Common use of Piano di sicurezza e coordinamento Clause in Contracts

Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurez- za e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni. 2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della stessa. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun ge- nere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 6. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esi- stenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento o condizionare la medesima.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurez- za sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, Testo Unico della Sicurezza D.Lgs n. 494 e successive modificazioni81 del 09 aprile 2008. 2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche solo in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della stessa. 4. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 45. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun ge- nere genere del corrispettivo. 56. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentatadocumentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 67. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esi- stentiesistenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento coordinamento o condizionare la medesima.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore L’Appaltatore è obbligato ad a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano Piano di sicurez- za Sicurezza e coordinamento di Coordinamento predisposto dalla Stazione appaltantedal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte dell'Ente committente, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, D.Lgs. n. 494 e successive modificazioni81/2008. 2. L’appaltatore L’Appaltatore può presentare al coordinatore Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano Piano di sicurezza Sicurezza di coordinamentoCoordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori lavoratori eventualmente disattese nel piano Piano di sicurezzaSicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. Il L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore formula una valutazione scritta per la sicurezza in merito alla predetta documentazionefase di esecuzione si pronunci tempestivamente, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della stessacon atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. 4. Qualora il coordinatore Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte. 5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatoredell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 46. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun ge- nere genere del corrispettivo. 57. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, dell'Appaltatore e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentatadocumentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 6. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esi- stenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento o condizionare la medesima.

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Samples: Contract for Extraordinary Maintenance Works

Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore L’aggiudicatario è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano Piano di sicurez- za Sicurezza e coordinamento di Coordinamento predisposto dalla Stazione appaltantedal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 14 agosto 1996Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 494 e successive modificazioni. 2. L’appaltatore può presentare al coordinatore 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della stessa. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 21, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4del presente Capitolato speciale. Nei casi L’obbligo di cui al comma 2, lettera 1 è esteso altresì: a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni ) alle eventuali modifiche e integrazioni non può disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in alcun modo giustificare fase di Esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento; b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di alcun ge- nere esecuzione ai sensi del corrispettivo. 5successivo articolo 41. Nei casi Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 6. Nel caso in cui, durante il aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavorilavori (a seguito di autorizzazione al subaccordo quadro o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste commi 17 o prevedibili 18 del D. Lgs. n. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il Coordinatore per la Sicurezza in fase contrattualedi Esecuzione deve provvedere tempestivamente: a) ad adeguare il PSC, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esi- stenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento o condizionare la medesimase necessario; b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Di Lavori Di Rifacimento Delle Pavimentazioni E Cassonettature Stradali

Piano di sicurezza e coordinamento. 142.1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurez- za sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, Testo Unico della Sicurezza d.lgs. n. 494 e successive modificazioni81 del 09 aprile 2008. 242.2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche solo in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 342.3. Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della stessa. 42.4. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 442.5. Nei casi di cui al comma 242.2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun ge- nere genere del corrispettivo. 542.6. Nei casi di cui al comma 2, 42.2 lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentatadocumentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 642.7. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esi- stentiesistenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento coordinamento o condizionare la medesima.

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Samples: Appalto

Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano Il Piano di sicurez- za sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante(PSC), redatto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996D. Lgs. 81/2008 s.m.i., n. 494 dovrà organizzare e successive modificazioni. 2. L’appaltatore può presentare al coordinatore coordinare le attività lavorative in maniera tale da prevenire e minimizzare i rischi ad esse correlate per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di salute e la sicurezza di coordinamentotutti gli addetti ai lavori. La redazione del piano comporta dunque la valutazione dei rischi che saranno presenti nelle aree di cantiere e la conseguente individuazione delle misure, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga degli apprestamenti e dei dispositivi di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme protezione necessari per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori eventualmente disattese nel lavoratori. Il piano sarà integrato da un cronoprogramma che indicherà i tempi di sicurezzaesecuzione delle singole lavorazioni ed individuerà eventuali interferenze lavorative. Il CSP effettuerà l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando queste saranno dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC conterrà le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in seguito cui permarranno rischi di interferenza, verranno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3ridurre al minimo tali rischi. Il Coordinatore formula una valutazione scritta piano dovrà contenere schede grafiche indicanti l’organizzazione logistica del cantiere con particolare riferimento alla viabilità di cantiere e alla individuazione degli accessi. Il piano dovrà prevedere tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità degli utenti o degli altri soggetti che continueranno eventualmente ad operare nell’Edificio mediante idonea compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protettivi provvisori, individuazione di sbarramenti temporanei o regolamentazione degli orari di accesso delle maestranze nelle aree promiscue. I contenuti minimi che il PSC in merito alla predetta documentazionefase di progettazione, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della stessasono quelli definiti all’allegato XV del D.Lgs. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettaten. 81/2008 e s.m.i. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun ge- nere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata dovrà contenere: • descrizione dell’intervento; • indirizzo del cantiere; • descrizione del contesto in cui è collocato il cantiere; • descrizione sintetica dei Lavori (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e docu- mentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 6. Nel caso in cui, durante il corso tecnologiche); • identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (Responsabile dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale progettazione e Coordinatore per l’esecuzione); • relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi esi- stentirischi; • scelte progettuali e organizzative, sia per evitare che il procedure, misure preventive e protettive; • prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i DPI in relazione alle interferenze fra i lavoratori; • misure di coordinamento nell’uso comune di attrezzature, mezzi e infrastrutture; • modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione fra datori di lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività e tra questi ed eventuali lavoratori autonomi; • organizzazione del servizio di coordina- mento o condizionare la medesimaprimo soccorso, antincendio e di evacuazione; • durata prevista delle lavorazioni; • stima dei costi della sicurezza. Il PSC costituirà parte integrante del contratto di appalto dei Lavori.

