Common use of Piani di sicurezza Clause in Contracts

Piani di sicurezza. E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario, entro trenta giorni dalla stipula di ogni contratto specifico dell’accordo quadro e comunque prima dell’inizio dei lavori, di consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, il Piano Operativo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori (POS). Detto piano dovrà essere integrato ed aggiornato specificamente per ogni singolo intervento contenuto da regolamentare in contratti specifici. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Aggiudicatario, nel caso faccia ricorso ad eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi, provvederà al coordinamento degli stessi secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L’Aggiudicatario dovrà attestare la consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai subappaltatori, ai lavoratori autonomi ed ai fornitori, mediante la compilazione dell’apposito modulo e si impegnerà a trasmettere a questi ultimi tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi e le ispezioni in cantiere eseguiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. I subappaltatori, i lavoratori autonomi e i fornitori, dovranno documentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed al responsabile dell’Aggiudicatario, l’adempimento delle eventuali prescrizioni emanate mediante l’invio di formale comunicazione.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Piani di sicurezza. E’ Per cantieri ove previsto a norma del D.Lgs. 81 del 2008 è fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dalla stipula di ogni contratto specifico dell’accordo quadro dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio della consegna dei lavori, di consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, il Piano Operativo piano sostitutivo delle misure per la Sicurezza sicurezza fisica dei lavoratori (POS). Detto piano dovrà essere integrato ed aggiornato specificamente per ogni singolo intervento contenuto da regolamentare in contratti specificilavoratori. Tale piano è consegnato alla Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Aggiudicatario, nel caso faccia ricorso ad eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi, provvederà al L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli stessi secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L’Aggiudicatario dovrà attestare la consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai subappaltatori, ai lavoratori autonomi ed ai fornitori, mediante la compilazione dell’apposito modulo e si impegnerà a trasmettere a questi ultimi tutte le decisioni prese durante le riunioni imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed i sopralluoghi integrazioni. Per cantieri ove previsto il piano di sicurezza e le ispezioni in cantiere eseguiti coordinamento a norma della vigente legislazione, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Sicurezza Amministrazione Comunale. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzioneesecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento nei seguenti casi: 1) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 2) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. I subappaltatori, i lavoratori autonomi e i fornitori, dovranno documentare al Coordinatore della Sicurezza L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione ed al responsabile dell’Aggiudicatarioesecuzione si pronunci tempestivamente, l’adempimento con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle eventuali prescrizioni emanate mediante l’invio proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di formale comunicazionealcun genere del corrispettivo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Piani di sicurezza. E’ fatto obbligo all’AggiudicatarioL’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il piano di si- curezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla stipula corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza. L’obbligo di ogni contratto specifico dell’accordo quadro e comunque prima dell’inizio dei lavoricui sopra è esteso, di consegnare al Coordinatore della Sicurezza altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, il Piano Operativo delle misure per oppure nel corso dei lavori, si verifichi la Sicurezza fisica dei lavoratori (POS)presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Detto piano dovrà essere integrato ed aggiornato specificamente per ogni singolo intervento contenuto da regolamentare in contratti specifici. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Aggiudicatario, nel caso faccia ricorso ad eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi, provvederà al coordinamento degli stessi secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L’Aggiudicatario dovrà attestare la consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai subappaltatoriQualora non sia prevista, ai lavoratori autonomi ed ai fornitorisensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, mediante la compilazione dell’apposito modulo redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e si impegnerà di coordinamento l’appaltatore è tenuto a trasmettere a questi ultimi tutte le decisioni prese durante le riunioni redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare una o più proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmente, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza ed dei propri lavoratori o a ri- lievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni degli organi di vigilanza. Per i sopralluoghi e le ispezioni in cantiere eseguiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase lavori che ricadono nell’ambito di Esecuzione. I subappaltatoriapplicazione del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, i lavoratori autonomi e i fornitori, dovranno documentare di cui al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed al responsabile dell’Aggiudicatario, l’adempimento delle eventuali prescrizioni emanate mediante l’invio di formale comunicazionesuccessivo articolo.

