OGGETTO: CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO periodo settembre 2018-
Prot. N.°3970/24 ACICATENA 3 dicembre 2018
ALBO ISTITUTO SITO ISTITUTO
ALL’ ARAN
e-mail: contratto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
AL CNEL
e-mail: trasmissione: xxxxxxxxx@xxxx.xx
OGGETTO: CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO periodo settembre 2018-
agosto 2019
Si invia in allegato il Contratto Integrativo di Istituto stipulato da:
Istituto Comprensivo “ X. Xxxxxxxxxxx” di ACICATENA;
Comparto Scuola;
Periodo di vigenza contrattuale: Settembre 2018 – agosto 2019;
Referente Dirigente Scolastico Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx
Prot. N.° 3970/24 ACICATENA 3 dicembre 2018
ALBO SCUOLA
OGGETTO: CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
VISTO il D.L.vo n.° 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni;
VISTA la Circolare n.° 7 del 13/05/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Funzione pubblica;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Procede alla stipula del contratto integrativo come da ipotesi citata.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO
AREA PERSONALE DOCENTE AREA PERSONALE ATA AREA SICUREZZA
ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019
Il giorno 3 del mese di dicembre 2018 alle ore 16.00 presso l'Istituto Comprensivo “X. Xxxxxxxxxxx” di Aci Catena, in sede di contrattazione integrativa tra
la delegazione di parte pubblica;
la delegazione sindacale ;
la RSU dell’Istituzione Scolastica ;
i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola – del 08/02/2018;
VISTO il CCNL comparto scuola 2016/2018
VISTO il D.Lgs. 165/01, così come modificato dal D.Lgs. 150/09, D.Lgs. 141/2011)
VIENE CONCORDATO
il seguente contratto integrativo di istituzione scolastica sui seguenti punti:
Titolo I – Disposizioni generali
Titolo II – Relazioni sindacali
Titolo III- Personale docente
Titolo IV – Personale A.T.A.
Titolo V – Modalità di attuazione della normativa sulla sicurezza
Titolo VI – Norme transitorie e finali
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata.
1. Il presente contratto integrativo di Istituto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
2. Il contratto collettivo integrativo si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse economiche sono negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto integrativo di Istituto si articola in: a) parte comune: contenente disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto; b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono: - Istituzioni scolastiche ed educative; - Con la locuzione “Istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.
4. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando la possibilità di integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali e/o su formale richiesta dei componenti la RSU e XX.XX. singolarmente o congiuntamente o comunque di una delle due parti firmatarie del presente accordo.
5. Per i contenuti non espressamente richiamati nel presente contratto integrativo si fa riferimento ai Contratti Nazionali.
Art.2 Interpretazione autentica
1. In caso di controversia sull'interpretazione di una o più norme del presente contratto d'Istituto, le parti che lo hanno sottoscritto entro trenta giorni dalla richiesta scritta e motivata di anche uno solo dei firmatari si incontrano per definire contestualmente l'interpretazione autentica della clausola controversa.
2.Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
3. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 8, la parte interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
0.Xx controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
5. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola della controversia con effetto retroattivo fin dall'inizio del contratto. La procedura si deve concludere entro trenta giorni. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione secondo le procedure previste.
6. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione si fa carico di affiggere copia del presente contratto all'albo sindacale della scuola e nelle sedi staccate, nonché di fornirne copia ai singoli componenti RSU e pubblicarlo sul sito della scuola.
Art.3 Procedure e tempi della contrattazione
Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto, che s’intende rinnovare o della data fissata per l’apertura del confronto.
La richiesta d’avvio della contrattazione deve essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale.
E’ diritto di ciascun membro della RSU e del Dirigente scolastico prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare il regolare inizio delle lezioni.
Durante l’intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l’amministrazione di procedere a adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alle RSU.
Di ogni seduta deve essere redatto e sottoscritto apposito verbale, copia controfirmata dalle parti è fornita ad ogni partecipante alla trattativa.
Sono ogni volta stabiliti consensualmente data, ora, durata e ordine del giorno degli incontri.
Art. 4 Validità delle decisioni
Le intese raggiunte si ritengono valide qualora siano sottoscritte dal Dirigente scolastico e dalla maggioranza dei componenti della RSU eletta e dalle XX.XX. aventi titolo a partecipare
TITOLO II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I – RELAZIONI SINDACALI
Art. 5 Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
a. Contrattazione integrativa
b. Informazione preventiva
c. Informazione successiva
d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.
Art. 6 Rapporti tra RSU e Dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il Dirigente indice le riunioni e/o su proposta della RSU, indicando il luogo, la data e l’ora e le tematiche da trattare per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
3. Gli incontri possono concludersi con un accordo-intesa oppure un disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’articolo 22, del CCNL 2016/2018.
2. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Art. 8 – Informazione preventiva
1. Sono oggetto di informazione preventiva:
x. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e. utilizzazione dei servizi sociali;
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
Art. 9 – Informazione successiva
1. Sono materie di informazione successiva:
a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
c. Criteri d’individuazione e modalità d’utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’amministrazione scolastica periferica con altri enti ed istituzioni.
Art. 10 – Tempi delle procedure
Mese di Settembre – Ottobre
a) modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;
b) adeguamento degli organici del personale;
c) organizzazione del lavoro del personale A.T.A.;
d) informazione sull’assegnazione del personale ai plessi e sezioni staccate;
e) informazione sull’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività;
f) criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo di istituto in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola ed alle tipologie delle attività;
g) piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo d’Istituto;
h) utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi;
i) misura dei compensi per il personale ATA e per le funzioni miste derivanti da convezioni ed intese con gli enti locali;
j) misura dei compensi da corrispondere al personale che ricopre l’incarico di collaboratore del Dirigente Xxxxxxxxxx;
k) comunicazione monte ore globale dei permessi sindacali spettanti ai rappresentanti eletti nella R.S.U.;
l) sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) utilizzazione dei servizi sociali;
- gennaio - febbraio
a) esame dati relativi all’iscrizione degli alunni
b) previsione degli organici di diritto della scuola e proposte di formazione delle classi
c) verifica dell’organizzazione del lavoro personale A.T.A.
- mese di giugno - luglio
a) verifica dell’ attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull’utilizzo delle risorse;
- mese agosto – settembre
a) informazione successiva
Art. 11 – Modalità delle procedure
1. Gli incontri sono pubblicizzati tramite l’albo dell’istituto e sono sempre formalmente convocati dal dirigente.
2. Di ogni convocazione, il dirigente invierà formale comunicazione alle OO. SS. territoriali e alla R.S.U., specificando, oltre all’ora, alla durata e al luogo, l’ordine del giorno in trattazione.
3. Qualora la parte sindacale richieda l’apertura delle procedure, ricevuta la richiesta, il dirigente scolastico convoca i soggetti che ne hanno titolo.
4. L’amministrazione può avvalersi del supporto del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.
5. I delegati sindacali sono i rappresentanti del sindacato dei lavoratori della scuola presso l’Istituto; questi, per essere riconosciuti tali ai fini dell’esercizio della titolarità sindacale, devono essere formalmente accreditati dal segretario territoriale dell’organizzazione sindacale.
6. Le parti si comunicano preventivamente la composizione delle proprie delegazioni.
7. Negli incontri successivi la comunicazione delle rispettive delegazioni è obbligatoria solo se siano intervenute variazioni. I delegati sindacali partecipano paritariamente alle trattative.
8. Di ogni riunione tra le delegazione, viene redatto sintetico verbale che, approvato e sottoscritto, viene rilasciato in copia a ciascuna delle parti.
9. In caso di mancato accordo il verbale riporterà le diverse posizioni emerse e le decisioni che saranno assunte a maggioranza dei componenti la delegazione trattante. Ciascuna delle parti, quindi, ha diritto ad apporre una propria dichiarazione a verbale del contratto o all’intesa sottoscritta, della quale si darà diffusione congiuntamente all’atto di cui trattasi.
10. La parte pubblica, dopo la firma del contratto, oltre all’affissione all’albo dell’istituto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.
11. I contratti sottoscritti potranno essere affissi all’albo della R.S.U. ed a quello sindacale.
12. Il Dirigente scolastico si impegna a curarne altresì l’affissione all’albo della scuola.
13. La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al Dirigente Scolastico da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale e si conclude, di norma, entro 15 giorni dalla prima convocazione.
14. Durante l’intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l’amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla R.S.U. e ai rappresentanti delle OO. SS. ammessi al tavolo negoziale. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione alle famiglie degli alunni.
Art. 12 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Ai sensi dell’art. 9 del C.C.I.R. sulle relazioni sindacali del 15/7/2003, è stato istituito un tavolo di raffreddamento al quale ricorrere in caso di controversie sulle materie di contrattazione e all’applicazione dei contratti integrativi di istituto.
2. Le procedure di raffreddamento prendono avvio sulla base di una richiesta scritta e motivata da parte della R.S.U. e/o delle OO. SS. abilitate alla contrattazione o su diretta richiesta del Dirigente scolastico.
3. Ai sensi del citato art. 9, il Direttore regionale convoca le parti, di norma, entro 7 giorni di ricevimento della richiesta e il tentativo di raffreddamento dovrà esaurirsi entro quindici giorni dal primo incontro.
4. Le procedure di conciliazione in questione non sostituiscono quelle previste dal C.C.N.Q. in materia di procedura di conciliazione del 25/1/2001 e del 18/10/2001, nonché quelle di cui agli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 165/2001
5. Attivate le procedure di raffreddamento, le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali fino alla conclusione delle stesse.
6. L’amministrazione si impegna altresì ad astenersi dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori coinvolti nella controversia.
7. Ai fini delle procedure di raffreddamento di fronte al CSA, oltre le parti in disaccordo, partecipano i rappresentanti dei sindacati aventi titolo alla contrattazione.
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 13 Assemblee Sindacali
1. I componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l'orario di lavoro e fuori orario di lavoro, che riguardano tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dell'art. 8 del CCNL 24/7/2003.
2. Le assemblee possono essere richieste:
a) dalla RSU nel suo complesso;
b) singolarmente o congiuntamente da una o più XX.XX. rappresentative del comparto;
c) dalla RSU congiuntamente con una o più XX.XX. rappresentative del comparto
3. La convocazione, la durata, la sede, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 6 (sei) giorni prima al Capo di istituto; per le assemblee fuori l'orario di lezione il preavviso è ridotto a 3 (tre) giorni.
4. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa all'albo dell'istituto e dei suoi vari plessi e comunque debitamente comunicata a tutto il personale interessato.
5. Il D.S. provvederà ad avvisare tutto il personale interessato, con almeno due giorni di anticipo, mediante circolare interna che deve essere firmata per presa visione onde predisporre gli opportuni adempimenti per consentirne la partecipazione
6. Il personale non interpellato e/o non informato (per es. perché in servizio in più sedi o perché assente da più giorni) ha diritto di partecipare all'assemblea.
