ULTERIORI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Allegato 4
ULTERIORI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Articolo 1. Accordo delle parti e oggetto del contratto
L’Appaltatore si impegna ad eseguire l’opera descritta ai commi successivi, ai sensi dell’art. 1655 c.c., su incarico di Lepida SpA, verso il corrispettivo indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore.
L’oggetto del contratto è richiamato nella Richiesta di Xxxxxxx e nei suoi allegati. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e i materiali necessari per dare l’opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite nella Richiesta di Offerta, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste nei documenti costituenti parte integrante della stessa. Pertanto i lavori si intendono totalmente a corpo e non sono previsti consuntivi né in corso d’opera né a fine lavori.
La progettazione esecutiva dovrà essere conforme a quanto previsto dagli artt. 35 ss., 140 del D.P.R. 554/99 e 93 del D. Lgs. n. 163/2006.
La realizzazione dell’opera dovrà essere conforme ai progetti esecutivi, precedentemente approvati, e comprende tutte le attività e le forniture necessarie in termini di realizzazione di opere civili, di posa, giunzione e terminazione di cavi in fibra ottica e di installazione.
L’Appaltatore è tenuto a realizzare le opere “a regola d’arte”, secondo le migliori tecniche conosciute, seguendo i criteri di buona economia ed in maniera da rispettare i termini e le modalità specificate nella Richiesta di Offerta e suoi allegati o nella offerta tecnica ove migliorativa.
A tal fine, l’Appaltatore fornirà tutti gli occorrenti materiali, mezzi, manodopera e quant’altro necessario, con gestione ed organizzazione autonoma ed a proprio rischio.
Sarà a carico dell’Appaltatore la predisposizione e l’ottenimento di tutte le pratiche amministrative presso gli Enti preposti per l’esecuzione dei lavori ed il pagamento di tutti gli oneri connessi, salvo quelli espressamente assunti da Lepida SpA a proprio carico.
Articolo 2. Consegne e termini per l’ultimazione dei lavori
La progettazione esecutiva è fissata in yyy (yyy) giorni solari e consecutivi a partire dalla data del suddetto verbale di consegna e inizio lavori..
In particolare l’appaltatore dovrà rispettare, nei limiti di cui Articolo 30 e pena l’applicazione delle penali definite nella Richiesta di Offerta, il piano delle consegne definito nel Cornoprogramma presentato nella offerta tecnica.
Tutti i termini di cui al contratto, sono calcolati in giorni solari consecutivi, salvo diverse indicazioni.
Nel calcolo del tempo contrattuale si é tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Per quanto concerne invece il periodo contrattuale di ferie, l’Impresa dovrà provvedere mediante più turni di lavoro tra i propri dipendenti, oppure mediante organizzazione delle stesse in funzione delle squadre impegnate nell’esecuzione dei lavori. Si precisa che nel calcolo degli oneri dell’Impresa, agli effetti della formulazione del prezzo complessivo, si é tenuto conto dell’esecuzione dei lavori mediante più turni giornalieri di lavoro.
È previsto pertanto che l’Impresa proceda nell’esecuzione del lavoro senza interruzioni, per tutto il periodo estivo, anche nel mese di agosto, e quindi si ribadisce che non verranno accettate sospensioni unilaterali dei lavori a causa della necessità di concedere periodi di ferie. L’Impresa consapevole di quanto sopra dovrà nel proprio interesse stipulare contratti di forniture o subappalti che prevedano la clausola testé indicata, e ciò al fine di garantire il completamento dei lavori nel periodo previsto.
Articolo 3. Corrispettivo e oneri; imposta sul valore aggiunto
Il corrispettivo per l’appalto è definito sulla base dell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario.
Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA) come per legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.
La Committente potrà altresì affidare alla Ditta appaltatrice forniture complementari, non comprese nel contratto iniziale.
Articolo 4. Condizioni di appalto
La Ditta appaltatrice è la sola responsabile della buona esecuzione e realizzazione delle opere, ed è tenuta alla modifica o rifacimento, a proprie spese, di quelle parti
che non risultino conformi alle regole costruttive o di esecuzione, nonché del rispetto delle norme e specifiche tecniche riportate nella documentazione di progetto.
La Committenza, su richiesta dei competenti organi di controllo degli istituti previdenziali ed assicurativi, nonché dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, comunicherà ai medesimi tutte le notizie inerenti i lavori oggetto del presente contratto, onde porre i suddetti organi in grado di esercitare ogni controllo di loro competenza.
Nell’esecuzione si deve tener conto che alcuni ambienti interessati alle opere sono utilizzati da personale in servizio lavorativo e/o dal pubblico:
le attività lavorative interessate non devono subire interruzioni né intralci al loro normale funzionamento, se non per un tempo estremamente limitato e concordato tra le parti;
il pubblico deve poter accedere nei giorni ed orari stabiliti dalle amministrazioni interessate.
Le eventuali lavorazioni che necessitassero della inagibilità dei luoghi di lavoro per le persone estranee ai cantieri, devono essere eseguite durante gli orari di chiusura dei locali e/o, se necessario, durante i periodi festivi.
Articolo 5. Direttore dei Lavori
La Committente concede ampio mandato personale al Direttore dei Lavori quale suo rappresentante per quanto attiene l’esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e sottoscritti, nel limite delle attribuzioni previste dalla Legge.