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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Progettazione E Direzione Lavori

Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano Piano di sicurez- za Sicurezza e coordinamento Coordinamento, qualora predisposto dalla Stazione appaltanteappaltante (nei casi previsti dal presente capitolato speciale d’appalto), ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni81/2008. 2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori lavoratori eventualmente disattese nel piano Piano di sicurezzaSicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della stessa. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun ge- nere genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentatadocumentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 6. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale l’eventuale valutazione dei rischi esi- stentiesistenti e per l’approntamento delle idonee e necessarie misure di sicurezza, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento coordinamento o condizionare la medesima.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurez- za sicurezza e di coordinamento predisposto dalla dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione secondo quanto prescritto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 101 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazionimedesimo decreto. 2. L’appaltatore L'accettazione da parte sia dell’appaltatore che di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art. 17, primo comma, 3. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 100 D.Lgs. 81/08, del può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione esecuzione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 34. Il Coordinatore formula una valutazione scritta coordinatore per la sicurezza in merito alla predetta documentazionefase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’Appaltatore. 5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro 15 il termine di 10 (dieci) giorni dall’avvenuto ricevimento della stessalavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte. 6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatoredell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre 10 (dieci) giorni lavorativi lavorativi, nei casi di cui al comma 23, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 47. Nei casi di cui al comma 23, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun ge- nere genere del corrispettivo. 58. Nei casi di cui al comma 23, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresadell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentatadocumentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 69. Nel caso Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso e prima della trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza al coordinatore della sicurezza in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattualeesecuzione, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici consultano il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia rappresentante dei lavoratori per la eventuale valutazione dei rischi esi- stenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento o condizionare la medesima.sicurezza ai sensi degli artt. 100 comma 4 e 102 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

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Samples: Contract for Works

Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurez- za sicurezza e di coordinamento predisposto dalla dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, D.Lgs. n. 494 e successive modificazioni81 del 2008. 2. L’appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. Il Coordinatore formula una valutazione scritta L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in merito alla predetta documentazionefase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro 15 il termine di 7 (sette) giorni dall’avvenuto ricevimento della stessalavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte. 5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici 7 (sette) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre sette giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2° c., lettera b), le proposte si intendono rigettate. 46. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun ge- nere genere del corrispettivo. 57. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentatadocumentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 6. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esi- stenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento o condizionare la medesima.

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Samples: Construction Contract

Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurez- za sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, Testo Unico della Sicurezza D.Lgs n. 494 e successive modificazioni81 del 09 aprile 2008. 2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche solo in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della stessa. 4. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 45. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun ge- nere genere del corrispettivo. 56. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentatadocumentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 67. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esi- stentiesistenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento coordinamento o condizionare la medesima.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano Piano di sicurez- za Sicurezza e coordinamento Coordinamento, qualora predisposto dalla Stazione appaltanteappaltante (nei casi previsti, come da presente capitolato speciale d’appalto), ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni81/2008. 2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori lavoratori eventualmente disattese nel piano Piano di sicurezzaSicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della stessa. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun ge- nere genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentatadocumentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 6. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale l’eventuale valutazione dei rischi esi- stentiesistenti e per l’approntamento delle idonee e necessarie misure di sicurezza, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento coordinamento o condizionare la medesima.

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Samples: Appalto

Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano Il Piano di sicurez- za sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante(PSC), redatto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996d.lgs. 81/2008 s.m.i., n. 494 dovrà organizzare e successive modificazioni. 2. L’appaltatore può presentare al coordinatore coordinare le attività lavorative in maniera tale da prevenire e minimizzare i rischi ad esse correlate per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di salute e la sicurezza di coordinamentotutti gli addetti ai lavori. La redazione del piano comporta dunque la valutazione dei rischi che saranno presenti nelle aree di cantiere e la conseguente individuazione delle misure, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga degli apprestamenti e dei dispositivi di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme protezione necessari per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori eventualmente disattese nel lavoratori. Il piano sarà integrato da un cronoprogramma che indicherà i tempi di sicurezzaesecuzione delle singole lavorazioni ed individuerà eventuali interferenze lavorative. Il CSP effettuerà l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando queste saranno dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC conterrà le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in seguito cui permarranno rischi di interferenza, verranno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3ridurre al minimo tali rischi. Il piano dovrà contenere schede grafiche indicanti l’organizzazione logistica del cantiere con particolare riferimento alla viabilità di cantiere e alla individuazione degli accessi. Il piano dovrà prevedere tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità degli utenti o degli altri soggetti che continueranno ad operare nell’edificio mediante idonea compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protettivi provvisori, individuazione di sbarramenti temporanei o regolamentazione degli orari di accesso delle maestranze nelle aree promiscue. I contenuti minimi che il PSC in fase di progettazione, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dovrà contenere sono: • descrizione dell’edificio; • indirizzo del cantiere; • descrizione del contesto in cui è collocato il cantiere; • descrizione sintetica dei Lavori (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche); • identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (Responsabile dei lavori, Coordinatore formula una per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione); • relazione su individuazione, analisi e valutazione scritta dei rischi; • scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive; • prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i DPI in merito alla predetta documentazionerelazione alle interferenze fra i lavoratori; • misure di coordinamento nell’uso comune di attrezzature, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento mezzi e infrastrutture; • modalità organizzative della stessacooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione fra datori di lavoro e tra questi ed eventuali lavoratori autonomi; • organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione; • durata prevista delle lavorazioni; • stima dei costi della sicurezza. Qualora il coordinatore Il PSC costituirà parte integrante del contratto di appalto dei Lavori. Stima dei costi della sicurezza Ai sensi del punto 4 dell’Allegato XV del D.lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare nel PSC dovranno comprendere: • i costi degli apprestamenti previsti nel PSC; • i costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; • i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; • i costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale; • i costi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti. La stima dei costi della sicurezza dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura e dovrà essere riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell'area di Bari. Nel caso di voci specifiche non presenti sui prezzari si sia pronunciato entro il termine farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatoremercato. Per gli apprestamenti (ponteggi, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2baraccamenti, lettera becc.), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi voci dei costi della sicurezza, vanno calcolate considerando il costo di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun ge- nere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 6. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia utilizzo per la eventuale valutazione dei rischi esi- stentidurata prevista, sia per evitare che comprendendo, pertanto, anche: • la posa in opera ed il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento o condizionare la medesimasuccessivo smontaggio; • l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale

Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurez- za sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo legislati- vo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni. 2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire ga- rantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori lavora- tori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni pre- scrizioni degli organi di vigilanza. 3. Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della stessa. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro en- tro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile pro- rogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte propo- ste si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun ge- nere genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni in- tegrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentatadocumentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 6. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione valu- tazione dei rischi esi- stentiesistenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento coordinamento o condizionare la medesima.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato Gli appaltatori sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurez- za sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, Testo Unico della Sicurezza D.Lgs n. 494 e successive modificazioni81 del 09 aprile 2008. 2. L’appaltatore può Gli appaltatori possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche solo in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della stessa. 4. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 45. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun ge- nere genere del corrispettivo. 56. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentatadocumentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 67. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l’appaltatore l’esecutore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esi- stentiesistenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento coordinamento o condizionare la medesima.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Esecuzione Dei Lavori Di Manutenzione

Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurez- za e coordinamento predisposto dalla Stazione PSC messo a disposizione da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 100 del decreto legislativo 14 agosto 1996D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., n. 494 in conformità all’allegato XV, punti 1 e successive modificazioni2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’art. 2, comma 1, lettera b), del presente capitolato speciale e ai regolamenti e protocolli Anti-Covid vigenti al momento dell’esecuzione dell’opera. 2. L’appaltatore può presentare L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito sopravvenute alla consultazione obbli- gatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanzaprecedente versione del PSC; b) per garantire il rispetto delle norme alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori eventualmente disattese nel piano sicurezza in fase di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanzaesecuzione ai sensi dell’art. 41. 3. Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito periodo necessario alla predetta documentazione, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della stessa. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’art. 14 e integrazioni nelle more degli stessi adempimenti: a) qualora i lavori non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti possano utilmente iniziare, non decorre il termine per l’inizio dei prezzi pattuitilavori di cui all’art. 13, né maggiorazioni dandone atto nel verbale di alcun ge- nere del corrispettivoconsegna; b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 16 e 17. 54. Nei casi Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 6. Nel caso in cui, durante il aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavorilavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’art. 48, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste commi 17 o prevedibili 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase contrattualedi esecuzione deve provvedere tempestivamente: a) ad adeguare il PSC, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esi- stenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento o condizionare la medesimase necessario; b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

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Samples: Appalto

Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano Il Piano di sicurez- za sicurezza e coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto, è predisposto dalla Stazione appaltanteCommittente e sarà consegnato all’appaltatore prima dell’inizio dei lavori comma disposto dall’ Art 101 comma 2 del Dlgs 9 Aprile 2008 n 81 e s.m.. L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme ed istruzioni contenute nel Piano di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 494 81 e successive modificazioni. 2s.m. L’appaltatore può presentare Tale Piano potrà essere adeguato dal Coordinatore in sede di esecuzione, in funzione di nuove esigenze nate durante l’esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell’Appaltatore, senza che questi possa richiedere maggiori compensi. Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno essere segnalati al coordinatore per l’esecuzione, che si occuperà di organizzare quanto necessario. I subappaltatori e lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive del Piano di sicurezza. L’Appaltatore non potrà effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto delle norme di sicurezza. Per la tipologia e caratteristiche delle opere da realizzare, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., l’Appaltatore dovrà nominare il Coordinatore per la Sicurezza. l’Impresa dichiara di aver tenuto conto esplicitamente nella propria offerta degli oneri derivanti dalle prescrizioni di salute e di sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al da attuare nel cantiere contenute nel piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamentoCoordinamento allegato alla Richiesta di Offerta. E’ facoltà della Impresa di dare applicazione al disposto del D. Lgs. 9 aprile 2008, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando n. 81 e s.m., in particolare: qualora la Ditta appaltatrice ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere, può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento. La Committente, acquisite le proposte di cui sopra, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di sicurezza in base a quanto segnalato dalla Impresa stessa. Copia del piano di sicurezza e di coordinamento, eventualmente integrato, sarà messo a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori avrà l’obbligo di verificare il rispetto da parte della Ditta aggiudicataria e delle eventuali ditte subappaltatrici o lavoratori autonomi, di tutte le disposizioni contenute nel piano, nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. Il Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori, nel caso di grave inosservanza del Piano di Sicurezza, proporrà al Committente la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere sulla base della propria esperienzao la risoluzione del contratto. Qualora, anche in seguito nonostante i controlli e le prescrizioni impartite, si verificassero o dovessero essere riscontate, inosservanze da parte dell’Impresa alle prescrizioni di salute e di sicurezza, l’Impresa rimane responsabile rifondendo pertanto alla consultazione obbli- gatoria Committente i danni ad essa provocati. In ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e preventiva s.m., l’Appaltatore è tenuto, prima dell’inizio dei lavori, a consultare i rappresentanti per la sicurezza sicurezza. Prima dell’inizio dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;lavori l’Appaltatore dovrà segnalare con comunicazione scritta: a) il Direttore Tecnico dei lavori, b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela Responsabile della salute dei la- voratori eventualmente disattese nel Sicurezza. L’Appaltatore dovrà inoltre fornire una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezzasicurezza e coordinamento, anche fatta salva la procedura prevista in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi caso di vigilanzaintegrazioni da parte di detta Impresa. 3. Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della stessa. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun ge- nere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 6. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esi- stenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento o condizionare la medesima.

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Samples: Construction Contract

Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurez- za sicurezza e di coordinamento predisposto dalla Stazione appaltantemesso a disposizione dal Cineca, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996dell’art. 13, n. 494 comma 1, D.lgs. 494/96 e successive modificazioni. 2modificazioni e dell’art. L’appaltatore 35, comma 1, lett. f, D.p.r. 554/99. L’Appaltatore può presentare al coordinatore Coordinatore per la sicurezza prima dell'inizio dei lavori oppure in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero ovvero, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. Il Coordinatore formula una valutazione scritta per la sicurezza in merito alla predetta documentazionefase di esecuzione si pronuncia tempestivamente, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della stessacon atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora il coordinatore Coordinatore non si sia pronunciato pronunci entro il termine di quindici tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b)lavorativi, le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun ge- nere genere del corrispettivo. 5. Nei casi L’appaltatore ha comunque l’obbligo di cui predisporre e consegnare al direttore dei lavori un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, anche quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 494/96 e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti del’art. 131, comma 2, lettera 2 lett. b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu- mentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 6D.Lgs. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esi- stenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordina- mento o condizionare la medesima.163/2006

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Samples: Construction Contract