Common use of Piani di sicurezza Clause in Contracts

Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il piano di si- curezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza. L’obbligo di cui sopra è esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Qualora non sia prevista, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l’appaltatore è tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare una o più proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmente, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a ri- lievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni degli organi di vigilanza. Per i lavori che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.

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Samples: Contract for Construction Works, Contract for Construction Works

Piani di sicurezza. Per cantieri ove previsto a norma del D.Lgs. 81 del 2008 è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od o eccezioni il piano di si- curezza sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per cantieri ove previsto il piano di sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltanteda parte della Amministrazione Comunale. L’appaltatore, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezzaai sensi dell’art. L’obbligo di cui sopra è esteso100, altresìcomma 5, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal del D. Lgs. 81/2008, può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Qualora non sia prevista, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l’appaltatore è tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmente, sicurezza di coordinamento nei seguenti casi: a1) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a ri- lievi rilievi da parte degli organi di vigilanza; b2) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni prescrizioni degli organi di vigilanza. Per i lavori L'appaltatore ha il diritto che ricadono nell’ambito il coordinatore per la sicurezza in fase di applicazione esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di sicurezza, di cui al successivo articoloalcun genere del corrispettivo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario, entro trenta giorni dalla stipula di ogni contratto specifico dell’accordo quadro e senza riserve od eccezioni il piano comunque prima dell’inizio dei lavori, di si- curezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza. L’obbligo di cui sopra è esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal coordinatore per la sicurezza consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, il Piano Operativo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori (POS). Qualora prima della stipula Detto piano dovrà essere integrato ed aggiornato specificamente per ogni singolo intervento contenuto da regolamentare in contratti specifici. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Aggiudicatario, nel caso faccia ricorso ad eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi, provvederà al coordinamento degli stessi secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L’Aggiudicatario dovrà attestare la consegna del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, Piano di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza Sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Qualora non sia previstaCoordinamento ai subappaltatori, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008lavoratori autonomi ed ai fornitori, mediante la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza compilazione dell’apposito modulo e di coordinamento l’appaltatore è tenuto si impegnerà a redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare una o più proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmente, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti trasmettere a questi ultimi tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza dei propri ed i sopralluoghi e le ispezioni in cantiere eseguiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. I subappaltatori, i lavoratori o a ri- lievi da parte degli organi autonomi e i fornitori, dovranno documentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di vigilanza; b) per garantire il rispetto Esecuzione ed al responsabile dell’Aggiudicatario, l’adempimento delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano eventuali prescrizioni emanate mediante l’invio di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni degli organi di vigilanza. Per i lavori che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articoloformale comunicazione.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il piano di si- curezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza. L’obbligo di cui sopra è esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Qualora non sia prevista, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento coordinamento, l’appaltatore è tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare una o più proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmente, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a ri- lievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni degli organi di vigilanza. Per i lavori che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.

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Samples: Construction Contract

Piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od o eccezioni il piano di si- curezza sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione da parte della Stazione appaltante, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezzaai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del D.P.R. 222/2003. L’obbligo di cui sopra al presente comma è esteso, altresì, esteso altresì alle eventuali modifiche ed e integrazioni approvate od accet- tate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Qualora non sia prevista, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l’appaltatore è tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivoesecuzione . 2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmentesicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a ri- lievi rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. Per i lavori L'appaltatore ha il diritto che ricadono nell’ambito il coordinatore per la sicurezza in fase di applicazione esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 4. Nei casi di cui al successivo articolocomma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

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Samples: Contract for the Realization of the Setup and Educational Scientific Contents of the Biodiversity Museum and Direction Center of the Natural Reserves of the Province of Siena

Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od o eccezioni il piano di si- curezza sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla da parte della stazione appaltanteappaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezzasalvo quanto espressamente precisato al comma 2. L’obbligo di cui sopra è esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Qualora non sia prevista, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l’appaltatore è tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmentesicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire la garantire al sicurezza nel del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a ri- lievi rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la al tutela della salute dei lavoratori, lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni prescrizioni degli organi di vigilanza. Per i lavori che ricadono nell’ambito L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di applicazione del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, tutela di cui al successivo articolodi cui all'articolo 15 Decreto Legge 09/04/2008 n° 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

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Samples: Contract for Construction Services

Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od o eccezioni il piano di si- curezza sicu- rezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione da parte della Stazione appaltante, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezzaai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 (at- tuazione dell’art. L’obbligo di cui sopra è esteso1 della legge 3 agosto 2007, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal n. 123). L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione una o più propo- ste motivate di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del modificazione o d’integrazione al piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Qualora non sia prevista, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l’appaltatore è tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare una o più proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmentecoordinamento, nei seguenti casi: a) : ▪ per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire garanti- re la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione consultazio- ne obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a ri- lievi rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) ; ▪ per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni prescrizioni degli organi di vigilanza. Per i lavori L'appaltatore ha il diritto che ricadono nell’ambito il coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione si pronunci tem- pestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di applicazione cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Nei casi di cui al successivo articolocomma precedente, l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni d’alcun genere del corrispettivo.

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Samples: Appalto Misto Per Servizi Di Manutenzione

Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od o eccezioni il piano di si- curezza sicurezza sostitutivo se l’impresa si trovi nelle condizioni di realizzare l’intervento in toto o del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione Stazione appaltante, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza(ai sensi del decreto legislativo 81/2008) come integrato e/o modificato a seguito di varianti intervenute in corso d’opera. L’obbligo di cui sopra è esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Qualora non sia prevista, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l’appaltatore è tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmentesicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a ri- lievi rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni prescrizioni degli organi di vigilanza. Per i lavori che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, Nei casi di cui al successivo articolocomma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

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Samples: Contract for Works

Piani di sicurezza. Per cantieri ove previsto a norma del D.Lgs. 81 del 2008 è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od o eccezioni il piano di si- curezza sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per cantieri ove previsto il piano di sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezzada parte della Amministrazione Comunale. L’obbligo di cui sopra è esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Qualora non sia prevista, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l’appaltatore è tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmentesicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) : - per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a ri- lievi rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) ; - per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni prescrizioni degli organi di vigilanza. Per i lavori L'appaltatore ha il diritto che ricadono nell’ambito il coordinatore per la sicurezza in fase di applicazione esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora il piano operativo coordinatore non si pronunci entro il termine di sicurezzatre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al successivo articolocomma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

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Samples: Appalto

Piani di sicurezza. L’appaltatore L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al D.L. o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Per i cantieri di entità e tipologia previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Nell’ipotesi in cui dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese, l’appaltatore è tenuto inoltre a predisporre negli stessi termini il Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008, curando il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano da lui presentato; è inoltre obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od o eccezioni il piano di si- curezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza. L’obbligo di cui sopra è esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Qualora non sia prevista, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l’appaltatore è tenuto a redigere il piano eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza. Nel caso di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare una o più proposte associazione temporanea di modificazione impresa o di integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmenteconsorzio, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori detto obbligo incombe all’impresa mandataria o a ri- lievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni degli organi di vigilanza. Per i lavori che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolodesignata quale capogruppo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od o eccezioni il piano di si- curezza sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione da parte della Stazione appaltante, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezzaai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 (attuazione dell’art. L’obbligo di cui sopra è esteso1 della legge 3 agosto 2007, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal n. 123). L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Qualora non sia prevista, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l’appaltatore è tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare d’esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione d’integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmentesicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) : • per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a ri- lievi rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) ; • per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni prescrizioni degli organi di vigilanza. Per i lavori L'appaltatore ha il diritto che ricadono nell’ambito il coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di applicazione cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Nei casi di cui al successivo articolocomma precedente, l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni d’alcun genere del corrispettivo.

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Samples: Appalto Misto Per Servizi Di Manutenzione

Piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od o eccezioni il piano di si- curezza sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione da parte della Stazione appaltante, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezzaai sensi del DLgs. L’obbligo di cui sopra è esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionen.81/2008. Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del Il piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltantecoordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all’art. Qualora non sia prevista100 del D.Lgs n.81/2008 e s.m. e i. 2. Ai sensi dell’art. 100, ai sensi dell’articolo 90 comma 5, del decreto legislativo 81/2008D. Lgs n.81/2008 e dell’art. 131, la redazione da parte della stazione appaltante comma 4, del piano di sicurezza e di coordinamento D. Lgs n.163/2006, l’appaltatore è tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmentesicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie tecnologie dell’impresa ovvero quando ritenga di per poter meglio ga- rantire garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a ri- lievi rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. Per i lavori che ricadono nell’ambito Il coordinatore per la sicurezza in fase di applicazione esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolocoordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.

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Samples: Construction Contract

Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od o eccezioni il piano di si- curezza sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltanteda parte della Stazione Appaltante, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezzaai sensi del D.Lgs. L’obbligo di cui sopra è esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal n.81/08 e s.m.i. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Qualora non sia prevista, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l’appaltatore è tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmentesicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a ri- lievi rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni prescrizioni degli organi di vigilanza. Per i lavori L’appaltatore ha il diritto che ricadono nell’ambito il coordinatore per la sicurezza in fase di applicazione esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accorgimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. Qualora il piano operativo coordinatore non si pronunci entro il termine di sicurezza, di cui al successivo articolotre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore le proposte non si intendono accolte.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piani di sicurezza. L’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato ad a osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni le norme di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, nonché, il piano di si- curezza sicurezza e di coordinamento predisposto dal dall’Ufficio Tecncio Comunale a firma del geom. Xxxxxx Xxxxxxxx e messo a disposizione da parte della stazione appaltante. L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori: a) ha predisposto e consegnato al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione un Piano Operativo di Sicurezza. Il Piano Operativo di Sicurezza, costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltantedi coordinamento, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezzaprevisto dall’art. L’obbligo di cui sopra è esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal 91 e 100 del D. Lgs n. 81/2008. b) può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Qualora non sia prevista, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l’appaltatore è tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano Piano di sicu- rezza redatto inizialmenteSicurezza e di Coordinamento. c) deve comunicare, nei seguenti casi:e quindi periodicamente, a richiesta della stazione appaltante o del coordinatore, l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione obbligatoria e preventiva 2. Le gravi o ripetute violazioni dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a ri- lievi piani stessi da parte degli organi dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche risoluzione del contratto in seguito a rilievi o pre- scrizioni degli organi di vigilanza. Per i lavori che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolosuo danno.

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Samples: Contract for Works

Piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od o eccezioni il piano di si- curezza sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo emesso a disposizione dalla stazione Stazione appaltante, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza(ai sensi del D.Lgs. L’obbligo n. 81/08 e s.m.i..)come integrato e/o modificato a seguito di cui sopra è esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal varianti intervenute in corso d’opera. 2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Qualora non sia prevista, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l’appaltatore è tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmentesicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a ri- lievi rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. Per i lavori che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, Nei casi di cui al successivo articolocomma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto