Common use of Percentuali di conferma - Nuove assunzioni Clause in Contracts

Percentuali di conferma - Nuove assunzioni. La disciplina di cui al presente titolo, ivi compresa la facoltà di assumere in apprendistato, non è applicabile a datori di lavoro, che, intendendo assumere apprendisti, risultino, al momento dell’assunzione, non aver mantenuto in servizio almeno 70% dei lavoratori apprendisti i cui contratti siano venuti a scadere nei 36 mesi precedenti, o il cui contratto sia stato trasformato prima della scadenza. A tale fine non si computano i rapporti di lavoro cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Non si computano altresì i rapporti cessati per rifiuto del lavoratore della proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di mancato rispetto delle predette percentuali è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private

Percentuali di conferma - Nuove assunzioni. La disciplina di cui al presente titolo, ivi compresa la facoltà di assumere in apprendistato, non è applicabile a datori di lavoro, che, intendendo assumere apprendisti, risultino, al momento dell’assunzione, non aver mantenuto in servizio almeno 70% dei lavoratori apprendisti i cui contratti siano venuti a scadere nei 36 mesi precedenti, o il cui contratto sia stato trasformato prima della scadenza. A tale fine non si computano i rapporti di lavoro cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Non si computano altresì i rapporti cessati per rifiuto del lavoratore della proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di mancato rispetto delle predette percentuali è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Si richiamano comunque le disposizioni di cui all’art. 1, comma 16, lettera d) della L. 92/2012.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale