/e Ditta/e già aggiudicataria/e/o di assicurarsi l’esecuzione delle forniture contrattualmente stabilite ed entro i termini previsti il Comune potrà rivolgersi liberamente ad altra ditta ritenuta idonea, a totale carico nuove gare della ditta inadempiente ed in suo dannoCommittenza per un periodo di almeno quattro anni. Nel caso che Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la ditta, per gravi e giustificati motivi, non intenda più fornire le derrate dovrà comunicarlo almeno 60 giorni prima della interruzione, a mezzo Raccomandata A.R. Il Comune ha diritto di chiedere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di leggeCommittenza potrà rivalersi sulla cauzione, senza pregiudizio bisogno di ogni altra azione formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per rivalsa di danni, la risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti negli articoli del presente capitolato, anche nei seguenti casi: a) interruzione delle forniture salvo ciò dipenda da causa di forza maggiore; b) ripetute contravvenzioni nei patti contrattuali o alle disposizioni di legge relative all'oggetto; c) cessione ad altri in tutto od in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, di diritti ed obblighi inerenti al presente capitolato; d) ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto di fornituradanni ulteriori.

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Samples: Capitolato D’oneri Per La Fornitura Di Un Servizio Speciale Per L’istruzione

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Per Le Aziende, anche tramite la CTT, nel caso di inadempimento o di ritardo dell’adempimento, anche parziale, applicano a loro insindacabile giudizio nei confronti della Ditta le seguenti penalità: ➢ per ogni giorno calendariale di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione delle forniture definiti dal nelle consegne previste nella tabella riportata al precedente art. 2punto 5, imputabile alla ditta nonché per ogni inadempienza e/o difformità riscontrabile nell’esecuzione del contratto sarà applicata una penale stabilita nella misura di €. 80,00/die. Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione delle forniture definiti dal precedente art. 2viene addebitato, imputabile alla ditta sarà applicata una penale stabilita nella misura di €. 25,82/ora. Qualora l’inadempienza risulti determinata da astensione dal lavoro del personale dipendente dalla ditta o da altra causa accidentale e fortuita non imputabile alla responsabilità della ditta stessa, nessuna penale o pretesa risarcitoria può essere avanzata dal Comune. In caso di inadempienze gravi (concessione in subappalto, anche parziale del contratto, inadempimento e frode, ritardo ingiustificato nell’esecuzione della prestazione, difformità delle prestazioni, violazione della normativa fiscale, sociale, ecc., fornitura di derrate alimentari avariate e/o scadute) o, comunque dopo tre violazioni anche non consecutive alle disposizioni previste dal presente Capitolato speciale di appalto da parte ciascuna delle Aziende fornite, alla Ditta un importo pari al 2% di quello della ditta, dalle quali il Comune possa desumere la sopravvenuta inidoneità della ditta ad assolvere gli incarichi ad essa affidati, il Comune si riserva la facoltà, ai sensi consegna richiesta e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, previa contestazione del fatto alla ditta di risolvere anticipatamente il contratto, dandone ad essa comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il Comune ha il diritto di trattenere la cauzione a titolo di risarcimento danni e la risoluzione del contratto sarà non effettuata ipso jure. La risoluzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione alla ditta fermo restando la facoltà del Comune di esperire l’azione di risarcimento danninei termini. Nel caso in cui l’inadempienza o l'importo complessivo delle penali applicate per singolo lotto superi il fatto imputabile alla ditta non consenta al Comune di approvvigionarsi delle derrate alimentari 10% dell'importo complessivo della fornitura assegnata a CTT e/o a ciascuna Azienda, questa ha la facoltà di assicurarsi l’esecuzione delle forniture contrattualmente stabilite ed entro i termini previsti il Comune potrà rivolgersi liberamente ad altra ditta ritenuta idonearecedere dal contratto, a totale carico della ditta inadempiente ed in suo danno. Nel caso che la dittainterrompendo pertanto le forniture, per gravi e giustificati motivi, non intenda più fornire con tutte le derrate dovrà comunicarlo almeno 60 giorni prima della interruzione, a mezzo Raccomandata A.R. Il Comune ha diritto di chiedere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme conseguenze di legge, senza pregiudizio ivi compresa la facoltà di ogni altra azione per rivalsa affidare l’incarico a terzi in danno della Ditta, salva l’applicazione delle penali prescritte e sempre impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni e delle maggiori spese derivanti a CTT e alle Aziende. Resta ferma la facoltà di danniCTT e/o delle singole Aziende di provvedere all'approvvigionamento, la risoluzione anche di singole forniture, in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del contrattoservizio pubblico esercitato. In tali casi sono addebitati alla Ditta, oltre alle penali sopra indicate, le eventuali maggiori spese sostenute. Per l’applicazione delle penalità CTT e le singole Aziende provvedono alla fatturazione che nei casi previsti negli articoli viene compensata con le spettanze di competenza della Ditta; ➢ qualora dovesse risultare una differenza tra il numero di litri di gasolio ordinati (a temperatura ambiente) e il numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sulle quantità consegnate in meno oltre la percentuale del presente capitolato, anche nei 3% la Ditta è tenuta a corrispondere all’Azienda una penale pari al 10% del valore della suddetta quantità di gasolio fatto salvo il risarcimento del maggior danno; ➢ qualora dovesse essere rilasciato un DAS incompleto la consegna di gasolio può essere respinta e l’Azienda può applicare una penale pari al 2% del valore del gasolio in consegna; ➢ €. 10,00 per ogni giorno calendariale di ritardo nell’invio al Settore Acquisti Appalti e Contratti di CTT del prospetto contenente i dati relativi ai quantitativi di forniture effettuate suddivise fra CTT ed ogni singola Azienda e per deposito; La CTT e le Aziende si riservano la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti casiipotesi: a1) interruzione delle forniture salvo ciò dipenda da causa di forza maggiorefrode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; b2) ripetute contravvenzioni nei patti contrattuali o alle disposizioni cessazione di legge relative all'oggettoattività, fallimento, concordato preventivo; c3) cessione ad altri maturazione di importi per penalità contrattuali in tutto od in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, di diritti ed obblighi inerenti misura superiore al presente capitolato10% dell’importo della fornitura assegnata a ciascuna azienda nel periodo contrattuale; d4) fornitura di prodotti difformi a quanto previsto nel presente contratto. Nei casi 1, 3 e 4 a CTT e alle singole Aziende è riconosciuta la facoltà di interrompere le forniture limitatamente al quantitativo di propria competenza, rivolgendosi ad altro fornitore, sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In tali casi la Ditta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto. In caso di reiterate inadempienze, le Aziende hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 c.c.. In ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell’art. 1382 del rapporto di fornitura.c.c..

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Samples: Fornitura Di Gasolio Per Autotrazione