Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori membri di organi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative. 2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al precedente punto 1 del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate. 3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza. 4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL. 5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 6. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. 7. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali. 8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità Area Attività Ferroviarie
Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori Agli agenti membri di organi direttivi delle confederazioni sindacaliConfederazioni Sindacali, delle federazioni nazionali Federazioni Nazionali di categoria, dei sindacati Sindacati regionali/, provinciali o territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL o di Comitati o Commissioni nazionali permanenti, nei quali siano rappresentati gli interessi delle aziende autofiloferrotranviarie e della navigazione interna nonché dei lavoratori da esse dipendenti, saranno concessi (compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali), permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi Organi, Comitati o Commissioni cui appartengono o per le attività trattative sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali L'appartenenza agli Organi, Comitati o Commissioni di cui al precedente punto 1 del presente articolo primo comma e le variazioni relative variazioni vanno dovranno essere comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL predette alle associazioni datoriali, che provvederanno a darne notizia alle singole aziende interessate. Il permesso per l'assenza dal lavoro di ogni singolo agente dovrà essere richiesto espressamente e tempestivamente dalle XX.XX. dei lavoratori alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta generalità degli agenti investiti di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi negli Organi Direttivi delle Organizzazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili o appartenenti a Comitati o Commissioni nazionali permanenti vanno comunicate, con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendalila indicazione delle aziende dalle quali essi dipendono, nonché con quelli esclusivamente dalle Federazioni Nazionali dei lavoratori, a quelle Nazionali dei datori di lavoro, che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7devono provvedere, a loro volta, a darne notificazione alle proprie associate. I permessi sindacali retribuiti vanno richiesti direttamente alle aziende dalle Organizzazioni dei lavoratori (ore Confederazioni, Federazioni Nazionali, Sindacati regionali, provinciali o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere cterritoriali a seconda dei casi), d)con lettera motivata, n) del punto 1.2 dell’artnella quale devono essere indicate con esattezza le generalità degli agenti interessati, e con un preavviso non inferiore di norma a 48 ore, salvo casi di documentata urgenza. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionaleIndipendentemente dal numero complessivo dei dipendenti investiti di cariche sindacali, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
8. A livello aziendalequale risulta dalle notificazioni ricevute dalle loro Federazioni Nazionali, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e aziende, quando ricorrano le relative modalità di computocondizioni previste dal presente articolo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai concederanno i permessi sindacali stipulati tra a non più di: - 1 agente per ogni corrente sindacale se aventi nel complesso . . . . . . . . . . . da 1 a 45 dipendenti; - 2 agenti per ogni corrente sindacale se aventi nel complesso . . . . . . . . . . . da 46 a 1000 dipendenti; - 3 agenti per ogni corrente sindacale se a carattere extraurbano ed aventi nel complesso . . . . . . . . . . . . . . . . da 1001 a 1500 dipendenti - 3 agenti per ogni corrente sindacale se a carattere urbano ed aventi nel complesso . . . . . . . . . . . . . . . . da 1001 a 2000 dipendenti; - 4 agenti per ogni corrente sindacale se a carattere extraurbano con più di 1.500 dipendenti e con più di 2.000 dipendenti se a carattere urbano. Per le parti aziende con Uffici distaccati di esercizio (gruppi, sezioni, delegazioni si dovrà fare riferimento non già al numero complessivo dei dipendenti dell'azienda, ma a livello aziendale e vigenti alla data quello degli addetti ai gruppi, sezioni o delegazioni interessate, quando si tratti di stipula del presente CCNLriunioni degli Organi sindacali provinciali o regionali, rispettandosi, in relazione a quest'ultimo numero, le corrispondenti limitazioni numeriche innanzi stabilite.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro
Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori membri di organi organismi direttivi nazionali o provinciali ed ai delegati aziendali, debbono essere concessi permessi retribuiti per l’espletamento delle confederazioni sindacaliattività inerenti le loro funzioni. Tali permessi saranno pari a undici ore mensili per i lavoratori membri di organismi direttivi sindacali provinciali, delle federazioni nazionali regionali o nazionali; i permessi stessi possono essere cumulati entro il periodo massimo di categoriaun trimestre. Per i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di quattro ore mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un quadrimestre. I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a dieci giorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro ventiquattro ore prima quando trattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti, evitando possibilmente che l’assenza avvenga durante il periodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più rappresentanti sindacali della stessa azienda. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 78 e 79 relativi alla comunicazione dei sindacati regionali/territoriali nominativi dei delegati di azienda, la notificazione dei nominativi dei lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o provinciali, deve essere effettuata con lettera dalle Organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al precedente punto 1 datoriali firmatarie del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosicontratto), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4ai dirigenti stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi diritti di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendalidecorrono dalla data in cui perviene la comunicazione. Le Organizzazioni provinciali datoriali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) spettanti ai sensi del presente CCNL e articolo non subiranno variazioni nella loro entità in caso di successione nella carica. Per le aziende ove sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattualistate costituite le RSU si rinvia all’apposito Protocollo (vedi allegato n. 10).
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori membri di organi organismi direttivi nazionali o provinciali ed ai delegati aziendali, debbono essere concessi permessi retribuiti per l’espletamento delle confederazioni sindacaliattività inerenti le loro funzioni. Tali permessi saranno pari a undici ore mensili per i lavoratori membri di organismi direttivi sindacali provinciali, delle federazioni nazionali regionali o nazionali; i permessi stessi possono essere cumulati entro il periodo massimo di categoriaun trimestre. Per i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di quattro ore mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un quadrimestre. I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a dieci giorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro ventiquattro ore prima quando trattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti, evitando possibilmente che l’assenza avvenga durante il periodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più rappresentanti sindacali della stessa azienda. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 78 e 79 relativi alla comunicazione dei sindacati regionali/territoriali nominativi dei delegati di azienda, la notificazione dei nominativi dei lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o provinciali, deve essere effettuata con lettera dalle Organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al precedente punto 1 datoriali firmatarie del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosicontratto), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4ai dirigenti stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi diritti di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendalidecorrono dalla data in cui perviene la comunicazione. Le Organizzazioni provinciali datoriali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) spettanti ai sensi del presente CCNL e articolo non subiranno variazioni nella loro entità in caso di successione nella carica. Per le aziende ove sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattualistate costituite le RSU si rinvia all’apposito Protocollo (vedi Allegato n. 15).
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi sindacali. 124.1 I dirigenti sindacali componenti gli Organi direttivi ed esecutivi previsti dagli statuti delle singole XX.XX. Ai lavoratori membri di organi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al precedente punto 1 del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, nei limiti di legge, a permessi retribuiti cumulabili pari a 35 ore/anno.
24.2 Ai fini dell’individuazione dei lavoratori aventi diritto ai permessi in conformità oggetto e in relazione alla concreta fruibilità degli stessi, le XX.XX. s’impegnano a quanto previsto dagli arttfornire all’Ente tempestivamente, e comunque non oltre il 30 novembre dell’anno precedente quello di riferimento, l’elenco nominativo dei lavoratori componenti gli Organismi stessi.
24.3 Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, le RSA dispongono di un monte ore annuo globale di permessi sindacali pari a 1 ora per dipendente a tempo indeterminato in forza all’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione.
24.4 Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell’art. 23 23, legge n. 300/70. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della RSU viene gestita collegialmente dalla RSU.
24.5 Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e 24 non è consentita fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza.
24.6 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale delle RSA (e della legge 20.5.1970RSU, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali ove costituita), esclusa la partecipazione a riunioni convocate dall’Ente di propria iniziativa o alle Commissioni previste dal presente CCNL, di cui all’artla RSA faccia parte.
24.7 L’Ente comunica alla RSU tempestivamente e, comunque, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione.
24.8 I singoli lavoratori componenti della RSU hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 2 24, legge n. 300/70, per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali.
24.9 La richiesta dei permessi sindacali deve essere effettuata per iscritto dalla RSU o dall’Organismo direttivo di appartenenza, con nota o modulo firmato dal responsabile dell’Organismo stesso, nel quale va indicata e documentata chiaramente la tipologia del permesso nonché il nominativo del beneficiario.
24.10 La richiesta va consegnata all’Ente con un preavviso di almeno 48 ore, salvo il rispetto dei 3 giorni precedenti stabilito dall’art. 24, legge 300/70, per i permessi extra-aziendali dei singoli componenti della RSU, indicando il giorno e le ore di assenza dal servizio, ivi comprese quelle necessarie per gli spostamenti.
24.11 Nei casi di assoluta urgenza ovvero di eccezionale protrazione dell’impegno oltre i tempi originariamente indicati nella richiesta, la richiesta di permesso o di prolungamento dei tempi dello stesso può essere avanzata telefonicamente ed autorizzata su riserva, purché la richiesta scritta e documentata pervenga entro le 24 ore successive: in assenza di tale regolarizzazione come in ogni caso di irregolare fruizione dei permessi, le ore o i giorni di mancata prestazione lavorativa daranno luogo alla relativa trattenuta, oltre alle ulteriori conseguenze connesse alla mancata giustificazione dell’assenza sul piano disciplinare.
24.12 Fino alla costituzione della RSU, il superiore monte ore annuo viene ripartito sulla base di apposito accordo da stipularsi entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente CCNL. In assenza di tale Accordo, il monte ore non potrà essere goduto.
524.13 La comunicazione del beneficiario va fatta all’Ente, sempre per iscritto e con il medesimo preavviso, dall’XX.XX. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazionilo stesso appartiene.
6. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori membri di organi organismi direttivi nazionali o provinciali ed ai delegati aziendali, debbono essere concessi permessi retribuiti per l’espletamento delle confederazioni sindacaliattività inerenti le loro funzioni. Tali permessi saranno pari a undici ore mensili per i lavoratori membri di organismi direttivi sindacali provinciali, delle federazioni nazionali regionali o nazionali; i permessi stessi possono essere cumulati entro il periodo massimo di categoriaun trimestre. Per i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di quattro ore mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un quadrimestre. I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a dieci giorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro ventiquattro ore prima quando trattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti, evitando possibilmente che l’assenza avvenga durante il periodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più rappresentanti sindacali della stessa azienda. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 relativi alla comunicazione dei sindacati regionali/territoriali nominativi dei delegati di azienda, la notificazione dei nominativi dei lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o provinciali, deve essere effettuata con lettera dalle Organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al precedente punto 1 datoriali firmatarie del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosicontratto), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4ai dirigenti stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi diritti di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendalidecorrono dalla data in cui perviene la comunicazione. Le Organizzazioni provinciali datoriali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) spettanti ai sensi del presente CCNL e articolo non subiranno variazioni nella loro entità in caso di successione nella carica. Per le aziende ove sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattualistate costituite le RSU si rinvia all’apposito Protocollo (vedi allegato n. 10).
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Permessi sindacali. 1. Ai Agli effetti di quanto stabilito nel presente contratto sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori membri che fanno parte:
a. di organi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono Consigli o per le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al precedente punto 1 del presente articolo Comitati Direttivi Nazionali e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) periferici delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.dei lavoratori del Commercio;
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta b. di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima rappresentanze aziendali costituite ai sensi dell'articolo 19 della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970Legge 20 Maggio 1970, n. 300 ed al T.U. approvato a norma del precedente art. 73, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle organizzazioni stesse. L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche lettera raccomandata alla ditta ed integrazioni.
6alla rispettiva organizzazione del datore di lavoro. I componenti del Consiglio o Comitati di cui alla precedente lettera a., hanno diritto ai necessari permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a. potrà usufruire di un monte ore non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7superiore globalmente a 130 annue. I dirigenti sindacali aziendali di cui ai precedenti artt. 71 e 73, hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti (ore per la partecipazione a congressi e/o giornate) saranno liquidati convegni di natura sindacale, in base alla retribuzione misura di otto giorni all'anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al punto 1.1 ed alle lettere c)comma precedente, d)devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai tre giorni, n) del punto 1.2 dell’artanche tramite le XX.XX. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattualiin modo singolo od unitario.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Samples: CCNL Del 18/12/2018
Permessi sindacali. 124.1 I dirigenti sindacali componenti gli Organi direttivi ed esecutivi previsti dagli statuti delle singole XX.XX. Ai lavoratori membri di organi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al precedente punto 1 del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, nei limiti di legge, a permessi retribuiti cumulabili pari a 35 ore/anno.
24.2 Ai fini dell’individuazione dei lavoratori aventi diritto ai permessi in conformità oggetto e in relazione alla concreta fruibilità degli stessi, le XX.XX. s’impegnano a quanto previsto dagli arttfornire all’Ente tempestivamente, e comunque non oltre il 30 novembre dell’anno precedente quello di riferimento, l’elenco nominativo dei lavoratori componenti gli Organismi stessi.
24.3 Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, le RSA dispongono di un monte ore annuo globale di permessi sindacali pari a 1 ora per dipendente a tempo indeterminato in forza all’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione.
24.4 Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell’art. 23 23, legge n. 300/70. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della RSU viene gestita collegialmente dalla RSU.
24.5 Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e 24 non è consentita fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza.
24.6 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale delle RSA (e della legge 20.5.1970RSU, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali ove costituita), esclusa la partecipazione a riunioni convocate dall’Ente di propria iniziativa o alle Commissioni previste dal presente CCNL, di cui all’artla RSA faccia parte.
24.7 L’Ente comunica alla RSU tempestivamente e, comunque, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione.
24.8 I singoli lavoratori componenti della RSU hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 2 24, legge n. 300/70, per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali.
24.9 La richiesta dei permessi sindacali deve essere effettuata per iscritto dalla RSU o dall’Organismo direttivo di appartenenza, con nota o modulo firmato dal responsabile dell’Organismo stesso, nel quale va indicata e documentata chiaramente la tipologia del permesso nonché il nominativo del beneficiario.
24.10 La richiesta va consegnata all’Ente con un preavviso di almeno 48 ore, salvo il rispetto dei 3 giorni precedenti stabilito dall’art. 24, legge 300/70, per i permessi
24.11 Nei casi di assoluta urgenza ovvero di eccezionale protrazione dell’impegno oltre i tempi originariamente indicati nella richiesta, la richiesta di permesso o di prolungamento dei tempi dello stesso può essere avanzata telefonicamente ed autorizzata su riserva, purché la richiesta scritta e documentata pervenga entro le 24 ore successive: in assenza di tale regolarizzazione come in ogni caso di irregolare fruizione dei permessi, le ore o i giorni di mancata prestazione lavorativa daranno luogo alla relativa trattenuta, oltre alle ulteriori conseguenze connesse alla mancata giustificazione dell’assenza sul piano disciplinare.
24.12 Fino alla costituzione della RSU, il superiore monte ore annuo viene ripartito sulla base di apposito accordo da stipularsi entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente CCNL. In assenza di tale Accordo, il monte ore non potrà essere goduto.
524.13 La comunicazione del beneficiario va fatta all’Ente, sempre per iscritto e con il medesimo preavviso, dall’XX.XX. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazionilo stesso appartiene.
6. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Permessi sindacali. 1A) Permessi per la RSU Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della RSU possono disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari ad 1,5 ore per dipendente in forza presso l’Azienda al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di fruizione, con un minimo di 12 ore annue. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell’esercizio dei compiti da essa svolti. I permessi della RSU assorbono quelli spettanti a norma dell'articolo 23 della legge 300/1970. I tempi relativi agli incontri sindacali su convocazione della Direzione aziendale non sono computati ai fini del suddetto monte ore. La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dalla RSU alla Direzione aziendale, con un preavviso di 24 ore, indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività aziendale. Fino ad avvenuta costituzione delle RSU il monte ore di cui alla presente lettera A) compete ai membri delle RSA. B) Permessi per i dirigenti sindacali aziendali I lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni sindacali e degli organismi direttivi nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, hanno diritto a permessi retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, per la partecipazione alle riunioni degli organismi suddetti e per ogni altra attività sindacale extra aziendale inerente al loro mandato sindacale, inclusa la partecipazione a congressi, convegni, corsi di formazione sindacale, per un monte ore annuo pari a 2 (due) ore per dipendente in forza presso l'Azienda al 30 settembre dell’anno precedente a quello di fruizione. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di ciascun anno, i lavoratori membri con contratto di organi lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario di lavoro svolto. Questo monte ore annuo viene attribuito in attuazione di quanto previsto dall’articolo 30 della legge 300/1970. Federcasa trasmette alle Organizzazioni sindacali entro il 30 novembre di ciascun anno il dato complessivo del personale in forza nelle aziende associate ed il numero complessivo delle deleghe espresse dai lavoratori a favore di ciascuna di esse. I lavoratori che possono fruire di questo monte ore aziendale sono i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali Federazioni di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni categoria stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare e delle Confederazioni Sindacali alle quali sono aderenti, individuati secondo i rispettivi statuti e comunicati nominativamente. A tal fine, le Organizzazioni sindacali si impegnano a riunioni fornire tempestivamente a Federcasa i rispettivi statuti e l’elenco degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2organismi direttivi ivi contemplati. Le generalità Organizzazioni sindacali si impegnano a fornire tempestiva comunicazione a Federcasa in ordine ad eventuali soppressioni e/o istituzioni di organismi direttivi sindacali, e la stessa provvederà poi a comunicarle alle aziende interessate. Il monte ore aziendale costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno di competenza; lo stesso viene ripartito tra le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL nella misura e con le modalità che le medesime Organizzazioni sindacali si impegnano a comunicare alle aziende ed a Federcasa entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale la ripartizione si riferisce. In mancanza di tale accordo la ripartizione verrà effettuata in proporzione alle deleghe complessivamente espresse dai lavoratori delle aziende comprese nel campo di applicazione del Contratto. In via eccezionale di tale monte ore sono inoltre ammessi a beneficiare anche i singoli lavoratori chiamati espressamente ad affiancare e/o a partecipare ad attività ed iniziative degli organismi sopra citati nell'esercizio dei compiti ad essi affidati; tali permessi possono essere goduti solo se non pregiudicano le esigenze di servizio. Il permesso deve essere espressamente richiesto dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori investiti delle cariche interessate, con un preavviso di due giorni mediante lettera indirizzata alla Direzione aziendale. La partecipazione dei dirigenti sindacali di cui al precedente punto 1 alla presente lettera B) a riunioni espressamente convocate dalla Direzione aziendale non sono computate ai fini del presente articolo monte ore. C) Attività sindacale a tempo pieno L'attività sindacale a tempo pieno viene convenzionalmente quantificata in 1.500 ore in ragione di anno e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) può essere svolta dai dirigenti sindacali che rivestono cariche di responsabilità all'interno degli organismi direttivi delle Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti, attraverso la fruizione di permessi sindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata del mandato (riferito all'anno solare). Per il periodo 2006-2009, è garantita la fruizione di tre permessi sindacali a tempo pieno. Per lo stesso periodo è altresì attribuito alle Strutture sindacali nazionali un monte ore costituito da 0,5 ore per dipendente. Le Parti si impegnano a rivedere entro il 31.12.2009 la materia dei permessi e delle agibilità sindacali, sia a livello nazionale che locale. Le Organizzazioni sindacali beneficiarie dei permessi sindacali a tempo pieno sono individuate da un accordo unitario fra tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL alle Contratto o, in mancanza di tale accordo, in base alla maggiore rappresentatività accertata mediante le deleghe espresse dai lavoratori delle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta comprese nel campo di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego applicazione del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6Contratto. I permessi per l’attività sindacale a tempo pieno non possono essere utilizzati per periodi inferiori all'intero anno solare, salvo la sola sostituzione del lavoratore interessato in caso di cui cessazione del rapporto di lavoro o di ogni carica sindacale; eventuali casi eccezionali di sostituzione potranno essere esaminati dalle Parti stipulanti il CCNL. Durante l'attività sindacale a tempo pieno il dipendente mantiene, ai sensi di legge e di Contratto, il diritto alla conservazione del posto; al presente articolo non sono cumulabili termine dell'attività sindacale a tempo pieno l’Azienda assegna all’interessato un posto di lavoro possibilmente con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendalila stessa qualifica e comunque con il medesimo livello di inquadramento precedentemente attribuito, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni comportante l’espletamento di legge.
7mansioni equivalenti a quelle svolte nel periodo precedente. I Durante la fruizione dei permessi sindacali a tempo pieno è garantita la corresponsione della retribuzione globale, esclusi i trattamenti economici accessori legati alla presenza in servizio. L'onere conseguente ai permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché per attività sindacale a tutti gli altri fini contrattuali.
8. A livello aziendale, tempo pieno qui previsti è annualmente ripartito tra tutte le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del aziende che applicano il presente CCNL, in proporzione al numero di dipendenti in servizio al 30 settembre di ogni anno presso ciascuna Azienda. Federcasa acquisisce dalle aziende ogni dato utile a verificare il rispetto delle presenti norme.
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Permessi sindacali. 1Ai lavoratori dipendenti da aziende agricole membri di organismi direttivi na- zionali o provinciali ed ai delegati aziendali, debbono essere concessi per- messi retribuiti per l’espletamento delle attività inerenti le loro funzioni. Ai Tali permessi saranno pari a 13 ore mensili per i lavoratori membri di organi or- ganismi direttivi delle confederazioni sindacalisindacali provinciali o nazionali; i permessi stessi possono essere cumulabili entro l’anno di maturazione. Per i lavoratori che siano delegati aziendali, delle federazioni nazionali tali permessi sono di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo quattro ore mensili e possono essere cumulabili entro l’anno di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenzamaturazione. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi di natura sindacale in misura non inferiore a 10 giorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne co- municazione scritta al precedente punto 1 del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta datore di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno lavoro 24 ore prima quando trattasi di per- messi retribuiti e 3 giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti, evi- tando possibilmente che l’assenza avvenga durante il periodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più rappresentanti sindacali della data prevista dell’assenza.
4stessa azienda. Fermo restando quanto previsto al 6º comma dell’art. 34 del CPL vigen- te, relativo alla nomina dei delegati di azienda, la notifica dei nominativi dei lavoratori membri di organismi direttivi nazionali e provinciali deve essere effettuata con lettera dalle organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori alle organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai dirigenti stessi e per conoscen- za alle direzioni aziendali. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi diritti di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendalidecorrono dalla data in cui perviene la comunicazione. Le organizzazioni provinciali datoriali a loro volta, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) ai sensi del presente articolo, non subiranno variazioni nella loro entità, in caso di successione nella carica. Per le aziende dove sono state costituite le RSU, si rinvia all’apposito proto- collo dell’allegato nº 15 del CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattualivigente.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Permessi sindacali. 1. Ai I lavoratori membri di organi degli Organi direttivi delle confederazioni Confederazioni sindacali, delle federazioni Fede- razioni sindacali nazionali di categoria, categoria e dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle nazionali regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi contratto, dietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui sopra, hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a par- tecipare alle riunioni degli organi cui appartengono Organi stessi o delle Delegazioni per le attività sindacali di l’espletamento delle loro competenzafunzioni. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità I nominativi dei lavoratori investiti delle cariche sindacali componenti degli Organi direttivi di cui al precedente punto 1 del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3comma do- vranno essere tempestivamente comunicati all’azienda. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti II limite annuo dei permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi retribuiti di cui al primo comma viene stabilito in 20 giorni all’anno per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il presente articolo contratto. Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possano be- neficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno comunque superare il massimo di 60 giorni all’anno. I complessivi permessi retribuiti per tutti i componenti la RSU sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi già attribuiti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione previste per le unità produttive di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), nalla lettera a) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL 23 della legge 300/1970, pari a 1 ora e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
830 all’anno per ciascun dipendente; tali permessi assorbono quelli retribuiti previsti dalla legge 300/1970. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi Oltre ai permessi retribuiti previsti dalla legge n. 300/1970, ai componenti la RSU - che ne facciano richiesta - spettano altresì quelli aggiuntivi già attribuiti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali stipulati tra le parti aziendali; e cioè complessivi permessi in misura non inferiore a livello aziendale 12 giorni all’anno per partecipare a trattative sindacali congressi e vigenti alla data conve- gni di stipula del presente CCNLnatura sindacale, dei quali 4 verranno retribuiti.
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Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori membri di organi direttivi delle confederazioni sindacaliOrganizzazioni direttive nazionali o provinciali ed ai delegato aziendali, delle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno devono essere concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per l’espletamento delle attività inerenti le attività sindacali di loro competenzafunzioni. Tali permessi potranno saranno pari a 11 ore mensili per i lavoratori membri di Organismi direttivi provinciali, regionali o nazionali; i permessi stessi possono essere fruiti consecutivamente per un cumulati entro il periodo massimo di tre giornate lavorative.
2un trimestre. Le generalità dei Per i lavoratori investiti che siano delegati aziendali, tali permessi sono di 4 ore mensili e possono essere cumulati entro il periodo massimo di un quadrimestre. Inoltre, ai lavoratori designati a far parte delle cariche Commissioni Circoscrizionali, sono concedibili permessi non retribuiti perla partecipazione ai lavori di dette Commissioni . I dirigenti sindacali di cui al precedente punto 1 del presente articolo sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 10 giorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta diritto di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenzacui sopra, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con devono darne comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno al datore di lavoro 24 ore prima , quando trattasi di permessi retribuiti e 3 giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti, evitando possibilmente che l’assenza avvenga durante il periodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più rappresentanti sindacali della data prevista dell’assenza.
4stessa azienda. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a Fermo restando quanto previsto dagli artt. 23 76 e 24 della legge 20.5.197077, n. 300 e dalla Parte Seconda relativi alla comunicazione dei nominativi dei delegati d’azienda, la notifica dei nominativi dei lavoratori membri di Organismi direttivi nazionali, regionali o provinciali, deve essere effettuata con lettera dalle Organizzazioni Provinciali Sindacali dei lavoratori alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970contratto), n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 ai dirigenti stessi e successive modifiche ed integrazioni.
6per conoscenza alle direzioni aziendali. I permessi diritti di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendalidecorrono dalla data in cui perviene la comunicazione. Le Organizzazioni provinciali datoriali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) spettanti ai sensi del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionalearticolo, nonché a tutti gli altri fini contrattualinon subiranno variazione nell’alloro entità in caso di successione nella carica.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Samples: Provincial Labor Contract for Agricultural and Floricultural Workers
Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori membri I dirigenti della rappresentanza sindacale di base – Consiglio d’Azienda ed i componenti degli organi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali associazioni di cui al precedente punto 1 del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3all’art. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima 19 della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistentiL.20.5.70 n° 300, hanno diritto, complessivamente diritto per l’espletamento del loro mandato, mandato a permessi in conformità a quanto previsto dagli arttretribuiti nella misura massima totale di 1.800 ore l'anno, ai sensi degli art. 19 e 23 e 24 della sopra citata legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6n° 300. I permessi dei componenti del Consiglio d’Azienda e dei dirigenti sindacali dovranno essere richiesti con almeno 24 ore d'anticipo rispettivamente da parte dell’esecutivo e del consiglio stesso e dalle segreterie provinciali alla direzione aziendale, indicando i nominativi e la durata del permesso. I lavoratori, infine, hanno il diritto a riunirsi all’interno dell’Azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite per ciascun dipendente, intendendo per tali le ore effettivamente usufruite dal personale in servizio durante l’orario della riunione. Le riunioni o assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette dal Consiglio d’Azienda o dalle organizzazioni sindacali, singolarmente o congiuntamente, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e di lavoro; a tali riunioni o assemblee possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali di cui al alla lettera a) del già citato art. 19 della legge 300. Agli effetti di quanto stabilito dal presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendalisi considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) dei consigli o comitati direttivi nazionali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni regionali, provinciali o comprensoriali delle XX.XX. dei lavoratori del settore;
b) di legge.
7rappresentanze sindacali costituite ai sensi dell’art. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati 19 della legge 20.5.70 n° 300, i quali risultino regolarmente eletti in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’artnorme statutarie delle organizzazioni stesse. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché L’elezione dei lavoratori a tutti gli altri fini contrattualidirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata all’Azienda.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Samples: Employment Agreement
Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori membri sensi e con le modalita' di organi direttivi delle confederazioni sindacalicui all'art. 2 del DM 23 febbraio 2009, delle federazioni nazionali di categoria, il contingente dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenzacui all'art. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative3, comma 1, del CCNQ 3 ottobre 2005 e' ridotto del 15%.
2. Le generalità Il contingente complessivo dei lavoratori investiti delle cariche permessi sindacali di cui al precedente punto comma 1 e' pari a n. 76 minuti e 30 secondi per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente articolo comma e' ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali30 secondi alla RSU;
b) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL n. 51 minuti alle aziende interessateorganizzazioni sindacali rappresentative.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta I permessi di fruizione cui al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenzacui all'art. 9, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturalicomma 1, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenzaverra' eletta.
4. I componenti le RSUIl contingente di cui al comma 2, ovvero le RSA ove esistentilettera b) e' attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, hanno dirittocomma 5. A parziale modifica delle modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, per l’espletamento in attesa degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, la ripartizione del loro mandato, a contingente dei permessi in conformità a quanto previsto dagli arttciascuna amministrazione xxxx' attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalita' dell'art. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 9 del presente CCNLcitato CCNQ 7 agosto 1998.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lett. b) e 4, l'amministrazione dovra' detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazionicomma 6.
6. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendalicomma 2, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di leggelettera b) possono essere utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.
7. I permessi In considerazione e per effetto del protrarsi del blocco della contrattazione collettiva nazionale, nonche' in considerazione dell'opportunita' di privilegiare l'utilizzo delle prerogative sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati nei luoghi di lavoro, in base alla retribuzione via eccezionale e limitatamente al presente accordo, l'opzione relativa all'importo percentuale di cui al punto 1.1 ed alle lettere c)comma 6 e' esercitata dalle singole organizzazioni sindacali rappresentative in luogo delle confederazioni sindacali. A tal fine, d)entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali comunicano formalmente all'Aran a mezzo raccomandata A.R., n) o pec all'indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi del punto 1.2 dell’artcomma 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. 68 (Retribuzione) del Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattualicomma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.
8. A livello aziendaleL'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le parti potranno definire intese modificative diverse decorrenze previste per l'Area V all'art. 6, comma 2.
9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilita' del processo, nonche' di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 6, l'Aran pubblica sul numero proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute.
10. La quantificazione dei permessi e le relative modalità destinati all'utilizzo in forma cumulata di computocui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti dell'accertamento della rappresentativita' in vigore e, per quanto riguarda i dirigenti, del dato ufficiale pubblicato nell'ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31.12.2011 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, xxxx' pubblicato anche nel sito istituzionale dell'Aran a seguito della firma della presente ipotesi di stipula accordo.
11. La quantita' di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, e' tempestivamente comunicata dall'Aran alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del presente CCNLConsiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.
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Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori membri di organi organismi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno o provinciali e ai delegati aziendali debbono essere concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per l’espletamento delle attività inerenti le attività sindacali di loro competenzafunzioni. Tali permessi potranno saranno pari a undici ore mensili per i lavoratori membri di organismi direttivi sindacali provinciali, regionali o nazionali; i permessi stessi possono essere fruiti consecutivamente per un cumulati entro il periodo massimo di tre giornate lavorative.
2un trimestre. Le generalità dei Per i lavoratori investiti delle cariche che siano delegati aziendali tali permessi sono di cinque ore mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un semestre. I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a dieci giorni l’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra, devono darne comunicazione scritta al precedente punto 1 datore di lavoro ventiquattro ore prima, quando trattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima, quando trattasi di permessi non retribuiti, evitando, possibilmente, che l’assenza avvenga durante il periodo di più intensi lavori, o contemporaneamente a più rappresentanti sindacali della stessa azienda. Fermo restando quanto previsto dall’art. 41 relativo alla comunicazione dei nominativi dei delegati d’azienda, la notifica dei nominativi dei lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o provinciali deve essere effettuata con lettera dalle organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori alle organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosicontratto), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4ai dirigenti stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi diritti di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendalidecorrono dalla data in cui perviene la comunicazione. Le Organizzazioni provinciali datoriali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) spettanti ai sensi del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattualiarticolo non subiranno variazioni nella loro entità in caso di successione nella carica. Per le aziende ove siano state costituite le rappresentanze sindacali unitarie si rinvia all’apposito protocollo (vedi allegato …).
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori membri di organi direttivi delle confederazioni I dirigenti sindacali, delle federazioni nazionali e le RSU possono fruire di categoriapermessi sindacali per lo svolgimento di assemblee, dei sindacati regionali/territoriali aderenti per la partecipazione alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o organismi statutari delle XX.XX. e per le attività gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo scuola di tre giornate lavorativecui all’articolo 6 del suddetto CCNL.
2. Le generalità I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei lavoratori investiti delle cariche permessi sindacali di cui al precedente punto comma 1 del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto è comunicata formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dalle strutture territorialmente competenti (nazionali Segreterie Provinciali e/o regionali) Regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessatee dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere alcun altro adempimento per assentarsi.
3. Le Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1, da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale ed è riservato alle RSU e agli aventi diritto come da comunicazione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenzaprovinciali.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda la Sicurezza (Regolamentazione della rappresentanza in aziendaRLS) degli Accordi Interconfederali vengono definite specificamente nella parte relativa alla sicurezza nei luoghi di cui all’art. 2 del presente CCNLlavoro.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7. I Spettano alle RSU permessi sindacali retribuiti (pari ad ore o giornate) saranno liquidati 56 e 31 minuti calcolati per n. 133 dipendenti in base alla retribuzione servizio con rapporto di cui al punto 1.1 ed alle lettere c)lavoro T.I., d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL nella misura di minuti 25 e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattualisecondi 30 per ogni dipendente.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Samples: Contratto Integrativo d'Istituto
Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori Agli agenti membri di organi direttivi delle confederazioni sindacaliConfederazioni Sindacali, delle federazioni nazionali Federazioni Nazionali di categoria, dei sindacati Sindacati regionali/, provinciali o territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL o di Comitati o Commissioni nazionali permanenti, nei quali siano rappresentati gli interessi delle aziende autofiloferrotranviarie e della navigazione interna nonché dei lavoratori da esse dipendenti, saranno concessi (compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali), permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi Organi, Comitati o Commissioni cui appartengono o per le attività trattative sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali L'appartenenza agli Organi, Comitati o Commissioni di cui al precedente punto 1 del presente articolo primo comma e le variazioni relative variazioni vanno dovranno essere comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL predette alle associazioni datoriali, che provvederanno a darne notizia alle singole aziende interessate. Il permesso per l'assenza dal lavoro di ogni singolo agente dovrà essere richiesto espressamente e tempestivamente dalle XX.XX. dei lavoratori alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta generalità degli agenti investiti di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi negli Organi Direttivi delle Organizzazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili o appartenenti a Comitati o Commissioni nazionali permanenti vanno comunicate, con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendalila indicazione delle aziende dalle quali essi dipendono, nonché con quelli esclusivamente dalle Federazioni Nazionali dei lavoratori, a quelle Nazionali dei datori di lavoro, che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7devono provvedere, a loro volta, a darne notificazione alle proprie associate. I permessi sindacali retribuiti vanno richiesti direttamente alle aziende dalle Organizzazioni dei lavoratori (ore Confederazioni, Federazioni Nazionali, Sindacati regionali, provinciali o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere cterritoriali a seconda dei casi), d)con lettera motivata, n) del punto 1.2 dell’artnella quale devono essere indicate con esattezza le generalità degli agenti interessati, e con un preavviso non inferiore di norma a 48 ore, salvo casi di documentata urgenza. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionaleIndipendentemente dal numero complessivo dei dipendenti investiti di cariche sindacali, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
8. A livello aziendalequale risulta dalle notificazioni ricevute dalle loro Federazioni Nazionali, le aziende, quando ricorrano le condizioni previste dal presente articolo, concederanno i permessi sindacali a non più di: - 1 agente per ogni corrente sindacale se aventi nel complesso . . . . . . . . . . . da 1 a 45 dipendenti; - 2 agenti per ogni corrente sindacale se aventi nel complesso . . . . . . . . . . . da 46 a 1000 dipendenti; - 3 agenti per ogni corrente sindacale se a carattere extraurbano ed aventi nel complesso . . . . . . . . . . . . . . . . da 1001 a 1500 dipendenti - 3 agenti per ogni corrente sindacale se a carattere urbano ed aventi nel complesso . . . . . . . . . . . . . . . . da 1001 a 2000 dipendenti; - 4 agenti per ogni corrente sindacale se a carattere extraurbano con più di 1.500 dipendenti e con più di 2.000 dipendenti se a carattere urbano. Per le aziende con Uffici distaccati di esercizio (gruppi, sezioni, delegazioni si dovrà fare riferimento non già al numero complessivo dei dipendenti dell'azienda, ma a quello degli addetti ai gruppi, sezioni o delegazioni interessate, quando si tratti di riunioni degli Organi sindacali provinciali o regionali, rispettandosi, in relazione a quest'ultimo numero, le corrispondenti limitazioni numeriche innanzi stabilite. (testo 11-4-1995) Le parti potranno definire intese modificative sul numero convengono di ridurre del 20%, entro il 30 giugno 1995, il monte ore dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzionesindacali spettante alle organizzazioni sindacali che ne hanno titolo. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le Le parti a livello aziendale partire dal 15 aprile 1995 si incontreranno per definire entro la data suddetta le modalità applicative e vigenti alla data per regolamentare diversamente la materia. Si da per inteso che la base di stipula del presente CCNLriferimento per il computo dei permessi comprende i lavoratori con contratto atipico.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Permessi sindacali. I permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU, comprensivi di quanto già previsto per i dirigenti delle RSA dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, calcolati con riferimento al numero dei dipendenti a tempo indeterminato nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2000, con riferimento anche ai lavoratori stagionali di cui al punto a) dell’abrogato art. Ai lavoratori 1 della legge n. 230 del 1962 (intendendosi come unità lavorative utili ai fini del computo dei permessi quelle derivanti dalla sommatoria dei singoli periodi di lavoro stagionale diviso dodici) sono i seguenti:
a) aziende fino a 200 dipendenti: 3 ore annue per dipendente;
b) aziende oltre 200 dipendenti: ore 3 e mezzo annue per dipendente. All'interno di tali permessi viene riconosciuto alle XX.XX. congiuntamente stipulanti un monte ore pari ad 1 ora annua per dipendente, per la loro agibilità, per i membri di organi dei comitati direttivi delle confederazioni sindacalistesse e comunque per le fattispecie dell'art. 30 della L. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore a livello aziendale derivanti da accordi formalmente sottoscritti e saranno armonizzate a tale livello. Nelle aziende cooperative fino a 15 dipendenti, ove interessate ad una contrattazione di secondo livello territoriale per comparto merceologico a norma dei punti C) e B) rispettivamente degli articoli 2 e 4 (struttura della contrattazione e procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello) potranno essere elette rappresentanze sindacali unitarie di comparto per area territoriale, mutualizzando tra le imprese interessate i conseguenti oneri per i permessi retribuiti, secondo procedure dalle stesse parti definite. In tal caso ai rappresentanti di comparto merceologico per area territoriale, eletti tra i dipendenti delle federazioni nazionali di categoriacooperative interessate, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino ad 8 ore mensili per il disimpegno delle loro funzioni. Nel caso in cui tale elezione interaziendale o di comparto merceologico territoriale non sia possibile, potrà essere eletto un massimo delegato in ciascuna azienda con più di 10 giorni 5 dipendenti con diritto a 8 ore di permesso mensili. A tali rappresentanti sindacali, i cui nominativi saranno resi noti alle Associazioni cooperative, in caso di rappresentanti di comparto merceologico ed alle Direzioni delle cooperative per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per i rappresentanti aziendali sono estese le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali norme di cui al precedente punto 1 del presente articolo alla L. 300/1970 in materia di tutela e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) libertà delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4attività sindacali. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi hanno diritto ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNLprevisti dall'art. 32 della L. 300/1970.
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Permessi sindacali. 1. Ai Agli effetti di quanto stabilito nel presente contratto sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori membri che fanno parte:
a. di organi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono Consigli o per le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al precedente punto 1 del presente articolo Comitati Direttivi Nazionali e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) periferici delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.dei lavoratori del Commercio;
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta b. di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima rappresentanze aziendali costituite ai sensi dell’articolo 19 della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970Legge 20 Maggio 1970, n. 300 ed al T.U. approvato a norma del precedente art.73, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle organizzazioni stesse. L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche lettera raccomandata alla ditta ed integrazioni.
6alla rispettiva organizzazione del datore di lavoro. I componenti del Consiglio o Comitati di cui alla precedente lettera a., hanno diritto ai necessari permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a. potrà usufruire di un monte ore non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7superiore globalmente a 130 annue. I dirigenti sindacali aziendali di cui ai precedenti artt.71 e 73, hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti (ore per la partecipazione a congressi e/o giornate) saranno liquidati convegni di natura sindacale, in base alla retribuzione misura di otto giorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al punto 1.1 ed alle lettere c)comma precedente, d)devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai tre giorni, n) del punto 1.2 dell’artanche tramite le XX.XX. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattualiin modo singolo od unitario.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Permessi sindacali. 1. Ai 2.1 I lavoratori membri di organi degli Organi direttivi delle confederazioni Confederazioni sindacali, delle federazioni Federazio- ni sindacali nazionali di categoriacategoria e dei Sindacati nazionali, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni regionali e provinciali delle Orga- nizzazioni stipulanti il presente CCNL contratto, dietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui sopra, hanno diritto a permessi retribuiti per partecipazione alle riunioni degli organi stessi o delle delegazioni per l'espletamento delle loro funzioni.
2.2 I nominativi dei componenti degli organi direttivi di cui sopra dovranno essere tempe- stivamente comunicati all'azienda.
2.3 Il limite annuo dei permessi retribuiti di cui al primo comma viene stabilito in 20 giorni all'anno per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto.
2.4 Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possano bene- ficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano nel complesso e non potranno comunque superare il massimo di 40 giorni all'anno.
2.5 Oltre ai permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 previsti dallo "Statuto dei lavoratori", ai dirigenti delle rap- presentanze sindacali aziendali che ne facciano richiesta, dovranno essere concessi permessi non retribuiti, in misura non inferiore a 8 giorni per ciascun anno all'anno, per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali trattative sindacali, congressi e convegni di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorativenatura sindacale.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al precedente punto 1 del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Permessi sindacali. 1I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali potranno usufruire dei permessi sindacali retribuiti, interni ed esterni, nella misura di 8 (otto) ore al mese previsti dall’articolo 3 della legge del 20 maggio 1970 n. 300 e nel numero previsto dallo stesso articolo al comma 2; eventuale monte ore aggiuntivo verrà discusso e concordato tra le parti firmatarie nell’ambito della costituzione dell’ente bilaterale a cui l’articolo 95 anche al fine di soddisfare una rappresentanza territoriale per le piccole società. Ai lavoratori membri Potranno inoltre accedere a permessi sindacali, nella misura di 8 (otto) ore retribuite al mese, nella quantità e dimensione previsti dall’articolo 30 della legge del 20 maggio 1970 n. 300, i componenti degli organi direttivi delle confederazioni sindacaliProvinciali e Nazionali dell’organizzazione sindacale firmataria del presente accordo collettivo. I nominativi dei componenti del direttivo Provinciale e Nazionale, delle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al precedente punto 1 del presente articolo e le relative comma precedente, titolari di permessi di cui sopra, dovranno essere comunicati alla direzione dell’azienda all’inizio dell’anno; eventuali variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) dovranno essere comunicati tempestivamente. I dirigenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti rappresentanze sindacali aziendali, salvo comprovati casi d’urgenza, dovranno chiedere il presente CCNL alle aziende interessate.
3permesso sindacale retribuito con un preavviso di almeno 48 ore. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la La richiesta di fruizione di detti permessi retribuiti per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenzaattività esterne all’azienda dei componenti degli organi direttivi, cui al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. comma 2 del presente CCNL.
5articolo, dovrà essere presentata dalla relativa organizzazione sindacale alla direzione aziendale in forma scritta sempre con preavviso di 48 ore. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano Prima di concedere il permesso sindacale la direzione aziendale verificherà la compatibilità dell’assenza con le disposizioni di cui all’artnecessità tecniche, organizzative e produttive. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7. I Potranno essere utilizzati permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati non retribuiti, in base alla retribuzione particolare nel caso di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché partecipazione a tutti gli altri fini contrattuali.
8. A livello riunioni con la direzione aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNLqualora fosse terminato il monte ore.
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Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori Gli impiegati, membri di organi organismi direttivi nazionali, regionali e pro- vinciali delle confederazioni sindacaliOrganizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, per l’espletamento delle federazioni nazionali attività inerenti le loro funzioni, hanno diritto di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi usufruire di permessi retribuiti fino ad un nel numero massimo di 10 giorni dieci ore mensili; tali permessi possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un semestre. Gli impiegati eletti delegati aziendali, sempre per ciascun anno l’espletamento del- le loro funzioni, hanno diritto di fruire di permessi retribuiti nel limite massimo di una giornata per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività ogni mese; tali permessi possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un semestre. I dirigenti sindacali di loro competenza. Tali cui sopra hanno altresì diritto a permessi potranno essere fruiti consecutivamente non retribuiti in misura non superiore a otto giorni all’anno per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali motivi di cui al precedente punto 1 del presente articolo comma. Gli impiegati che intendono esercitare il diritto di cui ai commi prece- denti devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro tre giorni prima. L’Organizzazione sindacale cui appartengono i dirigenti sindacali membri di Organismi direttivi nazionali, regionali e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione provinciali deve co- municare i nominativi di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine dirigenti a mezzo lettere ai datori di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta lavoro ed alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4sindacale degli stessi datori di lavoro. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi diritti di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni decorrono dalla data in cui perviene la comunicazione al datore di legge.
7lavoro. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) spettanti ai sensi del presente CCNL articolo non subiranno varia- zioni nella loro entità in caso di successione nella carica. Le Organizzazioni sindacali degli impiegati agricoli, firmatarie del pre- sente contratto assumono l’impegno di evitare, nelle aziende in cui siano presenti per tutte le anzidette Organizzazioni sindacali, oltre ai propri delegati aziendali, membri di organismi direttivi, nazionali, regionali e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionaleprovinciali, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero che il cumulo dei permessi e previsti per tali figure comporti pregiudizio al normale disimpegno delle attività aziendali. In tale ipotesi le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula Organizzazioni territoriali delle Parti firmatarie del presente CCNLcontratto, su richiesta delle Organizzazioni datoriali interessa- te, concorderanno idonee soluzioni per superare tali problemi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli
Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori Gli impiegati, membri di organi organismi direttivi nazionali, regionali e pro- vinciali delle confederazioni sindacaliOrganizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, per l’espletamento delle federazioni nazionali attività inerenti le loro funzioni, hanno diritto di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi usufruire di permessi retribuiti fino ad un nel massimo di 10 giorni dieci ore mensili; tali per- messi possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un semestre. Gli impiegati eletti delegati aziendali, sempre per ciascun anno l’espletamento del- le loro funzioni, hanno diritto di fruire di permessi retribuiti nel limite massimo di una giornata per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività ogni mese; tali permessi possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un semestre. I dirigenti sindacali di loro competenza. Tali cui sopra hanno altresì diritto a permessi potranno essere fruiti consecutivamente non retribuiti in misura non superiore a otto giorni all’anno per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali motivi di cui al precedente punto 1 del presente articolo comma. Gli impiegati che intendono esercitare il diritto di cui ai commi prece- denti devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro tre giorni prima. L’Organizzazione sindacale cui appartengono i dirigenti sindacali membri di Organismi direttivi nazionali, regionali e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione provinciali deve co- municare i nominativi di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine dirigenti a mezzo lettere ai datori di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta lavoro ed alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4sindacale degli stessi datori di lavoro. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi diritti di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni decorrono dalla data in cui perviene la comunicazione al datore di legge.
7lavoro. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) spettanti ai sensi del presente CCNL articolo non subiranno varia- zioni nella loro entità in caso di successione nella carica. Le Organizzazioni Sindacali degli impiegati agricoli, firmatarie del presente contratto assumono l’impegno di evitare, nelle aziende in cui siano presenti per tutte le anzidette Organizzazioni sindacali, oltre ai propri delegati aziendali, membri di organismi direttivi, nazionali, re- gionali e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionaleprovinciali, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero che il cumulo dei permessi e previsti per tali figure comporti pregiudizio al normale disimpegno delle attività aziendali. In tale ipotesi le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le Organizzazioni territoriali delle parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula firmatarie del presente CCNLcontratto, su richiesta delle Organizzazioni datoriali interessa- te, concorderanno idonee soluzioni per superare tali problemi.
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Permessi sindacali. 1La R.S.A. ha diritto a permessi sindacali retribuiti per lo svolgimento delle proprie funzioni. Ai lavoratori membri di organi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi I permessi retribuiti fino sindacali previsti per la R.S.A. sono limitati ad un massimo monte ore annuo calcolato in ragione di 10 giorni 1,15 ore annue per ciascun anno ogni dipendente e per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenzaogni Organizzazione Sindacale. Tali La richiesta dei permessi va indirizzata alla Direzione della Banca. Detti permessi potranno essere fruiti consecutivamente usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio e con un preavviso di 48 ore. Le parti concordano sulla possibilità di consentire nell’ambito del plafond di cui sopra, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto, anche ad un minimo di 2 dipendenti non appartenenti alla R.S.A. da individuare e comunicare all’Azienda ad ogni inizio anno, l’utilizzo di permessi per un massimo di tre giornate lavorative20 ore all’anno complessive in occasione dei Congressi Confederali o di Federazione. L’Azienda potrà autorizzare anche altri dipendenti a partecipare a tali assise compatibilmente con le esigenze aziendali, e comunque non più di 1 ogni 20 dipendenti. Detti permessi potranno essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio e con un preavviso di 48 ore. Nota a verbale Le parti concordano che gli Istituti di Credito con un numero di dipendenti inferiore a 20 unità, in occasione dei rinnovi contrattuali, concederanno un numero di ore per permessi sindacali superiore a quello derivante dal semplice calcolo matematico, ferma restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, (assenza contemporanea di altri dipendenti per ferie, malattia, ecc.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali ) da non detrarre dalle ore di cui al precedente punto 1 del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi sindacale di cui al presente articolo articolo. Dal canto loro i dipendenti di tali Istituti bancari incaricati di seguire la trattativa si impegnano ad alternare la loro presenza e partecipazione per non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di leggecreare disagio all’organizzazione aziendale.
7. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori membri I dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali potranno fruire di organi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali permessi sindacali retribuiti interni ed esterni nella misura di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui 8 ore al precedente punto 1 del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli arttmese previsti dall’art. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione 20 Maggio 1970 n° 300; eventuale monte ore aggiuntivo verrà discusso ed eventualmente concordato dalle parti firmatarie nell’ambito della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali costituzione dell’Ente Bilaterale di cui all’art. 2 del 50 e delle sue auspicate articolazioni territoriali. Potranno inoltre accedere a permessi sindacali nella misura di 8 ore retribuite al mese previsti dall’art. 30 della legge 20 maggio 1097 n. 300 i componenti degli organi dei direttivi provinciali e nazionali della Organizzazione Sindacale firmataria il presente CCNL.
5contratto collettivo. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali I nominativi dei componenti dei direttivi provinciali e nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970al comma precedente, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I titolari dei permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili sopra, dovranno essere comunicati con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi apposito elenco alla Direzione aziendale all’inizio di ogni anno; eventuali variazioni all’elenco dovranno essere comunicati tempestivamente. I dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali, nonché salvo comprovati casi di urgenza, dovranno chiedere il permesso sindacale retribuito con quelli che dovessero derivare da disposizioni un preavviso minimo di legge.
724 ore, se interno, e di 48 ore se esterno. I La richiesta di permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione esterni a favore dei componenti degli organi direttivi di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) secondo comma del presente CCNL articolo, dovrà essere presentata dalla relativa Organizzazione sindacale alla Direzione aziendale in forma scritta con preavviso di almeno 48 ore. Prima di concedere il permesso la Direzione aziendale verificherà la compatibilità dell’assenza con le ragioni tecniche e sono utili ai fini organizzative e produttive del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
8reparto di appartenenza. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai Potranno essere utilizzati permessi sindacali stipulati tra le parti non retribuiti, in particolare nel caso di partecipazioni a livello riunioni con la Direzione aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNLqualora fosse esaurito l’intero monte ore.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Permessi sindacali. I permessi sindacali retribuiti spettanti alla Rsu, comprensivi di quanto già previsto per i dirigenti delle Rsa dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, calcolati con riferimento al numero dei dipendenti a tempo indeterminato nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2000, con riferimento anche ai lavoratori stagionali di cui al punto a) dell’abrogato art. Ai lavoratori 1 della Legge n. 230 del 1962 (intendendosi come unità lavorative utili ai fini del computo dei permessi quelle derivanti dalla sommatoria dei singoli periodi di lavoro stagionale diviso dodici) sono i seguenti:
a) Aziende fino a 200 dipendenti: 3 ore annue per dipendente;
b) Aziende oltre 200 dipendenti: ore 3 e mezzo annue per dipendente. All’interno di tali permessi viene riconosciuto alle XX.XX. congiuntamente stipulanti un monte ore pari ad 1 ora annua per dipendente, per la loro agibilità, per i membri di organi dei comitati direttivi delle confederazioni sindacalistesse e comunque per le fattispecie dell’art. 30 della L. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore a livello aziendale derivanti da accordi formalmente sottoscritti e saranno armonizzate a tale livello. Nelle Aziende cooperative fino a 15 dipendenti, ove interessate ad una contrattazione di Secondo Livello territoriale per comparto merceologico a norma dei punti C) e B) rispettivamente degli articoli 2 e 4 (struttura della contrattazione e procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello) potranno essere elette Rappresentanze sindacali unitarie di comparto per area territoriale, mutualizzando tra le imprese interessate i conseguenti oneri per i permessi retribuiti, secondo procedure dalle stesse parti definite. In tal caso ai rappresentanti di comparto merceologico per area territoriale, eletti tra i dipendenti delle federazioni nazionali di categoriacooperative interessate, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino ad 8 ore mensili per il disimpegno delle loro funzioni. Nel caso in cui tale elezione interaziendale o di comparto merceologico territoriale non sia possibile, potrà essere eletto un massimo delegato in ciascuna Azienda con più di 10 giorni per ciascun anno per partecipare 5 dipendenti con diritto a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali 8 ore di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorativepermesso mensili.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al precedente punto 1 del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori membri I dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali potranno fruire di organi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.retribuiti
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali interni ed esterni nella misura di 8 ore al mese previsti dall'art. 23 della legge 20 Maggio 1970 n° 300; eventuale monte ore aggiuntivo verrà discusso ed eventualmente concordato dalle parti firmatarie nell’ambito della costituzione dell'Ente Bilaterale di cui al precedente punto 1 del presente articolo all'art. 50 e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessatesue auspicate articolazioni territoriali.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta Potranno inoltre accedere a permessi sindacali nella misura di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima 8 ore retribuite al mese previsti dall'art. 30 della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione legge 20 maggio 1097 n. 300 i componenti degli organi dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.direttivi provinciali e nazionali della
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del Organizzazione Sindacale firmataria il presente CCNLcontratto collettivo.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali I nominativi dei componenti dei direttivi provinciali e nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970al comma precedente, n. 300 ed al T.U. approvato titolari dei permessi di cui sopra, dovranno essere comunicati con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioniapposito elenco alla Direzione aziendale all'inizio di ogni anno; eventuali variazioni all'elenco dovranno essere comunicati tempestivamente.
6. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali, nonché salvo comprovati casi di urgenza, dovranno chiedere il permesso sindacale retribuito con quelli che dovessero derivare da disposizioni un preavviso minimo di legge24 ore, se interno, e di 48 ore se esterno.
7. I La richiesta di permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione esterni a favore dei componenti degli organi direttivi di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) secondo comma del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio articolo, dovrà essere presentata dalla relativa Organizzazione sindacale alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattualiDirezione aziendale in forma scritta con preavviso di almeno 48 ore.
8. A livello aziendale, Prima di concedere il permesso la Direzione aziendale verificherà la compatibilità dell'assenza con le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi ragioni tecniche e le relative modalità organizzative e produttive del reparto di computo, di fruizione e di retribuzioneappartenenza.
9. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai Potranno essere utilizzati permessi sindacali stipulati tra le parti non retribuiti, in particolare nel caso di partecipazioni a livello riunioni con la Direzione aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNLqualora fosse esaurito l’intero monte ore.
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Samples: Employment Agreement
Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori membri di organi organismi direttivi nazionali o provinciali ed ai delegati aziendali, debbono essere concessi permessi retribuiti per l’espletamento delle confederazioni sindacaliattività inerenti le loro funzioni. Tali permessi saranno pari a undici ore mensili per i lavoratori membri di organismi direttivi sindacali provinciali, delle federazioni nazionali regionali o nazionali; i permessi stessi possono essere cumulati entro il periodo massimo di categoriaun trimestre. Per i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di quattro ore mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un quadrimestre. I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a dieci giorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro ventiquattro ore prima quando trattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti, evitando possibilmente che l’assenza avvenga durante il periodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più rappresentanti sindacali della stessa azienda. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e 81 relativi alla comunicazione dei sindacati regionali/territoriali nominativi dei delegati di azienda, la notificazione dei nominativi dei lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o provinciali, deve essere effettuata con lettera dalle Organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al precedente punto 1 datoriali firmatarie del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosicontratto), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
4ai dirigenti stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi diritti di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendalidecorrono dalla data in cui perviene la comunicazione. Le Organizzazioni provinciali datoriali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) spettanti ai sensi del presente CCNL e articolo non subiranno variazioni nella loro entità in caso di successione nella carica. Per le aziende ove sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattualistate costituite le RSU si rinvia all’apposito Protocollo (vedi Allegato n. 19).
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
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Permessi sindacali. 1. Ai lavoratori membri La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di organi direttivi lavoro, così come previsto dall’articolo 10, comma 1 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali siglato in data 7 agosto 1998 , e successive modificazioni ed integrazioni, compete con le modalità e nelle quantità previste dall’accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative: - dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l’elezione delle RSU siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro; - delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art.9, comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999; - componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività ed organizzazioni sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo categorie rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di tre giornate lavorativecui alla lettera a) o quelli dei due precedenti alinea.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali L’Azienda comunica entro il 31 gennaio di cui al precedente punto 1 ogni anno, sulla base del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti CCNQ vigente il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 monte ore prima della data prevista dell’assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
7. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero annuo dei permessi spettanti alle diverse organizzazioni sindacali e le relative modalità la quota di computopermessi spettanti alla RSU. La RSU provvederà entro i 30 giorni successivi a definire la ripartizione delle quote di sua competenza, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti comunicandolo alla data di stipula S.O.C. PERSONALE/S.O.S. Amministrazione del presente CCNLpersonale.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Di Lavoro