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Samples: Contract for Construction Works, Contract for Construction Works

Piani di sicurezza. E’ fatto obbligo all’AggiudicatarioL’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il piano di si- curezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante. L’obbligo di cui sopra è esteso, entro trenta giorni dalla stipula di ogni contratto specifico dell’accordo quadro e comunque prima dell’inizio dei lavorialtresì, di consegnare al Coordinatore della Sicurezza alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, il Piano Operativo delle misure per oppure nel corso dei lavori, si verifichi la Sicurezza fisica dei lavoratori (POS)presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Detto piano dovrà essere integrato ed aggiornato specificamente per ogni singolo intervento contenuto da regolamentare in contratti specifici. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Aggiudicatario, nel caso faccia ricorso ad eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi, provvederà al coordinamento degli stessi secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L’Aggiudicatario dovrà attestare la consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai subappaltatoriQualora non sia prevista, ai lavoratori autonomi ed ai fornitorisensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, mediante la compilazione dell’apposito modulo redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e si impegnerà di coordinamento, l’appaltatore è tenuto a trasmettere a questi ultimi tutte le decisioni prese durante le riunioni redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare una o più proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmente, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza ed dei propri lavoratori o a ri- lievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni degli organi di vigilanza. Per i sopralluoghi e le ispezioni in cantiere eseguiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase lavori che ricadono nell’ambito di Esecuzione. I subappaltatoriapplicazione del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, i lavoratori autonomi e i fornitori, dovranno documentare di cui al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed al responsabile dell’Aggiudicatario, l’adempimento delle eventuali prescrizioni emanate mediante l’invio di formale comunicazionesuccessivo articolo.

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Samples: Construction Contract

Piani di sicurezza. E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario, entro trenta giorni dalla stipula L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di ogni contratto specifico dell’accordo quadro sicurezza e comunque prima dell’inizio dei lavori, di consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, il Piano Operativo delle misure coordinamento predisposto dal coordinatore per la Sicurezza fisica dei lavoratori (POS). Detto piano dovrà essere integrato ed aggiornato specificamente per ogni singolo intervento contenuto da regolamentare in contratti specifici. Tale piano è sicurezza e messo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantierida parte della Stazione appaltante, ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 (attuazione dell’art. L’Aggiudicatario1 della legge 3 agosto 2007, nel caso faccia ricorso ad eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi, provvederà al coordinamento degli stessi secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSCn. 123). L’Aggiudicatario dovrà attestare la consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai subappaltatori, ai lavoratori autonomi ed ai fornitori, mediante la compilazione dell’apposito modulo e si impegnerà a trasmettere a questi ultimi tutte le decisioni prese durante le riunioni L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza ed i sopralluoghi e le ispezioni in cantiere eseguiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase d’esecuzione una o più proposte motivate di Esecuzionemodificazione o d’integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: • per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; • per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. I subappaltatori, i lavoratori autonomi e i fornitori, dovranno documentare al Coordinatore della Sicurezza L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di Esecuzione ed cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Nei casi di cui al responsabile dell’Aggiudicatariocomma precedente, l’adempimento l’eventuale accoglimento delle eventuali prescrizioni emanate mediante l’invio di formale comunicazionemodificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni d’alcun genere del corrispettivo.

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Samples: Appalto Misto Per Servizi Di Manutenzione

Piani di sicurezza. E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, entro trenta giorni dalla stipula ai sensi del DLgs. n.81/2008. Il piano di ogni contratto specifico dell’accordo quadro sicurezza e comunque coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all’art. 100 del D.Lgs n.81/2008 e s.m. e i. 2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs n.81/2008 e dell’art. 131, comma 4, del D. Lgs n.163/2006, l’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavorilavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte motivate di consegnare modificazione o di integrazione al Coordinatore piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della Sicurezza propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzioneesecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il Piano Operativo rigetto delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori (POS). Detto piano dovrà essere integrato ed aggiornato specificamente per ogni singolo intervento contenuto da regolamentare in contratti specifici. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Aggiudicatario, nel caso faccia ricorso ad eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi, provvederà al coordinamento degli stessi secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L’Aggiudicatario dovrà attestare la consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai subappaltatori, ai lavoratori autonomi ed ai fornitori, mediante la compilazione dell’apposito modulo e si impegnerà a trasmettere a questi ultimi tutte proposte presentate; le decisioni prese durante le riunioni del coordinatore sono vincolanti per la sicurezza ed i sopralluoghi e le ispezioni in cantiere eseguiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. I subappaltatori, i lavoratori autonomi e i fornitori, dovranno documentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed al responsabile dell’Aggiudicatario, l’adempimento delle eventuali prescrizioni emanate mediante l’invio di formale comunicazionel’appaltatore.

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Samples: Construction Contract

Piani di sicurezza. E’ fatto obbligo all’AggiudicatarioL’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla stipula di ogni contratto specifico dell’accordo quadro ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e comunque prima dell’inizio dei lavori, di consegnare s.m.i. L’appaltatore può presentare al Coordinatore della Sicurezza coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzioneesecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, il Piano Operativo delle misure nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la Sicurezza fisica sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei lavoratori (POS). Detto piano dovrà essere integrato ed aggiornato specificamente per ogni singolo intervento contenuto da regolamentare in contratti specifici. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Aggiudicatario, nel caso faccia ricorso ad eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi, provvederà al coordinamento degli stessi secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L’Aggiudicatario dovrà attestare la consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai subappaltatori, ai lavoratori autonomi ed ai fornitori, mediante la compilazione dell’apposito modulo e si impegnerà a trasmettere a questi ultimi tutte le decisioni prese durante le riunioni rappresentanti per la sicurezza ed i sopralluoghi dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e le ispezioni la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in cantiere eseguiti dal Coordinatore della Sicurezza seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzioneesecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accorgimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. I subappaltatori, i lavoratori autonomi e i fornitori, dovranno documentare al Coordinatore della Sicurezza in fase Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di Esecuzione ed al responsabile dell’Aggiudicatario, l’adempimento tre giorni lavorativi dalla presentazione delle eventuali prescrizioni emanate mediante l’invio di formale comunicazioneproposte dell’appaltatore le proposte non si intendono accolte.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piani di sicurezza. E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, entro trenta giorni dalla stipula ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del D.P.R. 222/2003. L’obbligo di ogni contratto specifico dell’accordo quadro cui al presente comma è esteso altresì alle eventuali modifiche e comunque prima dell’inizio dei lavori, di consegnare al Coordinatore della Sicurezza integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il Piano Operativo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori (POS)esecuzione . 2. Detto piano dovrà essere integrato ed aggiornato specificamente per ogni singolo intervento contenuto da regolamentare in contratti specifici. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Aggiudicatario, nel caso faccia ricorso ad eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi, provvederà L’appaltatore può presentare al coordinamento degli stessi secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L’Aggiudicatario dovrà attestare la consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai subappaltatori, ai lavoratori autonomi ed ai fornitori, mediante la compilazione dell’apposito modulo e si impegnerà a trasmettere a questi ultimi tutte le decisioni prese durante le riunioni coordinatore per la sicurezza ed i sopralluoghi e le ispezioni in cantiere eseguiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzioneesecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. I subappaltatori, i lavoratori autonomi e i fornitori, dovranno documentare al Coordinatore della Sicurezza L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione ed esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 4. Nei casi di cui al responsabile dell’Aggiudicatariocomma 2, l’adempimento lettera a), l’eventuale accoglimento delle eventuali prescrizioni emanate mediante l’invio modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di formale comunicazionealcun genere del corrispettivo.

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Samples: Contract for the Realization of the Setup and Educational Scientific Contents of the Biodiversity Museum and Direction Center of the Natural Reserves of the Province of Siena

Piani di sicurezza. E’ fatto obbligo all’AggiudicatarioL’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, entro trenta giorni dalla stipula di ogni contratto specifico dell’accordo quadro e comunque prima dell’inizio dei lavori, di consegnare salvo quanto espressamente precisato al Coordinatore della Sicurezza comma 2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzioneesecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, il Piano Operativo delle misure nei seguenti casi: a) per la Sicurezza fisica adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire al sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei lavoratori (POS). Detto piano dovrà essere integrato ed aggiornato specificamente per ogni singolo intervento contenuto da regolamentare in contratti specifici. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Aggiudicatario, nel caso faccia ricorso ad eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi, provvederà al coordinamento degli stessi secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L’Aggiudicatario dovrà attestare la consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai subappaltatori, ai lavoratori autonomi ed ai fornitori, mediante la compilazione dell’apposito modulo e si impegnerà a trasmettere a questi ultimi tutte le decisioni prese durante le riunioni rappresentanti per la sicurezza ed i sopralluoghi dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e al tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’appaltatore è obbligato ad osservare le ispezioni in cantiere eseguiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase misure generali di Esecuzione. I subappaltatoritutela di cui di cui all'articolo 15 Decreto Legge 09/04/2008 n° 81, i lavoratori autonomi e i fornitori, dovranno documentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed al responsabile dell’Aggiudicatario, l’adempimento delle eventuali prescrizioni emanate mediante l’invio di formale comunicazionenonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

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Samples: Contract for Construction Services

Piani di sicurezza. E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario, entro trenta giorni dalla stipula L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di ogni contratto specifico dell’accordo quadro sicu- rezza e comunque prima dell’inizio dei lavori, di consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, il Piano Operativo delle misure coordinamento predisposto dal coordinatore per la Sicurezza fisica dei lavoratori (POS). Detto piano dovrà essere integrato ed aggiornato specificamente per ogni singolo intervento contenuto da regolamentare in contratti specifici. Tale piano è sicurezza e messo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantierida parte della Stazione appaltante, ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 (at- tuazione dell’art. L’Aggiudicatario1 della legge 3 agosto 2007, nel caso faccia ricorso ad eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi, provvederà al coordinamento degli stessi secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSCn. 123). L’Aggiudicatario dovrà attestare la consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai subappaltatori, ai lavoratori autonomi ed ai fornitori, mediante la compilazione dell’apposito modulo e si impegnerà a trasmettere a questi ultimi tutte le decisioni prese durante le riunioni L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza ed i sopralluoghi e le ispezioni in cantiere eseguiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase d’esecuzione una o più propo- ste motivate di Esecuzionemodificazione o d’integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: ▪ per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garanti- re la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazio- ne obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; ▪ per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. I subappaltatori, i lavoratori autonomi e i fornitori, dovranno documentare al Coordinatore della Sicurezza L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione si pronunci tem- pestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di Esecuzione ed cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Nei casi di cui al responsabile dell’Aggiudicatariocomma precedente, l’adempimento l’eventuale accoglimento delle eventuali prescrizioni emanate mediante l’invio di formale comunicazionemodificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni d’alcun genere del corrispettivo.

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Samples: Appalto Misto Per Servizi Di Manutenzione

Piani di sicurezza. E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario1. L'appaltatore è obbligato a osservare le norme di cui al D.Lgs. 09/04/2008, entro trenta giorni dalla stipula n. 81, nonché, il piano di ogni contratto specifico dell’accordo quadro sicurezza e comunque di coordinamento predisposto dall’Ufficio Tecncio Comunale a firma del geom. Xxxxxx Xxxxxxxx e messo a disposizione da parte della stazione appaltante. L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori: a) ha predisposto e consegnato al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di consegnare esecuzione un Piano Operativo di Sicurezza. Il Piano Operativo di Sicurezza, costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dall’art. 91 e 100 del D. Lgs n. 81/2008. b) può presentare al Coordinatore della Sicurezza coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il Piano Operativo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori (POS). Detto piano dovrà essere integrato ed aggiornato specificamente per ogni singolo intervento contenuto da regolamentare in contratti specifici. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive una o più proposte motivate di controllo dei cantieri. L’Aggiudicatario, nel caso faccia ricorso ad eventuali subappaltatori modificazione o lavoratori autonomi, provvederà di integrazione al coordinamento degli stessi secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L’Aggiudicatario dovrà attestare la consegna di Coordinamento. c) deve comunicare, e quindi periodicamente, a richiesta della stazione appaltante o del Piano coordinatore, l’iscrizione alla Camera di Sicurezza Commercio, Industria, Artigianato e Coordinamento ai subappaltatoriAgricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori autonomi ed ai fornitoridipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, mediante previa la compilazione dell’apposito modulo e si impegnerà a trasmettere a questi ultimi tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi e le ispezioni sua formale costituzione in cantiere eseguiti dal Coordinatore della Sicurezza mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in fase di Esecuzione. I subappaltatori, i lavoratori autonomi e i fornitori, dovranno documentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed al responsabile dell’Aggiudicatario, l’adempimento delle eventuali prescrizioni emanate mediante l’invio di formale comunicazionesuo danno.

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Samples: Contract for Works

Piani di sicurezza. E’ fatto obbligo all’AggiudicatarioL’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza sostitutivo se l’impresa si trovi nelle condizioni di realizzare l’intervento in toto o del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, entro trenta giorni dalla stipula (ai sensi del decreto legislativo 81/2008) come integrato e/o modificato a seguito di ogni contratto specifico dell’accordo quadro e comunque prima dell’inizio dei lavori, di consegnare varianti intervenute in corso d’opera. L’appaltatore può presentare al Coordinatore della Sicurezza coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzioneesecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, il Piano Operativo delle misure nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la Sicurezza fisica sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei lavoratori (POS). Detto piano dovrà essere integrato ed aggiornato specificamente per ogni singolo intervento contenuto da regolamentare in contratti specifici. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Aggiudicatario, nel caso faccia ricorso ad eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi, provvederà al coordinamento degli stessi secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L’Aggiudicatario dovrà attestare la consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai subappaltatori, ai lavoratori autonomi ed ai fornitori, mediante la compilazione dell’apposito modulo e si impegnerà a trasmettere a questi ultimi tutte le decisioni prese durante le riunioni rappresentanti per la sicurezza ed i sopralluoghi dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e le ispezioni la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in cantiere eseguiti dal Coordinatore della Sicurezza seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in fase alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di Esecuzionealcun genere del corrispettivo. I subappaltatoriNei casi di cui al comma 2, i lavoratori autonomi lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e i fornitoriintegrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, dovranno documentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed al responsabile dell’Aggiudicatarioe tale circostanza sia debitamente provata e documentata, l’adempimento trova applicazione la disciplina delle eventuali prescrizioni emanate mediante l’invio di formale comunicazionevarianti.

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Samples: Contract for Works

Piani di sicurezza. E’ fatto obbligo all’AggiudicatarioL'appaltatore, entro trenta 30 giorni dalla stipula di ogni contratto specifico dell’accordo quadro dall'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dell'inizio dei lavori, di deve predisporre e consegnare al Coordinatore della Sicurezza in D.L. o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il Piano Operativo documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle misure per la Sicurezza fisica lavorazioni rispetto alle previsioni. Per i cantieri di entità e tipologia previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Nell’ipotesi in cui dopo l’affidamento dei lavoratori (POS). Detto piano dovrà essere integrato ed aggiornato specificamente per ogni singolo intervento contenuto da regolamentare in contratti specifici. Tale piano lavori ad un’unica impresa l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese, l’appaltatore è messo tenuto inoltre a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Aggiudicatario, nel caso faccia ricorso ad eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi, provvederà al coordinamento degli predisporre negli stessi secondo quanto previsto dal termini il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)di cui al D.Lgs. L’Aggiudicatario dovrà attestare la consegna del Piano n. 81/2008, curando il coordinamento di Sicurezza e Coordinamento ai subappaltatori, ai lavoratori autonomi ed ai fornitori, mediante la compilazione dell’apposito modulo e si impegnerà a trasmettere a questi ultimi tutte le decisioni prese durante le riunioni imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano da lui presentato; è inoltre obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ed i sopralluoghi e le ispezioni in cantiere eseguiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase sicurezza. Nel caso di Esecuzione. I subappaltatoriassociazione temporanea di impresa o di consorzio, i lavoratori autonomi e i fornitori, dovranno documentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed al responsabile dell’Aggiudicatario, l’adempimento delle eventuali prescrizioni emanate mediante l’invio di formale comunicazionedetto obbligo incombe all’impresa mandataria o designata quale capogruppo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto