Common use of Piani di sicurezza Clause in Contracts

Piani di sicurezza. L’Appaltatore prima della stesura del verbale di consegna di lavori dovrà redigere e consegnare alla Stazione appaltante il piano operativo della sicurezza dettaglio, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, che analizzi le proprie scelte autonome ed individui, all’interno del proprio organico, le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore è inoltre tenuto all’attuazione delle misure di sicurezza previste dai D. Lgs. 81/2008 e da ogni altra disposizione di legge vigente all’atto dell’esecuzione dei lavori. La ditta prima dell’inizio del servizio dovrà presentare: • dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente. • Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, nonché: • idoneità alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche); • addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; • dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato nel Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. • di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze genera li e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione; • di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; • che il personale operante è munito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in conformità con l’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81

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Piani di sicurezza. L’Appaltatore prima della stesura del verbale di consegna di lavori dovrà redigere 1.L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e consegnare alla Stazione appaltante senza riserve o eccezioni il piano operativo della sicurezza dettaglio, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, che analizzi le proprie scelte autonome ed individui, all’interno del proprio organico, le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore è inoltre tenuto all’attuazione delle misure di sicurezza previste dai D. Lgs. 81/2008 e da ogni altra di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione di legge vigente all’atto dell’esecuzione dei lavori. La ditta prima dell’inizio del servizio dovrà presentare: • dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente. • Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, nonché: • idoneità alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche); • addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; • dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato nel Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. • di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze genera li e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione; • di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionaleStazione appaltante, ai sensi dell’art. 47 31 della L.R. 31.05.02 n.14, e del Testo Unico decreto legislativo n. 81/2008. 2.L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a)per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b)per garantire il rispetto delle disposizioni legislative norme per la prevenzione degli infortuni e regolamentari la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in materia seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3.L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione amministrativadi cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 4.Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al decreto comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte. 5.Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 6.Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000corrispettivo. 7.Nei casi di cui al comma 2, n. 445; • che il personale operante è munito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in conformità con l’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

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Piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della stesura del verbale di consegna di lavori dovrà dei lavori, a redigere e consegnare alla Stazione appaltante il all’ente appaltante: • Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; • Un piano operativo della di sicurezza dettaglio, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, che analizzi le per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed individui, all’interno del proprio organico, le e relative responsabilità nell’organizzazione nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. L’Appaltatore è inoltre tenuto all’attuazione delle misure , da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza previste dai D. Lgse di coordinamento. 81/2008 Xxxx eventuali proposte dell’appaltatore al piano di sicurezza e coordinamento dovranno però essere esplicitamente approvate dal committente e dal coordinatore in fase di esecuzione, senza dare diritto a compensi aggiuntivi. Ai sensi di quanto disposto dall’art.96 del DLgs 81/08 e s.i.m. tutte le imprese esecutrici che in qualsiasi forma contrattuale realizzino parte delle opere di progetto (subappalti, noli a caldo, forniture con posa, imprese esecutrici di consorzi stabili di imprese od ATI ecc.) sono tenute a redigere un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori di propria competenza, da ogni altra disposizione considerare come piano complementare di legge vigente all’atto dell’esecuzione dei lavoridettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. La ditta prima dell’inizio Ai sensi di quanto disposto dall’art.97 del servizio dovrà presentareDLgs 81/08 e s.i.m. il datore di lavoro dell'impresa affidataria (appaltatore) deve: • dichiarazione Verificare la congruenza dei piani operativi di attuazione dell’osservanza sicurezza (POS) delle imprese esecutrici di cui al punto precedente rispetto al proprio, quindi trasmettere i suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere delle imprese esecutrici stesse; • Coordinare gli interventi di tutte le normeimprese esecutrici prescritti dagli articoli 95 e 96 del DLgs 81/08 e s.i.m.. Le imprese esecutrici eseguiranno i lavori seguendo scrupolosamente le indicazioni dettate dal Piano di sicurezza e coordinamento, leggi redatto dal coordinatore in fase di progettazione e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto disposto dal Committente, dal Piano Operativo di sicurezza, dai successivi aggiornamenti degli stessi, nonché le indicazioni del coordinatore in fase di esecuzione. • Dichiarazione I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi tutte le norme di legge e contrattuali vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. In particolare si richiamano qui le norme sulla prevenzione infortuni stabilite dal D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offertaper la cui osservanza l'Impresa si impegna contrattualmente di adottare a sua cura, nonché: • idoneità alla mansione affidata da parte del personale operanterischio e spese, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive tutti i provvedimenti richiesti. L'appaltatore, pertanto, deve osservare e periodiche); • addestramentofare osservare ai propri dipendenti, informazione nonché ad eventuali subappaltatori e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; • dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato nel Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. • di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientaliterzi presenti in cantiere, di tutte le circostanze genera li norme di cui sopra ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza ed igiene del lavoro, nonché prevenire danni a terzi pubblici e particolari che possono influire sullo svolgimento privati. Conseguentemente, ogni più ampia e diretta responsabilità, in caso di infortuni o danni, ricadrà sull'appaltatore il quale risponderà anche per quanto concerne la tutela dei dipendenti delle eventuali imprese subappaltatrici, restando sollevata l'Amministrazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza. Il Direttore Tecnico di cantiere, nominato dall’impresa appaltatrice prima della prestazione; • consegna dei lavori, deve vigilare sull’osservanza dei piani di essere in possesso dei requisiti sicurezza ed è responsabile del rispetto di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’arttali piani. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari Si richiama infine l'attenzione sulle vigenti norme in materia di documentazione amministrativatutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (Legge 17.10.1967 n°977). Nell'ipotesi di associazione temporanea di Imprese, tutti gli obblighi a carico dell’appaltatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; • che il personale operante è munito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in conformità con l’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81ai punti precedenti incombono rispettivamente all'Impresa mandataria o designata quale Capo gruppo.

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Piani di sicurezza. L’Appaltatore I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. - L’Appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stesura consegna dei lavori, deve consegnare all’ente appaltante: - eventuali proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dall’ente appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; - un piano di sicurezza sostitutivo del verbale piano di consegna sicurezza e di lavori dovrà redigere coordinamento e consegnare alla Stazione appaltante il del piano operativo della generale di sicurezza dettaglio, quando questi ultimi non sono previsti ai sensi del D. Lgs. 81/2008, che analizzi le Decreto Legislativo n. 494/1996; - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed individui, all’interno del proprio organico, le e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore è inoltre tenuto all’attuazione delle misure , da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza previste dai D. Lgs. 81/2008 e da ogni altra disposizione di legge vigente all’atto dell’esecuzione dei lavori. La ditta prima dell’inizio del servizio dovrà presentare: • dichiarazione coordinamento e dell’eventuale piano generale di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi relativi, coordinandosicurezza, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente. • Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi questi ultimi siano previsti ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offertaDecreto Legislativo n. 494/1996, nonché: • idoneità alla mansione affidata da parte ovvero del personale operante, a seguito piano di protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche); • addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; • dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato nel Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. • di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze genera li e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione; • di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sicurezza sostitutivo di cui al decreto punto precedente. - Nel caso di varianti in corso d’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo in relazione all’evolversi dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. - Il piano di sicurezza e di coordinamento, l’eventuale piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del Presidente della Repubblica contratto d’appalto. - Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 28 dicembre 2000contratto. - L’Appaltatore esonera l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni alle leggi speciali sull’igiene, n. 445; • la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che il personale operante è munito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in conformità con l’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81venissero accertate durante l’esecuzione dei lavori stessi.

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Piani di sicurezza. L’Appaltatore prima della stesura del verbale di consegna di lavori dovrà redigere L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e consegnare alla Stazione appaltante senza riserve o eccezioni il piano operativo di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della sicurezza dettaglioStazione appaltante, ai sensi del D. Lgsdecreto legislativo n. 494 del 1996. 81/2008, che analizzi le proprie scelte autonome ed individui, all’interno del proprio organico, le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore è inoltre tenuto all’attuazione delle misure L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza previste dai D. Lgs. 81/2008 di coordinamento, nei seguenti casi:  per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e da ogni altra disposizione di legge vigente all’atto dell’esecuzione preventiva dei lavori. La ditta prima dell’inizio del servizio dovrà presentare: • dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione rappresentanti per la sicurezza dei rischi relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente. • Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, nonché: • idoneità alla mansione affidata propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del personale operantecoordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche); • addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; • dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato nel Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. • di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze genera li e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione; • di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nei casi di cui al decreto comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000corrispettivo. Nei casi di cui al comma 2, n. 445; • che il personale operante è munito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in conformità con l’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

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Samples: Bando Di Gara Per Pubblico Incanto

Piani di sicurezza. L’Appaltatore prima della stesura del verbale di consegna di lavori dovrà redigere L'Appaltatore è obbligato a rispettare scrupolosamente e consegnare alla Stazione appaltante senza riserve ed eccezioni il piano operativo di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della sicurezza dettaglioStazione appaltante, ai sensi dell’ art. 100 del D. Lgs 81/2008. • Il Piano di sicurezza e di coordinamento (parte integrante del contratto di Appalto) contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano contiene altresì la prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o successiva delle varie imprese. • L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di sicurezza di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quanto ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori, od a rilievi da parte degli organi di vigilanza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. • Il Datore di Lavoro di ogni singola impresa anche familiare e con meno di 10 addetti, operante a qualsiasi titolo nel cantiere, deve redigere e sottoporre alla verifica del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione almeno 10 giorni prima dei rispettivi lavori, il proprio piano operativo di sicurezza riferito al cantiere interessato ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 81/200881/08. • Tutte le proposte integrative presentate dall’Appaltatore dovranno essere approvate dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore della sicurezza a cui è demandato il compito di aggiornamento del piano di sicurezza. • Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora accerti delle carenze nell’attuazione del piano di sicurezza, ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori che analizzi ne potrà tener conto nell’emissione degli Stati d’Avanzamento non contabilizzando gli oneri per la sicurezza. Detti importi potranno essere liquidati con i successivi pagamenti in acconto quando l’Appaltatore avrà ottemperato alla regolarizzazione delle misure di sicurezza. • Fatte salve le proprie scelte autonome ed individuiprescrizioni di cui ai precedenti commi, all’interno del proprio organicol’Appaltatore ha comunque l’espresso l’obbligo di adottare, nel compimento di tutte le relative lavorazioni previste, ogni procedimento e cautela necessari a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità nell’organizzazione del cantiere in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e nell’esecuzione sorveglianza dei lavori. L’Appaltatore è È inoltre tenuto all’attuazione delle misure di sicurezza previste dai D. Lgs. 81/2008 e da ogni altra disposizione di legge vigente all’atto dell’esecuzione dei lavori. La ditta prima dell’inizio del servizio dovrà presentare: • dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le normefatto espresso obbligo all’Appaltatore, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente. • Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, nonché: • idoneità alla mansione affidata da parte del personale operantenei casi d'urgenza, a seguito prendere ogni misura, anche di protocollo carattere eccezionale, tesa a salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di sorveglianza sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche); • addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; • dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato nel Documento di valutazione ciò la Direzione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. • di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze genera li e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione; • di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; • che il personale operante è munito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in conformità con l’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81Lavori.

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Samples: Patto Di Integrita’ Delle Imprese Concorrenti Ed Appaltatrici Degli Appalti Comunali 121

Piani di sicurezza. L’Appaltatore prima Fermo restando i contenuti del documento allegato al presente Capitolato speciale d’appalto che riporta le indicazioni preliminari per la sicurezza (P.S.C.), si specifica che i lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato sono distribuiti su immobili diversi o in parti diverse e distanti di uno stesso immobile, per cui si configurano luoghi di esecuzione e cantieri temporanei separati ed indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno caratteristiche per le quali possono o meno ricorrere le condizioni per l'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui per il singolo intervento sia evidente che sono verificate le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederà ad: - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la stesura di un P.S.C. specifico con i contenuti minimi previsti; - inviare la notifica preliminare all'organo di vigilanza; - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E). L'Operatore economico e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della stesura Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte del verbale C.S.E. L'Operatore economico non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di consegna di lavori dovrà redigere Sicurezza (P.O.S), e consegnare alla Stazione appaltante i relativi oneri della sicurezza, ove non previsti in elenco prezzi, saranno calcolati con le modalità indicate all'art. 50. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano operativo di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante. Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, l'Operatore economico dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008. Tale piano Sostitutivo è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'operatore economico può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza dettagliosostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgscombinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs 81/2008. 81/2008, che analizzi le proprie scelte autonome ed individui, all’interno Qualora prima della stipulazione del proprio organico, le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore è inoltre tenuto all’attuazione delle misure di sicurezza previste dai D. Lgs. 81/2008 e da ogni altra disposizione di legge vigente all’atto dell’esecuzione dei lavori. La ditta prima dell’inizio del servizio dovrà presentare: • dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente. • Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, nonché: • idoneità alla mansione affidata da parte del personale operante, contratto (a seguito di protocollo aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di sorveglianza sanitaria realizzato dal medico compente aziendale imprese) oppure nel corso dei lavori (visite preventive a seguito di autorizzazione al subappalto quadro) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e periodiche); • addestramentocoordinamento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; • dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato nel Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. • di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze genera li e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione; • di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; • che trova applicazione il personale operante è munito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in conformità con l’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81presente articolo.

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Samples: Accordo Quadro Per Gli Interventi Di Manutenzione E Interventi Puntuali Ed Urgenti Nelle Scuole Pubbliche Cittadine E Nella Disponibilità Del Comune

Piani di sicurezza. L’Appaltatore L'Appaltatore e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico (art. 131 comma 2/c del D.lgs 163/2006), relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte dell’A.C. L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S). Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, l'Appaltatore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stesura dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del verbale Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di consegna controllo dei cantieri. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di lavori dovrà redigere sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e consegnare alla Stazione appaltante dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano operativo della di sicurezza dettaglio, e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgscombinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs 81/2008. 81/2008, che analizzi le proprie scelte autonome ed individui, all’interno Qualora prima della stipulazione del proprio organico, le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore è inoltre tenuto all’attuazione delle misure di sicurezza previste dai D. Lgs. 81/2008 e da ogni altra disposizione di legge vigente all’atto dell’esecuzione dei lavori. La ditta prima dell’inizio del servizio dovrà presentare: • dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente. • Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, nonché: • idoneità alla mansione affidata da parte del personale operante, contratto (a seguito di protocollo aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di sorveglianza sanitaria realizzato dal medico compente aziendale imprese) oppure nel xxxxx xxx xxxxxx (visite preventive x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx) xx verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e periodiche); • addestramentocoordinamento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; • dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato nel Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. • di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze genera li e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione; • di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; • che trova applicazione il personale operante è munito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in conformità con l’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81presente articolo.

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