Common use of Piani di sicurezza Clause in Contracts

Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. 1 - L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2 - L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3 - Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: • nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; • nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4 - Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5 - Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti e della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e art. 161 del DPR 20772010.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente L’Appaltatore prima della stesura del verbale di consegna di lavori dovrà redigere e senza riserve o eccezioni consegnare alla Stazione appaltante il piano di operativo della sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltantedettaglio, ai sensi del decreto legislativo n. 81 D. Lgs. 81/2008, che analizzi le proprie scelte autonome ed individui, all’interno del 09.04.2008. 1 - L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano proprio organico, le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore è inoltre tenuto all’attuazione delle misure di sicurezza previste dai D. Lgs. 81/2008 e da ogni altra disposizione di coordinamentolegge vigente all’atto dell’esecuzione dei lavori. La ditta prima dell’inizio del servizio dovrà presentare: • dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, nei seguenti casi: a. per adeguarne i contenuti alle leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi relativi, coordinando, quando necessario, le proprie tecnologie oppure quando ritenga misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente. • Dichiarazione di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienzaavvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, anche in seguito nonché: • idoneità alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche); • addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione svolta ai sensi degli organi articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; • dotazione al personale operante di vigilanza; b. per garantire il rispetto idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato nel Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. • di aver preso conoscenza dei luoghi e delle norme per la prevenzione degli infortuni condizioni locali e la tutela ambientali, di tutte le circostanze genera li e particolari che possono influire sullo svolgimento della salute prestazione; • di essere in possesso dei lavoratori eventualmente disattese nel piano requisiti di sicurezzaidoneità tecnico professionale, anche ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi materia di vigilanza. 2 - L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamentedocumentazione amministrativa, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3 - Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: • nei casi di cui al comma 1decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, lettera a), le proposte si intendono accolten. 445; • nei casi che il personale operante è munito di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4 - Nei casi tesserino di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può identificazione in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere ottemperanza ed in conformità con l’articolo 26 del corrispettivo. 5 - Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti e della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e artD.Lgs. 161 del DPR 20772010.9 aprile 2008 n.81

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piani di sicurezza. L’appaltatore Per cantieri ai quali si applica il D.Lgs. 494/1996, come mod. e int.: v. art. 3, 3° c. 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltantedell'Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo D.Lgs. n. 81 494 del 09.04.20081996, come mod. e int. 1 - L’appaltatore 2. L'appaltatore può presentare direttamente al coordinatore Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a. : • per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. ; • per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2 - 3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3 - 4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre cinque (27) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatoredell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, punto primo, le proposte si intendono accolte. 5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di otto (28) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre cinque (29) giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: • lavorativi nei casi di cui al comma 12° c., lettera a), le proposte si intendono accolte; • nei casi di cui al comma 1, lettera b)punto secondo, le proposte si intendono rigettate. 4 - 6. Nei casi di cui al comma 12, lettera a)punto primo, l’eventuale l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5 - 7. Nei casi di cui al comma 12, lettera b)punto secondo, qualora l’eventuale l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti e della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e art. 161 del DPR 20772010varianti.

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Samples: Construction Contract

Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e senza riserve o eccezioni il piano comunque prima della consegna dei lavori dovrà redigere e consegnare: a) eventuali proposte integrative al Piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltanteCoordinamento (PSC), ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. 1 - L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, anche le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti art.100 comma 5 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. b) un Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piano di sicurezza e di coordinamento. Nell'accettare i lavori oggetto dei contratto, l’Impresa dichiara di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed, in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o particolare, relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. per garantire il rispetto delle norme in materia di e sicurezza sul lavoro. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Copia dei piani predetti devono essere conservati sul cantiere a cura dell'Impresa e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. L’appaltatore dovrà: − in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di cui all’art. 18, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, in merito alla dotazione del personale occupato in cantiere di apposito tesserino di riconoscimento; − verificare quotidianamente la disponibilità e funzionalità degli apparati, identificati nella valutazione dei rischi, per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute gestione di eventuali emergenze. − verificare l’utilizzo dei lavoratori eventualmente disattese nel piano Dispositivi di sicurezzaProtezione Individuale da parte del personale. − dovrà rispettare, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2 - L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per nella conduzione dei lavori, tutte le normative vigenti circa la sicurezza dei luoghi di lavoro ed in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione relazione alle specifiche attività di cantiere, sull’accoglimento o deve verificare che siano previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatorerispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 3 - Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: • nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; • nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4 - Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5 - Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti e della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e art. 161 del DPR 20772010.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 D.M 81/2008. Ai sensi dell’art. 100 del 09.04.2008. 1 - L’appaltatore D.M 81/2008 e dell’art. 131, comma 4 del Dlgs. 163/06, l’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in fase di esecuzione corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie tecnologie oppure quando ritenga di dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2 - L'appaltatore ha il diritto che il . Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3 - . Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre 20 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore le proposte si intendono accolte. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre 10 giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: • nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; • nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4 - Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale . L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare giustificare, ai sensi dell’art. 100 del D.M. 81/2008, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5 - Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora . Qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti e della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e art. 161 del DPR 20772010varianti.

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Samples: Contratto Di Appalto

Piani di sicurezza. L’appaltatore L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltantesicurezza, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. 1 - L’appaltatore D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a. a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2 - L'appaltatore . L’Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3 - l’Appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: • nei casi di cui al comma 1, lettera a)dell’Appaltatore, le proposte si intendono accolte; • nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4 - . Nei casi di cui al comma 1, 2 lettera a), l’eventuale ) l'eventuale accoglimento delle modificazioni e ed integrazioni non può potrà in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. . Viceversa, qualora le modificazioni ed integrazioni proposte dall'Appaltatore avessero come risultato l'oggettiva diminuzione degli oneri a carico dell'impresa o, comunque, l'introduzione di misure alternative di minore onerosità, e ciò fosse accettato dal coordinatore, si procederà ai necessari conguagli ed alla diminuzione degli oneri per la sicurezza, applicando la disciplina delle varianti. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine stabilito dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 5 - giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 12, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti e della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e art. 161 del DPR 20772010varianti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piani di sicurezza. L’appaltatore Il Soggetto Realizzatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano Piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore Coordinatore per la sicurezza. Il suddetto obbligo è esteso, altresì, alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore della sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, in fase di esecuzione ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. 1 - L’appaltatore successivo comma 3. Il Soggetto Realizzatore può presentare al coordinatore Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano Piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a. a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2 - L'appaltatore . Il Soggetto Realizzatore ha il diritto che il coordinatore Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantieresul giornale dei lavori, sull’accoglimento sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore Coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3 - il Soggetto Realizzatore . Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatoredal Soggetto Realizzatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: • nei casi di cui al comma 13, lettera a), le proposte si intendono accolte; • . Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte del Soggetto Realizzatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 13, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4 - . Nei casi di cui al comma 13, lettera a), l’eventuale l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5 - . Nei casi di cui al comma 13, lettera b), qualora l’eventuale l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresadel Soggetto Realizzatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti e della modifica dei contratti durante varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte del Soggetto Realizzatore sono intese ad integrare il periodo di efficacia Piano ai sensi dell’art.106 della lettera a) comma 2 dell'art. 131 del D.Lgs 50/2016 e artD.Lgs. 161 del DPR 20772010163/2006.

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Samples: Leasing Agreement

Piani di sicurezza. L’appaltatore 1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 09.04.200881/2008. 1 - L’appaltatore 2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a. a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2 - 3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3 - 4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre sette giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatoredell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: • nei casi di cui al comma 12, lettera a), le proposte si intendono accolte; • . 5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di sette giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 12, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4 - 6. Nei casi di cui al comma 12, lettera a), l’eventuale l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5 - 7. Nei casi di cui al comma 12, lettera b), qualora l’eventuale l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti e della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e art. 161 del DPR 20772010varianti.

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Samples: Construction Contract

Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. - L’Appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e senza riserve comunque prima della consegna dei lavori, deve consegnare all’ente appaltante: - eventuali proposte di modificazioni o eccezioni il integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione loro trasmesso dall’ente appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. 1 - L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a. sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienzadell’Appaltatore, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; - un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non sono previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996; - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, anche quando questi ultimi siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto precedente. - Nel caso di varianti in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2 - L'appaltatore ha il diritto che corso d’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo in relazione all’evolversi dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in fase cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di esecuzione si pronunci tempestivamentesicurezza. - Il piano di sicurezza e di coordinamento, con atto motivato l’eventuale piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d’appalto. - Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da annotare sulla documentazione parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di cantiererisoluzione del contratto. - L’Appaltatore esonera l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni alle leggi speciali sull’igiene, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3 - Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: • e la salute nei casi luoghi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; • nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettatelavoro che venissero accertate durante l’esecuzione dei lavori stessi. 4 - Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5 - Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti e della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e art. 161 del DPR 20772010.

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Samples: Project Agreement

Piani di sicurezza. L’appaltatore Gli obblighi ed adempimenti sopra precisati, inerenti il Piano di Sicurezza e Coordinamento, trovano attuazione in tutte le ipotesi previste dall’art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Viceversa, nelle ipotesi residuali, permane l’obbligo della predisposizione da parte dell’impresa appaltatrice, del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento ex D.Lgs. n. 81/2008, comprensivo anche del piano operativo di sicurezza, ossia il piano complementare di dettaglio, da redigersi e consegnare alla stazione appaltante entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori. In tali fattispecie, pertanto, l’impresa è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il tenuta alla predisposizione di un piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltanteigiene che analizzi in maniera dettagliata i processi di costruzione, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. 1 - L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate e di modificazione o modalità di integrazione al lavoro e che effettui la valutazione dei rischi possibili. Il piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2 - L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione dovrà indicare le attrezzature di cantiere, sull’accoglimento le macchine ed i dispositivi previsti per la realizzazione dell'opera. Il piano di igiene e sicurezza dovrà perciò definire i rischi prevedibili legati alle modalità operative, ai macchinari, ai dispositivi e alla installazione per la messa in opera, all'utilizzazione di sostanze o il rigetto preparati, ai movimenti del personale, all'organizzazione del cantiere, esso dovrà indicare le misure di protezione collettive o, in mancanza di queste, le protezioni individuali da adottare per ovviare ai rischi, nonché le condizioni nelle quali dovranno essere effettuati i controlli dell'applicazione delle proposte presentate; le decisioni misure di prevenzione e la manutenzione degli apparecchi usati. I piani di sicurezza devono essere consegnati all'Amministrazione prima della stipula del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3 contratto e messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, in base all’art. 105, comma 17, del D.Lgs. n. 50/2016. Esso dovrà essere trasmesso alla AUSL di Forlì - Qualora entro il termine SPSAL prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 gg. dalla consegna degli stessi, ove previsto dalla legge. Nel caso di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativiconsegna dei lavori nelle more della stipula del contratto, il coordinatore per piano sostitutivo, se dovuto, ed il piano operativo dovranno essere consegnati prima dell'inizio dei lavori; in tale caso i piani potranno essere redatti in forma provvisoria limitatamente ai soli lavori previsti con la sicurezza non si pronunci: • nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolteconsegna; • nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettatei piani definitivi dovranno essere consegnati prima della stipula del contratto. 4 - Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5 - Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti e della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e art. 161 del DPR 20772010.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piani di sicurezza. L’appaltatore L'Appaltatore è obbligato ad osservare a rispettare scrupolosamente e senza riserve o ed eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’ art. 100 del decreto legislativo n. 81 D. Lgs 81/2008. • Il Piano di sicurezza e di coordinamento (parte integrante del 09.04.2008. 1 - L’appaltatore contratto di Appalto) contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano contiene altresì la prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o successiva delle varie imprese. • L'Appaltatore può presentare al coordinatore Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano Piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a. coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ovvero quanto ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o lavoratori, od a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. per garantire il rispetto delle norme . In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. • Il Datore di Lavoro di ogni singola impresa anche familiare e con meno di 10 addetti, operante a qualsiasi titolo nel cantiere, deve redigere e sottoporre alla verifica del Coordinatore per la prevenzione degli infortuni Sicurezza in fase di esecuzione almeno 10 giorni prima dei rispettivi lavori, il proprio piano operativo di sicurezza riferito al cantiere interessato ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 81/08. • Tutte le proposte integrative presentate dall’Appaltatore dovranno essere approvate dal Responsabile del Procedimento e la tutela dal Coordinatore della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel sicurezza a cui è demandato il compito di aggiornamento del piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2 - L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore . • Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamenteesecuzione, con atto motivato da annotare sulla documentazione qualora accerti delle carenze nell’attuazione del piano di cantieresicurezza, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3 - Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori che ne potrà tener conto nell’emissione degli Stati d’Avanzamento non contabilizzando gli oneri per la sicurezza non si pronunci: sicurezza. Detti importi potranno essere liquidati con i successivi pagamenti in acconto quando l’Appaltatore avrà ottemperato alla regolarizzazione delle misure di sicurezza. Fatte salve le prescrizioni di cui ai precedenti commi, l’Appaltatore ha comunque l’espresso l’obbligo di adottare, nel compimento di tutte le lavorazioni previste, ogni procedimento e cautela necessari a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. È inoltre fatto espresso obbligo all’Appaltatore, nei casi d'urgenza, a prendere ogni misura, anche di cui al comma 1carattere eccezionale, lettera a)tesa a salvaguardare la sicurezza pubblica, le proposte si intendono accolte; • nei casi avvertendo immediatamente di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettateciò la Direzione dei Lavori. 4 - Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5 - Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti e della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e art. 161 del DPR 20772010.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piani di sicurezza. L’appaltatore Per cantieri ove previsto a norma del D.Lgs. 81 del 2008 è fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per cantieri ove previsto il piano di sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. 1 - L’appaltatore Amministrazione Comunale. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a. : per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. ; per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2 - . L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantieresul giornale dei lavori, sull’accoglimento sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3 - . Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatoredell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: • nei casi di cui al comma 13, lettera a), le proposte si intendono accolte; • . Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 13, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4 - . Nei casi di cui al comma 13, lettera a), l’eventuale l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5 - . Nei casi di cui al comma 13, lettera b), qualora l’eventuale l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti e della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e art. 161 del DPR 20772010varianti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piani di sicurezza. L’appaltatore L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. 1 - L’appaltatore 2008 es.m.i. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a. a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2 - . L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3 - . Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatoredell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: • nei casi di cui al comma 12, lettera a), le proposte si intendono accolte; • . Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 12, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4 - . Nei casi di cui al comma 12, lettera a), l’eventuale l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, ne maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5 - . Nei casi di cui al comma 12, lettera b), qualora l’eventuale l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti e della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e art. 161 del DPR 20772010varianti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni Trattandosi di lavori in cui il piano cantiere si riferisce a ogni singolo Ordine di Intervento l'entità uomini/giorno non crea la necessità di nominare un coordinatore della sicurezza e di coordinamento predisposto predisporre il PSC, pertanto la ditta, in ottemperanza agli obblighi previsti dal coordinatore D. Lgs. 50/2016 è obbligata alla redazione del P.O.S. per gli interventi in cui sono previsti oneri della sicurezza. L’Appaltatore dovrà predisporre entro la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi data del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. 1 - L’appaltatore può verbale di consegna lavori dovrà presentare al coordinatore il Piano Operativo di Sicurezza che: • valuti i rischi specifici per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori per le attività oggetto del presente appalto e preveda le misure di protezione e prevenzione idonee ad eliminare o a rilievi da parte degli organi ridurre al livello minimo tecnicamente possibile tali rischi; • informi sui rischi di vigilanza; b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni possibili interferenze tra le attività oggetto del presente appalto e la tutela della salute dei presenza di lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2 - L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3 - Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: • nei casi di cui al comma dell’ASL n°1, lettera alavoratori di altre aziende, pazienti, visitatori. L‘Appaltatore nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza dovrà considerare inoltre quanto riportato nel Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) dell’ASL 1 allegato al presente capitolato, in particolare: ▪ le comunicazioni sui rischi potenziali e specifici presenti all’interno degli Ospedali e presidi sanitari dell’ASL n°1; ▪ le disposizioni, gli obblighi, i divieti e i codici di comportamento da tenere all’interno degli Ospedali e presidi sanitari dell’ASL n°1 ▪ le procedure e i comportamenti da tenere in caso di emergenza incendio; ▪ i rischi lavorativi da interferenze con altre aziende presenti all’interno degli Ospedali e presidi sanitari dell’ASL n°1; ▪ le misure previste per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. La Ditta appaltatrice dovrà informare e formare i propri lavoratori impiegati presso degli Ospedali e le strutture territoriali presidi sanitari ddell’ASL n°1 su quanto predisposto nel Piano Operativo di Sicurezza e indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze (DUVRI), le proposte si intendono accolte; • nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4 - Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5 - Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti e della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e art. 161 del DPR 20772010.

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Samples: Accordo Quadro Per Manutenzione Impianti Elevatori