Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei com- piti previsti dall’art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, permessi retribuiti pari a: • 20 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350; • 25 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350. Ai rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano permessi retribuiti pari alla somma di quelli che ogni singola azienda do- vrebbe concedere; in tal caso le singole aziende concorreranno alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territoriale. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50 citato, lettere b, c, d, g, i, l, non è utilizzato il monte ore definito nel presente articolo. I permessi retribuiti definiti nel presente articolo sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle R.S.A. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del decreto legislativo 81/2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:
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Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei com- piti compiti previsti dall’art. 50 19 del decreto legislativo 9 aprile 2008 19 settembre 1994 n. 81626, permessi retribuiti annui pari a: • − 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. − 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. − 20 ore annue, nelle e 30 minuti per le aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350; • 25 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350con occupazione annua oltre 2.700 gg. Ai Per i rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi retribuiti pari sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla somma di quelli che ogni singola azienda do- vrebbe concedere; in tal caso sicurezza per le singole aziende concorreranno previste alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territorialelettera b del punto 1. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50 19 citato, lettere lettera b), c), d), g), i), l), non è viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolopunto. I permessi retribuiti definiti nel presente articolo punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle R.S.A. Con riferimento RSA (o alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del decreto legislativo 81/2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:RSU) ove esistenti.
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Permessi retribuiti. Ai rappresentanti Rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento l'espletamento dei com- piti compiti previsti dall’artdall'art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, permessi retribuiti pari a: • - 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg; - 20 ore annue, nelle e 30 minuti per le aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350; • 25 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350con occupazione annua oltre 2.700 gg. Ai rappresentanti territoriali o interaziendali Per i Rappresentanti per la sicurezza spettano che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi retribuiti pari sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell'azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all'anno precedente. Le parti provinciali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai Rappresentanti alla somma di quelli che ogni singola azienda do- vrebbe concedere; in tal caso sicurezza per le singole aziende concorreranno previste alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territorialelett. b) del punto 1. Per l’espletamento l'espletamento degli adempimenti previsti dall’artdall'art. 50 19 citato, lettere lett. b), c), d), g), i), l), non è viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolopunto. I permessi retribuiti definiti nel presente articolo punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle R.S.A. Con riferimento (o alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del decreto legislativo 81/2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:R.S.U.) ove esistenti.
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Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei com- piti previsti dall’art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, permessi retribuiti pari a: • 20 18 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350; • 25 23 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350. Ai rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano permessi retribuiti pari alla somma di quelli che ogni singola azienda do- vrebbe concedere; in tal caso le singole aziende concorreranno alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territoriale. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50 citato, lettere b, c, d, g, i, l, non è utilizzato il monte ore definito nel presente articolo. I permessi retribuiti definiti nel presente articolo sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle R.S.A. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del decreto legislativo 81/2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:
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Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento l‟espletamento dei com- piti compiti previsti dall’artdall‟art. 50 19 del decreto legislativo 9 aprile 2008 19 settembre 1994 n. 81626, permessi retribuiti annui pari a: • 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. 20 ore annue, nelle e 30 minuti per le aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350; • 25 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350con occupazione annua oltre 2.700 gg. Ai Per i rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi retribuiti pari sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell‟azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all‟anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla somma di quelli che ogni singola azienda do- vrebbe concedere; in tal caso sicurezza per le singole aziende concorreranno previste alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territorialelettera b del punto 1. Per l’espletamento l‟espletamento degli adempimenti previsti dall’artdall‟art. 50 19 citato, lettere lettera b), c), d), g), i), l), non è viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolopunto. I permessi retribuiti definiti nel presente articolo punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle R.S.A. Con riferimento RSA (o alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del decreto legislativo 81/2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:RSU) ove esistenti.
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Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei com- piti compiti previsti dall’art. 50 19 del decreto legislativo 9 aprile 2008 19 settembre 1994 n. 81626, permessi retribuiti annui pari a: • 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. • 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. • 20 ore annue, nelle e 30 minuti per le aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350; • 25 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350con occupazione annua oltre 2.700 gg. Ai Per i rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano che hanno un rapporto di lavoro a tempo de- terminato il numero di ore dei permessi retribuiti pari sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno de- finire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla somma di quelli che ogni singola azienda do- vrebbe concedere; in tal caso sicurezza per le singole aziende concorreranno previste alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territorialelettera b del punto 1. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50 19 citato, lettere lettera b), c), d), g), i), l), non è viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolopunto. I permessi retribuiti definiti nel presente articolo punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle R.S.A. Con riferimento RSA (o alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del decreto legislativo 81/2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:RSU) ove esistenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei com- piti compiti previsti dall’art. 50 19 del decreto legislativo 9 aprile 2008 19 settembre 1994 n. 81626, permessi retribuiti annui pari a: • 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. 20 ore annue, nelle e 30 minuti per le aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350; • 25 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350con occupazione annua oltre 2.700 gg. Ai Per i rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi retribuiti pari sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente. Le Parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla somma di quelli che ogni singola azienda do- vrebbe concedere; in tal caso sicurezza per le singole aziende concorreranno previste alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territorialelettera b del punto 1. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50 19 citato, lettere lettera b), c), d), g), i), l), non è viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolopunto. I permessi retribuiti definiti nel presente articolo punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle R.S.A. Con riferimento RSA (o alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del decreto legislativo 81/2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:RSU) ove esistenti.
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Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei com- piti previsti compiti previ- sti dall’art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008 D.lgs. n. 8181/2008, permessi retribuiti annui che le parti convengono siano pari a: • 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. • 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. • 20 ore annue, nelle e 30 minuti per le aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350; • 25 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350con occupazione annua oltre 2.700 gg. Ai Per i rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano che hanno un rapporto di lavoro a tempo de- terminato il numero di ore dei permessi retribuiti pari sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla somma di quelli che ogni singola azienda do- vrebbe concedere; in tal caso sicu- rezza per le singole aziende concorreranno previste alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territorialelettera b) del punto 1 del presente accordo. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’artdal 1° comma dell’art. 50 citato, lettere b), c), d), g), i), l), non è viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolopunto. I permessi retribuiti definiti nel presente articolo punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle R.S.A. Con riferimento RSA (o alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del decreto legislativo 81/2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:RSU) ove esistenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei com- piti compiti previsti dall’art. 50 19 del decreto legislativo 9 aprile 2008 19 settembre 1994 n. 81626, permessi retribuiti annui pari a: • 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. 20 ore annue, nelle e 30 minuti per le aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350; • 25 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350con occupazione annua oltre 2.700 gg. Ai Per i rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi retribuiti pari sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla somma di quelli che ogni singola azienda do- vrebbe concedere; in tal caso sicurezza per le singole aziende concorreranno previste alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territorialelettera b del punto 1. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50 19 citato, lettere lettera b), c), d), g), i), l), non è viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolopunto. I permessi retribuiti definiti nel presente articolo punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle R.S.A. Con riferimento RSA (o alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del decreto legislativo 81/2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:RSU) ove esistenti.
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Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento l'espletamento dei com- piti compiti previsti dall’artdall'art. 50 19 del decreto legislativo 9 aprile 2008 Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 81626, permessi retribuiti annui pari a: • - 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg.; - 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg.; - 20 ore annue, nelle e 30 minuti per le aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350con occupazione annua oltre 2.700 gg.; • 25 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350. Ai Per i rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi retribuiti pari sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell'azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all'anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla somma di quelli che ogni singola azienda do- vrebbe concedere; in tal caso sicurezza per le singole aziende concorreranno previste alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territorialelettera b del punto 1. Per l’espletamento l'espletamento degli adempimenti previsti dall’artdall'art. 50 19 citato, lettere lettera b), c), d), g), i), l), non è viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolopunto. I permessi retribuiti definiti nel presente articolo punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle R.S.A. Con riferimento (o alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del decreto legislativo 81/2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:R.S.U.) ove esistenti.
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Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei com- piti previsti dall’art. 50 19 del decreto legislativo 9 aprile 2008 19 settembre 1994 n. 81626, permessi retribuiti annui pari a: • 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. • 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. • 20 ore annue, nelle e 30 minuti per le aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350; • 25 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350con occupazione annua oltre 2.700 gg. Ai Per i rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi retribuiti pari sopra indicati sarà pro- porzionato al periodo di permanenza nell’azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno pre- cedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rap- presentanti alla somma di quelli che ogni singola azienda do- vrebbe concedere; in tal caso sicurezza per le singole aziende concorreranno previste alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territorialelettera b del pun- to 1. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50 19 citato, lettere lettera b), c), d), g), i), l), non è viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolopunto. I permessi retribuiti definiti nel presente articolo punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle R.S.A. Con riferimento RSA (o alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del decreto legislativo 81/2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:RSU) ove esistenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli
Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei com- piti compiti previsti dall’art. 50 19 del decreto legislativo 9 aprile 2008 19 settembre 1994 n. 81626, permessi retribuiti annui pari a: • 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. 20 ore annue, nelle e 30 minuti per le aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350; • 25 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350con occupazione annua oltre 2.700 gg. Ai Per i rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi retribuiti pari sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla somma di quelli che ogni singola azienda do- vrebbe concedere; in tal caso sicurezza per le singole aziende concorreranno previste alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territorialelettera b del punto 1. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50 19 citato, lettere lettera b), c), d), g), i), l), non è viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolopunto. I permessi retribuiti definiti nel presente articolo punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle R.S.A. Con riferimento RSA (o alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del decreto legislativo 81/2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:RSU) ove esistenti.
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Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei com- piti compiti previsti dall’art. 50 19 del decreto legislativo 9 aprile 2008 19 settembre 1994 n. 81626, permessi retribuiti annui pari a: • – 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. – 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. – 20 ore annue, nelle e 30 minuti per le aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350; • 25 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350con occupazione annua oltre 2.700 gg. Ai Per i rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi retribuiti pari sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla somma di quelli che ogni singola azienda do- vrebbe concedere; in tal caso sicurezza per le singole aziende concorreranno previste alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territorialelettera b del punto 1. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50 19 citato, lettere lettera b), c), d), g), i), l), non è viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolopunto. I permessi retribuiti definiti nel presente articolo punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle R.S.A. Con riferimento RSA (o alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del decreto legislativo 81/2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:RSU) ove esistenti.
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