Common use of Pene convenzionali Clause in Contracts

Pene convenzionali. L’entità della pena convenzionale è stabilita in base a una scala di valutazione interna (sistema a punti). L’importo della pena convenzionale è stabilito in base alla gravità dell’infrazione e al numero di lavoratori interessati (tra CHF 600.– e CHF 20 000.–) Se la sanzione prevista dalla decisione definitiva, e quindi la pena convenzionale inflitta, non dovesse essere pagata entro i termini, l’Ufficio di controllo adirà le vie legali ordinarie. Contributo alle spese d’esecuzione Il contributo alle spese d’esecuzione è fissato annualmente dalla Commissione di sorveglianza entro il quadro previsto dall’art. 35 lett. h) CCNL e ammonta a: – CHF 89.– per ogni azienda. – CHF 89.– per ogni collaboratore a tempo pieno assoggettato al CCNL. Per i famigliari occu- pati nell’azienda questo contributo non è dovuto. Per i collaboratori a tempo parziale e per il personale ausiliario che in media lavora meno della metà del normale orario aziendale, il con- tributo alle spese d’esecuzione ammonta a CHF 44.50. L’Ufficio di controllo fattura questi contributi direttamente alle singole aziende. Questo vale an- che per i contributi dei collaboratori, i quali vengono comunque dedotti, in virtù dell’art. 35 lett. h) cifra 3 CCNL, dal salario dei collaboratori. L’Ufficio di controllo fornisce gratuitamente i relativi formulari di ricevuta. Le panetterie, pasticcerie e macellerie eccetera assoggettate al CCNL devono versare i contri- buti alle spese d’esecuzione previsti all’art. 35 lett. h) CCNL. Per il calcolo dei contributi alle spese d’esecuzione All’Ufficio di controllo sono dovuti annualmente i seguenti contributi: per ogni azienda CHF 89.— per collaboratore a tempo pieno CHF 89.— per collaboratore a tempo parziale con tasso superiore al 50% CHF 89.— per collaboratore a tempo parziale tra lo 0 e il 50% CHF 44.50 80 L’azienda deve dedurre periodicamente i contributi dal salario dei collaboratori , al più tardi però alla fine del rapporto di lavoro. In linea di massima le spese d’esecuzione sono addebitate sotto forma di contributo annuo. Se il rapporto di lavoro termina prima della fine dell’anno in corso, è applicabile la seguente regolamentazione: – incasso del contributo completo (CHF 89.–) dietro consegna di una ricevuta. In tal modo il collaboratore potrà dimostrare al datore di lavoro successivo, presentando la ricevuta, di aver già versato i contributi dovuti per l’anno in corso; – per gli impieghi da 0 a 6 mesi: metà del contributo (CHF 44.50); – per impieghi di durata superiore ai 6 mesi: contributo completo (CHF 89.–); Chi non è soggetto all’obbligo di versare i contributi? Non devono pagare i contributi gli apprendisti e tutti i collaboratori elencati all’art. 2 CCNL (gestore, direttori, familiari, musicisti, artisti, disc-jockey, allievi di scuole professionali durante i corsi scolastici e collaboratori occupati prevalentemente in un’azienda annessa).

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Pene convenzionali. L’entità della pena convenzionale è stabilita in base a una scala di valutazione interna (sistema a punti). L’importo della pena convenzionale è stabilito in base alla gravità dell’infrazione e al numero nu- mero di lavoratori interessati (tra CHF 600.– e CHF 20 000.–) Se la sanzione prevista dalla decisione definitiva, e quindi la pena convenzionale inflitta, non dovesse do- vesse essere pagata entro i termini, l’Ufficio di controllo adirà le vie legali ordinarie. Contributo alle spese d’esecuzione Il contributo alle spese d’esecuzione è fissato annualmente dalla Commissione di sorveglianza entro il quadro previsto dall’art. 35 lett. h) CCNL e ammonta a: – CHF 89.– per ogni azienda. – CHF 89.– per ogni collaboratore a tempo pieno assoggettato al CCNL. Per i famigliari occu- pati nell’azienda questo contributo non è dovuto. Per i collaboratori a tempo parziale e per il personale ausiliario che in media lavora meno della metà del normale orario aziendale, il con- tributo alle spese d’esecuzione ammonta a CHF 44.50. L’Ufficio di controllo fattura questi contributi direttamente alle singole aziende. Questo vale an- che per i contributi dei collaboratori, i quali vengono comunque dedotti, in virtù dell’art. 35 lett. h) cifra 3 CCNL, dal salario dei collaboratori. L’Ufficio di controllo fornisce gratuitamente i relativi formulari di ricevuta. Le panetterie, pasticcerie e macellerie eccetera assoggettate al CCNL devono versare i contri- buti alle spese d’esecuzione previsti all’art. 35 lett. h) CCNL. Per il calcolo dei contributi alle spese d’esecuzione All’Ufficio di controllo sono dovuti annualmente i seguenti contributi: per ogni azienda CHF 89.— per collaboratore a tempo pieno CHF 89.— per collaboratore a tempo parziale con tasso superiore al 50% CHF 89.— per collaboratore a tempo parziale tra lo 0 e il 50% CHF 44.50 80 L’azienda deve dedurre periodicamente i contributi dal salario dei collaboratori , al più tardi però alla fine del rapporto di lavoro. In linea di massima le spese d’esecuzione sono addebitate sotto forma di contributo annuo. Se il rapporto di lavoro termina prima della fine dell’anno in corso, è applicabile la seguente regolamentazione: – incasso del contributo completo (CHF 89.–) dietro consegna di una ricevuta. In tal modo il collaboratore potrà dimostrare al datore di lavoro successivo, presentando la ricevuta, di aver già versato i contributi dovuti per l’anno in corso; – per gli impieghi da 0 a 6 mesi: metà del contributo (CHF 44.50); – per impieghi di durata superiore ai 6 mesi: contributo completo (CHF 89.–); Chi non è soggetto all’obbligo di versare i contributi? Non devono pagare i contributi gli apprendisti e tutti i collaboratori elencati all’art. 2 CCNL (gestore, direttori, familiari, musicisti, artisti, disc-jockey, allievi di scuole professionali durante i corsi scolastici e collaboratori occupati prevalentemente in un’azienda annessa).

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Pene convenzionali. L’entità della pena convenzionale è stabilita in base a una scala di valutazione interna (sistema a punti). L’importo della pena convenzionale è stabilito in base alla gravità dell’infrazione e al numero di lavoratori interessati (tra CHF 600.– e CHF 20 000.–) Se la sanzione prevista dalla decisione definitiva, e quindi la pena convenzionale inflitta, non dovesse essere pagata entro i termini, l’Ufficio di controllo adirà le vie legali ordinarie. Contributo alle spese d’esecuzione Il contributo alle spese d’esecuzione è fissato annualmente dalla Commissione di sorveglianza entro il quadro previsto dall’art. 35 lett. h) CCNL e ammonta a: – CHF 89.– per ogni azienda. – CHF 89.– per ogni collaboratore a tempo pieno assoggettato al CCNL. Per i famigliari occu- pati nell’azienda questo contributo non è dovuto. Per i collaboratori a tempo parziale e per il personale ausiliario che in media lavora meno della metà del normale orario aziendale, il con- tributo alle spese d’esecuzione ammonta a CHF 44.50. L’Ufficio di controllo fattura questi contributi direttamente alle singole aziende. Questo vale an- che per i contributi dei collaboratori, i quali vengono comunque dedotti, in virtù dell’art. 35 lett. h) cifra 3 CCNL, dal salario dei collaboratori. L’Ufficio di controllo fornisce gratuitamente i relativi formulari di ricevuta. Le panetterie, pasticcerie e macellerie eccetera assoggettate al CCNL devono versare i contri- buti alle spese d’esecuzione previsti all’art. 35 lett. h) CCNL. Per il calcolo dei contributi alle spese d’esecuzione All’Ufficio di controllo sono dovuti annualmente i seguenti contributi: per ogni azienda CHF 89.— per collaboratore a tempo pieno CHF 89.— per collaboratore a tempo parziale con tasso superiore al 50% CHF 89.— per collaboratore a tempo parziale tra lo 0 e il 50% CHF 44.50 80 L’azienda deve dedurre periodicamente i contributi dal salario dei collaboratori , al più tardi però alla fine del rapporto di lavoro. In linea di massima le spese d’esecuzione sono addebitate sotto forma di contributo annuo. Se il rapporto di lavoro termina prima della fine dell’anno in corso, è applicabile la seguente regolamentazione: – incasso del contributo completo (CHF 89.–) dietro consegna di una ricevuta. In tal modo il collaboratore potrà dimostrare al datore di lavoro successivo, presentando la ricevuta, di aver già versato i contributi dovuti per l’anno in corso; – per gli impieghi da 0 a 6 mesi: metà del contributo (CHF 44.50); – per impieghi di durata superiore ai 6 mesi: contributo completo (CHF 89.–); Chi non è soggetto all’obbligo di versare i contributi? Non devono pagare i contributi gli apprendisti e tutti i collaboratori elencati all’art. 2 CCNL (gestore, direttori, familiari, musicisti, artisti, disc-jockey, allievi di scuole professionali durante i corsi scolastici e collaboratori occupati prevalentemente in un’azienda annessa).

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