7. L'adesione scritta all'assemblea da parte del personale è necessaria per il computo del monte ore individuale annuale che non può superare le 10 (dieci) ore pro capite retribuite per anno scolastico, per le assemblee in orario di servizio.
8. Il D.S. sospende le attività delle classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, provvede, con i mezzi ritenuti più opportuni ad avvisare le famiglie e a disporre eventuali adattamento di orario.
9. Le assemblee possono avere una durata massima di due ore, quando coinvolgono un'unica istituzione; la durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti delle dieci ore pro capite annue.
10. Qualora all'assemblea in orario di lavoro parteciperà tutto il personale ATA, ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali, il DS può chiedere la permanenza in servizio al massimo di un assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico per plesso. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il DS sceglierà per la prima volta il nominativo tramite sorteggio, dal nominativo sorteggiato si seguirà la rotazione in ordine alfabetico.
11. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta dal personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale (di scuola o territoriale, in orario di lezione o durate
attività funzionali) fa fede ai fini del computo del monte ore individuale, nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l’assemblea stessa ed è irrevocabile. Pertanto una volta dichiarata l’intenzione di partecipare non va apposta nessuna firma di presenza né va assolto qualsiasi altro adempimento. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo sempre manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore. Il Dirigente Scolastico avvisa, il giorno antecedente, i docenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orario (inversione di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi).
Art. 14 Albo sindacale e documentazione
1. Le bacheche sindacali, una per le XX.XX. ed una per la RSU, sono collocate, in ognuna delle sedi, in luogo concordato con la R.S.U.
2. I componenti la R.S.U. e qualsiasi rappresentante delle organizzazioni sindacali ha diritto di affiggere nelle bacheche, sotto la propria responsabilità e firmando, materiale sindacale e di interesse politico/sindacale e, comunque, quanto ritengono abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo.
3. Stampati e documenti possono essere inviati alle scuole per l’affissione anche dalle strutture sindacali territoriali; il Dirigente Scolastico a tal proposito assicura la tempestiva trasmissione di tale materiale ai soggetti ai quali è indirizzata.
Art. 15 Agibilità sindacale
1. Ai membri della R.S.U. e delle organizzazioni sindacali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.
2. La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati personalmente sia messi a disposizione dei lavoratori interessati in sala docenti ed in segreteria.
3. Per le comunicazioni esterne, per l’informazione e per l’attività sindacale in generale è consentito l’uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica , telematica e della posta elettronica.
4. Ai membri della R.S.U. firmatarie del presente contratto è consentito l’uso di un locale, per lo svolgimento di piccole riunioni e di incontri con i lavoratori nell’ambito dell’attività sindacale, nonché l'utilizzo di un armadio per la raccolta del materiale sindacale
Art. 16 Permessi sindacali retribuiti
Le tipologie di permessi sindacali sono definite dagli artt. 10, 11 e 12 del C.C.N.Q. del 7/8/1998.
1. Il Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno scolastico, comunica il monte ore spettante alla R.S.U. nel suo complesso.
2. I membri della R.S.U., per l’espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti e non retribuiti giornalieri concessi in ore. I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal A.C.N.Q. del 7 agosto 1988 e dal C.C.N.Q. del 20 novembre 1999.
3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente scolastico:
i. dalle segreterie territoriali delle OO. SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
ii. direttamente dalle R.S.U., per la quota di loro spettanza.
4. La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell’utilizzo del permesso. Il dirigente scolastico, entro e non oltre il 15 novembre di ciascun anno scolastico, comunica alla R.S.U. il monte ore dei permessi spettanti globalmente nell’anno scolastico ai rappresentanti eletti nella R.S.U..
5. Nel caso di sedute in orario di lavoro i componenti della R.S.U. possono fruire dei permessi previsti per l’esercizio della funzione.
6. Gli incontri convocati in orario di servizio, che non comportano spese a carico dell’amministrazione, non incidono sul monte ore permessi.
7. Alla R.S.U. spetta un monte ore annuale pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio a tempo indeterminato ed utilizzati, ne sono esclusi i supplenti annuali.
8. LA RSU dell’Istituto Comprensivo “ X. Xxxxxxxxxxx” ha diritto a, complessivamente, 53 ore di permessi orari retribuiti da ripartire tra i tre componenti.
Art. 17 - Referendum
1. La R.S.U. e le OO. SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori, su tutte le materie relative all’attività sindacale d’istituto. La richiesta va rivolta al dirigente, che la porta a conoscenza delle altre organizzazioni sindacali.
2. Il D.S. assicura l’informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione locali idonei, attrezzature, strumenti e materiali, nonché gli elenchi del personale interessato.
Art. 18 - Permessi sindacali non retribuiti
I membri delle RSU possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l’anno.
La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta unicamente all’O.S. di appartenenza.
Art. 19 Norme in caso di sciopero
1. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000, dall’Accordo Integrativo Nazionale del 08/10/1999, all’attuazione della legge 146/90 allegato al CCNL 1998 si conviene che in caso di sciopero del personale docente ed ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni come al successivo articolo.
2. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dal DS nei confronti dei dipendenti senza un apposito accordo con le RSU.
3. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore, il DS consegna alle RSU ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici scolastici provinciali, una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.
4. I dipendenti precettati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 3, vanno computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
5. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico utilizzando circolare interna invita il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Il personale non ha l'obbligo di informare preventivamente il D.S. della propria intenzione di scioperare Dopo aver ricevuto dalle scuole le schede allegate alla circolare suddetta, firmate per presa visione dal personale e contenenti le eventuali comunicazioni del personale relative alla adesione allo sciopero, il DS informa le famiglie con comunicazione scritta, protocollata e consegnata dai docenti alle famiglie, nonché tramite affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web.
6. Il giorno dello sciopero il personale deve comunicare alla Segreteria la sua eventuale adesione prima dell’inizio delle lezioni nei tempi previsti per la comunicazione delle assenze; eventuale assenza ingiustificata del personale che non ha comunicato l’ adesione sarà considerata adesione allo sciopero.
Chi non sciopera:
• deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste;
• non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore;
• può essere chiamato dal Dirigente, o chi lo sostituisce, a cambiare orario ed eventualmente a cambiare classe solo per assicurare la mera vigilanza ad alunni
• può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno
Art. 20 Servizi minimi essenziali in caso di sciopero
1. Il Dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall’organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare la prestazioni indicate nell’art. 1 dell’ Accordo Integrativo Nazionale:
a) per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede di scrutini e valutazioni finali;
b) per garantire lo svolgimento degli esami d’idoneità, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d’istruzione: 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede di esami.
c) il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall’Accordo Integrativo: il Direttore dei S.G.A., 1 Assistente Amministrativo, 1 Collaboratore Scolastico;
d) per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente verificare le esigenze di servizio: i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.
2. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.
3. Nella comunicazione del personale da invitare, il dirigente scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.
4. Al di fuori delle specifiche situazioni sopra elencate, non potrà essere impedito l’adesione totale allo sciopero dei dipendenti, in quanto nessun atto autoritario potrà essere assunto dai Dirigenti scolastici nei confronti dei medesimi senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali provinciali e/o regionali firmatarie del C.C.N.L. Scuola 2006-2009.
5. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore dalla data dello sciopero il dirigente scolastico fornisce alla
R.S.U. e agli Uffici competenti una comunicazione del numero esatto degli scioperanti con relativa percentuale di adesione.
6. I dipendenti di cui ai precedenti commi, ufficialmente precettati per l’espletamento dei servizi minimi, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
Art. 21 - Rilevazione della partecipazione allo sciopero
1. Entro le ore 14,00 del giorno successivo a quello di conclusione di un’azione di sciopero, il D.S. fornisce su richiesta della R.S.U. o dei rappresentanti delle OO. SS., i dati numerici e percentuale relativi alla partecipazione e ne dispone contemporaneamente, l’affissione all’albo dell’Istituto.
Art. 22 - Norme in caso di assemblea sindacale
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di servizio, ad assemblee sindacali, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. Tali assemblee sono da tenersi in idonei locali sul luogo di lavoro, concordati con il dirigente scolastico.
2. Secondo quanto previsto dall’art. 8 del C.C.N.L. del 24/07/2003, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgono i dipendenti di un’unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore, da tenersi all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere .
3. Le assemblee del personale Ata possono svolgersi in orario non coincidenti con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
4. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica.
5. Fermo restando il contenuto dell’art. 13, comma 12 del C.C.N.L. Scuola 04/08/1995, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio e/o in orario di attività funzionali all’insegnamento (riunioni, collegio, corsi di aggiornamento…), sia fuori orario di servizio, possono essere indette dalla R.S.U. della scuola o dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni sindacali di cui agli art. 47 comma2 e 47 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni.
6. Il diritto a partecipare all’assemblea è individuale.
7. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
8. La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti scolastici esterni deve avvenire con preavviso di almeno tre giorni prima (art. 2 C.C.N.Q. 7/8/1998) se si svolge fuori orario di servizio o in orario di attività funzionali all'insegnamento e di almeno 6 giorni di anticipo se si svolge durante l’orario di lezione, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail indirizzata al dirigente scolastico.
9. Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all’indizione delle assemblee, sia in orario, sia fuori orario di servizio vengano affisse nelle bacheche sindacali nella stessa giornata.
10. Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola.
11. L’informazione alle famiglie sarà fatta entro i due giorni precedenti la data dell’assemblea.
12. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore annuo individuale (n. 10 ore ) ed è irrevocabile.
13. I partecipanti all’assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere altri ulteriori adempimenti.
14. Dell’avvenuta partecipazione del personale alle assemblee non va fornita alcuna attestazione.
15. Nel caso di assenza dal servizio, manifestatasi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si terrà conto del calcolo per il monte ore.
16. Le assemblee sindacali sono convocate:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.C.N.Q. del 09/08/2000 sulle prerogative sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 8, comma 1 dell’accordo quadro sulla elezione della R.S.U. del 07/08/1998;
c) R.S.U. congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.C.N.Q. del 09/08/2000 sulle prerogative sindacali;
17. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A. se l’adesione è totale il Dirigente Scolastico e la R.S.U. verificano prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono il numero di quanti sono
tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l’assemblea, concordano già in questa sede la quota:
a) di 1 (uno) assistente amministrativo per quanto riguarda la segreteria,
b) di 1 (uno) collaboratore scolastico per la vigilanza agli ingressi, al piano superiore e al piano inferiore;
c) di 1 collaboratore per ogni plesso di scuola primaria e secondaria di primo grado
18. Non si possono tenere assemblee nelle ore in cui si svolgono esami o scrutini finali;
19. Nella scuola si possono tenere solo due assemblee al mese, sia che la convochi la R.S.U. o un sindacato.
20. Il limite di due assemblee al mese è da intendersi riferito ad assemblee che coinvolgono tutto il personale. In caso di assemblee di gruppi di personale il limite si riferisce ai singoli gruppi.
21. Il dirigente scolastico è tenuto a fare adattamenti di orari e ad utilizzare docenti a disposizione e insegnanti tenuti a recuperare ore di permessi.
22. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3 e 8 dell’art. 8 del C.C.N.L. 2006/2009, si applica anche nel caso nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all’insegnamento.
23. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell’orario di servizio del personale, si applica il comma 3, dell’art. 8, del C.C.N.L. 2006/2009, fermo restante l’obbligo da parte dei soggetti sindacali, di concordare con il dirigente scolastico l’uso dei locali e la tempestiva affissione all’albo da parte del dirigente scolastico, della comunicazione riguardante l’assemblea.
Art. 23 - Servizi minimi essenziali in caso di assemblea sindacale
Nel caso di assemblee che prevedono la partecipazione di personale ATA e l'adesione totale, si stabilisce che il numero dei lavoratori per assicurare i servizi essenziali è così composto:
- n.1 collaboratore scolastico in servizio presso la sede centrale;
- n.1 assistente amministrativo.
Il contingente sarà scelto secondo i seguenti criteri:
1. disponibilità individuale volontaria;
2. turnazione su base volontaria;
3. individuazione tramite sorteggio effettuato alla presenza della RSU seguendo il criterio di rotazione.
GARANZIE INDIVIDUALI
Art. 24 - Patrocinio e Patronato
1.I rappresentanti sindacali, su delega degli interessati, possono rappresentare in tutte le situazioni previste della normativa vigente, con particolare riferimento alle procedure di contenzioso e di conciliazione. A tale scopo, i rappresentanti sindacali hanno diritto di accesso agli atti di ogni fase del procedimento che riguarda i deleganti, secondo quanto previsto dalla legge 241/90.
0.Xx personale scolastico, in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare da un sindacato o da un patronato per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali.
Art. 25 - Visione degli atti
0.Xx lavoratore ed i soggetti sindacali hanno diritto alla visione di tutti gli atti della scuola che siano pertinenti con l’esercizio di un legittimo interesse, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90.
0.Xx presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente.
3.Chi vi ha interesse può altresì chiedere copia di tutti gli atti e documenti amministrativo per l’accesso agli atti, nonché il luogo, l’ora e l’ufficio in cui procede l’accesso stesso.
Art. 26 - Ricevute
La segreteria dell’istituzione scolastica rilascerà protocollo o ricevuta di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore, dal componente della R.S.U. o da quello delle organizzazioni sindacali.
Art. 27 - Quesiti
Al personale della scuola, che abbia inoltrato al dirigente segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta entro 10 giorni.
Comunicazioni alle scuole
Tutte le comunicazioni inviate alla scuola riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti.
TITOLO III PERSONALE DOCENTE
Art. 28 - Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF
1. L’assegnazione dei docenti finalizzata alla valorizzazione della progettazione ed al miglioramento dell’offerta formativa, di norma per non più di n. 2 progetti per attività extracurriculari, ( che potrebbero salire a più di 2 nel caso di accertata indisponibilità degli altri) avviene sui seguenti criteri:
a) Disponibilità individuale di personale a T.I. titolare nella scuola;
b) Disponibilità individuale di personale a T.I. in servizio nella scuola;
c) Disponibilità individuale di personale a T.D. in servizio nella scuola fino al 30 Giugno;
d) Anzianità di servizio;
e) Competenze specifiche e disciplinari;
f) Continuità
g) Ricaduta su un cospicuo numero di utenti (preferibilmente su istituto e/o interclasse; progetti verticalizzati);
h) Alternanza nell'incarico in caso di pari competenze ed anzianità;
i) Esperienza precedente riconosciuta;
Se sarà necessario si potranno stilare graduatorie del personale
Le attività aggiuntive di insegnamento saranno retribuite con compenso orario o forfetario sulla base dell'effettiva prestazione e non del numero di ore assegnate.
Dovrà essere garantita una equa distribuzione delle risorse finanziarie. Per quanto riguarda l'attribuzione di ore eccedenti annuali sarà effettuata secondo il seguente ordine prioritario:
- docenti che non ricoprono incarichi retribuiti a nessun titolo;
- docenti che ricoprono incarichi retribuiti con il FIS.
Art. 29 - Orario di lavoro flessibile
0.Xx formulazione dell’orario degli insegnanti è prerogativa del D.S., sentite le proposte del collegio dei docenti.
Anche l’assegnazione degli ambiti disciplinari o discipline è prerogativa del D.S.,.
2.L'orario di lavoro è funzionale alle necessità determinate dal POF per l'erogazione del servizio, pertanto tutti i casi di flessibilità devono essere ricondotti a progetti debitamente approvati dal CdD. Il docente ha diritto di chiedere al DS variazioni di orario (cambio del giorno libero, riduzione) purché sia assicurato il monte ore previsto settimanalmente per ciascun insegnante e per ciascuna classe. La richiesta va formulata per iscritto.
3.L’orario dei docenti di sostegno deve essere redatto dal responsabile della stesura dell’orario stesso e deve essere funzionale alle esigenze dell’alunno e della classe considerando anche la copertura delle ultime due ore di lezione
Art. 30 - Organizzazione delle attività didattiche ed extradidattiche
L’apertura del plesso centrale sarà così articolata: Lunedì – venerdì ore 7,30 – 18,30
Nella scuola primaria le attività sono articolate nel modo seguente:
Lunedì –giovedì ore 8,15 – 13,45 – venerdì ore 8,15 – 13,15 Nella scuola dell’infanzia:
lunedì – venerdì ore 8,15 – 13,15 – tempo ridotto lunedì – venerdì ore 8,15 – 16,15 – tempo normale
In casi eccezionali, se dovesse essere necessario fermarsi a scuola durante la pausa pranzo, si deve informare dell’evenienza il DSGA, per tempo, per organizzare il servizio di vigilanza
Art. 31 - Permessi brevi
1. I permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero di servizio, fino ad un massimo di due ore, possono essere concessi a domanda, indicando le ore di lavoro della giornata e quelle per cui si chiede il permesso.
2. Il dirigente scolastico, accertata la possibilità di sostituzione con altri docenti disponibili, può negare o ridurre il permesso per esigenze di servizio e per iscritto.
3. I permessi complessivamente non possono eccedere le ore corrispondenti all’orario di insegnamento.
4. I permessi brevi saranno recuperati in base ad esigenze di servizio entro i due mesi successivi alla richiesta, dando priorità alle supplenze.
5. Nei casi in cui il recupero non sia possibile per motivi imputabili al docente, l’amministrazione provvede alla decurtazione del numero di ore non recuperate.
6. i permessi devono chiedersi per iscritto con anticipo di 2 giorni e si intendono comunque concessi se il DS, entro le 24 ore precedenti il giorno del permesso, non comunica il diniego motivato.
7. Per casi urgenti ed imprevedibili, giustificati, la richiesta viene prodotta anche al momento.
8. Il monte ore annuale di permessi brevi non può superare il totale delle ore settimanali di servizio secondo il profilo di appartenenza
Art. 32 - Sostituzione docenti assenti
1. Per le assenze del personale, inferiore ai 5 giorni, si procederà alla sostituzione prioritariamente con docenti obbligati al completamento dell’orario di servizio;
2. In caso di non disponibilità di docenti di cui al comma precedente, si procederà alla sostituzione con docenti secondo i seguenti criteri:
a) docenti che devono recuperare ore di permesso breve;
b) docenti appartenenti alla stessa équipe pedagogica a disposizione in quell'ora per recupero frazioni orarie;
c) docenti di sostegno in assenza del bambino diversamente abile, in caso di estrema necessità con ordine scritto del DS;
d) il docente di sostegno, in assenza del bambino diversamente abile, della stessa sezione sostituisce il docente di posto comune
e) docente di sostegno, in assenza del bambino diversamente abile, del plesso sostituisce:
- un docente di sostegno assente
- un docente di posto comune assente.
f) docente a disposizione per recupero frazioni orarie
g) docente in contemporaneità non impegnato nelle attività curricolari o facoltative/opzionali, nell’ambito del plesso di servizio;
h) nel caso di compresenza docente curriculari- docente sostegno, al fine di evitare l’assegnazione degli alunni nelle rispettive classi parallele, con conseguenze negative sul piano della sicurezza, il docente curriculare opererà la sostituzione del collega assente e l’insegnante di sostegno rimarrà affidataria della classe di assegnazione in compresenza, con priorità ai docenti xxxxxxxxxxx che devono recuperare ore di servizio che altrimenti non potrebbero recuperare;
i) rotazione tra docenti.
j) Xxxxx docente a disposizione (con retribuzione aggiuntiva)
3. La sostituzione per assenze nella scuola dell’infanzia sarà effettuata nel modo seguente :
a) docenti di sostegno in assenza del bambino diversamente abile
b) il docente di sostegno, in assenza del bambino diversamente abile, della stessa sezione sostituisce:
- il docente di posto comune
c) il docente di sostegno, in assenza del bambino diversamente abile, del plesso sostituisce:
- un docente di sostegno assente
- un docente di posto comune assente
d) docente assegnato al TN durante il periodo di non effettuazione del servizio mensa
e) nella scuola con più sezioni il docente assente sarà sostituito da altro docente in servizio solo nel caso in cui il totale degli alunni non sia superiore a 27, in caso contrario si procederà a nomina di docente supplente
4. Nel caso non si potesse sostituire il docente assente con personale interno, si procederà, alla nomina del supplente anche per un giorno, secondo la normativa vigente.
5. Per gli alunni diversamente abili, in casi di gravità, qualora non ci sia personale a disposizione, (docente di sostegno) sarà nominato un supplente.
Art. 33 - Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
1. La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto per tutto il personale, al quale occorre garantire pari opportunità di fruizione, anche adottando opportune modalità di rotazione e secondo le modalità richiamate nell’art. 64 C.C.N.L. 29/11/2007 e art. 6 comma 2 lettera “d” del vigente contratto oltre che un dovere per l’Amministrazione.
2. Il personale che partecipa a corsi di formazione organizzati dagli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nonché dalle istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete, è considerato in servizio a tutti gli effetti.
3. Il personale A.T.A. può partecipare, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione. In tale ottica sarà data priorità di formazione del personale coinvolto a vario titolo nei processi di sicurezza della scuola (primo soccorso, assistenza ai diversamente abili, addetti all’antincendio).
4. Qualora il personale partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione svolte al di fuori dell'orario di servizio, le ore prestate in eccedenza possono essere recuperate a domanda, per i collaboratori scolastici in periodi di sospensione dell'attivita didattica, previa esibizione dell'attestato di partecipazione al corso con l'indicazione del numero delle ore effettivamente svolte.
5. Per il personale ATA, qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano piu richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, si adottera il criterio dell'alternanza per la partecipazione a iniziative di formazione, in ragione delle mansioni svolte, per il miglior funzionamento del servizio e l'attuazione del proprio profilo professionale;
Il personale A.T.A. esonerato dal servizio dovra presentare l'attestato di partecipazione al corso con l'indicazione delle ore effettivamente svolte.
6. Il personale docente ha diritto ad usufruire, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della vigente normativa sulle supplenze brevi, di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico, prioritariamente per partecipare ad iniziative di formazione deliberate dal Collegio dei Docenti, coerenti con il contenuto delle attività previste nel PTOF e connesse:
- a esigenze formative indicate nel PTOF e PdM;
- a incarichi svolti nell’Istituzione scolastica;
- a tematiche di particolare rilevanza sul piano pedagogico-didattico
7. Il dirigente scolastico assicura e facilita, in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta al predetto limite di 5 giorni.
8. Le stesse opportunità di cui ai precedenti commi 2 e 4 devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di 5 giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili.
9. A livello di singola scuola, il dirigente scolastico è tenuto a fornire l’informazione preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento, secondo le modalità di cui all’art.6 C.C.N.L. vigente.
10. In merito ai permessi per l’aggiornamento del personale docente si adotteranno i seguenti criteri, dando priorità:
a. insegnanti con permanenza nell’Istituto da almeno 3 anni
b. un insegnante per interclasse, per la scuola primaria;
c. per la Scuola Secondaria di 1° Grado, due insegnanti per disciplina, per un massimo di 4 docenti nella stessa giornata;
d. i più giovani;
e. per competenze.
f. Sono da escludere impedimenti per ragioni di servizio.
11. L’iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento può riguardare:
-corsi promossi dall’Amministrazione centrale e periferica;
-soggetti qualificati e accreditati,
-corsi organizzati in rete con altre scuole;
-corsi organizzati a livello di scuola o da scuole viciniori
12. La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attivita ; il ds rilascia l'autorizzazione o l'eventuale motivato diniego.
13. Al rientro in sede il docente e tenuto a presentare al Dirigente scolastico l'attestato di partecipazione e a comunicare al collegio l'attivita svolta e gli esiti, mettendo a disposizione dei colleghi i materiali raccolti. Al fine di garantire la partecipazione contemporanea di piu docenti a corsi di formazione e assicurare il regolare funzionamento in tutti i plessi, e consentito modificare
l’articolazione dell’orario delle lezioni. Le variazioni orarie dovranno essere comunicate all’ufficio e non arrecare disfunzioni al servizio.
14. In caso di esubero/concorrenza di richieste, che non permettano di garantire il normale svolgimento delle attivita di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, nella selezione dei partecipanti sara data priorita ai docenti:
a. che devono completare attivita di formazione iniziate nel precedente a.s.;
b. che presentano domanda per la prima volta;
c. dell’ambito disciplinare su cui verte il corso;
d. che non hanno svolto attivita di aggiornamento/formazione nel precedente a.s..
15. La scelta del docente che fruisce delle iniziative organizzate dall'Amministrazione scolastica centrale e/o periferica e operata dal Dirigente scolastico, avuto riguardo all'incarico ricoperto dal docente nell'I.C., e sentito il parere dei componenti dello staff di Dirigenza.
16. Annualmente e approvato dagli organi collegiali il Piano Annuale di Formazione ed aggiornamento;
Art. 34 - Individuazione personale docente per progetti finanziati con fondi strutturali
a) Per la realizzazione delle attività formative destinate agli alunni si impegneranno docenti/esperti esterni e in mancanza docenti esperti interni.
b) Per il reclutamento dei docenti esperti verrà redatto un avviso di bando, che sarà inserito nel sito ufficiale della scuola e inviato a tutti gli Istituti scolastici della provincia;
c) I criteri per la selezione delle risorse professionali interne saranno effettuate in base ad una tabella valutativa dei titoli professionali e delle competenze possedute;
d) In presenza di più domande si procederà alla valutazione comparativa dei titoli per ogni curriculum, ad opera del Gruppo Operativo di Piano, sulla base dei sopra elencati criteri.
e) In caso di parità di punteggio, si terrà conto dell’anzianità.
f) Per il reclutamento dei tutor verrà redatto un apposito bando, pubblicizzato con circolare interna e inserito sul sito ufficiale della scuola.
g) Per la presentazione di candidature e di curricula relative alle funzioni di facilitatori, referente della valutazione e dei tutor, il dirigente scolastico provvederà ad emettere invito scritto, adeguatamente pubblicizzato, indirizzato ai docenti interni.
h) In presenza di più richieste per una stessa azione/progetto/modulo (facilitatore/valutatore) e per le due figure (esperti e tutor) ad uno stesso docente potrà essere affidato un solo incarico.
i) La valutazione dei titoli per il reclutamento avverrà da parte di una apposita commissione, in ottemperanza alle Linee Guida P.O.N. ed ai criteri stabiliti mediante comparazione dei curricoli e sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze comprovate, che dovranno risultare adeguate ai contenuti e agli obiettivi formativi specifici dell’Azione.
j) Per l’attribuzione dell’incarico sarà data priorità a coloro che non hanno altri incarichi di particolare entità economica
k) Agli interventi previsti dal Piano Integrato sarà data massima pubblicità; gli stessi saranno resi noti al personale docente e Ata , per consentire a tutti di poter presentare richiesta di partecipazione ai singoli progetti.
Art. 35 - Criteri riguardanti l'assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi Docenti con contratto a tempo indeterminato titolari e già in servizio nel Circolo:
a) Entro il 30 giugno, e comunque in tempo utile per il completamento delle operazioni prima
dell’inizio delle lezioni, i docenti possono chiedere l’assegnazione ad altre Classi dell’Istituto, sempreché vi siano posti vacanti. L’istanza deve essere formulata per iscritto.
b) Nel caso vi sia concorrenza di più domande sullo stesso posto si tiene conto prioritariamente del punteggio relativo alla graduatoria d’istituto per il soprannumero senza le esigenze di famiglia nell’ambito dello stesso Comune e a parità di punteggio valutare l’età, verrà data precedenza alla maggiore età;
c) Il docente che non presenta domanda scritta di trasferimento interno viene confermato sulla classe per continuità.
d) Il Dirigente Scolastico nei casi di cui ai punti a), b), c) , sentite le parti in causa, deciderà in merito.
Docenti in ingresso per trasferimento/assegnazione provvisoria e utilizzazioni:
a) su richiesta scritta il docente viene assegnato al plesso richiesto. In caso di più domande sullo stesso posto, si deve tener conto prioritariamente del punteggio relativo al trasferimento/assegnazione provvisoria e nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata all’O.M. n. 64/2011 concernente le utilizzazioni del personale docente per l’anno in corso.
Docenti di nuova nomina con contratto a tempo indeterminato:
a) su richiesta scritta il docente viene assegnato al plesso richiesto. In caso di più domande sullo stesso posto, si deve tener conto prioritariamente dell’ordine di scelta presso l’Ufficio competente (provinciale o regionale): 1) Individuazione incarico da graduatorie vincitori di concorso; 2) individuazione incarico da graduatorie ad esaurimento);
Docenti con supplenza annuale:
a) In caso di più domande sullo stesso posto, si deve tener conto prioritariamente del punteggio relativo alla graduatoria provinciale o d’Istituto.
b) l’assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, in tal senso, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo.
Reclami
a) I docenti possono presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione.
Art. 36 - Utilizzazione dei servizi sociali
La scuola collaborerà con le strutture sociali operanti sul territorio, Operatori socio assistenziali alunni diversamente abili, Scuola Bus, ASP di Acireale, Vigili Urbani, Associazioni del Volontariato, Ufficio Servizi Sociali e Servizi scolastici del Comune di Aci Catena, Parrocchie, Pro Loco, Associazioni culturali e sportive.
Operatori socio assistenziali per alunni diversamente abili
a) In caso di assegnazione di operatori da parte dell’ente locale e/o di associazioni di volontariato si terrà conto delle esigenze dei plessi con presenza di alunni diversamente abili.
ASP di Acireale
a) I rapporti con l’ASP di Acireale saranno improntati a garantire un ottimo servizio di medicina scolastica, consulenza, collaborazione e partecipazione ai lavori del Gruppo GLHI con possibilità di interventi da parte degli operatori.
Vigili Urbani
a) L’Ente locale, tramite il Comando dei Vigili Urbani, assicurerà la vigilanza all’entrata e all’uscita degli alunni dalla scuola.
Associazioni del volontariato, culturali e sportive
a) La scuola collaborerà con la Pro Loco, le Associazioni del volontariato, culturali e sportive. Con esse stipulerà, di volta in volta, convenzioni, accordi e intese.
TITOLO IV PERSONALE A.T.A.
Art. 37 - Riunione programmatica di inizio anno per la definizione del piano annuale delle attività
1. Contestualmente alla definizione del piano dell’offerta formativa da parte degli organi collegiali e precedentemente al confronto con la R.S.U. e le XX.XX, il dirigente scolastico, qualora sia in servizio almeno l’80% del personale previsto nei singoli profili e in ogni caso non oltre il 30 ottobre, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi, convoca la riunione programmatica d’inizio d’anno per conoscere proposte e pareri e la disponibilità del personale in merito a:
a) Organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici;
b) Criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;
c) Articolazione dell’orario di lavoro: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale;
d) Utilizzazione del personale;
e) Individuazione delle attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa;
f) Effettuazione delle prestazioni aggiuntive;
g) Individuazione delle chiusure prefestive della scuola nei periodi di interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero delle ore non lavorate,
2. Della riunione viene redatto apposito verbale. Il direttore dei servizi generali e amministrativi formula quindi una proposta di piano delle attività e la sottopone al dirigente scolastico, per la sua formale adozione, che, dopo averne verificata la conformità al POF e averne fatto oggetto di contrattazione, lo rende esecutivo comunicando per iscritto al personale ed esponendo all’albo della scuola un prospetto analitico.
Le disposizioni giornaliere del personale ATA sono effettuate dal Direttore SGA
Art. 38 - Criteri di utilizzazione del personale ATA
L’utilizzazione del personale ATA è funzionale alla realizzazione delle attività previste nel POF e , pertanto, nel rispetto dei diversi profili di appartenenza, si terrà conto dei diversi criteri:
a) dichiarata disponibilità del personale a svolgere attività aggiuntive e/o ad assumere incarichi
b) valorizzazione delle risorse umane e professionali;
c) competenze ed esperienze pregresse e/o titoli specifici attinenti al settore di intervento;
d) anzianità di servizio nella Scuola
Art. 39 - Criteri per l’assegnazione del personale alle sedi e ai plessi
L’ assegnazione della sede è di durata annuale.
L’assegnazione del personale A.T.A. ai plessi è regolata ai sensi dell’art. 15 del CCNI del 26/06/2009 e dal presente contratto integrativo d’Istituto.
