Common use of Piani di sicurezza Clause in Contracts

Piani di sicurezza. Limitatamente ai soli lavori classificabili di edilizia o ingegneria civile di cui al D.Lgs 81/2008 - all. X, l’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltante, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, la seguente documentazione: • Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 81/08; • un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell’appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. In ordine al rischio di schiacciamento per ribaltamento l’Impresa esecutrice dei lavori è tenuta all’esclusivo utilizzo di mezzi dotati di dispositivi tipo FOPS e ROPS, i mezzi dovranno essere esclusivamente di tipo con cabina chiusa per proteggere l’operatore anche dall’esposizione a polveri e rumore. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è demandata a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore del cantiere. I piani di sicurezza messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

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Samples: Appalto

Piani di sicurezza. Limitatamente ai soli lavori classificabili di edilizia o ingegneria civile di cui al D.Lgs 81/2008 - all1. X, l’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltante, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, la seguente documentazione: • Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando questo non sia Per cantieri ove previsto ai sensi del D.Lgs 81/08; • un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell’appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. In ordine al rischio di schiacciamento per ribaltamento l’Impresa esecutrice dei lavori è tenuta all’esclusivo utilizzo di mezzi dotati di dispositivi tipo FOPS e ROPS, i mezzi dovranno essere esclusivamente di tipo con cabina chiusa per proteggere l’operatore anche dall’esposizione a polveri e rumore. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è demandata a quanto previsto dall’art. 108 norma del D.Lgs. n. 50/2016 81 del 2008 è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e successive modificazioni ed integrazionicomunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza Tale piano è affidata al Direttore del cantiere. I piani di sicurezza messi consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatariodall’appaltatore. Nell'ipotesi L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di raggruppamento temporaneo sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per cantieri ove previsto il piano di sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. 3. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di consorziointegrazione al piano di sicurezza di coordinamento, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere è responsabile del rispetto del piano sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Piani di sicurezza. Limitatamente ai soli lavori classificabili di edilizia o ingegneria civile di cui al D.Lgs 81/2008 - all. X, l’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltante, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, la seguente documentazione: • Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando questo non sia Per cantieri ove previsto ai sensi del D.Lgs 81/08; • un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell’appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. In ordine al rischio di schiacciamento per ribaltamento l’Impresa esecutrice dei lavori è tenuta all’esclusivo utilizzo di mezzi dotati di dispositivi tipo FOPS e ROPS, i mezzi dovranno essere esclusivamente di tipo con cabina chiusa per proteggere l’operatore anche dall’esposizione a polveri e rumore. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è demandata a quanto previsto dall’art. 108 norma del D.Lgs. n. 50/2016 81 del 2008 è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e successive modificazioni ed integrazionicomunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza Tale piano è affidata al Direttore del cantiere. I piani di sicurezza messi consegnato alla Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatariodall’appaltatore. Nell'ipotesi L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di raggruppamento temporaneo sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per cantieri ove previsto il piano di sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Amministrazione Comunale. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di consorziointegrazione al piano di sicurezza di coordinamento, detto obbligo incombe nei seguenti casi: - per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; - per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al mandatariocomma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. 131 del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavoriD.Lgs. 163/2006.

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Samples: Appalto

Piani di sicurezza. Limitatamente L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante, ai soli lavori classificabili sensi dell’art.100 D.Lgs 09.04.2008 n°81. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di edilizia esecuzione una o ingegneria civile più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al D.Lgs 81/2008 - allcomma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte. XQualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, l’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltantelettera b), contestualmente alla stipula le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del contratto d'appaltocorrispettivo. Nei casi in cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la seguente documentazione: • Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 81/08; • un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell’appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. In ordine al rischio di schiacciamento per ribaltamento l’Impresa esecutrice dei lavori è tenuta all’esclusivo utilizzo di mezzi dotati di dispositivi tipo FOPS e ROPS, i mezzi dovranno essere esclusivamente di tipo con cabina chiusa per proteggere l’operatore anche dall’esposizione a polveri e rumore. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione disciplina delle cause di risoluzione è demandata a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore del cantiere. I piani di sicurezza messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavorivarianti.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Piani di sicurezza. Limitatamente L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza, ai soli lavori classificabili sensi del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di edilizia esecuzione una o ingegneria civile più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L’Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’Appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, le proposte si intendono accolte. Nei casi di cui al D.Lgs 81/2008 - all. X, l’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltante, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, la seguente documentazione: • Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 81/08; • un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell’appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. In ordine al rischio di schiacciamento per ribaltamento l’Impresa esecutrice dei lavori è tenuta all’esclusivo utilizzo di mezzi dotati di dispositivi tipo FOPS e ROPS, i mezzi dovranno essere esclusivamente di tipo con cabina chiusa per proteggere l’operatore anche dall’esposizione a polveri e rumore. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione comma 2 lettera a) l'eventuale accoglimento delle cause di risoluzione è demandata a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioniintegrazioni non potrà in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, nè maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. La vigilanza sull’osservanza dei piani Viceversa, qualora le modificazioni ed integrazioni proposte dall'Appaltatore avessero come risultato l'oggettiva diminuzione degli oneri a carico dell'impresa o, comunque, l'introduzione di sicurezza è affidata misure alternative di minore onerosità, e ciò fosse accettato dal coordinatore, si procederà ai necessari conguagli ed alla diminuzione degli oneri per la sicurezza, applicando la disciplina delle varianti. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine stabilito dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 5 giorni lavorativi nei casi di cui al Direttore del cantierecomma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. I piani Nei casi di sicurezza messi cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a disposizione carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavorivarianti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piani di sicurezza. Limitatamente ai soli lavori classificabili di edilizia o ingegneria civile Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato rientra nelle ipotesi di cui all’art.90 comma 3 del D.Lgs.81/2008. Il piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/2008. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto piano. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori (o in corso d’opera), può trasmettere al D.Lgs 81/2008 - allCoordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte integrative o di modifica al piano ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. X, l’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltante, contestualmente alla L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto d'appalto, la seguente documentazione: • Piano è obbligato a redigere e consegnare un piano operativo di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando questo non sia previsto sicurezza ai sensi dell’art.96 comma 1 del D.Lgs 81/08; • un Piano Operativo D.Lgs.81/2008. Il piano operativo di Sicurezza sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri per quanto attiene alle scelte autonome dell’appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavorila sicurezza rimarranno invariabili. In ordine al rischio nessun caso le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di schiacciamento per ribaltamento l’Impresa esecutrice dei lavori è tenuta all’esclusivo utilizzo gara, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’opera. In caso di mezzi dotati accertata inosservanza delle norme di dispositivi tipo FOPS e ROPSsicurezza, i mezzi dovranno essere esclusivamente di tipo con cabina chiusa per proteggere l’operatore anche dall’esposizione a polveri e rumorepagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi o e ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore sono dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Impresa, previa costituzione per tutta la durata dei lavori, è tenuta a nominare, in mora. La definizione delle cause qualità di risoluzione è demandata a quanto previsto dall’art. 108 proprio rappresentante e di preposto alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore D.Lgs.81/2008, un direttore unico del cantiere, nella persona di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. I piani di sicurezza messi a disposizione delle autorità competenti preposte In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle verifiche ispettive di controllo estremità dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento , dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di tutti i subappaltatori operanti nel cantiereun sostituto, al fine in modo che, anche in occasione di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavorivisite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellato.

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Samples: Contract for Public Works

Piani di sicurezza. Limitatamente ai soli L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori classificabili di edilizia o ingegneria civile di cui al D.Lgs 81/2008 - all. X, l’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltante, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, dal coordinatore per la seguente documentazione: • Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando questo non sia previsto sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08; • un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell’appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. In ordine al rischio di schiacciamento per ribaltamento l’Impresa esecutrice dei lavori è tenuta all’esclusivo utilizzo di mezzi dotati di dispositivi tipo FOPS e ROPS, i mezzi dovranno essere esclusivamente di tipo con cabina chiusa per proteggere l’operatore anche dall’esposizione a polveri e rumore. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è demandata a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La vigilanza sull’osservanza dei piani Per cantieri ove previsto il piano di sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, l’appaltatore è affidata al Direttore del cantiere. I piani obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza messi e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 1) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 2) per garantire il rispetto delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di controllo dei cantierisicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'appaltatore è tenuto ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore le proposte si intendono accolte. L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a curare il coordinamento seguito di tutti i subappaltatori operanti nel cantieregravi errori ed omissioni, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e coerenti con tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano presentato dall'affidatarioai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario131 del D.Lgs. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori163/2006.

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Samples: Construction Contract

Piani di sicurezza. Limitatamente ai soli I lavori classificabili di edilizia o ingegneria civile di cui al D.Lgs 81/2008 - all. X, l’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltante, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, appaltati e regolati da singoli contratti attuativi devono prevedere la seguente documentazione: • Piano di Sicurezza Sostitutivo redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. L’Appaltatore, quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 81/08; • un prima della consegna dei lavori, provvederà a trasmettere al CSE e al RUP il Piano Operativo di Sicurezza Xxxxxxxxx redatto in aderenza al PSC, per le attività che svolgerà in proprio e per le attività che intende subappaltare. Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto. L’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico dovrà redigere e consegnare all’Amministrazione, all’atto di stipula di ciascun contratto attuativo, il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, redatto in conformità all’allegato XV del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia, per quanto attiene alle le scelte autonome dell’appaltatore dell’Appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavorilavori che costituiscono oggetto dei contratti di Appalto specifici. In ordine al rischio di schiacciamento per ribaltamento l’Impresa esecutrice Se questo obbligo non viene rispettato, l’Amministrazione non procede alla consegna dei lavori è tenuta all’esclusivo utilizzo e diffida l’Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di mezzi dotati di dispositivi tipo FOPS e ROPS30 giorni, i mezzi dovranno essere esclusivamente di tipo con cabina chiusa per proteggere l’operatore anche dall’esposizione a polveri e rumore. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore sono causa di trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contrattocontratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’Amministrazione affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria. Successivamente, previa costituzione in mora. La definizione all’atto di stipula di ciascun contratto di Appalto specifico, e comunque prima dell’inizio delle cause attività ivi previste, l’Appaltatore provvederà ad aggiornare il proprio Piano Operativo di risoluzione è demandata Sicurezza, complementare e di dettaglio al PSC, che contribuirà a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazionifar parte integrante della documentazione relativa al singolo contratto di Appalto specifico. La vigilanza sull’osservanza dei piani Piani di sicurezza Sicurezza è affidata al Direttore del cantiereCSE. I piani L’Appaltatore di sicurezza messi a disposizione delle autorità competenti preposte ciascun contratto di Appalto specifico può, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, presentare al CSE proposte di modificazioni o integrazioni al PSC. L’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico si impegna ad adeguare il proprio POS alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiereprescrizioni imposte dal CSE, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro qualora questa rilevi e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorziocontesti, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del Piano stesso, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l’Amministrazione.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Piani di sicurezza. Limitatamente ai soli lavori classificabili di edilizia o ingegneria civile di cui al D.Lgs 81/2008 - all. X, l’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltante, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, la seguente documentazione: • Piano di Sicurezza Sostitutivo del Il Piano di Sicurezza e Coordinamentodi Coordinamento (PSC), quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 81/08; • un nei casi in cui è previsto, e i l Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell’appaltatore (POS), sono parte integrante del contratto di appalto. L'Appaltatore, entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. In ordine al rischio di schiacciamento per ribaltamento l’Impresa esecutrice dei lavori è tenuta all’esclusivo utilizzo di mezzi dotati di dispositivi tipo FOPS e ROPS, i mezzi dovranno essere esclusivamente di tipo con cabina chiusa per proteggere l’operatore anche dall’esposizione a polveri e rumore. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore sono causa di risoluzione comunque prima della stipula del contratto, deve presentare all’ Istituto: - il Piano Operativo di Sicurezza; - copia del Piano di lavoro per bonifica di amianto già presentato all’ASL per l’approvazione corredato di prova dell’avvenuta presentazione. L’appaltatore nel Piano Operativo della Sicurezza dovrà indicare il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico abilitato e iscritto al proprio Albo professionale. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il Piano di Sicurezza e di Coordinamento alle eventuali imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa subappaltatrice trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza all’ Impresa appaltatrice la quale, previa costituzione in moraverifica della congruenza rispetto al proprio P.O.S., lo trasmette per l’approvazione al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione. La definizione delle cause Entro 15 (quindici) giorni il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione provvederà ad approvare gli elaborati o ad inviare all’appaltatore le dovute osservazioni e richieste di risoluzione è demandata a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore del cantieremodifica, se necessarie. I piani lavori avranno inizio dopo l’approvazione del Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione. Le rimozione dei materiali contenenti amianto non potrà avvenire prima dell’approvazione del relativo piano di sicurezza messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano lavoro da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavoridell’ASL.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Piani di sicurezza. Limitatamente ai soli L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavori classificabili con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e agli articoli 94-95 e 96 dello stesso. Ai sensi dell’art. 96 del suddetto testo unico in materia di edilizia o ingegneria civile tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici redigono il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 - allall'articolo 89, comma 1, lettera h). X, l’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltante, contestualmente alla stipula del contratto d'appaltoIn caso di subappalto prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la seguente documentazione: • Piano quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. Il piano operativo di Sicurezza Sostitutivo sicurezza deve avere i contenuti minimi previsti dall’allegato XV del Piano di Sicurezza D.Lgs. 81/08 e Coordinamentoss.mm.ii., quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 81/08; • un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle dev’essere redatto tenendo conto delle scelte autonome dell’appaltatore dell’impresa e le delle relative responsabilità sia nell’organizzazione del cantiere e che nell’esecuzione dei lavori. In ordine al rischio I lavori hanno inizio previa verifica con esito positivo dei suddetti piani. L’Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di schiacciamento per ribaltamento l’Impresa esecutrice lavoro e delle disposizioni dei lavori è tenuta all’esclusivo utilizzo contratti collettivi nazionali di mezzi dotati lavoro sulla stessa materia nonché a dare informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di dispositivi tipo FOPS infortunio e ROPS, i mezzi dovranno essere esclusivamente di tipo con cabina chiusa per proteggere l’operatore anche dall’esposizione a polveri e rumore. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è demandata a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore del cantieremalattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi. I piani presentati alla stazione appaltante, che devono essere sottoscritti dall’Appaltatore e dal RUP, sono costituiti da relazioni tecniche, da grafici, da prescrizioni operative delle eventuali fasi critiche del processo di sicurezza messi costruzione; i piani dovranno indicare le procedure esecutive e le attrezzature atti a disposizione garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, tenendo conto anche dell’eventuale affidamento di controllo dei cantierialcune opere a lavoratori autonomi. L'appaltatore è tenuto a L’Appaltatore dovrà curare il coordinamento di tutti i subappaltatori gli eventuali lavoratori autonomi operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori le attività delle stesse compatibili tra fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioi piani di sicurezza presentati. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo Ai sensi del D. Lgs. 36/2023, le gravi o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di tutte risoluzione del contratto. Nel caso in cui mutassero le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavoricondizioni e le fasi esecutive previste in contratto, anche a causa di modifiche contrattuali in corso d’opera, l’Appaltatore sarà tenuto a predisporre e a presentare l’eventuale necessaria variazione e integrazione ai piani di sicurezza già consegnati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piani di sicurezza. Limitatamente ai soli lavori classificabili L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di edilizia o ingegneria civile sicurezza e di cui al D.Lgs 81/2008 - all. X, l’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltante, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, coordinamento predisposto dal coordinatore per la seguente documentazione: • Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento, quando questo non sia previsto messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs 81/08; • un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell’appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. In ordine al rischio di schiacciamento per ribaltamento l’Impresa esecutrice dei lavori è tenuta all’esclusivo utilizzo di mezzi dotati di dispositivi tipo FOPS e ROPS, i mezzi dovranno essere esclusivamente di tipo con cabina chiusa per proteggere l’operatore anche dall’esposizione a polveri e rumore. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è demandata a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e successive di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire al sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e al tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisione del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore del cantiere. I piani di sicurezza messi integrazioni comporti maggiori oneri a disposizione carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavorivarianti.

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Samples: Capitolato Norme Amministrative

Piani di sicurezza. Limitatamente L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna xxxxxxxx, dovrà presentare al Coordinatore per l’esecuzione (ai soli sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto. L’Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori classificabili in oggetto non rientrino nell’ambito di edilizia applicazione del "Titolo IV “Cantieri temporanei o ingegneria civile di cui al D.Lgs 81/2008 - allmobili" D.Lgs. X9 aprile 2008, l’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltanten. 81 e s.m.i., contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, la seguente documentazione: • è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell’impresa affidataria, al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: • che il committente è Consorzio Industriale Provinciale Oristanese e per esso in forza delle competenze attribuitegli il Presidente Pro tempore; • che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il sig. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx • che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; • che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx; • che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx; • di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., assommano all’importo di Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: • verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; • verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; • adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; • organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; • sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; • controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a: • segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato,., a redigere e consegnare: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 81/08; • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; c) un Piano Operativo piano operativo di Sicurezza sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome dell’appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. In ordine al rischio , da considerare come piano complementare di schiacciamento per ribaltamento l’Impresa esecutrice dei lavori è tenuta all’esclusivo utilizzo dettaglio del piano di mezzi dotati sicurezza e di dispositivi tipo FOPS e ROPS, i mezzi dovranno essere esclusivamente di tipo con cabina chiusa per proteggere l’operatore anche dall’esposizione a polveri e rumore. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è demandata a quanto coordinamento quando quest’ultimo sia previsto dall’art. 108 ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 50/2016 81 e successive modificazioni ed integrazioni. La vigilanza sull’osservanza dei piani s.m.i., ovvero del piano di sicurezza è affidata al Direttore del cantieresostitutivo di cui alla lettera b). I piani Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza messi e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza: • il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; • l’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi (o i piani) di raggruppamento temporaneo o sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di consorzioinformare e formare detto personale, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte secondo le imprese impegnate nell'esecuzione direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto