Pene convenzionali. 1 Sia la Commissione professionale paritetica centrale che quelle regionali (CPC, CPR) possono infliggere a datori di lavoro e a lavoratori che violano gli obblighi previsti dal CCL una pena convenzionale che dovrà essere versata entro un mese dalla notifica della decisione. 2 La pena convenzionale deve essere in primo luogo definita in modo tale da scoraggiare i datori di lavoro e i lavoratori colpevoli da future violazioni del Contratto collettivo di lavoro. 3 In secondo luogo l’entità delle pene viene determinata in modo cumulativo e secondo i seguenti criteri: 1. ammontare delle prestazioni monetarie non corrisposte dai datori di lavoro ai loro lavoratori; 2. violazione delle disposizioni di carattere non monetario del Contratto collettivo di lavoro, in particolare del divieto del lavoro in nero; 3. violazioni uniche o ripetute e gravità delle violazioni di singole disposi- zioni del Contratto collettivo di lavoro; 4. recidiva in caso di violazione delle disposizioni di Contratto collettivo di lavoro; 5. dimensione dell’azienda; 6. considerazione del fatto che il datore di lavoro o il lavoratore che hanno commesso la violazione hanno già adempito in parte o del tutto ai loro impegni; 7. considerazione del fatto che i lavoratori hanno rivendicato i loro diritti individuali nei confronti di un datore di lavoro che ha commesso l’in- frazione, rispettivamente se c’è da aspettarsi che li rivendichino in un prossimo futuro. 4 A colui che non tiene la contabilità sulle ore di lavoro nell’ impresa ai sensi del contratto collettivo di lavoro, sarà inflitta una pena convenzionale fino a 4’000.– franchi. Nel caso di un controllo dell’orario di lavoro che risulta comprensibile, ma che non soddisfa tutte le condizioni del contratto collet- tivo di lavoro, la pena convenzionale può essere ridotta adeguatamente. 5 A colui che non conserva i documenti aziendali per 5 anni, sarà inflitta una pena convenzionale fino a 20’000.– franchi. 6 A colui che, in occasione di un controllo, non presenta i documenti neces- sari e richiesti in anticipo per iscritto dall’organo di controllo incaricato, impedendo così un regolare controllo, sarà inflitta una pena convenzionale fino a 20’000.– franchi. 7 In casi meno gravi CPC e CPR possono anche rinunciare a una pena conven- zionale e ammonire il colpevole. 8 Sia la CPC che le CPR possono imporre ai datori di lavoro o ai lavoratori che sono stati sottoposti a un controllo e che sono venuti meno agli obblighi contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, anche il versa- mento delle spese di controllo che si sono prodotte e che possono essere provate (per spese sostenute sia da parte del mandatario che da parte della CPC e delle CPR). 9 La CPC e le CPR possono ingiungere ai datori di lavoro e/o ai lavoratori che violano le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro il pagamento delle spese procedurali. 10 Le pene convenzionali vengono utilizzate per i costi di esecuzione del Contratto collettivo di lavoro, eventuali eccedenze, dopo che è decorso il termine della dichiarazione di obbligatorietà generale, vengono utilizzate ai fini di perfezionamento professionale e a scopo sociale. 11 Restano riservati i diritti del lavoratore che ha subito danni.
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Samples: Contratti Collettivi Di Lavoro Per Il Mestiere Del Falegname, Contratti Collettivi Di Lavoro Per Il Mestiere Del Falegname
Pene convenzionali. (corrispondente all‘articolo 46 del CCL)
1 Sia la Commissione professionale paritetica centrale che quelle regionali (CPC, CPR) possono infliggere a datori di lavoro e a lavoratori che violano gli obblighi previsti dal CCL una pena convenzionale che dovrà essere versata versa- ta entro un mese dalla notifica della decisione.
2 La pena convenzionale deve essere in primo luogo definita in modo tale da scoraggiare i datori di lavoro e i lavoratori colpevoli da future violazioni del Contratto collettivo di lavoro.
3 In secondo luogo l’entità delle pene viene determinata in modo cumulativo e secondo i seguenti criteri:
1. ammontare delle prestazioni monetarie non corrisposte dai datori di lavoro ai loro lavoratori;
2. violazione delle disposizioni di carattere non monetario del Contratto collettivo di lavoro, in particolare del divieto del lavoro in nero;
3. violazioni uniche o ripetute e gravità delle violazioni di singole disposi- zioni del Contratto collettivo di lavoro;
4. recidiva in caso di violazione delle disposizioni di Contratto collettivo di lavoro;
5. dimensione dell’azienda;
6. considerazione del fatto che il datore di lavoro o il lavoratore che hanno commesso la violazione hanno già adempito in parte o del tutto ai loro impegni;
7. considerazione del fatto che i lavoratori hanno rivendicato i loro diritti individuali nei confronti di un datore di lavoro che ha commesso l’in- frazionel’infrazione, rispettivamente se c’è da aspettarsi che li rivendichino in un prossimo futuro.
4 A colui che non tiene la contabilità sulle ore di lavoro nell’ impresa ai sensi del contratto collettivo di lavoro, sarà inflitta una pena convenzionale fino a 4’0004‘000.– franchi. Nel caso di un controllo dell’orario di lavoro che risulta comprensibile, ma che non soddisfa tutte le condizioni del contratto collet- tivo di lavoro, la pena convenzionale può essere ridotta adeguatamente.
5 A colui che non conserva i documenti aziendali per 5 anni, sarà inflitta una pena convenzionale fino a 20’00020‘000.– franchi.
6 A colui che, in occasione di un controllo, non presenta i documenti neces- sari e richiesti in anticipo per iscritto dall’organo di controllo incaricato, impedendo così un regolare controllo, sarà inflitta una pena convenzionale fino a 20’00020‘000.– franchi.
7 In casi meno gravi CPC e CPR possono anche rinunciare a una pena conven- zionale e ammonire il colpevole.
8 Sia la CPC che le CPR possono imporre ai datori di lavoro o ai lavoratori che sono stati sottoposti a un controllo e che sono venuti meno agli obblighi contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, anche il versa- mento delle spese di controllo che si sono prodotte e che possono essere provate (per spese sostenute sia da parte del mandatario che da parte della CPC e delle CPR).
9 La CPC e le CPR possono ingiungere ai datori di lavoro e/o ai lavoratori che violano le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro il pagamento delle spese procedurali.
10 Le pene convenzionali vengono utilizzate per i costi di esecuzione del Contratto collettivo di lavoro, eventuali eccedenze, dopo che è decorso il termine della dichiarazione di obbligatorietà generale, vengono utilizzate ai fini di perfezionamento professionale e a scopo sociale.
11 Restano riservati i diritti del lavoratore che ha subito danni.
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Samples: Contratti Collettivi Di Lavoro Per Il Mestiere Del Falegname, Contratti Collettivi Di Lavoro Per Il Mestiere Del Falegname
Pene convenzionali. 1 Sia la Commissione professionale paritetica centrale che quelle regionali (CPC, CPR) possono infliggere a datori di lavoro e a lavoratori che violano gli obblighi previsti pre- visti dal CCL una pena convenzionale che dovrà essere versata entro un mese dalla notifica della decisione.
2 La pena convenzionale deve essere in primo luogo definita in modo tale da scoraggiare scorag- giare i datori di lavoro e i lavoratori colpevoli da future violazioni del Contratto collettivo col- lettivo di lavoro. La pena convenzionale può essere comminata fino a un ammontare di 150 000 franchi.
3 In secondo luogo l’entità delle pene viene determinata in modo cumulativo e secondo Ai fini della determinazione dell’ammontare della pena convenzionale vengono con- siderati (cumulativamente) i seguenti criteri:
1. ammontare l’ammontare delle prestazioni monetarie valutabili in denaro non corrisposte dai datori di lavoro ai loro lavoratori;
2. violazione delle disposizioni di carattere non monetario del Contratto collettivo di lavoro, in particolare del divieto del lavoro in nero;
3. violazioni uniche o ripetute e gravità delle violazioni di singole disposi- zioni del Contratto collettivo di lavoro;
4. recidiva in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo di Contratto lavoro in materia di prestazioni non valutabili in denaro, in particolare del divieto di lavoro nero (art. 5 CCL), la gravità della violazione;
3. il numero di violazioni delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro compiute e la loro gravità;
4. la recidiva riguardo alla violazione delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro;
5. dimensione le dimensioni dell’azienda;
6. considerazione del il fatto che il datore i datori di lavoro o il lavoratore che hanno commesso la violazione hanno già adempito i lavoratori colpevoli e messi in mora abbiano già, in parte o del tutto ai loro impegniinteramente, adempiuto i propri obblighi o meno;
7. considerazione del fatto che i lavoratori hanno rivendicato i loro diritti individuali nei confronti di un datore di lavoro che ha commesso l’in- frazione, rispettivamente se c’è da aspettarsi che li rivendichino in un prossimo futurol’eventuale autodenuncia;
8. la disponibilità a collaborare e la partecipazione delle aziende colpevoli.
4 A colui che non tiene la contabilità sulle ore di lavoro nell’ impresa nell’impresa ai sensi del contratto con- tratto collettivo di lavoro, sarà inflitta una pena convenzionale fino sino a 4’000.– 4000 franchi. Nel caso di un controllo dell’orario di lavoro che risulta comprensibile, ma che non soddisfa tutte le condizioni del contratto collet- tivo collettivo di lavoro, la pena convenzionale può essere ridotta adeguatamente.
5 A colui che non conserva i documenti aziendali per 5 anni, sarà inflitta una pena convenzionale di fino a 20’000.– 20 000 franchi.
6 A colui che, in occasione di un controllo, non presenta i documenti neces- sari necessari e richiesti in anticipo per iscritto dall’organo di controllo incaricato, impedendo così un regolare controllo, sarà inflitta una pena convenzionale di fino a 20’000.– 20 000 franchi.
7 In casi meno gravi CPC e CPR possono anche rinunciare a una pena conven- zionale convenzionale e ammonire il colpevole.
8 Sia la CPC che le CPR possono imporre ai datori di lavoro o ai lavoratori che sono stati sottoposti a un controllo e che sono venuti meno agli obblighi contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, anche il versa- mento versamento delle spese di controllo che si sono prodotte e che possono essere provate (per spese sostenute sia da parte del mandatario che da parte della CPC e delle CPR).
9 La CPC e le CPR possono ingiungere ai datori di lavoro e/o ai lavoratori che violano le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro il pagamento delle spese procedurali.
10 Le pene convenzionali vengono utilizzate per i costi di esecuzione del Contratto collettivo di lavoro, eventuali eccedenze, dopo che è decorso il termine della dichiarazione dichia- razione di obbligatorietà generale, vengono utilizzate ai fini di perfezionamento professionale pro- fessionale e a scopo sociale.
11 Restano riservati i diritti del lavoratore che ha subito danni.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Pene convenzionali. 1 Sia la Commissione professionale paritetica centrale che quelle regionali (CPC, CPR) possono infliggere a CPNM sia la CPP hanno la facoltà di comminare una pena convenzionale ai datori di lavoro e a lavoratori che violano gli obblighi previsti dal CCL una pena convenzionale che dovrà essere versata entro un mese dalla notifica della decisionecontratto collettivo di lavoro.
2 a) La pena sanzione convenzionale deve essere in primo luogo definita in modo è tale da scoraggiare dissuadere i datori di lavoro e i lavoratori colpevoli da future di violazione del contratto collettivo dal commettere violazioni del Contratto collettivo di lavorofuture. In singoli casi, può essere superio- re alla somma delle prestazioni valutabili in denaro trattenute ai dipendenti.