Articolo 6. Coordinatore in materia di sicurezza
La Committente ha individuato, ai fini della legislazione vigente (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.), un coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e durante la realizzazione dell’opera, con i compiti definiti dalle norme in materia.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è facoltà del Direttore Lavori nominare in sua vece un coordinatore in materia di sicurezza e salute.
Articolo 7. Piano di sicurezza e coordinamento
Il Piano di sicurezza e coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto, è predisposto dalla Committente e sarà consegnato all’appaltatore prima dell’inizio dei lavori comma disposto dall’ Art 101 comma 2 del Dlgs 9 Aprile 2008 n 81 e s.m..
L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme ed istruzioni contenute nel Piano di sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.
Tale Piano potrà essere adeguato dal Coordinatore in sede di esecuzione, in funzione di nuove esigenze nate durante l’esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell’Appaltatore, senza che questi possa richiedere maggiori compensi.
Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno essere segnalati al coordinatore per l’esecuzione, che si occuperà di organizzare quanto necessario.
I subappaltatori e lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive del Piano di sicurezza.
L’Appaltatore non potrà effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto delle norme di sicurezza.
Per la tipologia e caratteristiche delle opere da realizzare, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., l’Appaltatore dovrà nominare il Coordinatore per la Sicurezza.
l’Impresa dichiara di aver tenuto conto esplicitamente nella propria offerta degli oneri derivanti dalle prescrizioni di salute e di sicurezza da attuare nel cantiere contenute nel piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato alla Richiesta di Offerta. E’ facoltà della Impresa di dare applicazione al disposto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., in particolare: qualora la Ditta appaltatrice ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere, può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento.
La Committente, acquisite le proposte di cui sopra, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di sicurezza in base a quanto segnalato dalla Impresa stessa.
Copia del piano di sicurezza e di coordinamento, eventualmente integrato, sarà messo a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori avrà l’obbligo di verificare il rispetto da parte della Ditta aggiudicataria e delle eventuali ditte subappaltatrici o lavoratori autonomi, di tutte le disposizioni contenute nel piano, nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori, nel caso di grave inosservanza del Piano di Sicurezza, proporrà al Committente la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.
Qualora, nonostante i controlli e le prescrizioni impartite, si verificassero o dovessero essere riscontate, inosservanze da parte dell’Impresa alle prescrizioni di
salute e di sicurezza, l’Impresa rimane responsabile rifondendo pertanto alla Committente i danni ad essa provocati.
In ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., l’Appaltatore è tenuto, prima dell’inizio dei lavori, a consultare i rappresentanti per la sicurezza. Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà segnalare con comunicazione scritta:
a) il Direttore Tecnico dei lavori,
b) il Responsabile della Sicurezza.
L’Appaltatore dovrà inoltre fornire una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento, fatta salva la procedura prevista in caso di integrazioni da parte di detta Impresa.
Articolo 8. Direttore di cantiere
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni nella Richiesta di Xxxxxxx e suoi allegati in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio o delle persone sopra descritte devono essere tempestivamente notificate alla Committente; ogni variazione della persona deve inoltre essere accompagnata dal deposito presso la Committente del nuovo atto di mandato.
Articolo 9. Consegna e inizio dei lavori
La consegna dei lavori è fissata per il .
Preliminarmente alle attività di progettazione esecutiva, è a carico dell'Appaltatore l'attenta verifica, comprensiva di sopralluogo, dell'effettiva distribuzione geografica e dell’effettiva consistenza delle infrastrutture civili ed ottiche delle attuali reti. L'Appaltatore dovrà, al termine della progettazione esecutiva, certificare l'avvenuto sopralluogo e produrre una dettagliata relazione sull'esito del sopralluogo medesimo. Il contenuto di tale relazione sarà concordato con la
Direzione Lavori al momento della consegna formale dei lavori. I costi per tale attività sono interamente compresi nell’offerta.
Se, nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore: dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore.
Quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, il Direttore dei Lavori potrà disporre che la consegna dei lavori avvenga in più volte, con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. L’Appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi.
L’appaltatore deve trasmettere alla Committenza, prima dell’inizio dei lavori, copia del libro matricola dei propri dipendenti, nonché la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
L’Appaltatore deve trasmettere altresì, a scadenza trimestrale, al Direttore dei Lavori copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Articolo 10. Progettazione esecutiva
La progettazione esecutiva dovrà essere coerente con quanto descritto nella Richiesta di Xxxxxxx e suoi allegati.
Le attività di progettazione esecutiva, comprensive di tutte le verifiche ed i propedeutici sopralluoghi, dovranno essere svolte entro 20 giorni a far data dalla data del verbale di consegna redatto in contraddittorio con l’Appaltatore di cui all’ Articolo 9. L’Appaltatore dovrà effettuare, a proprio carico ed entro tale scadenza,
tutte le verifiche ed i sopralluoghi ritenuti necessari per l’acquisizione di tutte le informazioni relative all'effettiva distribuzione geografica e all’effettiva consistenza delle infrastrutture civili ed ottiche della rete esistente.
La progettazione esecutiva è soggetta ad approvazione da parte del Committente e le attività di cantierizzazione potranno avere inizio solo dopo la formale approvazione della progettazione esecutiva.
I progetti esecutivi dei lavori redatti dall'Appaltatore possono essere modificati o integrati dal Direttore dei Lavori, in accordo con il RUP, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e nell’ambito della non applicazione di varianti.
L’organizzazione da parte del Direttore dei Lavori dei controlli mirati alle verifiche di rispetto dei tempi previsti è di competenza esclusiva del Direttore Lavori stesso. Tutti gli oneri conseguenti a tali verifiche sono a totale carico dell’Appaltatore.
E’ a carico dell’Appaltatore la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), da redigere in conformità a quanto disposto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e in ossequio alle normative vigenti.
Articolo 11. Piano operativo di sicurezza
Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a predisporre e consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, il Piano Operativo di Sicurezza. Nel caso in cantiere siano presenti ditte subappaltatrici, le stesse dovranno redigere un proprio Piano Operativo di Sicurezza.
Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx deve contenere le scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; esso deve essere considerato come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Il Piano Operativo di sicurezza dovrà specificare :
tutte le informazioni relative alla impresa esecutrice dei lavori e in particolar modo:
a) Direttore tecnico dell’Impresa o Responsabile del cantiere per conto dell’impresa,
b) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
c) Medico competente,
d) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; le notifiche degli adempimenti relativi alla sicurezza; l’ubicazione del cantiere;
la natura dei lavori da eseguire; il programma dei lavori;
le indicazioni operative e organizzative del cantiere;
le mansioni svolte dai lavoratori nel cantiere specificando che i lavoratori impegnati nel cantiere hanno avuto una specifica formazione ed informazione ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.;
le procedure operative di sicurezza;
l’elenco delle macchine e delle attrezzature; l’elenco dei DPI;
la valutazione del rischio rumore; la gestione delle emergenze;
la gestione dei subappalti;
la revisione del Piano in seguito:
a) ad eventuale variazione di attività lavorative o procedure già predisposte dall’Impresa;
b) ad eventuali variazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Articolo 12. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
L’ordine dei lavori è stabilito nel cronoprogramma, così come eventualmente modificato, in termini migliorativi, dall’offerta tecnica dell’Appaltatore.
La Ditta appaltatrice, senza diritto ad indennizzi o a compensi di sorta, ha comunque l’obbligo di eseguire le opere nell’ordine stabilito nel suddetto cronoprogramma.
La Committente si riserva altresì il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L’Appaltatore è obbligato a sottostare a tutte quelle temporanee sospensioni dei lavori, limitazioni o estensioni di orario di lavoro che gli fossero ordinate per qualsiasi motivo dalla Direzione Lavori, compresa la possibilità di operare in più turni di lavoro giornalieri, senza avere diritto a compensi o risarcimenti speciali, intendendosi ciò come onere a carico dell’Appaltatore.
Articolo 13. Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno
L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo, valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non è iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito che singoli operai lavorino più di 10 (dieci) ore su 24 (ventiquattro).
Di norma, prima di ricorrere ad ordinare il lavoro straordinario, la D.L. richiederà all’Appaltatore (che risulterà obbligato) di produrre uno specifico aggiornamento del programma dei lavori, che verrà esaminato in contraddittorio fra le parti; ove risultasse evidente l’impossibilità di terminare i lavori nel tempo utile contrattuale, l’ordine impartito dalla D.L. per il ricorso allo straordinario comporterà la valutazione, a posteriori, sulla base delle squadra tipo, delle giornate in tale modo recuperate e per esse verrà applicata la penale per ritardata esecuzione prevista dal contratto.
Nessun compenso, sarà dovuto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di
16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell’epoca in cui si svolgono i lavori lo consentano) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dalla Richiesta di Offerta l’esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione Lavori.
Articolo 14. Lavori e provviste in economia – Anticipazioni dell’Impresa
Lepida S.p.A. si riserva il diritto di fare eseguire, durante il tempo assegnato per l’esecuzione delle opere appaltate, anche altre opere in economia se ed in quanto previste.
Per tali lavori l’Impresa è tenuta a mettere a disposizione dietro semplice richiesta della D.L. gli operai di gradimento della Committente nonché tutti i materiali, i mezzi, e gli altri attrezzi all’uopo necessari.
Il compenso per quanto concerne i materiali ed il noleggio dei mezzi risulta dagli appositi articoli di elenco prezzi oppure dai prezzi offerti dall’Appaltatore; per quanto concerne la mano d’opera, i relativi compensi verranno determinati applicando le tariffe vigenti al momento dell’impiego e rilevati dalla commissione Regionale per il rilevamento del costo della mano d’opera (edito dal Provveditorato per le OO.PP. di Bologna), aumentati del 10% per utile d’impresa e del 15 % per spese generali.
Nei prezzi dei materiali si intende sempre compreso il loro trasporto a piè d’opera; nei prezzi delle merci e dei noli s’intende compreso il compenso per il consumo di arnesi ed utensili di cui operai e giornalieri debbono essere muniti per il genere di lavoro per il quale sono richiesti; nel prezzo di noleggio dei veicoli in genere si intende inoltre compresa anche la mercede del conducente.
L’Impresa, se richiesto, sarà tenuta a fare anticipazioni in denaro per il pagamento di spese, per lavori, somministrazioni e mezzi non compresi nel contratto che Lepida S.p.A. avesse creduto di provvedere direttamente.
Le anticipazioni saranno accreditate all’Impresa negli stati di avanzamento.
Articolo 15. Verifiche in corso d’opera – Sviluppo dei lavori
Durante l’esecuzione dei lavori la Committente si riserva il diritto di effettuare le verifiche e le prove ritenute necessarie ad accertare che la fornitura e l’esecuzione dei lavori corrispondano qualitativamente, quantitativamente e funzionalmente alle prescrizioni contrattuali.
Resta inteso che tutte le prove ed i materiali per esse occorrenti restano a carico dell’Appaltatore.
Il cronoprogramma, tuttavia, anche se approvato dal Direttore dei Lavori, non sarà vincolante per la Committente, che si riserva il diritto di indicare all’Appaltatore le località ove debbano essere, a preferenza, iniziati i lavori e concentrati i mezzi d’opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d’opera, dal pubblico interesse.
Quando si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, l’Appaltatore dovrà richiedere alle amministrazioni competenti le autorizzazioni previste dalla legge e disporre tutte le misure necessarie, affinché siano ridotte al minimo le interruzioni nella viabilità ordinaria. L’Appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi, essendo tutti i sopraccitati oneri già compresi nel valore dell’Appalto.
Articolo 16. Ultimazione dei lavori
A seguito della formale comunicazione dell’Appaltatore di avvenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio e redigerà apposito Certificato di ultimazione dei lavori.
Articolo 17. Documentazione
Al termine dei lavori ed entro 15 giorni solari dalla comunicazione di fine lavori, dovrà essere consegnata tutta la documentazione prevista nella Richiesta di Offerta e suoi allegati.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere realizzata con applicativi di uso comune.
La mancata consegna della documentazione o la documentazione incompleta rendono nulla la consegna. La Committente si riserva il diritto di applicare le penali per il mancato rispetto dei tempi di consegna concordati, cosi come previsti nella Richiesta di Offerta.
Articolo 18. Manutenzione delle opere fino al collaudo
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione e gli oneri delle stesse saranno a carico e a spese dell’Appaltatore. Questi, anche in presenza del traffico esistente sulla strada già in esercizio, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare l’Amministrazione. Per gli oneri che ne derivassero l’Impresa appaltatrice non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.
Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 del c.c., l’Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
Durante detto periodo l’Impresa curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa mediante lavoro notturno.
Ove l’Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio, e la spesa andrà a debito dell’Impresa stessa.
Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all’Impresa appaltatrice, a discrezione del Direttore dei Lavori, di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrisco e di pietrischetto bituminato, ecc.), salvo a provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile e comunque prima del collaudo delle opere.
Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall’Impresa, questa ha l’obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla Lepida S.p.A. entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.
L’Impresa appaltatrice tuttavia è tenuta a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando l’elenco prezzi concordato; in casi di particolare urgenza Lepida S.p.A. riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte.
Anche nel caso che Lepida S.p.A. intendesse ritardare l’esecuzione del binder e del tappeto, oppure di quest’ultimo soltanto, ed aprire al transito la sede stradale sugli strati di base (macadam e semipenetrazione, oppure tout-venant bituminato, od altro), la manutenzione del piano viabile sarà a intero carico
dell’Impresa appaltatrice, con le avvertenze di cui al presente articolo, fino al collaudo del tappeto di usura.
All’atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l’allontanamento delle acque meteoriche della sede stradale e sue pertinenze, in ogni tratto ed in ogni caso, dovrà avvenire con facilità e rapidità.
Quando i rifacimenti manutentori apportati dall’Impresa appaltatrice, nel periodo in cui la manutenzione è stata a suo carico, ammontino complessivamente, all’atto del collaudo, a più di un decimo della superficie totale della pavimentazione, Lepida S.p.A potrà rifiutare il collaudo dell’intera estensione della medesima riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.
L’Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.
Articolo 19. Certificato di regolare esecuzione e collaudo
A seguito della redazione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore.
Il collaudo sarà eseguito secondo le modalità previste dalla legge dopo l’analisi della documentazione completa e consegnata. La Committente si riserva di eseguire proprie verifiche sui file cartografici e collaudi funzionali a campione sulle infrastrutture realizzate.
Per l’esecuzione delle misure e verifiche previste nel collaudo si faccia riferimento a quanto previsto nella Richiesta di Offerta e suoi allegati..
La Committente potrà, con propri tecnici o altro personale, eseguire collaudi a campione sulle reti a fibre ottiche realizzate, organizzate in campo, con le misure ritenute opportune e necessarie. Tali misure avverranno alla presenza dei tecnici dell’Appaltatore, che metterà a disposizione della Committente, per il confronto, la stessa strumentazione utilizzata per il proprio collaudo.
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Committente il personale, i mezzi, gli strumenti che si rendessero necessari per lo svolgimento del collaudo senza richiedere ulteriori costi aggiuntivi per effettuare le prove di collaudo.
Il collaudo negativo rende nulla la consegna, consegna che sarà considerata non valida e non avvenuta. In caso di collaudo con esito negativo, l’Appaltatore sarà tenuto a regolarizzare le anomalie riscontrate e ad eseguire le misure che attestino la rimozione delle non conformità, nei tempi e modi concordati con la Committente. Altresì la Committente si riserva in questi casi di applicare delle penali per i tempi impiegati per il ripristino delle condizioni “a regola d’arte”, facendo riferimento alle condizioni che regolano le sospensioni di lavoro non giustificate riportate nel presente contratto.
Il collaudo della funzionalità delle fibre ottiche posate e di quant’altro descritto nella Richiesta di Offerta e suoi allegati sarà effettuato da un Collaudatore nominato dalla Committenza.
Con specifico riferimento alla fornitura e posa dei cavi in fibra ottica, si precisa che, qualora vengano riscontrate sulle fibre ottiche misurate delle condizioni fuori specifica di collaudo e non eliminabili, qualunque sia la causa l’Appaltatore dovrà sostituire l’intera pezzatura di cavo e provvedere all’intera giunzione, senza pretendere nessun compenso di qualsiasi natura.
Al termine delle operazioni di collaudo saranno redatti congiuntamente specifici verbali che attestino la conformità dell’impianto alle prescrizioni previste nel Richiesta di Offerta e suoi allegati.
Al termine delle attività di collaudo, una copia del verbale sarà trasmessa alla Committente.
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Durante l’esecuzione dei lavori la Committente può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nella Richiesta di Offerta e suoi allegati.
Articolo 20. Fornitura del materiale
Oltre a ogni materiale e attrezzatura necessaria per l’esecuzione delle opere, è di competenza dell’Appaltatore, che dovrà provvedere nel pieno rispetto delle specifiche tecniche descritte nella Richiesta di Offerta e suoi allegati.
L’approvazione delle forniture e la valutazione della loro conformità alle specifiche tecniche sono a cura del Direttore dei Lavori.
Articolo 21. Magazzino e materiali
L’Appaltatore deve disporre di un magazzino idoneo per lo stoccaggio di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dell’opera; in particolare il sito dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Tale sito è collocato in .
Il materiale presente in magazzino dovrà essere opportunamente descritto e quantificato, nonché registrato nei movimenti in entrata e uscita, in appositi registri cartacei e digitali, da conservarsi presso il Responsabile del Cantiere. Una reportistica della movimentazione complessiva dei materiali dovrà essere trasmessa con periodicità quindicinale al Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di effettuare visite ispettive finalizzate alla verifica dei materiali, del loro idoneo stoccaggio, delle quantità e di quant’altro egli reputi necessario, previo preavviso di 24 ore al Responsabile del Cantiere.
Articolo 22. Varianti
L’Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, senza la preventiva autorizzazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori.
Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza la suddetta autorizzazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori, ciò anche nei casi in cui la Direzione Lavori stesso non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l’esecuzione di dette varianti, potrà essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno arrecato alla Committente.
La Committente si riserva la facoltà di introdurre nel corso dell’esecuzione del presente contratto quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Committente, le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; l’Appaltatore per le varianti di cui sopra non potrà pretendere compenso.
In riferimento alle predette varianti, il Responsabile della fase di esecuzione di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere e ne quantificherà gli eventuali oneri.
Articolo 23. Diminuzione dei lavori
La Committente si riserva in ogni caso la facoltà di ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal presente contratto d’appalto, nel limite di un quinto dell’importo indicato Articolo 3 senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
L’intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione sarà eventualmente tempestivamente comunicata all’Appaltatore, comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.
Articolo 24. Obblighi generali a carico dell’Appaltatore
Per tutto il tempo necessario alla realizzazione delle infrastrutture, l’Impresa si obbliga ad adottare tutte le necessarie cautele ed a prestare la diligenza richiesta per garantire la sicurezza delle persone che si trovino sul luogo dei lavori e/o nelle adiacenze di questo ed a mantenere detto luogo e le infrastrutture realizzate in un appropriato ed adeguato stato di fatto che sia tale da evitare ogni pericolo o danno a persone, anche terze, nonché a beni o cose.
Pertanto, l’Appaltatore con precipuo impegno ad esercitare la più ampia e continua sorveglianza sulle norme antinfortunistiche e sui materiali utilizzati sul luogo di lavoro dovrà, inter alia, installare e mantenere, esclusivamente a propri costi e spese, tutte le luci, i segnali d’allarme, le staccionate, ivi compresa la vigilanza, richieste dalla normativa vigente o ritenute dallo stesso necessarie o opportune e, comunque quelle richieste dal Direttore dei Lavori o da qualcuna delle persone da quest’ultimo delegate. L’Impresa manleverà ed indennizzerà la Committente e il Direttore dei Lavori da/e contro tutte le pretese, azioni, danni, costi comunque sopportati o sopportandi in relazione ad una violazione dell’Appaltatore di quanto previsto dal presente articolo.
L’Impresa è l’unica ed esclusiva responsabile della realizzazione dei lavori, per i materiali, i mezzi, i macchinari e l’attrezzatura utilizzata nell’esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di inizio dei lavori sino al collaudo, fatta salva la garanzia per vizi sopravvenuti.
Pertanto l’Impresa suddetta manleverà ed indennizzerà la Committente e il Direttore dei Lavori da/e contro tutti i danni, costi pretese, azioni, comunque sopportati o sopportandi in relazione ad una violazione dell’Appaltatore di quanto previsto dal presente articolo.
La Committente non sarà responsabile e non sarà tenuta al pagamento di alcun danno, sia che l’invocata responsabilità sia di natura contrattuale ovvero extracontrattuale, nel caso d’incidenti e/o infortuni occorsi al personale dipendente e/o al personale impiegato e comunque riferibile all’Appaltatore o agli eventuali subappaltatori.
Pertanto, l’Appaltatore manleverà e indennizzerà la Committente e il Direttore dei Lavori contro tutte le perdite, danni, costi, pretese, domande, che trovino una connessione diretta o indiretta con gli infortuni e gli incidenti al personale dipendente e/o comunque al personale impiegato e comunque riferibile all’Appaltatore o all’eventuale subappaltatore.
L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità ai Progetti ed ai particolari costruttivi ed alle norme di Sicurezza indicate nel Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore della Sicurezza.
La Ditta appaltatrice ha l’obbligo di richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni ed istruzioni per quanto eventualmente non risultasse dai disegni o dal contratto.
L’Appaltatore sarà l’unico soggetto responsabile per il pagamento di tutti gli oneri previsti per legge in materia previdenziale, assicurativa, mutualistica ed ogni altro previsto per legge per tutto il personale impiegato nella realizzazione dei lavori.
L’Appaltatore garantisce di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, il contratto collettivo nazionale in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di aver iscritto, ove obbligatorio, i lavoratori alla Cassa Edile di mutualità ed assistenza, all’INPS ed all’INAIL della Provincia di competenza assolvendo tutti gli adempimenti previsti in materia.
La Ditta appaltatrice dichiara e garantisce di aver adempiuto e di adempiere all’obbligo di provvedere alla misurazione dei livelli sonori prodotti dalle macchine presenti in cantiere verificando che non siano superati i limiti previsti dalla normativa vigente per esposizione personale giornaliera.
L’Appaltatore dichiara e garantisce di aver adempiuto all’obbligo di fornire ai lavoratori alle proprie dipendenze le informazioni sui rischi all’udito derivanti dall’esposizione al rumore, sulle misure adottate per ridurre i tempi di permanenza all’esposizione dei singoli, sulla funzione dei mezzi individuali di protezione che sono messi a loro disposizione, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.
L’Appaltatore dichiara e garantisce di aver adempiuto all’obbligo previsto dalla vigente normativa di informare i lavoratori alle proprie dipendenze degli esiti delle rilevazioni effettuate, impegnandosi a ripeterle qualora mutino le condizioni e/o le lavorazioni in cantiere.
Sono inoltre a carico della Ditta appaltatrice gli oneri ed obblighi seguenti:
a) la formazione del cantiere attrezzato, adeguato alle opere da eseguirsi, nonché tutte le opere provvisionali occorrenti per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori, la provvista e la manutenzione degli attrezzi di lavoro, delle macchine, provvedere all’illuminazione notturna, al trasporto a piè d’opera di qualsiasi materiale o mezzo di lavoro;
b) la guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti;
c) la prestazione di mano d’opera specializzata e comune, l’uso di attrezzi e strumenti di qualsiasi specie per i tracciamenti, verifiche e misurazioni delle opere e della provvista;
d) l’uso, il consumo e la riparazione di tutte le macchine, attrezzi e mezzi di trasporto noleggiati nonché di tutti gli attrezzi relativi alle singole arti;
e) conservare le vie ed i passaggi che venissero intersecati con la costruzione dell’opera, provvedendo all’uopo, a sue spese, con opere provvisionali;
f) l’agottamento delle acque superficiali e di sottosuolo, meteoriche o di qualsiasi altra provenienza che abbiano, nonostante ogni precauzione, allagato gli scavi; ogni più ampia responsabilità per danno od infortunio ricadrà sul detto Appaltatore restandone sollevata la Committenza ed i suoi funzionari;
g) l’esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali, impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi;
h) il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e forniti o eseguiti dalla Committenza o da altre ditte per conto della stessa. I danni, che per cause dipendenti da sue negligenze fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore;
i) il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Committenza;
j) l’uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Committenza senza che l’Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Xxxx potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
k) l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; in particolare l’Appaltatore sarà ritenuto responsabile di eventuali danni arrecati alle pavimentazioni stradali, derivanti dall’uso improprio dei mezzi d’opera, in relazione alle dimensioni, tipologie e caratteristiche tecniche delle strade stesse;
l) la buona conservazione e manutenzione dell’opera eseguita fino allo scadere del termine di garanzia, anche se dette opere, tutte o in parte,
venissero adibite all’uso per cui furono costruite, salvo per quelle avarie che risultassero manifestamente dipendenti da cattivo uso;
m) applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, l’Appaltatore verrà avvertito per iscritto di eseguire tali pagamenti entro 24 ore, ed ove egli non provveda, la Committenza potrà pagare d’ufficio le retribuzioni arretrate con le norme dovute dall’Appaltatore senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori a norma degli art. 351 e seguenti della legge sui lavori pubblici;
n) l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. L’Appaltatore si obbliga anche contrattualmente ad attuare nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle fissate dai contratti collettivi di lavoro per la zona e nella località ove essi si svolgono; esso si obbliga altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, la Committenza procederà ad una detrazione delle rate di acconto nelle misura del 20% che costituirà garanzia per l’adempimento di detti obblighi, ferma l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
o) l’osservanza dei provvedimenti adottati dagli Enti competenti, previa richiesta dell’Appaltatore, in ordine alla circolazione stradale per consentire l’esecuzione delle opere; in particolare l’esecuzione, conformemente ai Regolamenti Comunali, Provinciali ed al Codice della Strada, delle segnalazioni di prescrizione per i lavori in corso, per avvertimento di pericolosità, per le deviazioni e le limitazioni di carico, di velocità e simili nonché l’illuminazione notturna con luci regolamentari, assumendone l’Appaltatore la piena responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che ne potessero derivare per insufficienza, mancanza o poca cura di detti segnali;
p) le tasse ed imposte di ogni specie, le eventuali indennità che fossero richieste per danni a persone o cose ed in particolare dalle Società del gas, dell’energia elettrica, dei telefoni, dei telegrafi dello Stato e
qualsiasi altro onere dipendente dal transito pedonale e dai veicoli di qualunque specie e dallo stato del suolo e sottosuolo, esonerando la Committenza ed i suoi funzionari da ogni responsabilità e molestia;
q) l’Appaltatore è ritenuto personalmente e civilmente responsabile per danni a cose o infortuni alle persone provocati da negligenza, imperizia, incapacità, malafede o malvagità o per altre cause degli operai dipendenti;
r) il ripristino, a proprie cure e spese, della segnaletica orizzontale danneggiata in seguito ai lavori a semplice richiesta della Direzione Lavori;
s) l’avviso preventivo della sospensione della fornitura di acqua a tutti gli utenti interessati, anche mediante avvisi scritti da esporsi agli ingressi degli edifici;
t) le manovre di chiusura e riapertura di tutte le saracinesche necessarie per l’esecuzione dei lavori in progetto nonché per le operazioni di spurgo;
u) l’installazione, manutenzione, esercizio, spostamento di adeguati servizi igienico sanitari ad uso del suo personale;
v) il trasporto al cantiere e dal cantiere di tutte le attrezzature, mezzi d’opera e materiali necessari per l’esecuzione dei lavori;
w) la pulizia dei cantieri e delle aree interessate dalla realizzazione delle opere, nonché delle vie d’accesso per quanto imputabile all’Appaltatore, incluso il carico e trasporto dei detriti e rifiuti alle discariche autorizzate;
x) ogni tempo d’attesa dei mezzi e della manodopera di cantiere dovuto all’obbligo di non interrompere od intralciare il traffico pubblico e privato anche in funzione di quanto disposto dagli Enti proprietari delle strade;
y) la riconsegna all’Appaltante dei materiali residuati;
z) l’obbligo di installare un cartello informatore di cantiere con le indicazioni che saranno fornite dalla D.L. all’atto della consegna dei lavori;
aa)l’obbligo di fornire, alla Direzione Lavori, un recapito telefonico di un responsabile del cantiere, il quale deve essere reperibile nell’intero arco della giornata compreso i giorni festivi;
bb) intervenire immediatamente, a fronte di “richieste urgenti”;
cc) le spese per assaggi, prove, ricerche e personale necessari per gli esami di collaudo;
dd) il versamento di eventuali depositi o cauzioni, a garanzie delle opere eseguite, dovuto alle Pubbliche Amministrazioni (Comune, Provincia, etc.);
ee) tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari. A carico dell’Appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quella del collaudo provvisorio;
ff) le spese per l’occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per le strade di servizio per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
gg) l’Appaltatore non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere dell’appalto.
Le opere da realizzarsi nell’ambito del presente appalto dovranno essere debitamente autorizzate dall’Ente/i proprietari delle strade/terreni/suoli pubblici su cui le opere insistono. La richiesta di autorizzazione ai lavori dovrà essere presentata all’Ente/i competente/i dalla ditta aggiudicataria.
Qualora sia necessario effettuare lavori in terreni di proprietà privata, la richiesta di autorizzazione dovrà inoltre essere corredata da apposita richiesta di concessione di servitù, secondo un modello che sarà messo a disposizione della ditta aggiudicataria dalla Direzione Lavori.
La richiesta di autorizzazione all’effettuazione dei lavori dovrà inoltre sempre prevedere, contestualmente, la richiesta di concessione dei diritti di utilizzo, intendendosi con ciò i diritti di residenza, ispezione e manutenzione delle opere stesse.
Le richieste di autorizzazione dovranno essere predisposte dalla ditta aggiudicataria ma saranno intestate alla Committente e saranno presentate direttamente dal RUP agli Enti competenti.
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri connessi alla predisposizione e ottenimento di tutte le pratiche amministrative riferibili alla presenza dei cantieri, alle autorizzazioni legate alle lavorazioni e denunce inizio attività ecc. presso gli Enti preposti per l’esecuzione dei lavori, ed il pagamento di tutti gli oneri ad essi connessi, salvo quelli a titolo permanente o espressamente assunti dalla Committente a proprio carico.
Tutta la documentazione autorizzativa dovrà essere consegnata alla Committente, al termine dei lavori secondo formati e regole che saranno definiti dalla Committente stessa; tutta la documentazione prodotta sarà oggetto di specifico collaudo da parte del Collaudatore incaricato.
Degli oneri e degli obblighi di cui al presente articolo e della loro influenza sull’economia dei lavori la Ditta appaltatrice dichiara di aver tenuto conto nello
stabilire i prezzi d’offerta; non spetterà quindi altro compenso alla stessa qualora il prezzo d’appalto subisca aumenti o diminuzioni ed anche quando la Committenza ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.
Articolo 25. Responsabilità dell’Appaltatore
Sarà obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del Codice della Strada e del regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, l’Impresa terrà sollevata ed indenne Lepida S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
Articolo 26. Riserve dell’Appaltatore
Le eccezioni e riserve dell’Appaltatore dovranno essere riportate sul registro di contabilità, nonché sul certificato di collaudo, devono essere esplicate per iscritto, a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.
Articolo 27. Difformità e vizi dell’opera
L’Impresa è tenuta alla garanzia, per le difformità ed i vizi delle opere eseguite, per un periodo di anni due, a far data dall’approvazione del certificato di regolare esecuzione, constatata dalla Direzione Lavori, a norma dell’art. 1667 del Codice Civile.
Articolo 28. Obblighi inerenti la salute e sicurezza nei cantieri
Per quanto riguarda gli obblighi inerenti la salute e la sicurezza nei cantieri l’Impresa è tenuta ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m.
Articolo 29. Manleva
L’Appaltatore manleva la Committente da tutti gli oneri eventualmente derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.
Nel caso di sospensione dei lavori imposta all’Appaltatore da parte dalle Autorità competenti, la Committente avrà diritto al risarcimento dei maggiori danni derivanti. dalla suddetta sospensione.
Articolo 30. Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
L’Impresa, qualora per causa a essa non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dai programmi temporali, l’Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, qualora non denunci tempestivamente per iscritto alla Committente il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’Appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il Responsabile del procedimento non si pronuncia entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Committente.
La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
Articolo 31. Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento sono quelle riportate nella Richiesta di offerta.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
L’Appaltatore contestualmente alla firma del certificato di regolare esecuzione dovrà presentare una fideiussione a garanzia pari all’importo della rata di saldo finale che sarà svincolata automaticamente dopo un periodo di anni 2 (due).
Per poter procedere all’emissione dei pagamenti, l’Impresa e per suo tramite le eventuali Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere alla Direzione dei Lavori la documentazione attestante il versamento dei contributi sociali, previdenziali e contrattuali.
All’atto della predisposizione dello Stato Finale dei Lavori il Direttore dei Lavori richiederà una idonea certificazione (dichiarazione liberatoria) all’INPS, all’INAIL, alla Cassa Edile ed all’Ispettorato provinciale del Lavoro competenti per territorio, attestante la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice riferita all’intera durata del contratto.
Nel caso di accertata irregolarità, come nell’ipotesi che, nel corso dell’appalto, vengano segnalate dalle stesse Autorità inadempienze della Ditta, trova applicazione l’art. 7 del Capitolato Generale approvato con D.M. dei LL.PP. del 19.04.2000 n. 145 e s.m..
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle garanzie fideiussorie è subordinato al rilascio da parte dell’Appaltatore e, per suo tramite, da eventuali ditte subappaltatrici di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa e sottoscritta dal Titolare o dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 avute presenti, in caso di false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell’art. 76 dello stesso D.P.R., attestante che i dipendenti della Ditta
sono stati retribuiti per l’intero periodo di esecuzione dell’opera nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di integrativi ove esistenti.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile.
Articolo 32. Subappalto
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 D. Lgs. n. 163/06 e s.m., l’esecuzione delle seguenti prestazioni: . Per tutto quanto non disciplinato nel presente documento, nella Richiesta di offerta e suoi allegati è regolamentato dalla normative tempo per tempo vigenti in materia.
Articolo 33. Cessione del contratto e dei crediti
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
E’ fatto altresì assoluto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte della Committente, secondo quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Articolo 34. Polizze assicurative
L’Appaltatore deve possedere una polizza d’assicurazione che copra i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d’impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dall’art. 129 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. La somma assicurata dovrà essere almeno pari all’importo complessivo dei lavori indicato nella richiesta di offerta.
La polizza deve inoltre assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 500.000,00 ( cinquecentomila/00) deve essere esibita alla Committente al momento della stipula del contratto.
Tale polizza deve prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti della Committente autorizzati all’accesso al cantiere, dell’Ufficio
della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d’opera, nonché le persone della Committente che occasionalmente o saltuariamente siano presenti in cantiere ed i consulenti della medesima”.
La copertura assicurativa deve prevedere la copertura specifica per danni a cavi e condutture sotterranee.
Detta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di collaudo, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale.
Il progettista incaricato deve possedere, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, una polizza prestata nelle modalità di cui all’art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006 e di cui all’art. 105 del D.P.R. n. 554/1999.
Articolo 35. Danni di forza maggiore
L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.
Non saranno considerati danni di forza maggiore: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, i dissesti del corpo stradale, gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia; gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni di eccezionale intensità o geli per i quali sia stato decretato dagli Enti titolati la “Calamità Naturale”.
L’Impresa è tenuta a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese o addirittura a rifare l’intera parte danneggiata
Articolo 36. Cause di forza maggiore
Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal controllo dell'Impresa, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni alla stessa imputabili e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.
Articolo 37. Interpretazione del contratto
L’interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati avvengono tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Per tutto quanto non disciplinato nel presente documento, nella Richiesta di offerta e suoi allegati è regolamentato dalla normative tempo per tempo vigenti in materia.
Articolo 38. Domicili contrattuali e comunicazioni.
Le Parti devono eleggere domicilio ai sensi e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.
A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio:
Lepida S.p.A. in Xxxxx Xxxx Xxxx x.00 - 00000 Xxxxxxx. Tel. 000- 0000000/Fax 000-0000000, E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
L’Impresa in Via
Salvo quanto diversamente specificato negli articoli precedenti, ogni intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto, dovrà deve essere effettuate per iscritto tramite fax, e-mail ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Ogni parte dovrà dare comunicazione scritta all’altra di ogni cambiamento di indirizzo.
Articolo 39. Definizione delle controversie
Le controversie tra la Committente e l’Appaltatore, formalizzate con l’iscrizione di riserve ed insorte durante l’esecuzione dei lavori, in sede di collaudo e comunque nell’ambito del rapporto contrattuale, saranno ammesse, al fine di dirimere il contenzioso, a procedura di accordo xxxxxxx.
Ove non si proceda all’accordo xxxxxxx e, sempre che l’affidatario confermi le riserve, le relative controversie e, in ogni caso, ogni e qualsiasi altra controversia afferente l’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno deferite al Giudice Ordinario, con competenza esclusiva del Foro di Bologna ed espressa esclusione della possibilità di accedere ad arbitrato.
Articolo 40. Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei cantieri e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.