1. Il dirigente scolastico assegna la sede sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
a) maggiore anzianità di servizio;
b) mantenimento della continuità nella sede o plesso occupata nel precedente anno scolastico;
c) disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal C.C.N.L. 2006/2009;
d) disponibilità del dipendente (offerta volontaria);
e) ai plessi di scuola dell’infanzia dovrà essere assegnato, personale collaboratore scolastico femminile.
f) il personale A.T.A., titolare dell’Istituto, nell’assegnazione a Plessi staccati nell’ambito del Comune, precede il personale trasferito, immesso nei ruoli, utilizzato e/o in assegnazione provvisoria, i supplenti annuali, temporanei e saltuari;
2. Il personale beneficiario degli artt. 21 e 33 della Legge 104/92 ha diritto a scegliere, fra le sedi disponibili, quella più vicina al proprio domicilio.
3. Ai plessi di scuola dell'infanzia dovrà essere assegnato, preferibilmente, personale collaboratore scolastico femminile.
5. entro il 30 giugno di ciascun anno il personale assunto a tempo indeterminato che per l’anno successivo aspira ad essere assegnato ad un plesso diverso rispetto a quello in cui presta servizio attualmente, ne fa richiesta scritta al dirigente scolastico;
6. entro la stessa data il personale assunto a tempo indeterminato che per l’anno successivo aspira ad essere mantenuto in servizio nello stesso plesso, per motivi legati a gravi patologie o perché beneficiario di disposizioni previste dalla legge n. 104 lo segnala per scritto al dirigente scolastico;
7. il personale che ha operato in modo esclusivo e continuativo ad attività di integrazione di alunni diversamente abili è confermato nella stessa sede, a meno di esplicita richiesta di essere assegnato ad altro plesso; il dirigente può derogare da questo criterio dandone adeguata motivazione nel provvedimento di assegnazione al plesso;
8. nell’assegnare il personale, il dirigente tiene conto delle richieste scritte presentate ai sensi dei punti 2) e 3) e delle disponibilità manifestate dal personale in ordine all’assistenza all’handicap, e ad eventuali altre esigenze straordinarie dei Plessi;
9. il personale assunto con contratto a tempo determinato viene assegnato ai plessi dopo che è stata effettuata l’assegnazione del personale a tempo indeterminato;
10. entro la prima settimana di settembre di ciascun anno il dirigente scolastico provvede ad assegnare il personale ai diversi plessi.
11. La individuazione dei Plessi in cui assegnare un solo collaboratore scolastico è stabilita in base al minor numero di sezioni e di bambini iscritti.
12 . In ciascun Plesso scolastico, ove possibile, bisogna evitare di assegnare più unità di Collaboratori Scolastici beneficiari degli artt. 21 e 33 della legge 104/92
Art. 40 - Criteri e modalità di assegnazione degli incarichi
1. La ripartizione delle mansioni è effettuata in modo equo fra il numero del personale risultante in organico. Nel caso in cui non vi sia personale disponibile, i lavori saranno ripartiti in modo equo tra tutto il personale, con esclusione di coloro che si trovano in particolari situazioni previste dalle Leggi 1204/71, 903/77, 104/92; agli stessi sarà ripartito il compenso stabilito a carico del Fondo di istituto
2. Gli incarichi e le mansioni retribuite con il Fondo di istituto si assegneranno sulla base dei seguenti criteri:
a) Disponibilità all’espletamento dell’incarico;
b) Competenze dimostrabili derivanti da titoli culturali;
c) Esperienze pregresse acquisite anche all'esterno dell'Amministrazione scolastica
d) Garantire pari opportunità di sviluppo professionale;
e) Garantire la rotazione delle mansioni e degli incarichi all’interno di ogni singolo profilo professionale;
3. All’interno dei criteri sopra descritti cercare di rispondere positivamente alle richieste scritte e motivate del personale stesso.
4. Per ogni dipendente dovrà essere elencato l’incarico e la mansione con l’orario di lavoro e con gli ambiti di responsabilità e di autonomia con il conseguente carico formativo o di aggiornamento.
5. Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite, in quanto autorizzate.
6. Le prestazioni aggiuntive per sostituzione del collega assente è retribuita con n. 1 ora di retribuzione
7. Le attività aggiuntive del personale ATA non necessariamente devono prevedere un orario aggiuntivo a quello d’obbligo ma possono essere prestate anche mediante l’intensificazione delle prestazioni durante il normale impegno giornaliero.
8. Al posto del compenso il dipendente può chiedere ore o giornate di riposo compensativo. Tali giornate di riposo possono essere cumulate e usufruite nel periodo estivo e durante la sospensione delle attività didattiche. Non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento. I recuperi devono essere fruite entro il 31 agosto dell’anno in corso.
Art. 41 - Vigilanza degli alunni
Si occupa della vigilanza tutto il personale docente e il personale non docente durante il proprio orario di lavoro nella classe/ sezione, cortile, palestra, laboratorio, durante l’eventuale attività di ampliamento dell’offerta formativa o durante le uscite didattiche o viaggi d’istruzione.
La vigilanza durante l’intervallo (ricreazione) è assicurata dall’insegnante dell’ora che lo precede e dal personale collaboratore scolastico.
I docenti saranno in classe o in spazi concordati, 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni per accogliere gli alunni.
I collaboratori sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse;
la vigilanza in classe tutte le volte che per un qualsiasi motivo devono allontanarsi momentaneamente dall'aula ed in particolare nel momento di passaggio da una classe all’altra qualora non riescano ad organizzarsi autonomamente
Non è ammessa alcuna “vacanza “ nella vigilanza dei minori. E' da evitare assolutamente che gli studenti restino in aula o altro locale senza alcuna vigilanza.
Durante le lezioni e durante la ricreazione i docenti organizzano la loro presenza in modo da non lasciare spazi e tempi privi di vigilanza; inoltre vigilano sulle iniziative libere ludiche degli alunni, impediscono giochi con corse sfrenate e quant'altro è pericoloso per la propria e altrui sicurezza.
In caso di ritardo dell’insegnante di turno, i docenti presenti, compresi gli specialisti, sono responsabili della vigilanza degli alunni.
Art. 42 - Orario di lavoro ordinario
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
a) Il DSGA organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto delle scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali come competente e/o di consulente dell’organo.
b) Per il corrente a.s. 2018/2019 il Direttore SGA presterà servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 14,21 con un rientro pomeridiano di n.3 ore.
Assistenti amministrativi
a) L’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì di norma dalle ore 7,45 alle ore 14,21, con un rientro pomeridiano di n.3 ore.
Collaboratori scolastici
Sede centrale – Turi D’Xxxxxxxx
Effettuano il loro orario di 36 ore su 5 giorni di norma dalle ore 7,00 alle ore 14,12 e n. 2 unità in servizio nella sede centrale, a turnazione, effettuano il loro servizio dalle ore 12,50 – alle ore 20,00
Plesso S.Lucia
Effettuano il loro orario di 36 ore su 5 giorni di norma dalle ore 7,30 alle ore 14,45.
Art. 43 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
1. Gli Uffici amministrativi troveranno allocazione presso tre locali posti al pianto terra dell’Edificio scolastico.
2. Il D.S.G.A. assegnerà ad ogni assistente i compiti tenendo presente la seguente ripartizione:
SEZIONE | UNITÀ | COMPITI |
Didattica | 1 | Informazione utenza interna ed esterna - iscrizioni alunni - gestione registro matricolare - richiesta o trasmissione documenti - gestione corrispondenza con le famiglie - gestione statistiche - gestione pagelle - gestione assenze e ritardi - gestione e procedure per sussidi - gestione organizzativa viaggi d’istruzione - certificazioni varie e tenuta dei registri - infortuni alunni - libri di testo - pratiche alunni diversabili - collaborazione docente funzioni strumentali per monitoraggio relativi agli alunni – tenuta fascicoli alunni, - gestione Circolari Interne – elezione e convocazione Organi Collegiali ed R.S.U. – rapporti con il Comune. |
Amministrativa Protocollo | 2 | Tenuta fascicoli personale docente e Ata – richiesta e trasmissione documenti – stipula contratti di assunzione – valutazione graduatorie per le supplenze – registro certificati di servizio - visite fiscali – aggiornamento assenze e presenze personale con emissioni decreti congedi ed aspettative – rapporti DPT – registri decreti - pratiche cause di servizio – anagrafe personale – preparazione documenti periodo di prova – richiesta e controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione – ricostruzioni di carriera – pratiche pensioni - TFR e ferie non godute. Gestione posta elettronica - tenuta registro protocollo - archiviazione - pubblicazione all’albo dell’Istituto |
Patrimonio e Affari Generali | 1 | Tenuta degli inventari – carichi e scarichi – passaggi di consegne – stipula contratti di acquisto di beni e servizi – tenuta registri magazzino – contabilità magazzino - emissione buoni d’ordine – acquisizione richieste d’offerte – preparazione prospetti comparativi – carico e scarico materiale di magazzino – adempimenti connessi alle attività negoziali – Adempimenti contributivi e fiscali: XXX, XXXX, XX00, XXX, XXXX, 770, conguaglio fiscale – detrazioni – |
4. Il personale di cui sopra effettuerà i rientri pomeridiani nella giornata del mercoledì, dalle ore 15,30 alle ore 18,30 a rotazione.
Art. 44 - Chiusura pre-festiva
1. Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali, è possibile la chiusura della scuola nei giorni prefestivi.
2. Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico quando è richiesta dalla maggioranza del personale ATA presente durante la riunione programmatica di inizio anno scolastico.
3. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della scuola e comunicato al
U.S.P. di Catania.
4. Il recupero delle ore non lavorate, in caso di chiusura della scuola nei giorni prefestivi, da parte del personale che non abbia chiesto ferie o utilizzato crediti orari già acquisiti, potrà avvenire con rientri pomeridiani concordati.
5. Per l’anno scolastico 2018-2019 la chiusura della scuola avverrà nei seguenti giorni:
24 dicembre 2018;
31 dicembre 2018;
per un totale complessivo di 2 gg, che verranno calendarizzati e recuperati dal personale ATA con rientri e recuperi per l’ intensificazione delle attività.
Modalità di recupero
Tali giornate saranno compensate da tutto il personale ATA mediante l’utilizzo di ore di intensificazione di lavoro prestate durante l’anno, secondo le esigenze della scuola e preventivamente autorizzate dal D.S.G.A.
Art. 45 - Ferie e festività soppresse
a) Le ferie e le festività soppresse saranno fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività educative e, comunque, non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Salvo improrogabili esigenze di servizio potranno essere rinviate. Tale rinvio non potrà eccedere il 30 aprile dell’anno successivo.
b) Le domande saranno presentate improrogabilmente entro il 30 aprile di ogni anno. La mancata presentazione della domanda comporterà il collocamento d’Ufficio in ferie. Salvo diverso accordo tra gli interessati le ferie saranno concesse a turni. Le ferie saranno fruite entro il 31 agosto di ogni anno.
Art. 46 - Orario flessibile
1. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario di lavoro flessibile che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita.
2. Per i profili degli assistenti amministrativi è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita.
3. Potranno essere prese in considerazione eventuali richieste in tal senso, compatibilmente con le necessità dell’istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale.
4. Il personale che si trovi in particolari situazioni familiari e personali nelle situazioni previste dalle leggi 1204/71; 903/1997; 104/92 e 52/2000 (lavoratrici madri , lavoratori padri portatori di handicap). Xxxxx prese in considerazione le eventuali necessità del personale che si trovi in situazioni particolari ( figli in asili nido, figli in età scolare, ect.), e che ne faccia richiesta, va favorito nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si terrà conto delle mansioni e/o area di lavoro dove è richiesta la presenza in orario pomeridiano di unità di dipendenti in servizio. Il numero di personale da ammettere alla fruizione dell’orario flessibile non può essere superiore a n. 2 unità di personale per ciascun profilo.
6. L’eventuale periodo di tempo non lavorato deve essere recuperato da parte del personale che ne ha usufruito con rientri pomeridiani programmati.
7. In base alle esigenze particolari della scuola l'orario potrebbe subire variazioni
Art. 47 - Turnazione
Serve a garantire la copertura dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale in 5 o 6 giorni nei casi in cui le tipologie di orario ordinario non sia sufficiente a coprire l’orario di servizio.
Si attua secondo i seguenti criteri:
- Disponibilità dei singoli a svolgere un certo servizio ad un certo orario. In caso in cui nessuno sia disponibile bisogna applicare il principio della turnazione facendo si che nell’arco dell’anno eventuali disagi vengano divisi equamente fra tutto il personale interessato
-Turnazione del personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
- La ripartizione del personale nei vari turni avviene in base alle professionalità necessarie per ciascun turno;
- Possibile sovrapposizione tra il personale subentrante e il personale precedente;
- Il personale Ata che da la propria disponibilità per la collaborazione in progetti con finanziamenti esterni, deve ricevere la nomina prima dell’inizio del progetto e deve essere retribuito per le ore di effettivo servizio espletato oltre il proprio orario
Art. 48 - Intensificazione e Sostituzione personale ATA assente
Per la sostituzione del collega assente si concorda quanto segue: il personale che sostituisce quello assente per diversi motivi, con esclusione delle assenze per ferie, permessi brevi e recupero di prestazioni aggiuntive, svolgendo, parzialmente il lavoro assegnato nella distribuzione dei mansionari, viene riconosciuta l’intensificazione del proprio impegno con la corresponsione del compenso relativo ad un’ora di lavoro per ogni giorno di assenza o con riposi compensativi da fruire nei periodi di sospensione delle attività didattiche e nel periodo estivo dell’anno in corso.
Le prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo e l’intensificazione delle prestazioni lavorative saranno compensate con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica o con riposi compensativi da fruire nei periodi di sospensione delle attività didattiche e nel periodo estivo dell’anno in corso. Tutto il personale sarà
coinvolto nello svolgimento dei compiti secondo criteri di disponibilità, competenze specifiche, a rotazione, anzianità di servizio.
Vista la Legge di stabilità – artt. 332 – 333 – 334 con la quale c’è il divieto assoluto per la sostituzione degli AA. E Tecnici in caso di assenza del titolare e invita il DS ad utilizzare prioritariamente i fondi per il miglioramento dell’offerta formativa e le ore eccedenti per il pagamento del maggior carico di lavoro ricadente al personale in servizio, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito, si concorda che, a partire dal secondo giorno consecutivo di assenza del personale amministrativo per il maggior carico di lavoro ricadenti sui presenti viene riconosciuta la corresponsione del compenso retributivo o riposo compensativo per le ore di effettiva sostituzione.
Art. 49 - Permessi brevi
1. I permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’intero anno scolastico.
3. L’interessato deve presentare la richiesta scritta, salvo casi eccezionali, con un preavviso di almeno due giorni.
4. Le ore vanno recuperate entro i due mesi lavorativi successivi alla fruizione del permesso.
5. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l’Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero delle ore non recuperate.
Art. 50 - Ritardi sull’orario di ingresso
1. I ritardi vanno recuperati entri il mese successivo a quello in cui si sono verificati
2. Il mancato recupero entro il termine attribuibile ad inadempienza del dipendente, comporta la proporzionale decurtazione dello stipendio, cumulando le frazioni di ritardo fino ad un’ora o frazioni non inferiore ai trenta minuti.
Art. 51 - Assenza del personale collaboratore scolastico
1. In caso di emergenza:
a. In assenza del collaboratore scolastico in cui presta servizio un solo collaboratore scolastico l’apertura del Plesso verrà assicurata dal personale in servizio presso la sede centrale a turno inclusi i titolari degli art. 21 e 33 della Legge 104/92, fino all’arrivo del supplente breve e saltuario
NORME COMUNI
1. Il collaboratore scolastico è addetto:
Rapporti con gli alunni | Accoglienza e sorveglianza degli alunni all’entrata. Sorveglianza sugli stessi nelle aule, laboratori, spazi comuni, in caso di momentanea assenza dell’insegnante e all’uscita. |
Ausilio materiale agli alunni diversabili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche. Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli alunni. A tale proposito dovranno essere segnalati dai collaboratori del DS all’Ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti. Il servizio prevede la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro, oltre ad eventuali incarichi accessori quali: segnalazione di atti vandalici che se tempestiva, può permettere di individuare i responsabili. | |
Sorveglianza generica | Apertura e chiusura dei locali scolastici Accesso e movimento interno alunni e pubblico Servizio portineria Servizio centralino |
Pulizia di carattere materiale | Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi |
Particolari interventi non specialistici | Piccola manutenzione dei beni |
Supporto amministrativo e didattico | Duplicazione di atti Approntamento sussidi didattici Collaborazione con i docenti ed assistenza agli stessi nei progetti curriculari (P.O.F.) |
Servizi esterni | Ufficio Postale, Comune, Banca, altre scuole. ASL, ….. |
ART. 52 - Permessi per diritto allo studio
I permessi per diritto allo studio, concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente previsti dal contratto intercompartimentale art.3 DPR 295 del 23.8.1998, decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno secondo quanto disposto da contrattazione Integrativa Regionale.
Il personale individuato quale beneficiario di tali permessi, concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, può usufruirne per le seguenti attività:
- frequenza delle lezioni;
- attività connesse alla preparazione degli esami o delle prove o della tesi finale;
- attività promosse dalle istituzioni universitarie per l’espletamento della formazione accademica;
- attività promosse dalle istituzioni che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuto;
- preparazione agli esami intermedi e/o finali:
- esami intermedi o finali .
Le certificazioni di cui ai precedenti punti, ove rilasciate dall’istituto statale o legalmente riconosciuto, ovvero dalla facoltà universitaria , sono presentate al D.S.
Per la preparazione agli esami, per effettuazione di ricerche e per eventuali viaggi non deve essere presentata alcuna documentazione, essendo implicita nella autocertificazione relativa al sostenimento dell’esame.
Art. 53 - Ritardi
1. Il ritardo, non superiore ai 30 minuti, dovrà rappresentare fatto assolutamente eccezionale; esso dovrà essere recuperato possibilmente entro la stessa giornata e, in ogni caso, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione così come previsto dall’art. 52, comma 5.2 del CCNI.
Art. 54 - Ferie
1. Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del personale, il direttore dei servizi generali amministrativi procederà alla redazione di un piano annuale delle ferie.
1. A tal fine, entro la fine del mese di aprile di ciascun anno, il direttore dei servizi generali ed amministrativi comunicherà a tutto il personale le esigenze minime di servizio da garantire durante i periodi di sospensione dell’attività didattica; entro il 30 maggio il personale farà conoscere, per iscritto, le sue richieste. In caso di più richieste coincidenti, nell’autorizzare le ferie si terrà conto dell’anzianità di servizio maturata dal personale interessato. Il direttore dei servizi generali e amministrativi predisporrà il piano ferie, non oltre il 30 giugno, curandone l’affissione all’albo della scuola.
2. Elaborato il piano delle ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano stesso abbia a subirne modifiche nella struttura portante. Nel corso dell'anno scolastico le istanze scritte di ferie dovranno essere indirizzate, dal personale richiedente, con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione, al DSGA che provvederà alla concessione, su delega del Dirigente scolastico.
3. Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, devono essere fruite nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto.
4. Il personale con contratto a tempo indeterminato dovrà usufruire delle ferie entro il 30 aprile dell’anno successivo;
5. Il personale con contratto a tempo determinato usufruirà di tutte le giornate di ferie entro e non oltre il 31 agosto, data di scadenza del contratto di lavoro.
Art. 55 - Informazione
Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun interessato entro 10 giorni dal termine di ogni trimestre.
Entro gli stessi termini sarà fornito il riepilogo delle ore eccedenti da retribuire con il FIS o da utilizzare per riposi compensativi.
Art. 56 Assegnazione di incarichi specifici e attività aggiuntive
Gli incarichi specifici, intesi come prestazioni che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori del profilo professionale e lo svolgimento di compiti di particolare rischio o disagio necessari per la realizzazione del POF, sono individuati sulla base della proposta formulata dal DSGA. La relativa attribuzione è effettuata dal DS secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti nella contrattazione di istituto. Le attività aggiuntive sono riconosciute con il FIS nei limiti delle disponibilità finanziarie o con ore a recupero secondo un prospetto stabilito
Per l’a.s. 2018/2019 si conviene di assegnare gli incarichi specifici del personale A.T.A;
1. Gli incarichi specifici saranno assegnati tenendo conto prioritariamente dell’esperienza professionale maturata e delle competenze certificate;
2. Al fine di valorizzare tutte le professionalità esistenti ogni anno si procederà ad un sistema di rotazione, a parità di titoli, nell’individuazione degli incarichi da conferire.
3. In caso di assenza del personale assegnatario dell’ incarico specifico, avente carattere di continuità, superiore a 15 giorni lavorativi, il compenso sarà ridotto 1/10 per ogni mese proporzionalmente ai giorni lavorati e il compenso sarà attribuito a tutto il personale che a turno avrà svolto la funzione in sostituzione. La somma in economia sarà ripartita in parti uguali tra il personale che ha fatto la sostituzione.
4. Qualora il personale ATA fosse beneficiario della prima posizione economica prevista dall’art.50 comma 2 del CCNL 2006/2009 (ex art.7 del CNL del 07/12/1995) nel corso del corrente anno scolastico, con decorrenza retroattiva dal 1 settembre 2010, il compenso forfetario indicato nell’allegato non sarà corrisposto, ma sarà ugualmente ripartito alle altre figure assegnatarie di incarico specifico.
Art. 57 Partecipazione ATA ai progetti PON e/o POR
Il personale Xxx che partecipa ai progetti PON e/o POR viene individuato con il criterio della disponibilità ad effettuare ore programmate per l’espletamento del progetto. Le ore assegnate al progetto e previste per il personale ATA saranno equamente suddivise tra tutti coloro hanno dato disponibilità
Art. 58 Sostituzione del DSGA per le assenze brevi
La sostituzione per le assenze brevi del DSGA viene effettuata prioritariamente nei confronti dell’assistente amministrativo in servizio nella scuola cui è stata attribuita la seconda posizione economica di ci all’art.2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.
Qualora vi fosse più di una unità titolare della 2° posizione economica, verrà individuato in qualità di sostituto del DSGA l’unità che possiede competenze acquisite nell’aver effettuato sostituzione o servizio in qualità di DSGA
In subordine ai beneficiari della funzione prevista dall’ex art. 7 del CCNL del 7/12/2005, verrà data precedenza:
- pregressa esperienza quale vicario del DSGA;
- dichiarata disponibilità alla sostituzione del DSGA durante il periodo estivo delle ferie dello stesso. L’Assistente Amministrativo, che sostituisce il DSGA in caso di assenza, collabora direttamente con il DSGA, ha funzioni vicariali e di coordinamento
Art. 59 funzioni da assegnare ad ulteriore seconda posizione
Gli Assistenti Amministrativi titolari di seconda posizione economica coordinano il servizio d’area e diventano referenti gerarchici per il servizio preposto, secondo il piano delle attività, e rispondono al DSGA del modo in cui esercitano le funzioni di coordinamento. Con il DSGA provvedono al riesame delle procedure in uso e fanno proposte operative per il miglioramento del servizio.
TITOLO V
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 60 Normativa in materia di sicurezza
1.L’Istituzione scolastica è in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi e provvede annualmente alla verifica delle eventuali situazioni di rischio redigendo contestualmente il Piano attuativo degli interventi, in ordine alle priorità, al fine di garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori, rispetto alle strutture, agli impianti, alle mansioni.
0.Xx contrattazione in materia di tutela della salute nell’ambiente di lavoro viene predisposta sulla base ed entro i limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.
3.I riferimenti normativi che attengono alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e alle competenze del datore di lavoro, in questo caso il Dirigente scolastico, sono i seguenti:
- D.Lgs.n. 81/08
- D.Lgs 19 marzo 1996, n.242
- D.M. 29 settembre 1998, n.382
- C.M. n.119 del 29 aprile 1999
- D.Lvo 23 giugno 2003, n.195 (in materia di formazione)
- C.M. n.4 del 1 marzo 2002
- D. Ministero dell’Interno 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
- Accordo Stato-Regioni (provvedimento del 26 gennaio 2006) applicativo del precedente decreto.
0.Xx normativa di riferimento precisa chiaramente quali sono gli obblighi che il Dirigente scolastico è tenuto ad adempiere per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli studenti nella scuola, adempimenti che attengono alla sfera organizzativa, documentale e preventiva dei rischi e programmatoria
Art.61 Obblighi in materia di sicurezza
1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che prestano servizio nell’istituzione scolastica.
2. Oltre a loro sono tutelati gli allievi dell’istituzione presenti a scuola in orario extracurricolare.
3. Il Dirigente scolastico ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
• Adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, apparecchiature ecc.
• Valutazione dei rischi esistenti
• Elaborazione di apposito documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione
• Designazione del personale incaricato
• Pubblicazione ed informazione
• Attuazione di interventi di formazione rivolti a favore degli alunni e del personale scolastico
4. Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all’ente locale richiesta formale di adempimento.
5. In caso di pericolo grave ed imminente, il dirigente scolastico adotta i provvedimenti resi necessari dalla contingenza, dei quali va informato tempestivamente l’Ente locale.
6. La formazione dei lavoratori e del R.L.S. in tema di sicurezza avviene in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori stessi, come previsto dall’art. 22 comma 6 del D. Lgs. 626/94 come modificato dal D Lgs 242/96.
7. Nel caso di attività di formazione sulla sicurezza autorizzate che coinvolgono tutto o parte (figure sensibili, RLS, ecc.) del personale si dispone quanto segue:
• Personale docente: le attività di formazione di cui al presente articolo, rientrano nelle attività funzionali all’insegnamento.
• Personale ATA: le attività di formazione di detto personale saranno svolte, purché autorizzare, nell’ambito dell’orario di servizio. Qualora l’attività ecceda tale orario, le ore aggiuntive saranno poste a recupero (credito). Tale recupero sarà autorizzato sulla base della domanda dell’interessato. Qualora motivate esigenze di servizio impediscono tale autorizzazione, il dipendente sarà invitato a indicare un periodo diverso.
8. Per l’istituzione scolastica, avente un numero di dipendenti inferiore a 200, è designato quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: ---------------------
9. Ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e segnala, con almeno 3 giorni d'anticipo, le visite che intende effettuare; può essere accompagnato dal Dirigente scolastico, o da un suo incaricato; il Dirigente potrà dilazionare la visita fino a 2 giorni dalla richiesta, in presenza di obiettive esigenze organizzative; della visita sarà redatto verbale, a cura del Dirigente scolastico e la nota, attestante il giorno, la durata del sopralluogo e l'elenco dei partecipanti varrà come documento giustificativo dell'assenza del RLS.
In relazione a visite effettuate fuori della propria abituale sede di servizio, al RLS è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente certificate.
Il RLS può essere convocato per la sua consultazione dal Dirigente scolastico con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, ove non ricorrano eccezionali motivi di urgenza. Il RLS può dilazionare l'invito per esigenze di servizio o per motivi personali, comunicandolo con una propria nota al Dirigente scolastico, il RLS può chiedere un'integrazione dell'ordine del giorno, che sarà quindi integrato. Il RLS può inoltre
chiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione all'interno di un luogo o sede di lavoro.
11. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione.
12. Il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione richiesta.
13. Il RLS in occasione della consultazione da parte del Dirigente ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione: la consultazione deve essere verbalizzata dal personale della Segreteria e, nel verbale, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del RLS.
Questi conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma in calce al verbale. Il RLS ha diritto di ricevere gratuitamente le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti l'organizzazione del lavoro e degli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e ai servizi di vigilanza. Il RLS ha diritto di partecipare, in orario di servizio, alla formazione specifica, che prevede un programma di base di minimo 32 ore; la sua attività di formazione non rientra in alcun modo nei permessi orari specifici (40 annui) e va considerata a tutti gli effetti orario di lavoro.
Per l'espletamento dei suoi compiti, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizza appositi permessi retribuiti pari a 40 ore annue, autonomamente gestiti.
Il RLS deve essere consultato sulla designazione degli addetti del servizi e sull'organizzazione della formazione inerente la sicurezza.
Art. 62 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero all’esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
Art.63 - Le figure sensibili
1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
Art. 64 - Rimozione dei fattori di rischio
II Dirigente scolastico, per la rimozione dei fattori di rischio, deve prioritariamente attivare l'ente locale proprietario dell'immobile. Può altrimenti stipulare un'apposita convenzione con l'Ente locale per la delega
all'Istituzione scolastica degli interventi da effettuare, che devono essere indicati con le priorità nella convenzione stessa, insieme alle risorse che l'Ente mette a disposizione ed ai tempi del loro trasferimento
Art. 65 - Assemblee
II RLS, nel limite di 6 ore annue, può convocare assemblee dei lavoratori, in orario di lavoro, per illustrare l'attività svolta e/o per la trattazione d’argomenti specifici riguardanti la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Tali ore sono da considerarsi aggiuntive al normale monte ore annuale di 10 ore, di cui ciascun lavoratore può disporre per la partecipazione alle assemblee sindacali.
Art. 66 - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI
- Soggetto tutelati
1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che hanno rapporti con l’Istituzione scolastica (utenti, dipendenti, fornitori).
- Obblighi del D.S. in materia di sicurezza dei dati personali (Privacy)
1. Il D. S., in qualità di titolare dei dati personali, ha l’obbligo di redigere, ai sensi e per gli effetti dell’art.34, comma 1, lett.g) del D. Leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 e del disciplinare tecnico allegato al medesimo decreto sub., il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali (D.P.S.).
2. Il D.S: ha l’obbligo di adottare tutte le misure e i provvedimenti idonei e finalizzati a garantire:
a) rispetto della privacy, della riservatezza dei dati, della tutela, della dignità personale, dell’identità personale;
b) rispetto della riservatezza, con riguardo alla tutela dei dati personali, anche allo scopo di evitare l’ingerenza di terzi;
c) tutela della riservatezza delle documentazioni custodite dalla scuola e salvaguardia dell’integrità nel tempo delle documentazioni medesime, siano esse custodite da materiale cartaceo che registrate su supporti informatici;
d) individuazione titolare del trattamento dati (D.S.);
e) individuazione e nomina responsabile del trattamento dati(D.S.G.A.);
f) individuazione e nomina degli incaricati (personale amministrativo e docenti) del trattamento dati;
g) informativa al personale e alle famiglie
- Formazione personale
a) Il personale in servizio ha il diritto alla formazione previsto dal Decreto legislativo 196 del 30/06/2003.
- Amministratore di sistema
a) Il Dirigente scolastico affinché i dati personali contenuti nei vari archivi informatici siano custoditi e controllati e ridurre al minimo i rischi provvede annualmente ad affidare apposito incarico e/o a stipulare Contratto di prestazione d’opera: a) al personale interno competente e in mancanza ad esperti esterni tramite avviso pubblico.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 67 - Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all’art. 18, comma 2.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
Art. 68 - Natura premiale della retribuzione accessoria
1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 5 % di quanto previsto inizialmente.
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO
AREA ECONOMICA
ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019
Il giorno 16 del mese di novembre 2018 presso l'Istituto Comprensivo “X. Xxxxxxxxxxx” di Aci Catena, in sede di contrattazione integrativa tra
la delegazione di parte pubblica;
la delegazione sindacale ;
la RSU dell’Istituzione Scolastica ;
i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola – del 08/02/2018
VISTO il D.Lgs. 165/01, così come modificato dal D.Lgs. 150/09, D.Lgs. 141/2011)
VISTO il PTOF aggiornato per l’a.s. 2018/2019
VIENE CONCORDATO
Art. 1 – Limiti e durata
Il presente accordo si applica alle materie oggetto di contrattazione decentrata di Istituto relativamente all’impiego delle risorse finanziarie del Fondo di Istituto (FIS) e ad ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nelle disponibilità dell’Istituto, che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi.
Il presente accordo ha validità per l’a.s. 2018/2019.
Art. 2 - Risorse del fondo dell’istituzione
1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa
b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
f. eventuali contributi dei genitori
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 36.729,15 (lordo dipendente) ed è così costituito, in base all’art. 40 comma 1 e 2 CCNL 2014:
- € 2.602,88 per ciascun punto di erogazione del servizio per un totale di cinque punti;
- € 337,03 per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario ( personale ATA 18; docenti 87);
- Economie del fondo di istituto dell’anno precedente: € 384,15 lordo dipendente a valere sul personale Docente ed Ata
- Economie del fondo di istituto dell’anno precedente: € 34,23 a valere sulle funzioni strumentali
Art. 3 - Modalità e criteri di gestione del Fondo dell'Istituzione scolastica - Ripartizione delle risorse
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Considerato che il Fondo assegnato annualmente alla scuola viene calcolato sulla base dei parametri previsti dal CCNI; considerato inoltre, che tutti i progetti programmati impegnano il personale ATA, si concorda che il fondo assegnato annualmente all'istituzione scolastica verrà finalizzato in relazione alle attività previste nel POF.
3. Qualora per effetto del presente contratto si dovesse determinare una spesa eccedente rispetto a quanto ripartito e spettante la retribuzione verrà ridotta proporzionalmente e sempre nel limite stabilito per ogni profilo professionale. Le ore non retribuite verranno tramutate in riposi compensativi da fruire secondo accordo fra le parti trattanti
Art. 4 - Variazione della situazione
1. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione e su di loro sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni di bilancio conseguenti.
2. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti.
3. Qualora alcuni progetti non venissero realizzati, la somma non spesa sarà rincontrattata.
RISORSE | XXXXX DIPENDENTE | SCORPORO |
FIS assegnato in base ai punti di erogazione del servizio e alla consistenza organica del personale – a.s. 2018/2019 | 36.729,15 | |
Rimanenza FIS – a.s. 2017/2018 | 384,15 | |
TOTALE | 37.113,30 | |
INDENNITA’ DI DIREZIONE | - 3.930,00 | |
INDENNITA’ SOSTITUTO DSGA | - 408,90 | |
TOTALE FIS | 32.774,40 | |
70% DOCENTE | 22.942,08 | |
30% ATA | 9.832,32 | |
FUNZIONI STRUMENTALI | 4.814,43 | |
Residuo a.s. 2017/2018 | 34.23 | |
TOTALE | 4.848,66 | |
INCARICHI SPECIFICI ATA | 2.185,23 | |
ORE ECCEDENTI per sostituzione colleghi assenti | 2.610,47 | |
AREA A RISCHIO | 651,83 | |
DECRETO MERITO – a.s.2018/2019 | 10.781,53 |
Si propone di suddividere la somma totale di: € 37.113,30 nella misura scorporata:
1. dell’indennità di direzione DSGA pari a € 4.906,00
2. dell’indennità sostituto DSGA pari a € 408,90
La rimanente somma, pari a € 32.744,40 viene suddivisa nella misura del 70% per il personale Docente (€ 22.921,08) e del 30% per il personale ATA (€ 9.823,32);
La quota del 70% destinata al personale docente, tolta la quota per il vicario parti a € 1.750,00,00 (pari a 100 ore) sarà suddivisa tra i vari ordini di scuola col criterio “pro quota”
Collaboratore Vicario (100 ore) | 22.942,08 | - 1.750,00 |
TOTALE DOCENTI | 21.192,08 |
AREA | ORGANICO DIRITTO | IMPORTO ASSEGNATO |
DOCENTI Sc. Sec. 1° Grado | 51 | € 12.423,10 |
DOCENTI sc. primaria | 22 | € 5.358,98 |
DOCENTI sc. infanzia | 14 | € 3.410,00 |
TOTALE | 87 | € 21.192,08 |
AREA | ORGANICO DIRITTTO | IMPORTO ASSEGNATO |
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | 4 | € 2.184,96 |
COLLABORATORI SCOLASTICI | 14 | € 7.647,36 |
TOTALE | 18 | € 9.823,32 |
IPOTESI DI RIPARTIZIONE
IPOTESI DI RIPARTIZIONE FONDO DI ISTITUTO - A.S. 2018/2019 | ||||
SCUOLA SEC. 1° GRADO | ||||
ATTIVITA' | N. docenti | N.ore | costo (att.funzionali) | TOTALE |
2° Collaboratore | 1 | 80 | € 17,50 | € 1.400,00 |
Docente resp. Dispersione sc. | 2 | 10x2 | € 17,50 | € 350,00 |
Organizz. concerti | 4 | 5x4 | € 17,50 | € 350,00 |
docente resp. Impianto sonoro | 4 | 3x4 | € 17,50 | € 210,00 |
Responsabile Invalsi | 3 | 8x3 | € 17,50 | € 420,00 |
Responsabile biblioteca | 2 | 5x2 | € 17,50 | € 175,00 |
ED.ALLA PACE E ALLA LEGALITA’ | 2 | 4x2 | € 17,50 | € 140,00 |
Responsabile lab.scientifico | 1 | 5 | € 17,50 | € 87,50 |
Responsabile Giochi matematici | 2 | 5x2 | € 17,50 | € 175,00 |
Ed. salute | 2 | 4x2 | € 17,50 | € 140,00 |
Ed. ambiente | 1 | 4 | € 17,50 | € 70,00 |
Coordinatori consigli | 24 | 2x24 | € 17,50 | € 840,00 |
Segretari consigli | 24 | 24 | € 17,50 | € 420,00 |
TOTALE | 273 | € 4.777,50 |
Si sceglie di non considerare i responsabili di laboratorio, ma solo i referenti
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | |||||
ATTIVITA’ | N° Persone | N° ore pro capite | N° ore totali | costo orario | TOTALE |
SPAGNOLO | 1 | 30 | 30 | € 35,00 | € 1.050,00 |
STAFFETTA SCRITTURA | 2 | 9 | 18 | € 35,00 | € 630,00 |
DRAMA CLUB Stivale | 3 | 9 | 27 | € 35,00 | € 945,00 |
THE BIG CHALLENGE | 3 | 7 | 21 | € 35,00 | € 735,00 |
WATCH AND THINK | 3 | 7 | 21 | € 35,00 | € 735,00 |
LABORATORIO LETTERARIO | 2 | 9 | 18 | € 35,00 | € 630,00 |
CIAK Stivale | 1 | 9 | 9 | € 35,00 | € 315,00 |
LATINO | 1 | 12 | 12 | € 35,00 | € 420,00 |
NATURA E TERRITORIO | 13 | 2 | 26 | € 35,00 | € 910,00 |
OGGI CUCINO IO | 4 | 4 | 16 | € 35,00 | € 560,00 |
CERAMICA | 1 | 10 | 10 | € 35,00 | € 350,00 |
FILOSOFIA | 1 | 10 | 10 | € 35,00 | € 350,00 |
TOTALE | 218 | € 7.630,00 |
TOTALE SCUOLA SECONDARIA € 12.423,10/12.407,50 RESTANO € 15,60
SCUOLA PRIMARIA | |||||
ATTIVITA’ | N° Persone | N° ore pro capite | N° ore totali | costo orario | TOTALE |
Continuità | 1 | 8 | 8 | € 17.50 | € 140,00 |
docente resp. Impianto sonoro | 2 | 4 | 8 | € 17,50 | € 140,00 |
Orario scolastico | 1 | 10 | 10 | € 17,50 | € 175,00 |
fiduciario plesso | 1 | 30 | 30 | € 17,50 | € 525,00 |
TOTALE | 56 | € 980,00 |
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA | |||||
ATTIVITA’ | N° Persone | N° ore pro capite | N° ore totali | costo orario | TOTALE |
TEATRO | 22 | 3 | 66 | € 35,00 | € 2.310,00 |
PROVE INVALSI | 2 | 8 | 16 | € 35,00 | € 560,00 |
ARTE E IMMAGINE | 1 | 9 | 9 | € 35,00 | € 315,00 |
EMOZIONI IN GIOCO | 1 | 9 | 9 | € 35,00 | € 315,00 |
RECUPERO MATEMATICA | 5 | 5 | 25 | € 35,00 | € 875,00 |
TOTALE | 125 | € 4.375,00 |
TOTALE SCUOLA PRIMARIA € 5.358,98/5.355,00 RESTANO € 3,98
SCUOLA DELL'INFANZIA | |||||
ATTIVITA' | N° Persone | N° ore pro capite | N° ore totali | costo orario | TOTALE |
Fiduciario plesso | 1 | 22 | 22 | € 17,50 | € 385,00 |
PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA | |||||
ATTIVITA' | N° Persone | N° ore pro capite | N° ore totali | costo orario | TOTALE |
TEATRO | 20 | 4 | 80 | € 35,00 | € 2.800,00 |
Sperimentaz. RAV | 2 | 3 | 6 | € 35,00 | € 210,00 |
TOTALE | 86 | € 3.010,00 |
TOTALE SCUOLA DELL’INFANZIA € 3.410,00/3.395,00
RESTANO € 15,00
FUNZIONI STRUMENTALI | ||||
Insegnanti | n.ore pro capite | costo orario | TOTALE | |
Area 1: coordinamento e gestione POF | Grasso X. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Ragusa | 17X4=68 | € 17,50 | € 1.190,00 |
area 2: continuità e orientamento | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Brischetto | 17X3=51 | € 17,50 | € 892,50 |
area 3: interventi e servizi per studenti | Piazza Xxxxxxx Xxxxxxx Primavera | 17X4= 68 | € 17,50 | € 1.190,00 |
Area 4: interventi per i docenti | Salanitri Conti | 17X2= 34 | € 17,50 | € 595,00 |
Area 5: area tecnologica | Stivale Meli Russo | 17X3= 51 | € 17,50 | € 892,50 |
TOTALE | 272 | € 4.760,00 |
RESTANO € 88,66
Distribuzione dei Fondi al Personale ATA
ATTIVITA' | N° AA | N. Ore pro capite | N. Ore totali | costo orario | TOTALE |
Lavoro straordinario | 4 | 33 | 132 | € 14,50 | € 1.914,00 |
Sostituzione del DSGA | 1 | 18 | 18 | € 14,50 | € 261,00 |
TOTALE | 150 | € 2.175,00 | |||
Restano € 9,96 | |||||
ATTIVITA' | N° C.S. | N. Ore pro | N. Ore | costo | TOTALE |
Disponibilità orario flessibile e turnazione | 14 | 14 | 196 | € 12,50 | € 2.450,00 |
disponibilità sostituzione colleghi assenti | 14 | 13 | 182 | € 12,50 | € 2.275,00 |
lavoro straordinario | 14 | 14 | 196 | € 12,50 | € 2.450,00 |
disponibilità servizi esterni – centralino e collaborazione con DSGA | 4 | 9 | 36 | € 12,50 | € 450,00 |
TOTALE | 610 | € 7.625,00 | |||
Restano € 22,36 |
INCARICHI SPECIFICI Ex Art. 47 del CCNL 29/11/2007
- N. 1 PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
- N. 3 PER COLLABORATORI SCOLASTICI - divise in parti proporzionali alle presenze
Il Dirigente scolastico La RSU di istituto
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
Le Organizzazioni sindacali