3 In secondo luogo l’entità delle pene b) Il loro ammontare viene determinata poi calcolato in modo cumulativo e secondo se- condo i seguenti criteri:
1. ammontare l’importo delle prestazioni monetarie non corrisposte valutabili in denaro trattenute dai datori di lavoro ai loro lavoratoridipendenti;
2. violazione delle disposizioni di carattere non monetario del Contratto contratto collettivo di lavorolavoro non valutabili in denaro, in particolare del il divieto del lavoro nero e le disposizioni in neromateria di sicurezza e tutela della sa- lute sul lavoro;
3. violazioni uniche la circostanza che un datore di lavoro o un dipendente dichia- rato inadempiente dalle parti contraenti ha già adempiuto in tutto o in parte ai propri obblighi;
4. le infrazioni singole o ripetute e la gravità delle violazioni delle singole disposizioni del contratto collettivo;
5. ricaduta in caso di singole disposi- zioni violazione del Contratto contratto collettivo di lavoro;
4. recidiva in caso di violazione delle disposizioni di Contratto collettivo di lavoro;
5. dimensione dell’azienda;
6. considerazione del fatto che il datore di lavoro o il lavoratore che hanno commesso la violazione hanno già adempito in parte o del tutto ai loro impegnidimensioni dell’azienda;
7. considerazione del se i dipendenti hanno fatto che i lavoratori hanno rivendicato i valere di propria iniziativa le loro diritti rivendicazioni individuali nei confronti di contro un datore di lavoro che ha commesso l’in- frazione, rispettivamente si comporta in modo scorretto o se c’è da aspettarsi ci si può aspettare che li rivendichino in un lo facciano nel prossimo futuro.
4 A colui che c) Chiunque non tiene la contabilità sulle tenga un registro delle ore di lavoro nell’ impresa nell’azienda ai sensi del contratto collettivo dell’articolo 24.2 CCNL è passibile di lavoro, sarà inflitta una pena convenzionale conven- zionale fino a 4’000.– franchiCHF 8‘000. Nel caso di Se viene effettuato un controllo dell’orario del- l’orario di lavoro che risulta comprensibile, è comprensibile ma che non soddisfa tutte le condizioni del contratto collet- tivo collettivo di lavoro, la pena convenzionale convenzio- nale può essere ridotta adeguatamenteadeguatamente ridotta.
5 d) A colui che chi non conserva i documenti aziendali la documentazione aziendale ai sensi degli articoli 13.8 e 13.9 della CCNL per 5 anni, sarà inflitta comminata una pena convenzionale fino a 20’000.– franchiun massimo di CHF 8‘000.
6 A colui chee) Chiunque, in occasione nel corso di un controllo, non presenta per iscritto, ai sensi dell’art. 13.8 CCNL, i documenti neces- sari e necessari richiesti in anticipo per iscritto prece- denza dall’organo di controllo incaricato, impedendo rendendo così impossi- bile un regolare controllocontrollo regolare, sarà inflitta è passibile di una pena convenzionale fino a 20’000.– franchiCHF 8‘000.
7 In casi meno gravi CPC f) Chiunque non paghi la cauzione in conformità alle disposizioni dell’articolo 13.3 CCNL e CPR possono anche rinunciare a dell’appendice 15, o non la paghi cor- rettamente nonostante abbia ricevuto un sollecito, è passibile di una pena conven- zionale e ammonire il colpevoleconvenzionale fino all’importo della cauzione da paga- re.
8 Sia la CPC che le CPR possono imporre ai datori di lavoro o ai lavoratori che sono stati sottoposti a un controllo e che sono venuti meno agli obblighi contrattuali, oltre al g) Il pagamento della pena convenzionale, anche convenzionale non esonera il versa- mento delle spese di controllo che si sono prodotte e che possono essere provate (per spese sostenute sia da parte del mandatario che da parte della CPC e delle CPR).
9 La CPC e le CPR possono ingiungere ai datori datore di lavoro e/o ai lavoratori che violano dall’obbligo di rispettare le altre disposizioni del Contratto collettivo di lavoro il pagamento delle spese procedurali.
10 Le pene convenzionali vengono utilizzate per i costi di esecuzione del Contratto presente contratto collettivo di lavoro. 13.12Il consiglio della CPNM ha la facoltà di proporre azioni per l’ese- cuzione e di pronunciarsi in merito ai crediti derivanti dai con- trolli per quanto riguarda le spese d’esecuzione e controllo, eventuali eccedenze, dopo che è decorso il termine della dichiarazione di obbligatorietà generale, vengono utilizzate ai fini di perfezionamento professionale le spese procedurali e a scopo socialele pene convenzionali.
11 Restano riservati i diritti del lavoratore che ha subito danni.
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Samples: Convenzione Collettiva Nazionale Di Lavoro (Ccnl) Per L’artigianato Svizzero Del Metallo
Pene convenzionali. (corrispondente all‘articolo 46 del CCL)
1 Sia la Commissione professionale paritetica centrale che quelle regionali (CPC, CPR) possono infliggere a datori di lavoro e a lavoratori che violano gli obblighi previsti dal CCL una pena multa convenzionale che dovrà essere versata entro un mese dalla notifica della decisione.
