REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MALALBERGO BOLOGNA
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MALALBERGO BOLOGNA
Repertorio n. 3670 del 04/05/2023 Prot. 7189 del 04/05/2023 CONTRATTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI ALTEDO – OPERE PNRR M2C4 INV. 2.2/ART. 1 COMMA 139 L.145/2018
CIG MASTER 95626883C7 - CIG DERIVATO 9599814120 CUP B53H19000090004 – CUI L80008310379201900001
L’anno 2023, addì quattro (04) del mese di Maggio, in Malalbergo presso la sede Municipale di Malalbergo, avanti a me, Segretario Generale, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica nell’interesse del Comune di Malalbergo, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett.
c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono costituiti:
• il Comune di Malalbergo, con sede a Xxxxxx xxxx'Xxxxx x'Xxxxxx, 0 XXX 00000 Xxxxxxxxxx (XX), C.F. 80008310379, nella persona del Geom. XXXXXXXXX XXXXXXX, C.F. TGNFNC72R46A944R, Responsabile del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio, a ciò autorizzata ai sensi del provvedimento del Sindaco Pro-Tempore n. 22 del 16/12/2021, che
lo investe dei poteri di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, domiciliato per la carica presso il Comune, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto ed interesse del Comune stesso, di seguito denominato “Amministrazione”;
• DITTA CIRES SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede a Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 000, P.I. 02584701201, nella persona del Procuratore Speciale (atto Rep. 9794 del 10/07/2017) Sig. XXXXX XXXXXX C.F. FBBPLA 60 P 26 A 944 Y , di seguito denominato “Appaltatore”.
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso all’assistenza di testimoni essendo in possesso dei requisiti di legge, in conformità al disposto dell’art. 48 della Legge Notarile.
PREMESSO CHE:
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 09/05/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli edifici facenti parte del Plesso Scolastico di Altedo, per un importo complessivo dell’investimento pari a € 700.000,00;
• con Determinazione Dirigenziale n. 355 del 25/10/2022 del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo – esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico degli edifici facenti parte del Plesso Scolastico di Altedo, redatto dal tecnico incaricato, per un importo complessivo dell’investimento pari
ad € 770.000,00, di cui € 509.827,91 per lavori, comprensivi di € 34.319,15 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
• con Determinazione Dirigenziale n. 360 del 27/10/2022 del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico degli edifici facenti parte del Plesso Scolastico di Altedo per un valore globale presunto di € 509.827,91 di cui € 34.319,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata, al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
• con Determinazioni Dirigenziali n. 362 del 31/10/2022 e n. 364 del 03/11/2022 del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio si è proceduto alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 360 del 27/10/2022 per mero errore materiale;
• con comunicazione prot. 17847 del 02/11/2022 del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio si procedeva alla richiesta presso l’Ufficio Gare e Contratti dell’Unione Terre di Pianura per l’avvio di procedura negoziata per l’espletamento dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico degli edifici facenti parte del Plesso Scolastico di Altedo;
• con Determinazione a contrarre dell’Ufficio Gare e Contratti dell’Unione Terre di Pianura n. 792 del 9/11/2022 è stata avviata la procedura negoziata telematica, mediante il sistema SATER per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico del Plesso
Scolastico di Altedo per conto del Comune di Malalbergo, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, per un valore globale presunto pari a € 509.827,91 IVA esclusa, di cui € 475.508,76 per lavori ed € 34.319,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
• con Determinazione del Settore Gare e Contratti dell’Unione Terre di Pianura n. 968 del 21/12/2022 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore di CIRES Società Cooperativa, con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 000, xx Xxxxxxxxx (Xx), con un ribasso pari al 8,50% per un importo pari ad € 469.409,67 di cui € 34.319,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
• con Determinazione del Settore Gare e Contratti dell’Unione Terre di Pianura n. 968 del 21/12/2022 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori di che trattasi all’Operatore economico CIRES Società Cooperativa;
• con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 19/01/2023 del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Malalbergo si è provveduto all’impegno di spesa in favore della ditta CIRES SOCIETA' COOPERATIVA la complessiva somma di € 469.409,67, comprensiva di € 34.319,15 per oneri per la sicurezza non soggetti non ribasso e € 46.940,97 per IVA 10 % sui lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico del Plesso Scolastico di Altedo;
• che la ditta aggiudicataria CIRES SOCIETA' COOPERATIVA ha dichiarato in sede di gara che l’impresa consorziata esecutrice dei lavori è la VERA COSTRUZIONI SRL – C.F. 04027090366;
• che in conformità con la propria natura di Consorzio di Imprese Artigiane Edili ed affini, il CIRES SOCIETA’COOPERATIVA affiderà l’esecuzione dei lavori di cui alla premessa alla propria consorziata - VERA COSTRUZIONI SRL, con sede legale a Xxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxxxxx 0000/0 XXX 00000 - C.F. e P.I. 04027090366 che in quanto Assegnataria del Consorzio CIRES SOCIETA’ COOPERATIVA assume il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi dell’art.2, c.1 lett.B del D.Lgs. Aprile 2008 n. 81, oltre ad essere deputato a svolgere le funzioni di cui all’art. 97 del D. Lgs. 81/2008;
• il Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Malalbergo ha provveduto nei confronti dell’Appaltatore, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara ed essenziali ai fini della stipula del presente contratto;
• l’Appaltatore ha consegnato all’Amministrazione la seguente documentazione:
• polizza fidejussoria per la garanzia definitiva n. 10044510001561 rilasciata da BENE ASSICURAZIONI, in data 17/02/2023, per l’importo di Euro 18.776,38, (ridotta del 4% per possesso della Certificazione ISO 9001, della Certificazione ISO 14001 e della Certificazione ISO 45001 da parte dell'Appaltatore), depositata in atti;
• copia conforme della polizza n. 07528/11/49203242 rilasciata da HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L’ITALIA, in data 20/02/2023 a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori;
• il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico CUP attribuito dal Ministero del Tesoro su richiesta dell’Amministrazione, è il seguente: B53H19000090004;
• il Codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante, è il seguente: CIG MASTER 95626883C7 - CIG DERIVATO 9599814120;
• sono stati versati i diritti di segreteria e le restanti spese contrattuali, pari ad € 2.223,14 come da ricevuta pagoPA effettuato in data 09/02/2023 agli atti depositata;
• si rende pertanto necessario procedere alla stipulazione del relativo contratto d’appalto.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
fra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma delle premesse, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto del contratto.
L’Amministrazione affida all’Appaltatore, che a mezzo del nella persona del Procuratore Speciale (atto Rep. 9794 del 10/07/2017) Sig. XXXXX XXXXXX accetta, l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico del Plesso Scolastico di Altedo.
L’intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica di Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), FONDI DM 8/11/2021. L’appalto ha ad oggetto interventi per la manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico del
Plesso Scolastico di Altedo.
L'Appaltatore dichiara di accettare l’affidamento dei lavori di cui sopra senza riserva alcuna e si impegna a svolgerli con l'organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, alle condizioni previste da:
1. Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa,
2. nota di aggiudicazione prot 21319 del 21/12/2022 Settore Gare e Contratti dell’Unione Terre di Pianura,
allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, nonché di tutti gli elaborati grafici e descrittivi del progetto, del cronoprogramma e dei piani per la sicurezza, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente ad esso allegati, che vengono sottoscritti dalle parti contraenti le quali si ritengono con ciò impegnate al rispetto delle clausole in essi contenute.
Art. 2 – Importo contrattuale.
Il valore del presente contratto è fissato in € 469.409,67 oltre IVA, al netto del ribasso d’asta. Tale importo è comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza.
Il presente contratto è stipulato a misura, pertanto l’importo indicato può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Art. 3 – Durata del contratto.
La durata del contratto è fissata entro il 30/09/2023, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto.
Art. 4 – Obblighi dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto alla completa e perfetta esecuzione dei lavori e delle
opere previste dal progetto e delle migliorie proposte con l’offerta tecnica presentata in sede di gara, con personale e mezzi propri, senza gravare in alcun modo sulla struttura organizzativa dell’Amministrazione. Qualora, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, in corso di esecuzione una o più delle soluzioni proposte nell’offerta tecnica risultino non migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto, o comunque non siano compatibili con l’impianto organizzativo dei servizi, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire la prestazione con le modalità previste nei documenti di progetto. Si rinvia agli artt. 52 e 53 del capitolato per l’elencazione degli obblighi specifici delle parti.
A garanzia della corretta esecuzione l’Appaltatore ha prestato la garanzia richiamata in premessa, per la quale vale quanto previsto dall’art. 24 del Capitolato. La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.
OBBLIGHI SPECIFICI PNRR
In particolare l’appaltatore si obbliga:
• ai sensi dell’art. 50 comma 4 DL 77/2021, nel caso di mancato rispetto,imputabile all’Appaltatore, del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale, nonché, l’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi di quanto sopra, non può superare il 10% (dieci percento) dell’importo netto contrattuale;
• ai sensi dell’art. 50 comma 4 DL 77/2021, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine indicato per l’esecuzione delle
opere è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce “imprevisti”, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. L’importo complessivo del premio di accelerazione di cui sopra non può superare il 10% (dieci percento) dell’importo netto contrattuale;
• degli obblighi previsti dall’art.47 commi 2 3 e 3-bis, nell’ipotesi in cui gli operatori economici invitati alla procedura di gara rientrino nelle categorie previste dalle norme medesime;
• ai sensi dell’art. 47 comma 4, e' requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, ove applicabili, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
• OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEI PRINCIPI SULLE PARI OPPORTUNITA’
Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso è obbligato al consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’art. 47 comma 3°, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).
La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 47 comma 2° del citato D.L. n. 77/2021.
La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l’impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolato tecnico prestazionale. Nel caso in cui l’appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47 comma 3°bis del
D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 199, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta).
La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’art 47 comma 2° del citato D.L. n. 77/2021.
Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolato speciale d’appalto.
• ai sensi dell’art. 47 comma 4 DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale “(…) e' requisito necessario dell'offerta, assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.(...)”;
• dell’obbligo di fatturazione elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 148 del 27/12/2018, che vieta agli Enti Locali di ricevere fatture se non in formato elettronico;
• OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI c.d. “Do No Signifivant Harm” (DNSH)
L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Signifivant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo dell’obiettivo climatico.
Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui
al capitolato speciale d’appalto.
Art. 5 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.
Si applica l’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e la Parte VI del Capitolato speciale d’appalto. I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell’appalto. Potrà essere riconosciuta, a seguito di richiesta scritta, revisione prezzi nei limiti previsti dall’art. 27 del Capitolato, legata alle variazioni significative dovute all'approvazione di nuovi prezziari, e comunque superiori al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Art. 6 – Penalità.
L’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del capitolato e del presente contratto. Per le penali trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 15 del Capitolato.
Art. 7 – Risoluzione e recesso dal contratto.
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 45 e 46 del Capitolato.
Art. 8 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.
I pagamenti in acconto e i pagamenti in saldo avverranno secondo le modalità previste dagli artt. 20 e 21 del Capitolato Speciale d'Appalto. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e ss.m.ii.
OBBLIGHI SPECIFICI PNRR
L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal soggetto attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.
Trattasi dell’adozione eventuale di adeguare misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse PNRR.
Art. 9 - Protezione dei dati
Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e della della normativa nazionale vigente, con la sottoscrizione del presente contratto l’Amministrazione, in qualità di Titolare del Trattamento, nomina l’Appaltatore Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell’oggetto contrattuale. Entrambi le parti si impegnano all’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa suddetta.
Art. 10 – Cessione del contratto.
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Art. 11 – Subappalto.
Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e dell’art.42 del Capitolato. In base a quanto dichiarato in sede di gara l’Appaltatore le prestazioni che possono costituire oggetto di subappalto sono tutte le opere citate nel computo metrico estimativo e negli elaborati di gara riconducibili alla categoria OG3, nei limiti consentiti dalla
vigente normativa.
Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR.
L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
Art. 12 – Soluzione delle controversie.
Per ogni eventuale controversia derivante dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, è competente il Foro di Bologna, restando espressamente esclusa la competenza di ogni altro Foro.
In ogni caso, l’Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio/dei lavori per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
Art. 13 - Misure anticorruzione
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a
compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165 e successive modificazioni l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell’Amministrazione nei confronti dell’Appaltatore medesimo.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti commi, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 14 – Obbligo di rispetto del Codice di comportamento L’Appaltatore e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti a osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel D.P.R. n. 62/2013, integrato dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione, che viene consegnato all’Appaltatore all’atto di stipula del presente contratto.
Gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dalle suddette norme saranno causa di risoluzione del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 15 – Rinvio.
Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia al Capitolato speciale d’appalto e agli altri Allegati, nonché ai documenti richiamati all’art. 1. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento, in via gradata, al D.lgs. 50/2016 e alle norme in materia di contratti pubblici vigenti al momento della stipula, al codice civile e alle altre disposizioni normative vigenti.
Art. 16 – Registrazione e spese contrattuali.
Le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa ex art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
Art. 17 – Clausola finale.
Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole contrattuali non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o di parte di esso da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che l’Amministrazione si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da n. 51 facciate incluse le firme, io Segretario comunale rogante ho dato lettura alle Parti, ad eccezione degli allegati per i quali mi hanno esonerato dichiarandomi di averne esatta conoscenza, che a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/2/2013.
In presenza delle parti io Segretario comunale Ufficiale Xxxxxxx ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.
Per l’Amministrazione Xxxxxxxxx Xxxxxxx(*)
Per l’Appaltatore Xxxxx Xxxxxx(*)
Il Segretario generale rogante Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx(*)
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
PROVINCIA DI BOLOGNA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MALALBERGO
proprietà: COMUNE DI MALALBERGO
elaborato
CSA
ubicazione: dati catastali:
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, xx00 xxxxxx 00, xxxxxxx 000
scala: / / / data: novembre 2022 revis: R03
file: / / /
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI, OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL SEGUENTE DISEGNO E' PERSEGUIBILE A TERMINI DI LEGGE
prog. architettonico:
prog. strutturale:
XXX. XXXXX XXXXXX
XXX. XXXXX XXXXXX
oggetto:
CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI ALTEDO – OPERE PNRR M2C4 INV. 2.2/ART. 1 COMMA 139 L.145/2018
SOMMARIO
PARTE I - OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO 4
CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI | ||
PARTE III - DURATA DEI LAVORI 10
PARTE VI - MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO D’ESECUZIONE 17
PARTE IX - VICENDE CONTRATTUALI 25
PARTE X - ULTIMAZIONE DEI LAVORI 26
PARTE XI - ONERI E OBBLIGHI 27
DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI SULL’ADOZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE PROGETTUALI | ||
PARTE I - OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
Art 1. OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione di interventi di Manutenzione Straordinaria finalizzati all’Adeguamento Sismico e all’Efficientamento Energetico del plesso scolastico Istituto Comprensivo di Malalbergo.
2. Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto in oggetto è Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. Trova applicazione l’art. 1374 del Codice Civile.
Art 2. AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L’importo complessivo, IVA esclusa, dei lavori posti a base dell’affidamento è il seguente:
a) Importo dei lavori soggetto a ribasso | b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | TOTALE | |
A misura totale | 475’508,76 € | 34'319,15€ | 509'827,91 € |
TOTALE | 475’508,76 € | 34'319,15€ | 509'827,91 € |
2. Il costo della manodopera relativo a ciascuna voce di prezzo è pari ad € 202.145,56.
3. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara, aumentato dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definiti alla colonna b) non soggetti a ribasso.
Art 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato.
3. PER RIBASSO UNICO SU ELENCO PREZZI: Il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite o fornite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.
Art 4. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
1. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:
Categoria prevalente: | OG 1 | Classifica II | 509'827,91 € |
2. E’ ammesso il subappalto ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’articolo 42 del presente Capitolato.
Art 5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE MINOR PREZZO
1. I lavori sono aggiudicati utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La scelta del criterio del minor prezzo è motivata in relazione all’importo dei lavori, inferiore alla soglia di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), congiuntamente alla garanzia della rispondenza dell’offerta ai requisti di qualità previsti dal progetto esecutivo.
3. Il minor prezzo sarà individuato mediante ribasso sull’Elenco prezzi posto a base di gara essendo il contratto da stipulare a misura.
Art 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato speciale d’appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio, infine quelle di carattere ordinario.
3. Le clausole contrattuali, così come le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, sono interpretate tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 c.c.
Art 7. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO E NORMATIVA APPLICABILE
1. Il Capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica, costituirà parte integrante del contratto.
2. Xxxxxxx, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, benché non materialmente allegati:
• il Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000;
• tutti gli elaborati tecnici e grafici del progetto esecutivo, compresi il Computo Metrico Estimativo, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e il Cronoprogramma di cui all’art. 40 del D.P.R. n. 207/2010;
• il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’Allegato 15 del D.Lgs. n. 81/2008.
3. Saranno contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, in particolare:
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate;
• le Linee Guida ANAC in vigore;
• tutte le leggi e i regolamenti relativi all’assunzione di manodopera, al suo trattamento economico, alla prevenzione degli infortuni, etc. in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori, anche se non espressamente menzionate;
• tutte le normative vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori che possano interessare l’esecuzione degli stessi, anche se non espressamente menzionate;
• tutte le normative tecniche specifiche vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori, anche se non espressamente menzionate.
Saranno, inoltre, contrattualmente vincolanti le disposizioni di cui DL 77/2021, con oggetto “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e ss.
Ai sensi dell’art.47 comma 6° del D.L. 77/2021, si applica una penale pari al 0,5% dell’importo netto contrattuale, inoltre la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell’art. 47 D.L. 77/2021 determina, altresi', l'impossibilita' per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento di investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1 art. 47 del D.L. 77/2021.
Ai sensi dell’art. 50 comma 4 DL 77/2021, nel caso di mancato rispetto, imputabile all’Appaltatore, del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale, ed altresì l’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi di quanto disposto non
può superare il 10% (dieci percento) dell’importo netto contrattuale;
Ai sensi dell’art. 50 comma 4 DL 77/2021, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine indicato per l’esecuzione delle opere è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione peri all’uno per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce “imprevisti”, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, ed altresì l’importo complessivo del premio di accelerazione di cui sopra non può superare il 10% (dieci percento) dell’importo netto contrattuale;
Ove applicabile gli obblighi previsti dall’art.47 commi 2 3 e 3-bis, nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario rientri nelle categorie previste dalle norme medesime;
Ai sensi dell’art. 47 comma 4, e' requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, ove applicabili, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
Ai sensi dell’art. 47 comma 4, e' requisito necessario dell'offerta, assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, ove disponibile.
Per la presente opera, si da atto del rispetto del principio del non artificioso frazionamento dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;
Per la presente opera, si da atto di non attuare la suddivisione dell’affidamento in lotti ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto l’importo dell’affidamento è tale da non precludere la partecipazione alle micro-piccole-medie imprese;
Per la presente opera, si da atto della assenza del doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021;
ART. 7bis – RISPETTO DEL PRINCIPIO “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH)
Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi
(Green Deal europeo).
In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:
1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei x xxxxxx) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.
L’Affidatario dovrà fare riferimento alle Schede Tecniche presenti nella “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd DNSH)” allegata alla circolare n. 32 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(prot. 309464 del 30/12/2021), al fine di:
- elaborare soluzioni progettuali che rispettino i vincoli necessari per garantire il principio del DNSH nonché i riferimenti normativi nazionali ed europei;
- verificare in fase di esecuzione la corretta realizzazione delle soluzioni progettuali di cui al precedente punto e produrre le certificazioni/relazioni richieste per dimostrare il rispetto del principio del DNSH.
In particolare, per l’intervento avente ad oggetto interventi di Manutenzione Straordinaria finalizzati all’Adeguamento Sismico e all’Efficientamento Energetico del plesso scolastico Istituto Comprensivo di Malalbergo si dovrà far riferimento:
- alla Scheda n. 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”;
Art 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’Appaltatore dà atto, prima della consegna dei lavori e senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Direttore dei lavori, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art 9. DOMICILIO - COMUNICAZIONI - NOMINA DEL DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. n. 145/2000. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto d’appalto verranno effettuate tramite l’indirizzo PEC indicato dall’Appaltatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005, denominato Codice dell’amministrazione digitale.
2. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico abilitato. In caso di RTI o consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è conferito mediante delega rilasciata da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode dei medesimi nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata all'Ente committente; ogni variazione del Direttore di cantiere deve essere tempestivamente comunicata e accompagnata dal deposito presso l'Ente committente del nuovo atto di mandato.
Art 10. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto e negli elaborati tecnici e grafici di progetto.
2. In particolare devono essere rispettatele tutte le disposizioni di cui DL 77/2021, con oggetto “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e ss.
3. Si specifica, inoltre, che tutti gli interventi finanziati dall'Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) richiedono il rispetto del principio Do Not Significant Harm – DNSH previsto dall’articolo 17 del Regolamento UE 202/852 – sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile”.
4. Il Capitolato speciale d’appalto e i documenti tecnici e grafici di progetto sono stati redatti in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022).
5. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano l’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e i relativi articoli del Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica.
6.
Art 11. VALUTA
1. Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante e dall'Ente committente, per ogni valore contenuto in cifra assoluta, sono indicati in Euro.
PARTE III - DURATA DEI LAVORI
Art 12. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. La consegna dei lavori potrà avvenire in via d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Se, nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a un giorno e non superiore a cinque; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà dell'Ente committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. L'Appaltatore deve trasmettere all'Ente committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Xxxxx Xxxxx; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Art 13. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato entro il 30 Settembre 2023.
2. Fuori dai casi di cui al successivo articolo 14, il termine può essere sospeso, a discrezione della Direzione dei Lavori, e rimanere sospeso per il tempo stabilito dalla Direzione dei Lavori stessa, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l’ordine di ripresa dei lavori, fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.
3. Nel calcolo del termine per l’ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
Art 14. SOSPENSIONI E PROROGHE
1. Si applica l’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In particolare, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale. Sono sicuramente circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Nel caso di sospensione totale o parziale del servizio, disposta dall’Ente committente per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi degli articoli 107, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, 1382 c.c. e 23 del D.M. n. 49 del 2018, quantificato secondo i criteri previsti dall’art. 10, comma 2 del citato decreto ministeriale.
4. L’Appaltatore, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori, controfirmati dall’Appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di esecuzione delle opere, devono pervenire al Responsabile Unico del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile Unico del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'Ente committente.
6. In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
Responsabile Unico del Procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia in assenza di adeguate motivazioni o in presenza di motivazioni non riconosciute adeguate dal Responsabile Unico del Procedimento.
Art 15. PENALI IN CASO DI RITARDO
1. Nel caso di mancato rispetto, imputabile all’Appaltatore, del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora l'Ente committente non si avvalga della facoltà di risoluzione del contratto di cui all’articolo 12, comma 2 del presente Capitolato;
b) nella ripresa dei lavori successiva a un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 16.
4. La penale di cui al comma 2, lettere b) e d) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l’articolo 43 in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente committente a causa dei ritardi.
Art 16. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE
1. Entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione dei Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Deve, altresì, essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione dei Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dall'Ente committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o ritardi dell'Ente committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Ente committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine, non sono considerati soggetti
diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Ente committente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi in questi casi ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Ente committente stesso;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato e aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall'Ente committente e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dall'Ente committente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art 17. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal presente Capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati, a meno che l’Appaltatore non le abbia tempestivamente e per iscritto denunciate all’Ente committente;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art 18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’Appaltatore ed eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.
2. L’Appaltatore, a tal fine, si impegna:
• a riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) attribuiti ai lavori sulle fatture emesse;
• a comunicare all’Ente committente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore e il nominativo delle persone delegate a operare sul conto;
• a verificare, prima del pagamento, che i subappaltatori o subcontraenti riportino il codice CIG e il codice CUP sulle fatture emesse nei propri confronti;
• a effettuare i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti unicamente su conti correnti dedicati, mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
• qualora abbia notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori o subcontraenti, a darne immediata comunicazione all’Ente committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art 19. ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 è prevista la anticipazione del prezzo. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa conforme allo schema tipo di cui al D.M. 31 del 19/01/2018.
Trattandosi di norma a tutela dell’Appaltatore, quest’ultimo ha la facoltà di rinunciarvi con comunicazione espressa e motivata, inviata al Committente prima della stipula del contratto (ad esempio qualora il vantaggio data dall’anticipazione venga sostanzialmente annullato in relazione ai costi di stipula della fidejussione di garanzia e/o il cronoprogramma preveda tempi molto ristretti per l’esecuzione della quota coperta dall’anticipazione).
Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del codice dei contratti. La compensazione dell’anticipazione viene eseguita progressivamente per il primo stato di avanzamento.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art 20. PAGAMENTI IN ACCONTO
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a euro 100.000,00 (diconsi Euro centomila).
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 30 giorni [vedere art. 113-bis c. 1 del Codice dei Contratti] successivi all’adozione dello stato di avanzamento di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione
della data.
4.
Art 21. PAGAMENTI A SALDO
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 40 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile Unico del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata, dopo l’avvenuta emissione del Certificato di regolare esecuzione o del Certificato di Collaudo, entro i 30 giorni successivi alla presentazione di fattura.
4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c., l’Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Ente committente prima che il Certificato di Xxxxxxxx assuma carattere definitivo.
Art 22. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell'Ente committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che l'Ente committente abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 c.c., rifiutando di adempiere le proprie obbligazioni se l'Ente committente non provvede contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
Art 23. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 21, comma 3 per causa imputabile all'Ente committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per 60 giorni ulteriori rispetto al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art 24. GARANZIA DEFINITIVA
1. L’Appaltatore è tenuto a fornire all’Ente committente, prima della sottoscrizione del contratto o della consegna in via d’urgenza dei lavori, una garanzia definitiva con le caratteristiche e per le finalità previste dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, conforme allo schema-tipo di cui al D.M. n. 31/2018.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. Emesso il Certificato di collaudo o, comunque, allo scadere dei dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali.
4. L'Ente committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Ente committente, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Ente committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art 25. RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. All’importo della cauzione definitiva sono applicabili le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici o di consorzio ordinario di concorrenti, le riduzioni sono accordate qualora i requisiti richiesti per l’ottenimento delle riduzioni siano posseduti da tutti i componenti del raggruppamento.
Art 26. ASSICURAZIONE A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare all'Ente committente, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di collaudo e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore dell'Ente committente e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Ente committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari all’importo contrattuale e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’Appaltatore, compresi i beni dell'Ente committente destinati alle opere;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o
di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’Appaltatore è tenuto, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1655 c.c.;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro minimo di 500.000 euro e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Appaltatore o da un suo dipendente del quale esso debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell’Appaltatore, e loro parenti o affini, o a persone dell'Ente committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o dell'Ente committente;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Ente committente autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i Coordinatori per la sicurezza e i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall’Appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.
PARTE VI - MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO D’ESECUZIONE
Art 27. REVISIONE PREZZI
1. Si applica l’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il prezziario vigente nella Regione Xxxxxx-Romagna al momento dell’approvazione del presente progetto è il Prezziario aggiornato per l’anno 2022, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/07/2022, N. 1288. Le variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dovute all’approvazione di nuovi prezziari, saranno valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
3. Le clausole del presente articolo sono sostituite o modificate automaticamente per effetto di norme di legge aventi carattere cogente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Operatore Economico, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Art 28. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
È vietata la cessione del contratto al di fuori dei casi previsti dall’art. 48, commi 17 e 18 e dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 50/2016; ogni atto contrario è nullo.
È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni previste dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art 29. VARIAZIONE DEI LAVORI
1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), il contratto potrà essere modificato nei seguenti casi:
• revisione prezzi, di cui all’articolo 27;
2. In corso di esecuzione, inoltre, l’Ente committente potrà:
• ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), disporre modifiche al contratto, nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale, per lavori supplementari che si rendano necessari, non inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti indicati nella norma.
• ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), disporre varianti in corso d’opera, nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla suddetta norma.
• ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. e), disporre modifiche definibili come non sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, contenute entro il limite del 5% dell’importo contrattuale; tra queste rientrano le modifiche di dettaglio ai sensi dell’art. 22, comma 6 del DM n. 49/2018, che non comportano l’aumento o la diminuzione dell’importo contrattuale; queste ultime vengono disposte dal direttore dei lavori, previa comunicazione al RUP.
• ai sensi dell’art. 106, comma 2, disporre modifiche al contratto, contenute entro le soglie fissate all'art. 35 ed entro il 15% del valore iniziale del contratto;
3. Nei casi di cui al comma 2, in ossequio all’art. 106, comma 12, l’Ente committente potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione delle modifiche fino a concorrenza complessiva di un quinto dell’importo del contratto. Entro tale limite, le modifiche saranno comunicate all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata e, previa stipula di un atto di sottomissione, dovranno essere eseguite dall’Appaltatore alle stesse condizioni previste nel contratto originario e senza diritto ad alcuna indennità, a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Oltre il limite del quinto d’obbligo, le modifiche saranno comunicate all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata e questi nel termine di 10 giorni dovrà dichiarare per iscritto se intende accettare le modifiche o se intende sciogliersi dal vincolo contrattuale. Qualora accetti le modifiche, si procederà alla stipula di integrazione contrattuale. In caso di mancata risposta, le modifiche si intendono accettate.
4. Qualora sia l’Appaltatore a ravvisare, nel corso dell’esecuzione, la necessità di compiere lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara, sempre che non comportino una modifica sostanziale ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, lo stesso potrà realizzarli a propria cura e spese, previa acquisizione della necessaria autorizzazione scritta del RUP. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e l'Ente committente, con spese a carico dell'Appaltatore, può esigere la rimessa in pristino della situazione originaria.
Art 30. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
1. Le modifiche derivanti da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono consentite nei limiti del 15% del valore iniziale del contratto.
2. Oltre i suddetti limiti, l’errore od omissione sarà causa di risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’Appaltatore originario.
3. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
4. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dall'Ente committente; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art 31. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’Elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del presente Capitolato.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’Elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
Art 32. omissis
Art 33. LAVORI A MISURA
1. In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 29 del presente Capitolato e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante formazione di nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 30, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.
Art 34. LAVORI IN ECONOMIA
1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata, per i materiali, secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore stesso, al netto del ribasso d’asta, per la manodopera, i trasporti e i noli, secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori, incrementate di spese generali e utili e con l’applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su queste ultime due componenti.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), per l’eventuale parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
Art 35. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.
Art 36. NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’Appaltatore è, altresì, obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. Il presente appalto rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. L'Ente committente ha adempiuto agli obblighi previsti, nominando le figure previste da tale normativa. Forma, quindi, parte integrante del progetto il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore in fase di Progettazione.
Art 37. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Ente committente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art 38. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
1. L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte dell'Ente committente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
2. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art 39. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 26, comma 1, lett. b) e 96 del D.Lgs.
n. 81/2008, contiene le notizie di cui all’art. 18 dello stesso decreto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 36, previsto dall'art. 91, comma 1, lettera a) e dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.
Art 40. RAPPORTI CON IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA E SANZIONI
1. L'Appaltatore dovrà nominare un referente permanente in cantiere al quale il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato Coordinatore per l'esecuzione, possa impartire disposizioni, indicazioni e suggerimenti e che abbia il potere e le capacità di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa citata.
2. L'Ente committente potrà decidere la sospensione dei lavori, l'allontanamento di imprese o dei lavoratori autonomi presenti in cantiere, ovvero la risoluzione del contratto in caso di gravi e ripetute inosservanze della normativa di sicurezza, segnalate dal Coordinatore per l'esecuzione ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008. L'eventuale risoluzione del contratto per il mancato rispetto delle norme di sicurezza, comporterà l'incameramento da parte dell'Ente committente della cauzione definitiva, presentata nei termini e nei modi di cui alla vigente normativa. L'Ente committente si riserva inoltre di richiedere ulteriori e maggiori risarcimenti danni quando la sospensione dei lavori comporti allo stesso danni superiori all'importo garantito dalla cauzione definitiva.
3. Nella valutazione dei danni, si considereranno tutti i costi diretti e indiretti sostenuti o da sostenere dall'Ente committente a causa della risoluzione del contratto, con particolare riferimento a:
• costi amministrativi per la risoluzione del contratto;
• costi per la rielaborazione del progetto;
• costi per l'espletamento delle procedure necessarie allo svolgimento della nuova gara di appalto;
• costi che dovranno essere sostenuti per il mancato godimento nei termini previsti del bene da realizzare.
4. Il Coordinatore per l'Esecuzione potrà sospendere i lavori o le singole lavorazioni ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. f) del più volte citato decreto quando si verifichino condizioni di pericolo grave e imminente. L'Appaltatore dovrà immediatamente dar corso all'ordine impartito dal Coordinatore. Il Coordinatore potrà impartire l'ordine di sospensione anche solo in modo verbale, ovvero trascrivendolo nel verbale di visita che verrà redatto a ogni sopralluogo. Le ordinanze di sospensione verranno inviate, a cura del Coordinatore, anche all'Ente committente e alla Direzione dei Lavori.
5. Le lavorazioni interrotte potranno riprendere solo a seguito dell'invio, a mezzo PEC, da parte dall'Appaltatore, di una comunicazione scritta al Coordinatore e, per conoscenza, all'Ente committente e alla Direzione dei Lavori, nella quale si dichiari il superamento delle problematiche emerse e dopo la verifica effettuata personalmente dal Coordinatore.
6. Si precisa, inoltre, che sospensioni dei lavori decise dal Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del citato comma 1, lett. f) dell'art. 92 ovvero decise dall'Ente committente ai sensi del comma e) dello stesso articolo non potranno essere addotte dall'Appaltatore a motivo di richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori prevista nel presente Capitolato.
Art 41. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e all'allegato XIII del medesimo decreto.
2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive europee, alla relativa
normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente, prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, su richiesta dell'Ente committente o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo ricade sull’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art 42. SUBAPPALTO
1. Il subappalto può essere ammesso, previa autorizzazione dell’Ente committente, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 105 comma 1, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
2. Sono in ogni caso da eseguire a cura dell’aggiudicatario le seguenti prestazioni:
a) nessuna
3. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
4. L'affidatario comunica all’Ente Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti speciali richiesti ex art. 83.
5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo che il subappaltatore chieda all’atto dell’autorizzazione del subappalto di essere pagato direttamente dall’Ente committente.
6. Per il pagamento dei subappaltatori si fa riferimento al combinato disposto dell’art. 105, commi 10 e 13 e dell’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016. Le fatture emesse dai subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell’Appaltatore dovranno essere in forma elettronica.
7. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art. 21 della L. n. 646/1982.
Art 43. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
Si fa riferimento al combinato disposto dall’art. 105 commi 10 e 13 e dall’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 1/07/2018 le fatture emesse dai subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell’Appaltatore dovranno essere in forma elettronica ai sensi della Legge di bilancio 2018, commi 909 – 917 – 928.
Art 44. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro; in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) l’Appaltatore è responsabile in rapporto all'Ente committente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Ente committente;
d) l’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dall'Ente committente o a esso segnalata da un ente preposto, l'Ente committente medesimo comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (ventipercento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Ente committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
PARTE IX - VICENDE CONTRATTUALI
Art 45. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e la normativa vigente per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
2. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale avvia la procedura prevista dall’art. 108, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 15, comma 1 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora.
3. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dall'Ente Committente in seguito alla risoluzione del contratto.
Art 46. RECESSO
1. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ente committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolate ai sensi dell’art. 109 suddetto.
2. Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali, l’Ente committente prenderà in consegna le opere e ne verificherà la regolarità.
Art 47. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del D.Lgs. n. 159/2011, si applica l’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento del mandatario o di un mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art 48. CONTROVERSIE
1. Si applica quanto disposto dagli artt. 205 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per tutte le controversie tra Ente committente e Appaltatore, sia durante l’esecuzione del contratto sia dopo l’ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
3. In ogni caso, l’Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione dei lavori per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
PARTE X - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art 49. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione scritta dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Ente committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 15 del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e, comunque, all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Certificato di Xxxxxxxx, da effettuarsi entro il termine di cui all’articolo 48.
Art 50. TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
1. Il Certificato di Xxxxxxxx è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Xxxxxxxx si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art 51. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. L'Ente committente si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora l'Ente committente si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell'Ente committente avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora l'Ente committente non intenda prendere in consegna anticipatamente le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino all’emissione del Certificato di Collaudo.
Art 52. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento Generale e al presente Capitolato speciale d’appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per la sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori stesso tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso, l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 c.c.;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi adeguatamente protetti, recinzione in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente committente;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne l'Ente committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dei Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla Direzione dei Lavori stessa su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato speciale d’appalto – Parte Tecnica;
f) il mantenimento, fino all’emissione del Certificato di Collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Ente committente e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale delle costruzioni provvisorie per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l'Ente committente intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Ente committente, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Ente committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questa sia prevista specificatamente dal Capitolato speciale d’appalto o sia richiesta dalla Direzione dei Lavori per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali a uso ufficio del personale della Direzione dei Lavori e assistenza, arredati e illuminati;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e di riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale d’appalto – Parte Tecnica o precisato da parte della Direzione dei Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori, deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati l'Ente committente e il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
t) l’Appaltatore e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti a osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel D.P.R. n. 62/2013, integrato dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente committente;
u) è a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Ente committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell'Ente committente;
v) l’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno n. 1 esemplare adeguatamente illuminato del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1 Giugno 1990 n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresi i riferimenti delle imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 105, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. La Direzione dei Lavori, insieme all'Ente committente, fornirà i dati necessari e dovrà, altresì, provvedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere.
2. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti, pubblici e privati, diversi dall'Ente committente (Consorzi, Hera, privati, Città Metropolitana, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti, per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art 53. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere, in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’Appaltatore:
• tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’Appaltatore e ad altre ditte,
• le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
• le annotazioni e controdeduzioni dell’Appaltatore,
• le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione dei Lavori su supporto cartografico o informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e, comunque, a semplice richiesta della Direzione dei Lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione nelle posizioni inizialmente consegnate dalla Direzione dei Lavori stessa.
3. L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori.
4.
Art. 53 Bis. PENALI E OBBLIGHI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’
1.Penali relative alle Pari Opportunità - Si fa riferimento a quanto indicato dal Decreto del 7 Dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC all’art. 1 – punto 7, nonché al successivo articolo 28 del presente capitolato.
2. Obblighi relative alle Pari Opportunità – L’Affidatario è tenuto altresì a produrre, se dovuti: a) Rapporto sulla situazione del personale per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti (par. 3 linee guida - art. 47, comma 2): ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera
e al consigliere regionale di parità.
b) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per operatori economici che occupano un numero pari o inferiore a 50 dipendenti (par. 3 linee guida - art. 47, comma 3): ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
c) Dichiarazione di regolarità' sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (par. 3 linee guida - art. 47, comma 3-bis): ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
d) Rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (par. 4 linee guida - art. 47, comma 4): costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione
dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art 54. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'Ente committente.
2. In attuazione dell’art. 36 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. n. 145/2000, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere se riutilizzabili a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni, frammenti e ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione nonché per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili si applica l’art. 35 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. n. 145/2000.
Art 55. DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI SULL’ADOZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE PROGETTUALI
1. I documenti di progetto nel loro insieme compongono le prescrizioni che l'Appaltatore è obbligato a osservare per l’esecuzione delle opere e sono parte integrante della documentazione grafica e dei particolari costruttivi. In caso di discordanza tra i vari elaborati, l’Appaltatore è tenuto a informare e chiedere precisazioni alla Direzione dei Lavori, la quale potrà sempre decidere in senso più favorevole all’Ente committente, senza che l’Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi e indennizzi, di qualsiasi natura e specie.
2. Quando le dimensioni, la forma o il peso di un materiale o manufatto siano fissati con le parole "usuali, ordinari, comuni, in commercio" o equivalenti, si dovrà intendere sempre che la determinazione di queste dimensioni, forme o pesi sarà fatta dall’Appaltatore previa approvazione della Direzione dei Lavori, purché fra quelle reperibili in commercio.
3. L’eventuale indicazione di un prodotto nei documenti suddetti non è da intendersi vincolante per l'Appaltatore, mentre sono da intendersi tassative le caratteristiche e le prestazioni di riferimento del
prodotto stesso.
4. Ulteriori indicazioni in corso d'opera potranno essere fornite dalla Direzione dei Lavori, anche tramite disegni di particolari costruttivi al fine di esplicitare elementi desumibili dalla lettura coordinata dei documenti allegati al contratto, senza che l’Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi e indennizzi, di qualsiasi natura e specie.
5. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d’opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, ove richiesta dall’Appaltatore per conseguire l’esecuzione a regola d’arte cui è obbligato o determinata dalla Direzione dei Lavori, non potrà considerarsi variante e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore.
Art 56. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
1. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.
2. Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
a) tutte le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti a Enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
3. Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna dei lavori alla data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx.
4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, si determinassero aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000.
5. A carico dell’Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
6. Il contratto di cui al presente Capitolato è soggetto all’Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), la cui misura è determinata per legge; tutti gli importi indicati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
Art 57. CODICE DI COMPORTAMENTO
L’Appaltatore prende atto che le disposizioni previste dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e di quelle dettagliate nel codice di comportamento dell'Unione Terre di Pianura le quali si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso ne viene messo a conoscenza e si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati tenuto conto che un eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi di condotta qualora compatibili potranno costituire, per i casi di accertata grave violazione, clausola risolutiva o di decadenza dal rapporto così come previsto e specificato nel codice di comportamento dell’Unione.
COMUNE DI MALALBERGO (c_e844) - Codice AOO: AOOMAL - Reg. nr.0021319/2022 del 22/12/2022
Settore CUC e progettazione – Servizio Gare e Contratti
Granarolo dell’Xxxxxx, 21 Dicembre 2022 Spett.
Comune di Malabergo
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da XXXXXX XXXXXXXXXX il 21/12/2022 14:36:59
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2022 / 29833 del 22/12/2022
alla c.a. RUP geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Oggetto: Comunicazione di affidamento. Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico del plesso scolastico di Altedo - opere PNRR M2C4 INV. 2.2/ ART. 1 COMMA 139 L.145/2018.
Come da Vs. richiesta prot. n. 20737 del 13/12/2022, ns. prot. 28944/2022, con la presente si trasmette, per gli adempimenti di Vs. competenza, la determinazione n. 968 del 21/12/2022 con la quale si sono affidati i lavori in oggetto in favore di CIRES SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Castenaso (Bo), C.F. 02584701201.
L’impresa consorziata esecutrice dei lavori è la VERA COSTRUZIONI SRL – C.F. 04027090366.
Valore contratto: € 469.409,67 ribasso offerto 8,50%.
Per poter procedere alla stipula del contratto è necessario attendere l’efficacia dell’affidamento (subordinata alla positiva conclusione delle verifiche sui requisiti morali e speciali dell’affidatario), che vi verrà prontamente comunicata.
Si segnala che, in base all’art. 8 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.:
• è sempre autorizzata la consegna in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti che stiamo attualmente svolgendo;
• la mancata stipulazione del contratto entro 60 giorni dalla efficacia della aggiudicazione deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.
Settore CUC e progettazione – Servizio Gare e Contratti
Rimangono a carico dell’Ente Committente:
• la richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto,
• l’assunzione di un CIG derivato dal CIG di gara,
• l’inserimento dei dati sul SITAR per le fasi successive all’aggiudicazione.
A disposizione per qualsiasi informazione, si porgono cordiali saluti.
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La Responsabile del Settore Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Allegato 1: determinazione di affidamento
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.