Common use of Personale del Fornitore Clause in Contracts

Personale del Fornitore. Il Fornitore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente Capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio. Inoltre il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale: indossi divisa idonea, differenziata da quelle del personale delle Aziende, o da altri operatori del Fornitore adibiti ad altre mansioni; sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale; segnali al Referente dell Azienda le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio. Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del servizio il personale della Fornitore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle Aziende. Le Aziende hanno facoltà di richiedere al Fornitore la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 300/ 1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro. Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando le Aziende da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio. Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato e alle istruzioni/ norme di comportamento previste all interno delle singole Aziende sanitarie

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Personale del Fornitore. Nel caso in cui il contratto preveda il servizio di manutenzione e/o assistenza tecnica e/o il servizio d’assistenza sistemistica, detti servizi dovranno essere direttamente forniti da personale specializzato del Fornitore. Pertanto, per detti servizi, al Fornitore è fatto divieto di nominare rappresentanti, delegare o affidare a terzi, in tutto o in parte, l’incarico per la fornitura delle prestazioni oggetto dell’ordine, pena l’annullamento dell’ordine stesso senza il riconoscimento delle prestazioni eventualmente fornite. Il Fornitore, per il proprio personale, s’impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di legge, fiscali, previdenziali ed assistenziali, ed a corrispondere al personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dallo specifico Contratto Collettivo di Lavoro. Il Fornitore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità, in materia di contratti di lavoro. Il Fornitore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza provvedere all’esecuzione del contratto con personale idoneo, di comprovate capacità e sul rispetto adeguato qualitativamente e numericamente alle esigenze connesse agli obblighi derivanti da parte contratto. Il Fornitore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dell’esecuzione del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente Capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, contratto si trovi a dover modificare le sue previsioni iniziali relative al personale. A nessun effetto saranno considerati come dipendenti dell’ AU coloro della cui opera si avvarrà il Fornitore ai fini dell’espletamento di una corretta quanto ad esso affidato, intendendosi l’AU del tutto estraneo rispetto ad ogni e puntuale esecuzione del servizio. Inoltre qualsiasi rapporto intercorrente fra il Fornitore medesimo e le persone anzidette. Il suddetto personale - che è tenuto ad osservare un contegno irreprensibile ed improntato alla massima correttezza - deve assicurarsi che essere di gradimento dell’AU, il proprio personale: indossi divisa idoneaquale ha diritto di ottenere, differenziata da quelle su semplice richiesta, l’allontanamento dal luogo di lavoro e l’immediata sostituzione di qualunque dipendente del personale Fornitore, senza rispondere delle Aziende, o da altri operatori del Fornitore adibiti ad altre mansioni; sia munito conseguenze di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale; segnali al Referente dell Azienda le anomalie rilevate durante lo svolgimento del serviziotale sostituzione. Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione Fornitore, incaricato dello svolgimento delle attività all’interno dei locali indicati dall’AU dovrà essere munito di cartellino identificativo riportante: nome del dipendente, foto formato tessera, ragione sociale della ditta di appartenenza e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento numero di matricola del servizio il personale della Fornitore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle Aziende. Le Aziende hanno facoltà di richiedere al Fornitore la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 300/ 1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro. Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando le Aziende da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio. Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato e alle istruzioni/ norme di comportamento previste all interno delle singole Aziende sanitariedipendente.

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Personale del Fornitore. Per garantire la qualità del servizio, il Fornitore deve curare al massimo la scelta del proprio personale, che dovrà essere accuratamente formato. Il personale che il Fornitore impegnerà nell’espletamento del servizio di portierato deve essere di comprovata moralità e in possesso di competenze e professionalità necessari ad espletare correttamente le attività richieste; inoltre, dovrà essere in grado di utilizzare programmi per personal computer di videoscrittura, apparati telefonici di centralino. Le risorse umane dovranno essere adeguatamente formate e periodicamente sottoposte a corsi di aggiornamento secondo quanto disciplinato dal paragrafo Formazione e offerto dal Fornitore nella propria offerta tecnica. Il Fornitore deve, a proprie spese, fornire al personale una divisa decorosa ed adeguata alle funzioni da svolgere che dovrà essere composta da pantaloni/gonna e giacca/cardigan entrambi di colore blu/grigio, camicia/polo di colore bianco/azzurro, secondo quanto concordato con l’Amministrazione Contraente. Il Fornitore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti comunicare per iscritto all’Amministrazione Contraente i nominativi delle persone impiegate nel servizio di esecuzione del servizio specificati nel presente Capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio. Inoltre il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale: indossi divisa idonea, differenziata da quelle del personale delle Aziende, o da altri operatori del Fornitore adibiti ad altre mansioni; sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale; segnali al Referente dell Azienda le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizioportierato. Il personale del Fornitore deve deve: − avere cura della propria divisa che dovrà essere sempre pulita e indossata tenendo ben in vista i contrassegni; − esibire l’apposito tesserino identificativo provvisto di fotografia, in modo che risulti immediatamente riconoscibile e che sia identificabile l’azienda di appartenenza; − svolgere i compiti inerenti al servizio con cura e attenzione e mostrare sempre la massima disponibilità e gentilezza nei confronti degli utenti esterni e dei dipendenti dell’ente; − esprimersi correttamente in lingua italiana; − avere conoscenze informatiche di base; − tenere un comportamento atteggiamento consono all'immagine ed alla funzione dell’Amministrazione Contraente, mantenendo un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi di tutti coloro che frequentano le sedi; − svolgere il servizio negli orari prestabiliti evitando di intrattenersi con altre persone, eccezione fatta per i motivi inerenti al servizio; − rispettare le disposizioni sul servizio seguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite; − non divulgare notizie su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e le attività svolte dall'Amministrazione Contraente, salvo quelle indicate dall'Amministrazione stessa; − custodire con responsabilità e utilizzare correttamente le chiavi e i dispositivi di apertura consegnati dall’Amministrazione Contraente per l'accesso ai locali delle sedi; − impedire l’accesso ai locali dove si svolge il servizio a persone non addette; − osservare scrupolosamente le norme che vigono nelle sedi delle Amministrazioni Contraenti, ivi inclusi i plessi universitari, e tenere un contegno improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del servizio il personale della Fornitore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle Aziende. Le Aziende hanno facoltà di richiedere al Fornitore la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 300/ 1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro. Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando le Aziende da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizioirreprensibilità. Il Fornitore è comunque responsabile tenuto ad assicurare la completa disponibilità circa gli spostamenti del comportamento proprio personale nelle varie sedi a seconda delle esigenze dell’Amministrazione Contraente. Potranno essere definiti e quantificati, d’intesa tra Amministrazione Contraente e Fornitore, orari diversi e servizi supplementari rispetto al servizio di portineria. L’Amministrazione potrà altresì, in relazione alle proprie esigenze organizzative, stabilire una diversa ripartizione delle postazioni di svolgimento del servizio ovvero variare il numero delle postazioni medesime. Il Fornitore dovrà provvedere all'allontanamento di quegli addetti al servizio i quali o per cattivo contegno o per incapacità o inidoneità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, non dovessero compiere il loro dovere. Il Fornitore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale o alle cose dell'Amministrazione Contraente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e dipendenti, nell'espletamento delle eventuali loro inosservanze alle norme prestazioni oggetto del presente Capitolato appalto, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione da ogni pretesa che le venga mossa. L'Amministrazione Contraente è in ogni caso sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato e, in presenza di particolari esigenze, si riserva di apportare tutte quelle variazioni che riterrà opportune per rendere il servizio più rispondente alle istruzioni/ norme di comportamento previste all interno delle singole Aziende sanitarieproprie esigenze.

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