2 La pena multa convenzionale deve essere in primo luogo definita determinata in modo tale da scoraggiare i datori di lavoro e i lavoratori colpevoli da future violazioni viola- zioni del Contratto collettivo di lavoro.. La pena convenzionale può essere comminata fino a un ammontare di Fr. 150‘000.–.
3 In secondo luogo l’entità delle pene viene determinata in modo cumulativo e secondo Ai fini della determinazione dell’ammontare della pena convenzionale ven- gono considerati (cumulativamente) i seguenti criteri:
1. ammontare in caso di violazione delle prestazioni monetarie non corrisposte dai datori disposizioni del contratto collettivo di lavoro ai loro lavoratoriin materia di prestazioni di carattere non monetario, in particolare la gravità della violazione;
2. violazione il numero di violazioni delle disposizioni di carattere non monetario del Contratto contratto collettivo di lavoro, in particolare del divieto del lavoro in nerocompiute e la loro gravità;
3. violazioni uniche o ripetute e gravità la recidiva riguardo alla violazione delle violazioni di singole disposi- zioni disposizioni del Contratto collettivo contratto col- lettivo di lavoro;
4. recidiva in caso di violazione delle disposizioni di Contratto collettivo di lavorole dimensioni dell‘azienda;
5. dimensione dell’aziendail fatto che i datori di lavoro o i lavoratori colpevoli e messi in mora ab- biano già, in parte o interamente, adempiuto i propri obblighi o meno;
6. considerazione del fatto che il datore di lavoro o il lavoratore che hanno commesso la violazione hanno già adempito in parte o del tutto ai loro impegnil’eventuale autodenuncia;
7. considerazione del fatto che i lavoratori hanno rivendicato i loro diritti individuali nei confronti di un datore di lavoro che ha commesso l’in- frazione, rispettivamente se c’è da aspettarsi che li rivendichino in un prossimo futurola disponibilità a collaborare e la partecipazione delle aziende colpevoli.
4 A colui che non tiene la contabilità sulle ore di lavoro nell’ impresa nell‘impresa ai sensi del contratto collettivo di lavoro, sarà inflitta una pena convenzionale fino sino a 4’000.– franchiFr. 4‘000.–. Nel caso di un controllo dell’orario dell‘orario di lavoro che risulta comprensibilecom- prensibile, ma che non soddisfa tutte le condizioni del contratto collet- tivo collettivo di lavoro, la pena convenzionale può essere ridotta adeguatamente.
5 A colui che non conserva i documenti aziendali per 5 anni, sarà inflitta una pena convenzionale di fino a 20’000.– franchi.Fr. 20‘000.–.
6 A colui che, in occasione di un controllo, non presenta i documenti neces- sari e richiesti in anticipo per iscritto dall’organo dall‘organo di controllo incaricato, impedendo così un regolare controllo, sarà inflitta una pena convenzionale di fino a 20’000.– franchi.Fr. 20‘000.–.
7 In casi meno gravi la CPC e la CPR possono anche rinunciare a una pena conven- zionale ad un‘ammenda convenzionale e ammonire il colpevole.
8 Sia Se da un controllo risulta che un datore di lavoro o un lavoratore ha violato gli obblighi previsti dal CCL, sia la CPC che le CPR possono imporre addebitare ai datori di lavoro o ai lavoratori che sono stati sottoposti a un controllo e che sono venuti meno agli obblighi contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, diretti interessati insieme alla multa convenzionale anche il versa- mento delle spese i costi di controllo che si sono prodotte e che possono essere provate certificati (per le spese sostenute sia da parte del mandatario che da parte della persona incaricata, nonché della CPC e delle CPR).
9 La CPC e le la CPR possono ingiungere addebitare ai datori di lavoro e/o ai lavoratori che violano le disposizioni del Contratto collettivo contrattuali i costi di lavoro il pagamento delle spese proceduraliprocedura.
10 Le pene multe convenzionali vengono utilizzate sono da utilizzare per i costi di esecuzione l‘esecuzione del Contratto collettivo di lavoro, eventuali eccedenze, dopo che è decorso il termine della dichiarazione di obbligatorietà generale, vengono utilizzate ai fini di sono da impiegare per il perfezionamento professionale e a scopo socialeper scopi sociali.
11 Restano riservati i diritti del lavoratore che ha subito danni.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Pene convenzionali. 1 Sia la Commissione professionale paritetica centrale che quelle regionali (CPC, CPR) possono infliggere a datori di lavoro e a lavoratori che violano gli obblighi previsti dal CCL una pena multa convenzionale che dovrà essere versata entro un mese dalla notifica della decisione.
2 La pena multa convenzionale deve essere in primo luogo definita determinata in modo tale da scoraggiare i datori di lavoro e i lavoratori colpevoli da future violazioni del Contratto Contrat- to collettivo di lavoro.
3 In secondo luogo l’entità L’entità delle pene multe viene determinata in modo cumulativo e secondo i seguenti criteri:
1. ammontare delle prestazioni monetarie non corrisposte dai datori di lavoro ai loro lavoratori;
2. violazione delle disposizioni di carattere non monetario del Contratto collettivo di lavoro, in particolare del divieto del lavoro in neroche non riguardano aspetti monetari;
3. violazioni uniche violazione unica o ripetute e ripetuta, nonché gravità della violazione delle violazioni di singole disposi- zioni del Contratto collettivo di lavorodisposizioni contrattuali;
4. recidiva recidività in caso materia di violazione delle disposizioni di Contratto collettivo di lavorocontrattuale;
5. dimensione grandezza dell’azienda;
6. considerazione del fatto che il datore di lavoro o il lavoratore che hanno commesso la violazione hanno già adempito colpevole in mora ha già, in parte o del tutto completamente, adempiuto ai loro impegnisuoi obblighi o meno;
7. considerazione del fatto che i lavoratori hanno rivendicato fatto valere i loro i diritti individuali nei confronti di un datore di lavoro che ha commesso l’in- frazione, rispettivamente se c’è da aspettarsi che li rivendichino in un prossimo futurocolpevole di propria inizia- tiva.
4 A colui che non tiene la contabilità sulle ore di lavoro nell’ impresa ai sensi del contratto collettivo di lavoro, sarà inflitta una pena convenzionale fino a 4’000.– franchi. Nel caso di un controllo dell’orario di lavoro che risulta comprensibile, ma che non soddisfa tutte le condizioni del contratto collet- tivo di lavoro, la pena convenzionale può essere ridotta adeguatamente.
5 A colui che non conserva i documenti aziendali per 5 anni, sarà inflitta una pena convenzionale fino a 20’000.– franchi.
6 A colui che, in occasione di un controllo, non presenta i documenti neces- sari e richiesti in anticipo per iscritto dall’organo di controllo incaricato, impedendo così un regolare controllo, sarà inflitta una pena convenzionale fino a 20’000.– franchi.
7 In casi meno gravi la CPC e la CPR possono anche rinunciare a una pena conven- zionale ad un’ammenda convenzionale e ammonire il colpevole.
8 Sia 5 Se da un controllo risulta che un datore di lavoro o un lavoratore ha violato gli obblighi previsti dal CCL, sia la CPC che le CPR possono imporre addebitare ai datori di lavoro o ai lavoratori che sono stati sottoposti a un controllo e che sono venuti meno agli obblighi contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, diretti interes- sati insieme alla multa convenzionale anche il versa- mento delle spese i costi di controllo che si sono prodotte e che possono essere provate certificati (per le spese sostenute sia da parte del mandatario che da parte della persona incaricata, nonché della CPC e delle CPR).
9 6 La CPC e le la CPR possono ingiungere addebitare ai datori di lavoro e/o ai lavoratori che violano viola- no le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro il pagamento delle spese procedurali.
10 Le pene convenzionali vengono utilizzate per contrattuali i costi di esecuzione procedura.
7 Le multe convenzionali sono da utilizzare per l’esecuzione del Contratto collettivo di lavoro, eventuali eccedenze, dopo che è decorso il termine della dichiarazione di obbligatorietà generale, vengono utilizzate ai fini di sono da impiegare per il perfezionamento professionale e a scopo socialeper scopi sociali.
11 Restano riservati i diritti del lavoratore che ha subito danni.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro