Common use of Piani di sicurezza Clause in Contracts

Piani di sicurezza. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: – eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento; – un piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : •verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. •Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:

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Piani di sicurezza. Il piano Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni di Coordinamento (PSC), nei casi in cui è previsto, e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituisconol Piano Operativo di Sicurezza (POS), pena la nullità sono parte integrante del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L’appaltatoreL'Appaltatore, entro trenta il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione delle opere dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna stipula del contratto, deve presentare all’ Istituto: - il Piano Operativo di Sicurezza; - copia del Piano di lavoro per bonifica di amianto già presentato all’ASL per l’approvazione corredato di prova dell’avvenuta presentazione. L’appaltatore nel Piano Operativo della Sicurezza dovrà indicare il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico abilitato e iscritto al proprio Albo professionale. Prima dell'inizio dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: – eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento; – un piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al l'impresa aggiudicataria trasmette il Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto (di cui all'artalle eventuali imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa subappaltatrice trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza all’ Impresa appaltatrice la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio P.O.S., lo trasmette per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare l’approvazione al Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessol’Esecuzione. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi Entro 15 (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.quindici) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che giorni il Coordinatore della Sicurezza in fase sicurezza per l’esecuzione provvederà ad approvare gli elaborati o ad inviare all’appaltatore le dovute osservazioni e richieste di progettazione è l’ingmodifica, se necessarie. Xxxxxxx Xxxxx; - che il I lavori avranno inizio dopo l’approvazione del Coordinatore della Sicurezza in fase per l’esecuzione. Le rimozione dei materiali contenenti amianto non potrà avvenire prima dell’approvazione del relativo piano di esecuzione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : •verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione lavoro da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. •Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:dell’ASL.

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Piani di sicurezza. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del L’Impresa si obbliga a presentare alla Stazione Appaltante contestualmente al progetto esecutivo costituisconoil Piano di Coordinamento e Sicurezza redatto nel rispetto delle prime indicazioni contenute nello specifico allegato al Progetto Preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante, pena la nullità del contratto tenendo conto delle particolari tecniche produttive o costruttive nonché dallo sviluppo delle lavorazioni e delle ditte - subappaltatrici e non – impiegate nelle varie fasi di appalto, parte integrante dei documenti contrattualilavorazione. L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere ai sensi dell’art. 131 c. 2 lettera c) del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, deve predisporre e comunque consegnare alla stazione appaltante, anche il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 89 c. 1 lettera h) D.Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni e, prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: – Lavori può presentare eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; – un . Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano operativo complementare e di dettaglio al piano di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle e di coordinamento e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Anche tutte le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) devono predisporre il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, redatto con riferimento allo specifico cantiere, che deve essere trasmesso al coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dei lavori rispettivi lavori. L’appaltatore e finalizzato alle definizioni le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di dettaglio materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 e successive e modifiche ed integrazioni. Le imprese esecutrici possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte motivate di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza di coordinamento, ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. In merito all’accoglimento o al rigetto delle attività proposte presentate, il coordinatore si pronuncia tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere. Le eventuali violazioni decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Prima della consegna dei lavori l’appaltatore deve trasmettere il piano di sicurezza e coordinamentodi coordinamento a ciascuna delle altre eventuali imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, i quali devono fornire esplicita accettazione del piano stesso. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle varie imprese esecutrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei suddetti Piani da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno costituiscono causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : •verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. •Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:

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Piani di sicurezza. Il piano Limitatamente ai soli lavori classificabili di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgsedilizia o ingegneria civile di cui al D.Lgs 81/2008 - all. 494/96 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituisconoX, pena la nullità l’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltante, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, la seguente documentazione: • Piano di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: – eventuali proposte integrative Sicurezza Sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento; – un piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 Coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il D.Lgs 81/08; • un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome dell’appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. In ordine al rischio di schiacciamento per ribaltamento l’Impresa esecutrice dei lavori è tenuta all’esclusivo utilizzo di mezzi dotati di dispositivi tipo FOPS e ROPS, i mezzi dovranno essere esclusivamente di tipo con cabina chiusa per proteggere l’operatore anche dall’esposizione a polveri e rumore. Le gravi o ripetute violazioni da considerare come piano complementare parte dell’Appaltatore sono causa di dettaglio risoluzione del piano contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione risoluzione è demandata a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 494/96 n. 50/2016 e s.m.i., successive modificazioni ed integrazioni. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore del cantiere. I piani di sicurezza messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto comunque a presentare un Piano curare il coordinamento di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamentotutti i subappaltatori operanti nel cantiere, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatorerendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessodetto obbligo incombe al mandatario. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo direttore tecnico di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del cantiere è responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 rispetto del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : •verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione piano da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. •Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare al Committente o al responsabile impegnate nell'esecuzione dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:.

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Piani di sicurezza. Il piano Prima della stipula del contratto l’Appaltatore redige e consegna al Comune il documento di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi valutazione dei rischi (D.V.R.), di cui all’art. 28 del D.Lgs. 494/96 81/2008. Le prestazioni da effettuarsi nelle aree di pertinenza delle scuole dovranno essere eseguite, quanto più possibile, fuori dall’orario scolastico per non creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attività scolastiche. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del DEC, con i Dirigenti Scolastici per la definizione dei giorni, degli orari. Le prestazioni da attuarsi presso le aree di pertinenza di strutture comunali date in gestione ad altri soggetti (es. associazioni, società, ecc.), nonché presso giardini e successive modificazioni parchi pubblici dovranno essere eseguite in assenza di fruitori od in orari di minor utilizzo da parte degli utenti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del DEC. L’Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei servizi di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile (eventuale) e gli Enti assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è obbligato, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi. In caso di inosservanza degli obblighi retributivi e contributivi, anche nei confronti dei dipendenti dell’/degli eventuale/i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione subappaltatore/i, si applica l’art.30 commi 5 e 6 del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto Codice. Tanto l’Impresa subappaltatrice quanto l’Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: – eventuali proposte integrative del piano misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse. L’Appaltatore sarà obbligato a segnalare al DEC entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del verificarsi dell’evento, eventuali infortuni occorsi ai propri dipendenti ed incidenti con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni. Le gravi e coordinamento; – un piano operativo ripetute violazioni in materia di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessato, da parte dell’Appaltatore costituiranno causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare contratto con le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (modalità di cui all'artall’art. 12 108, c. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessoCodice. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito DEC e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing(se nominato), ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei documenti della sicurezza. Xxxxxxx Xxxxx; - Gli oneri per l’applicazione delle misure di aver preso visione sicurezza previste nei relativi piani sono stimati in € 3.544,88 e non sono soggetti a ribasso d’asta. Nel caso di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008, la Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavoriesecuzione, ove previsto : •verificheràè fatto obbligo all'affidatario di predisporre, tramite opportune azioni di coordinamento e controlloprima dell’inizio degli interventi relativi all’ordinativo stesso, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà il piano operativo della sicurezza. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in operanti nel cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure al fine di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. •Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati rendere gli specifici piani redatti dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:presentato dall'affidatario.

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Piani di sicurezza. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: – eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento; – un piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesimaxxxxxxxx, dovrà presentare al Coordinatore per l’esecuzione (ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali osservazioni e/o integrazioni proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento coordinamento allegato al progetto (di cui all'artprogetto. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché L’Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere e nell’esecuzione dei lavoriinteressato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003 menzionato. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del "Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 494/96 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamentoCoordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare presentare, per mezzo dell’impresa affidataria, al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.LgsX.Xxx. 494/96 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - Consorzio Industriale Provinciale Oristanese e per esso in forza delle competenze attribuitegli il Presidente Pro tempore; • che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, Committente (ai sensi dell’art. 2 e 3 del 89 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.9 aprile 2008, n. 81) è - il sig. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx • che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 90 del D.Lgs. 494/96 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ingil sig. Xxxxxxx XxxxxXxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ingil sig. Xxxxxxx XxxxxXxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163163/2006 e s.m.i., assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: •verificherà• verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamentoCoordinamento di cui all’art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; •verificherà • verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezzaSicurezza; •adeguerà • adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzerà• organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; •sovrintenderà • sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà • controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. •Il Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a: •segnalare • segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a • a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale Provinciale del lavoroLavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato,., nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” redigere e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003consegnare:

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Piani di sicurezza. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto che farà parte integrante del contratto allegato al progetto, è predisposto ai sensi dell’art. 100 del D.LgsD.Lgs 81/2008 dal coordinatore della progettazione nominato dal Committente e potrà essere adeguato: ‐ prima dell’esecuzione dei lavori su proposta dell’impresa appaltatrice. 494/96 In nessun caso da eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; ‐ durante l’esecuzione dei lavori su proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori in relazione all’evoluzione dei lavori e successive modificazioni alle eventuali modifiche intervenute. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante lavoratori autonomi sono tenuti a: ‐ attuare quanto previsto dai piani di sicurezza ‐ mettere a disposizione dei rappresentanti per la redazione sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori il piano della sicurezza ed adempiere a quanto previsto dall’art. 101 del progetto esecutivo costituisconoD.Lgs 81/2008. Per i cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89, pena la nullità del contratto decreto legislativo n. 81/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L’appaltatorepredisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dell’inizio dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici Xxx X.xxx Xxxxx x.00 00000 Xxxxxxxxx (XX) Tel.Fax 0000.000000 eventuali proposte integrative del xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento; – un di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4‐bis, e 5, comma 1‐bis, del D.Lgs 494/96 testo attualmente in vigore. In entrambi i casi, infine, prima dell’inizio dei lavori, i datori di lavoro delle imprese esecutrici redigono il piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’esecuzione dei lavori e nell’organizzazione del cantiere di cui all’art. 2, comma 1 lettera f. ‐ ter del D.Lgs.528/99,testo attualmente in vigore e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio lo trasmettono al direttore dei lavori ovvero in corso d’opera, le ed al coordinatore per l’esecuzione. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : •verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto e il fascicolola redazione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza operativi costituiscono, limitatamente al cantiere interessato, adempimento delle disposizioni di cui all’art. 4 commi 1, 2 e 7 e dell’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs 626/94,testo attualmente in vigore. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori nominato dal Committente, procede alla verifica dell’applicazione del piano di sicurezza attraverso moduli di programmazione dell’attività di cantiere e appositi giornalieri e sospende, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. •Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, lavorazioni fino alla verifica comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:

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Piani di sicurezza. Il piano Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori ed in particolare il D.L.vo 494/96, il D.L.vo 626/94, il D.P.R. 222/03.e la L.R. 27/94 e coordinamento redatto ai loro successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art.131 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituisconoCodice dei contratti, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L’appaltatorel'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere 30 gg. dalla data di adozione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltantelavori, la seguente documentazione: – eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del D.Lvo. 494/96; – un piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome dell'Appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggiocoordinamento. L’Impresa, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi di quanto disposto al comma 5 dell’art.12 del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. D.Lvo 494/96 e s.m.i.dal comma 4 dell’art.131 del Codice dei contratti, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamentopotrà presentare, prima dell’inizio dei lavori ovvero in o nel corso d’operadegli stessi, le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte eventuale proposta di modificazioni modificazione o integrazioni integrazione al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne sicurezza e coordinamento fornito dall'Amministrazione ove ritenga di potere meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza e con riferimento a particolari modalità esecutive, all’impiego di maestranze specializzate, alle tipologie di macchine operatrici, attrezzature, strumentazioni che potranno utilizzarsi per l’esecuzione dei lavori, nonché per quanto altro fosse ritenuto utile per adeguare i contenuti del piano alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia dell’Impresa e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed Le eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., consegnare variazioni proposte dall’Impresa al Direttore dei lavori e al Coordinatore coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente assumeranno efficacia solo previa accettazione da parte di quest’ultimo. In nessun caso, le eventuali modifiche e/o integrazioni possono giustificare variazione dei prezzi pattuiti nel verbale di consegnacontratto. Ai sensi ed agli effetti del comma 3 dell’art.131 del Codice dei contratti, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime i piani di sicurezza sono parte integrante del lavorocontratto di appalto e le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Impresa, ai previa formale costituzione in mora, costituiranno causa di risoluzione del contratto. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore del cantiere e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. Ai sensi del c.1 lett. b) dell’art. 5 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui l'Appaltatore si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato impegna ad uniformare le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore lavorazioni alle prescrizioni imposte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : •verificherà, tramite opportune azioni qualora questo rilevi la necessità di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano adeguare i piani di sicurezza e coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. •Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimentomodifiche intervenute, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoroche ciò comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione. In caso di pericolo grave ed imminentesubappalto il coordinatore per l’esecuzione dei lavori verificherà le interferenze di fasi lavorative eseguite dalle diverse Imprese ovvero da lavoratori autonomi presenti simultaneamente sul cantiere e l’utilizzo comune di impianti, direttamente riscontratoattrezzature, egli potrà sospendere infrastrutture, mezzi logistici, dispositivi di protezione collettiva, ecc. Sulla base della verifica disporrà le singole lavorazionimisure di coordinamento e cooperazione fra le Imprese al fine della prevenzione dai rischi risultanti dalla loro presenza simultanea. L’Impresa durante l’esecuzione dell’opera, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore oltre al rispetto di quanto disposto nei piani di sicurezza, è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 obbligata all’applicazione delle misure generali di tutela dai rischi indicati all’art.8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle 494/96 ed agli ulteriori obblighi di cui all’art. 9 dello stesso decreto. L’Impresa non può ritenersi proposte integrativemero esecutoreo nel “piano delle opere ed è quindi ritenuta corresponsabile di tutti i contenuti dei piani di sicurezza sostitutivo” e di tutti gli effetti diretti nel “piano operativo caso in cui, accertata l’eventuale presenza di sicurezza”rischi non contemplati nei piani, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:prosegua nell’esecuzione delle fasi di lavoro senza darne comunicazione al coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite il proprio rappresentante della sicurezza dei lavoratori.

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Samples: Accordo Bonario

Piani di sicurezza. Con la presentazione dell’offerta la Ditta aggiudicataria ha assunto l’onore completo a proprio carico di adottare, nell’esecuzione di tutti i sevizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull’Impresa, restandone sollevata l’Amministrazione comunale indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l’incidente. L’Appaltatore rimane obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati,tutte le norme in materia antinfortunistica. L’Appaltatore è, tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/08 e, quindi, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare la propria valutazione dei rischi con relativo piano di sicurezza, nonché l’eventuale piano di coordinamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 81/08. Tali documenti, qualora ritenuti lacunosi da parte dell’Amministrazione comunale devono essere aggiornati senza alcun maggior onore per l’Amministrazione comunale. In caso di mancato adempimento di tale obbligo l’Amministrazione comunale potrà richiedere di risolvere il rapporto contrattuale. In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni l’Amministrazione comunale avverte che nell’esecuzione del servizio potrà rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale indicativamente per le seguenti tipologie di attività (elenco non esaustivo): - movimentazioni o stoccaggi (DPI 81/08: scarpe di sicurezza con suola imperforabile), - manipolazioni di oggetti con spigoli vivi (DPI 81/08: bracciali), - lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavori (DPI 81/08: indumenti fosforescenti). Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell’Aggiudicatario per tutti i prestatori d’opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in subappalto od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità forma parte integrante del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: – eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento; – un piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiered’appalto. Le eventuali gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza e coordinamentostesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno costituiscono causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo Contenuti minimi del Piano di Sicurezza ▪ Anagrafica dell’Impresa ▪ Organigramma dell’Impresa sia sul versante funzionale sia per la sicurezza e coordinamentola prevenzione infortuni ▪ Elenco del n. lavoratori dipendenti dell’Impresa e dedicati ai servizi di cui al presente ▪ Capitolato e degli eventuali prestatori d’opera o subappaltatori ▪ Elenco dei documenti di competenza dell’Appaltatore inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. Nei casi ▪ Dati inerenti l’organizzazione interna dell’Appaltatore in merito al sistema di sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/08; ▪ Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale a cui è prevista la redazione sono sottoposti i lavoratori nello svolgimento di servizi di igiene urbana;9999 ▪ Indicazione sulla gestione dei rifiuti da asportare ▪ Indicazioni e procedure sulle emergenze previste durante l’esecuzione dei servizi ▪ Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi ▪ Indicazione sulla segnaletica di sicurezza da prevedere sugli automezzi ▪ Indicazione sui requisiti tecnico-organizzativi subappaltati ▪ Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D. Lgs. 81/08 dei subappaltatori ▪ Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento▪ Elenco dei DPI specifici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore oltre a quelli di normale uso per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.ilavorazioni specifiche., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : •verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. •Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:

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Piani di sicurezza. Il piano Nel presente Appalto si prevede che le lavorazioni, essendo normalmente riferite a interventi puntuali di sicurezza manutenzione da definire volta per volta in funzione delle esigenze dell'Amministrazione, non comportino, nella generalità dei casi, né installazione di cantieri di entità superiore a 200 uomini-giorno né rischi particolari di cui all'Allegato II del D. L.vo n°81/2008 e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgss.m.i. 494/96 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna In considerazione che il cantiere per l’esecuzione dei lavori dovrà in questione non rientra tra quelli previsti dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. l’impresa è tenuta a redigere a propria cura e spese, ed a trasmettere alla stazione appaltante: – eventuali proposte integrative appaltante prima della stipula del contratto il “Piano di Sicurezza Sostitutivo” in base a quanto previsto al comma 2. lettera b) dell’art. 131 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; L’appaltatore dovrà nominare altresì, un Direttore Tecnico di cantiere quale responsabile del rispetto del piano di sicurezza e coordinamento; – un piano operativo da parte di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle tutte le imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e impegnate nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano . Il Piano di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi sostitutivo forma parte integrante del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgscontratto d’appalto. 494/96 e s.m.i., L’impresa è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, contenute nella normativa vigente. Redatto a cura e la tutela spese della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessoimpresa ai sensi del comma 2. lettera c) dell’art. 131 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx, redatto dall'Impresa Appaltatrice, deve essere consegnato all'Amministrazione almeno 15 giorni prima della consegna lavori. La dichiarazione dì accettazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo ed il Piano Operativo di Sicurezza (con il piano delle misure della sicurezza fisica dei lavoratori) dovrà essere consegnato e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi. L'eventuale mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza nonché la ripetuta inosservanza delle prescrizioni contenute in detti Piano di Sicurezza Sostitutivo e Piano Operativo di Sicurezza, così eventualmente integratopuò costituire motivo di rescissione anticipata del contratto in danno all'Appaltatore. In particolare, l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Impresa è, inoltre, obbligata ad osservare quanto segue: • la documentazione d’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro dieci giorni dalla data di consegna dei lavori; • la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere rispettato effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in modo rigoroso. E’ compito sede d’emissione dei certificati di pagamento; • il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori deve essere consegnato all'Amministrazione e onere dell’Appaltatore ottemperare messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri e del Coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi; • l'Appaltatore aggiornerà di volta in volta e coordinerà a sua cura il piano di sicurezza per tutte le disposizioni normative vigenti in campo Imprese operanti nel cantiere, al fine di sicurezza ed igiene rendere compatibili tra loro e coerenti con il piano generale, i piani specifici redatti dalle Imprese subappaltatrici; • nell'ipotesi d’associazione temporanea d’impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo; • il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del lavoro che rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. • ai sensi dell’Art. 4 del Capitolato Generale per gli concernono e che riguardano le proprie maestranzeappalti dei lavori pubblici, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresiD.M. LL.PP. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i., consegnare l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione comunale. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo del lavoro. Quando lo richieda, l’Amministrazione committente, previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante. Eventualmente il Direttore tecnico di cantiere può coincidere con il legale rappresentante dell’Appaltatore. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 - comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 - DPR 207/2010 l'Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulta di avere esaminato gli elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali della viabilità e delle aree verdi della città di Modugno, delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, i xxxxxx congruenti al Coordinatore progetto e nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterrà altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l’esecuzione copia l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. Inoltre lo stesso Appaltatore con la sottoscrizione del proprio Documento contratto dichiara di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime conoscere pienamente gli adempimenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza del lavorononché le particolari limitazioni da rispettare in merito ai mezzi d'opera che potranno essere usati; dichiara inoltre di aver tenuto conto, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.nella formulazione dell'offerta, in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. tempi contrattuali predeterminati per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto consegna e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti tutti gli oneri particolari di cui all'art. A.14 — Oneri ed obblighi diversi a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : •verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. •Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:carico dell'appaltatore.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Del Verde Pubblico Del Territorio Comunale Di Modugno Per La Durata Complessiva Di Anni 1 (Uno)

Piani di sicurezza. Con la presentazione dell’offerta la Ditta aggiudicataria ha assunto l’onore completo a proprio Con la presentazione dell’offerta la Ditta aggiudicataria ha assunto l’onore completo a proprio carico di adottare, nell’esecuzione di tutti i sevizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull’Impresa, restandone sollevata l’Amministrazione comunale indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l’incidente. L’Appaltatore rimane obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati,tutte le norme in materia antinfortunistica. L’Appaltatore è, tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/08 e, quindi, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare la propria valutazione dei rischi con relativo piano di sicurezza, nonché l’eventuale piano di coordinamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 81/08. Tali documenti, qualora ritenuti lacunosi da parte dell’Amministrazione comunale devono essere aggiornati senza alcun maggior onore per l’Amministrazione comunale. In caso di mancato adempimento di tale obbligo l’Amministrazione comunale potrà richiedere di risolvere il rapporto contrattuale. In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni l’Amministrazione comunale avverte che nell’esecuzione del servizio potrà rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale indicativamente per le seguenti tipologie di attività (elenco non esaustivo): - movimentazioni o stoccaggi (DPI 81/08: scarpe di sicurezza con suola imperforabile), - manipolazioni di oggetti con spigoli vivi (DPI 81/08: bracciali), - lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavori (DPI 81/08: indumenti fosforescenti). Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell’Aggiudicatario per tutti i prestatori d’opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in subappalto od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità forma parte integrante del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: – eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento; – un piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiered’appalto. Le eventuali gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza e coordinamentostesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno costituiscono causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo Contenuti minimi del Piano di Sicurezza  Anagrafica dell’Impresa  Organigramma dell’Impresa sia sul versante funzionale sia per la sicurezza e coordinamentola prevenzione infortuni  Elenco del n. lavoratori dipendenti dell’Impresa e dedicati ai servizi di cui al presente  Capitolato e degli eventuali prestatori d’opera o subappaltatori  Elenco dei documenti di competenza dell’Appaltatore inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. Nei casi  Dati inerenti l’organizzazione interna dell’Appaltatore in merito al sistema di sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/08;  Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale a cui è prevista la redazione sono sottoposti i lavoratori nello svolgimento di servizi di igiene urbana;  Indicazione sulla gestione dei rifiuti da asportare  Indicazioni e procedure sulle emergenze previste durante l’esecuzione dei servizi  Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi  Indicazione sulla segnaletica di sicurezza da prevedere sugli automezzi  Indicazione sui requisiti tecnico-organizzativi subappaltati  Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D. Lgs. 81/08 dei subappaltatori  Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento Elenco dei DPI specifici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore oltre a quelli di normale uso per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.ilavorazioni specifiche., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : •verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. •Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:

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Samples: comune.ceccano.fr.it

Piani di sicurezza. Il piano L’appaltatore ha l’obbligo di sicurezza redigere e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: – eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento; – consegnare un piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori ai sensi del Dlgs 81/2008.di sicurezza. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui al punto 3.1.1 dell’Allegato XV del DLgs 81/2008 e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantieres.m. Le eventuali violazioni del e i. Il piano operativo di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato sostitutivo di cui all’art. 49, previsto dall’art. 131, comma 2, lettera b), del DLgs 163/2006. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 26 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. elaborando di concerto con gli uffici della Fondazione E.N.P.A.I.A. il Piano Documento Unico di MontaggioValutazione dei Rischi per Interferenze DUVRI . Il D.Lgs. 81/2008 all’art. 26 impone al Datore di lavoro, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatorein caso di affidamento di lavori, nel caso servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno di luoghi di lavoro di cui sia responsabile, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo, di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In questo caso i lavori in datori di lavoro interessati dovranno cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.dell’appalto, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso coordinando informandosi reciprocamente anche al fine di adeguarne eliminare / ridurre i contenuti rischi dovuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto interferenze tra i lavori delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessodiverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo Datore di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : •verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, promuoverà la cooperazione ed il coordinamento delle attività sopraccitato, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per la prevenzione e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure eliminare / ridurre le interferenze (DUVRI). Tale documento sarà allegato al contratto di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. •Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare al Committente appalto o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:d’opera.

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Samples: Disciplinare Tecnico Per L’esecuzione Del Servizio

Piani di sicurezza. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lett. h) del d.lgs. 81/2008 s.m.i.. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs 81/2008 s.m.i., successive modifiche ed integrazioni, e contiene inoltre le notizie di cui allo stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgsin fase di progettazione, predisposto dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i cantieri nei quali intervengono più imprese, anche non contemporaneamente, costituisce elaborato contrattuale a disposizione dell’impresa aggiudicataria. 494/96 e successive modificazioni e Per i cantieri nei quali è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di comunicare i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituisconodati, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla ai soggetti indicati dalla stazione appaltante: – eventuali proposte integrative del , con preavviso minimo di 2 giorni lavorativi, utilizzando lo schema riportato nell’allegato A “FAC-SIMILE mail sicurezza”. In presenza di interventi urgenti od urgentissimi, la ditta aggiudicataria deve intervenire, nei tempi previsti, per le relative attività, con propri dipendenti, segnalando se necessario, con il citato modello A, i dati riferiti alla presenza anche non contemporanea di ulteriori imprese, con preavviso minimo di 2 giorni lavorativi. L’Appaltatore dovrà uniformarsi, armonizzando il proprio piano operativo di sicurezza al piano di sicurezza e coordinamento; – un piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (coordinamento di cui all'artall'articolo 100, comma 1 del d.lgs. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e 81/2008 s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ove previsto. L’Appaltatore è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza obbligato ad osservare scrupolosamente e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : •verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolomesso a disposizione da parte della Stazione Appaltante, in relazione all’evoluzione ai sensi del d.lgs. 81/2008 s.m.i.. Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore trasmette il piano di cui al comma 2 alle imprese esecutrici e alle eventuali modifiche; •organizzeràai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'Appaltatore, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiereil quale, la cooperazione ed il coordinamento previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle attività per la prevenzione suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficacicomunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. •Il Coordinatore L’Appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”coordinamento, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003nei seguenti casi:

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Samples: Lavori Di Pronto Intervento E Manutenzione Ordinaria Riparativa Presso Gli Edifici Aler O Da Essa Gestiti, Nell’ambito Delle u.o.g. Di

Piani di sicurezza. Il I lavori appaltati e regolati da singoli contratti attuativi devono prevedere la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, provvederà a trasmettere al CSE e al RUP il Piano Operativo di Xxxxxxxxx redatto in aderenza al PSC, per le attività che svolgerà in proprio e per le attività che intende subappaltare. Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: – eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento; – un o al piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamentosicurezza, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa costituiscono motivo di risoluzione del contratto. L’AppaltatoreL’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico dovrà redigere e consegnare all’Amministrazione, prima della consegna dei lavori eall’atto di stipula di ciascun contratto attuativo, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il proprio Piano Operativo di Sicurezza Xxxxxxxxx, redatto in conformità all’allegato XV del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia, per quanto attiene alle proprie le scelte autonome dell’Appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavorilavori che costituiscono oggetto dei contratti di Appalto specifici. Se questo obbligo non viene rispettato, da considerare come piano l’Amministrazione non procede alla consegna dei lavori e diffida l’Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’Amministrazione affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria. Successivamente, all’atto di stipula di ciascun contratto di Appalto specifico, e comunque prima dell’inizio delle attività ivi previste, l’Appaltatore provvederà ad aggiornare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, complementare e di dettaglio del piano al PSC, che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa al singolo contratto di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.LgsAppalto specifico. 494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano La vigilanza sull’osservanza dei Piani di Sicurezza Sostitutivo del Piano è affidata al CSE. L’Appaltatore di Sicurezza e coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano ciascun contratto di Sicurezza e CoordinamentoAppalto specifico può, prima dell’inizio dei lavori ovvero o in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori CSE proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine PSC. L’Appaltatore di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire ciascun contratto di Appalto specifico si impegna ad adeguare il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare proprio POS alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 imposte dal CSE, qualora questa rilevi e s.m.i.contesti, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, e possibilmente nel verbale insufficienze di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione qualunque genere del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : •verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. •Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimentostesso, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:che ciò comporti ulteriori oneri per l’Amministrazione.

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Piani di sicurezza. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituisconoL'Appaltatore, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: – eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento; – un piano ha depositato presso il Committente il proprio Piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 all'articolo 96, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza Testo Unico Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità responsabilità, nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come che formerà parte integrante del presente contratto d’appalto. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Documento di Valutazione dei Rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Nella stesura di tale piano complementare l’Appaltatore tiene conto della particolare situazione del cantiere inserito all’interno di dettaglio strutture occupate, prevedendo pertanto tutti quegli accorgimenti e precauzioni necessari per evitare di arrecare danni, disturbi o disagi al regolare svolgimento delle normali attività che dovranno proseguire senza intralci di alcun genere anche durante le fasi dei lavori. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del piano di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgsd.lgs. 494/96 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nell'allegato XIII “Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere” del medesimo d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. L’Appaltatore è tenuto comunque a presentare un Piano curare il coordinamento di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, tutte le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso operanti nel cantiere, al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro con il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : •verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. •Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoroPOS. In caso di pericolo grave ed imminenteRaggruppamento Temporaneo o di Consorzio di Imprese, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere detto obbligo incombe rispettivamente sull’Impresa mandataria capogruppo e sul Consorzio. Il Direttore di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:impegnate nell’esecuzione dei lavori.

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Piani di sicurezza. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione Entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattualicui al precedente art. L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere 1.2.3 e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltantelavori, l’Appaltatore redige e consegna all’Amministrazione: - eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamentocoordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza così come previsto dall’art. 131, c. 2, lett. a), del Codice; – un - in assenza del documento di cui al punto a), il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui all’articolo 131 c. 2 del D.Lgs . n. 163/06, contenente gli stessi elementi del PSC (allegato XXxxx X.Xxx. n. 81/08), con esclusione della stima dei costi della sicurezza piano di sicurezza e coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza. Il piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'artall’art. 12 89, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 494/96 81/2008 e s.m.i.) nonché . comprende il Piano Operativo documento di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del valutazione dei rischi di cui all’art. 28 dello stesso Decreto con riferimento allo specifico cantiere e nell’esecuzione deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. I piani di sicurezza di cui al c. 1 sono costituiti da relazioni tecniche, grafici e prescrizioni operative in relazione alle fasi critiche del processo di costruzione e, comunque, redatti almeno in conformità D. Lgs. n 81/08. Essi devono riportare le procedure esecutive e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessolavoratori. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, I piani di sicurezza di cui al c. 1 devono tenere conto anche dell’eventuale affidamento di opere in subappalto. L’Appaltatore dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a curare il coordinamento di tutte le disposizioni normative vigenti in campo eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere al fine di rendere le attività delle stesse compatibili fra loro e coerenti con i piani di sicurezza ed igiene presentati. Prima dell’inizio dei lavori, come specificato nel presente Capitolato d’Oneri, l’Appaltatore comunica al Responsabile del lavoro che gli concernono procedimento e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori e al il nominativo del Direttore tecnico di cantiere. Il Direttore dei lavori ovvero il Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ingqualora nominato vigilerà sull’osservanza dei piani di sicurezza. Xxxxxxx Xxxxx; - Il Direttore tecnico di aver preso visione cantiere sarà responsabile del Piano rispetto dei piani da parte di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato tutte le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. A pena di nullità del contratto, ove previsto : •verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolopiano operativo di sicurezza saranno allegati e formeranno parte integrante del contratto stesso. L’Appaltatore può presentare direttamente al Coordinatore per la sicurezza in esecuzione proposte motivate di modificazione o integrazione al piano di sicurezza e coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire condizioni di igiene e sicurezza in cantiere sulla base della propria esperienza, anche in relazione all’evoluzione seguito alla consultazione preventiva obbligatoria dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzeràrappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. L’Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione si pronunci tempestivamente, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, la cooperazione ed il coordinamento sull’accoglimento ovvero sul rigetto delle attività proposte presentate. Le decisioni del Coordinatore per la prevenzione sicurezza in esecuzione sono vincolanti per l’Appaltatore. L’eventuale accoglimento delle proposte presentate non giustificherà variazioni o adeguamenti dei prezzi e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, del corrispettivo pattuiti. Gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. •Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare al Committente o al responsabile dei lavoridell’Appaltatore, previa contestazione scrittaformale costituzione in mora dell’interessato, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la costituiranno causa di risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:.

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Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato rientra nelle ipotesi di cui all’art.90 comma 3 del D.Lgs.81/2008. Il piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 del D.LgsD.Lgs.81/2008. 494/96 L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattualisenza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto piano. L’appaltatore, L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: – eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento; – un piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero (o in corso d’opera), le imprese esecutrici possono presentare può trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte integrative o di modificazioni o integrazioni modifica al suddetto piano loro trasmesso al fine ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatoredell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel lavoratori. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto è obbligato a redigere e consegnare un piano stessooperativo di sicurezza ai sensi dell’art.96 comma 1 del D.Lgs.81/2008. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo piano operativo di sicurezza ed igiene del lavoro o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, dallo stesso Appaltatore anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresidal Progettista. Gli oneri per la sicurezza rimarranno invariabili. In particolare l’Appaltatore dovrànessun caso le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara, nell’ottemperare alle prescrizioni salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’opera. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del D.Lgscontratto. 626/94 e s.m.i.L'Impresa, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio tutta la durata dei lavori, è tenuta a nominare, in qualità di proprio rappresentante e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di preposto alla sicurezza del lavoroe salute dei lavoratori, ai sensi del D.LgsD.Lgs.81/2008, un direttore unico del cantiere, nella persona di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. 494/96 In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e s.m.i.recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 modo che, anche in occasione di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.ivisite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellato.) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : •verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. •Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:

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