MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE A
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE A
VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE
INDICE
PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 3
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 3
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 3
Art. 2 - Ammontare dell’appalto 4
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 4
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 5
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 5
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto 5
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 5
Art. 7 - Fallimento dell’appaltatore 5
Art. 8 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 5
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 6
Art. 10- Controversie/Definizione del contenzioso 6
Art. 11 - Risoluzione del contratto 7
Art. 12 – Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini 8
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 8
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori 8
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 8
Art. 15 - Sospensioni e proroghe 9
Art. 16 - Lavori urgenti 9
Art. 17 - Penali in caso di ritardo 10
Art. 18 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma particolareggiato 10
Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 11
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 11
Art. 20 - Anticipazione 11
Art. 21 - Pagamenti in acconto, ritenute e garanzie 11
Art. 22 - Pagamenti a saldo 12
Art. 22 bis – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 12
Art. 23 - Revisione prezzi 12
Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 12
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 12
Art. 25 - Valutazione e contabilizzazione dei lavori a misura 12
Art. 26 - Valutazione dei lavori in economia 13
Art. 27 - Valutazione e contabilizzazione degli oneri della sicurezza 13
Art. 27 bis – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 13
CAPO 6 - XXXXXXXX E GARANZIE 13
Art. 28 - Cauzione provvisoria 13
Art. 29 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 14
Art. 30 – Riduzione delle garanzie 14
Art. 31 - Assicurazione a carico dell’impresa 14
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 15
Art. 32 – Autonomia dell’appaltatore 15
Art. 33 - Variazione dei lavori 15
Art. 34 – Varianti per errori od omissioni progettuali 16
Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori, lavori in economia, nuovi prezzi 16
Art. 36 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 16
Art. 37 - Esecuzione d'ufficio dei lavori 17
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 17
Art. 38 – segnaletica di sicurezza e di cantiere 17
Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro 17
Art. 40 – Piano di sicurezza e coordinamento 18
Art. 41 – Piano Operativo di Sicurezza 19
Art. 42 – Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza 20
Art. 43 – Disposizioni di sicurezza riguardanti il personale dipendente 20
Art. 44 – Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi 21
Art. 45 – Compiti del Direttore Tecnico in materia di sicurezza 21
Art. 46 – Compiti del Capo cantiere in materia di sicurezza 22
Art. 47 – Attività del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 22
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 23
Art. 48 - Subappalto 23
Art. 48 bis – Responsabilità in materia di subappalto 24
Art. 48 ter – Pagamento dei subappaltatori 24
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 24
Art. 49 - Ultimazione dei lavori (dei lotti di intervento) 25
Art. 49bis - Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione 25
Art. 50 - Termini per il collaudo 25
Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati 25
CAPO 11 - NORME FINALI 26
Art. 52 – Rappresentanza dell’appaltatore – Direttore tecnico di cantiere 26
Art. 53 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 26
Art. 54 - Provvista dei materiali 27
Art. 55 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti 27
Art. 56 - Oneri a carico dell’appaltatore 27
Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 29
Art. 58 – Custodia del cantiere 30
Art. 59 – Cartello di cantiere 30
Art. 60 – Documenti da custodire in cantiere 30
Art. 61– Adempimenti di fine lavori 31
Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse 32
PARTE SECONDA: QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 32
CAPO 12 - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 32
Art. 63 - Norme generali sulla qualità', provenienza ed accettazione dei materiali 32
Art. 64 – Condotta dei lavori . Manodopera 32
Art. 65 – Pulizia e raccolta delle foglie 33
Art. 66 – Modalità di esecuzione dei lavori di pulizia e raccolta delle foglie 33
Art. 67 – Qualità e provenienza dei materiali 33
Art. 68 – Pali di sostegno , ancoraggi e legature 35
Art. 69 – Acqua, drenaggi e materiale antierosione 36
Art. 70 – Materiale vegetale 36
Art. 71 - Alberi 37
Art. 71 Bis – Arbusti e cespugli 37
Art. 72 – Sementi 38
Art. 73 – Tappeti erbosi in striscia e zolle 38
Art. 74 - Norme generali per la valutazione e la misura dei lavori 38
Art. 75 - Norme particolari per i noleggi 39
Art. 76- Richiami ad altre disposizioni vigenti 39
PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto Art. 1 - Oggetto dell’appalto, descrizione sommaria delle opere
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori, somministrazioni, prestazioni, servizi, trasporti, noli e provviste a misura necessari per la manutenzione straordinaria del verde pubblico comunale (giardini, parchi, giochi accessori, aiuole, ecc.) così come meglio descritto nel capitolato speciale, e quanto disposto dalla Direzione lavori in corso d’opera, nel rispetto delle disposizioni procedurali appresso riportate e del termine di esecuzione.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto; tali lavori dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore in qualsiasi zona delle aree poste in appalto e consegnate all’Appaltatore all’inizio del servizio, senza che l’Appaltatore stesso possa avanzare eccezioni o pretese di qualsiasi genere.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Dovrà pertanto rispettare normative vigenti, elaborati di progetto, indicazioni della Direzione dei lavori e Qualità dell’opera. In mancanza di descrizioni dettagliate le lavorazioni devono essere eseguite a regola d’arte (conformi alle norme UNI).
4. Tali interventi, non predeterminati nel numero, quantità e singolo importo, verranno valutati al loro verificarsi secondo le necessità di programmazione preventiva e le esigenze dell’Amministrazione Comunale. Le opere da eseguirsi in ciascun ambito a verde possono consistere in interventi singoli o in essere ricompresi in lavori complessi, anche tramite stralci progettuali di dettaglio.
5. Gli interventi verranno definiti nel dettaglio e commissionati – a mezzo di ordini di servizio opportunamente formalizzati (anche via fax) dall’apposito personale, designato dalla committenza – relativamente alle esigenze di quest’ultima. Qualora i lavori rivestano carattere di urgenza , la Ditta appaltatrice dovrà intervenire entro 5 ore dalla chiamata.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le casistiche di attività si dividono in:
- potatura delle alberature di parchi e giardini;
- sistemazione, rinnovo e sostituzione dei giochi/parchi con opere di pavimentazione antitrauma;
- rifacimento staccionate in legno;
- sistemazione, rinnovo e implementazione di opere di arredo urbano. Eventuali altre categorie di opere potranno essere:
- rinnovo o aggiunta di terra di coltura;
- pulizia straordinaria dei prati, delle aiuole e delle zone verdi ancorché incolte;
- lavorazioni del terreno;
- irrigazioni e sistemazione impianti di irrigazione;
- concimazione di fondo e di copertura;
- potatura, sagomatura arbusti-siepi e riforma delle alberate;
- sfalcio e scerbatura dei prati;
- espianto delle piante morte;
- sistemazione prati-giardini;
- controllo e rinnovo dei tutori;
- ripristino della verticalità della pianta;
- sistemazione dei tutori;
- espianto e trapianto di esemplari arborei;
- espianto e trapianto di esemplari arbustivi;
- spollonatura;
- sistemazione delle fioriere e delle aiuole stagionali;
- mantenimento degli stradelli e delle pavimentazioni;
- taglio erbe da cunette e cigli stradali.
Le opere oggetto dell’appalto non sono a priori individuate, ma saranno di volta in volta, a seconda delle necessità, rilevate con l’ausilio del personale dell’Impresa ed indicate dal D.L., per mezzo di ordini di servizio.
Ove necessitino elaborati tecnici specifici e di dettaglio per consentire una corretta esecuzione dei lavori, gli stessi saranno allegati agli ordini di servizio impartiti dal Direttore dei Lavori.
6. Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato vanno osservate le norme del contratto e del presente Capitolato d’Oneri nonché quelle della normativa vigente in materia che in via principale di seguito si indica:
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i;
- il D.P.R. 05 ottobre 0000, x 000;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145- per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato DPR n.207/2010;
- L. 19.03.1990, n. 55 per la parte non abrogata dall’art. 256 del D. Lgs. 163/06;
- D.P.R. 380/2002 e s.m.i.
- il D. Lgs. 09 aprile 2008, n 81.
- Regolamento edilizio e abaco degli elementi del Comune di Novate Milanese.
Per tutto quanto non sia stabilito si fa riferimento alle norme applicabili alle attività, prestazioni, materiali e lavori contenuti:
- nei regolamenti, usi e consuetudini del Committente;
- nelle leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a € 275.000,00 (Euro Duecentosettantacinquemila/00) oltre all’I.V.A.
Di cui:
a) Per lavori € 264.000,00
b) Per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso ( 4% ) € 11.000,00
TOTALE A BASE DI APPALTO € 275.000,00 + Iva
Dovranno essere effettuati, indipendentemente dal ribasso offerto, interventi fino alla concorrenza dell’importo posto a base di appalto di € 275.000,00 + Iva. Gli importi delle categorie devono intendersi puramente indicativi e non impegnativi per la Stazione Appaltante e potranno variare in più o in meno senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi di sorta, in conformità a quanto previsto dall’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 (e agli artt. 10, 11 e 12 del D.M. 145/2000) e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato su indicazione del Responsabile del Procedimento interamente “a misura” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara sull’importo posto a base di gara si applica all’elenco dei prezzi unitari, facente parte integrante del presente capitolato;
3. Nel corrispettivo per i lavori a misura s’intende sempre compresa ogni occorrente per dare l’opera compiuta ed a regola d’arte.
4. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del D. lgs. 163/2006 e dagli artt. 10,11 e 12 del D.M. 145/2000.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OS 24 “VERDE E ARREDO URBANO” classifica I.
2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 108 del D.P.R. 207 del 2010, dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/06, non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati, ma in visione e acquisibili presso la sede della stazione appaltante:
a) Il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (anche se materialmente non annesso);
1. relazione tecnica e quadro economico;
2. il presente capitolato (speciale d’appalto) comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
3. l’elenco dei prezzi unitari;
4. planimetrie individuazione aree di progetto, da tavola n 1 a n. 4;
5. bozza di contratto;
6. le polizze di garanzia;
7. il DUVRI (n.b: piano di sicurezza e di coordinamento o PSS qualora ricorrano, in sede di esecuzione dei lavori, i casi previsti dal D.Lgs. 81/2008)
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2.. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 7 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore si applicherà l’art. 140 del D. Lgs. 163/2006.
2. In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione committente si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con una delle Imprese classificate progressivamente dalla seconda alla quinta posizione, ai sensi dell'art. 140 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, alle condizioni economiche proposte in sede di offerta.
Art. 8 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
1. Come previsto dall’art. 2 del D.M. 10.04.2000 n. 145 l’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori (Novate Milanese). Ove non abbia in tale luogo uffici propri, potrà eleggere domicilio presso gli uffici provinciali o presso lo studio di un professionista. Tale domicilio dovrà essere comunicato per iscritto alla Stazione appaltante, prima dalla stipula del contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, è presentata procura
speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l’esecuzione del contratto.
3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
4. L’appaltatore tramite il direttore dei cantiere assicura l’organizzazione la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causato dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio o delle persone deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante; ogni variazione delle persona deve essere accompagnata dal deposito presso il Committente del nuovo atto di mandato.
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente alle norme di buona tecnica esecutiva.
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, (anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto), devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato (devono essere conformi alle norme UNI).
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto dovranno corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione cui sono destinati.
Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell’art. 16 del capitolato Generale d’Appalto per le opere pubbliche, approvato con DM 145/2000.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del capitolato generale.
Prima di dare corso alle lavorazioni l’Assuntore dovrà ottenere l’approvazione da parte del Direttore dei Lavori;
Nell’esecuzione di eventuali scavi in aree verdi, l’Appaltatore dovrà avere la massima cura nell’accertamento della presenza di eventuali sottoservizi nei luoghi in cui sono eseguiti i lavori consentendo il transito in sicurezza alle persone e cose e mantenendo nelle zone di lavoro compartimentazioni, ripari e richiami visibili, senza interruzione e col minore intralcio alla viabilità.
Art. 10- Controversie/Definizione del contenzioso
1. La definizione delle controversie è regolata dall’art. 240 del D. lgs 163/2006 e s.m.i.
2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento, formula con le modalità stabilite dalla Legge, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato.
3. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie sarà devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Si indica fin d’ora quale foro esclusivo competente quello di Milano. E’ escluso altresì il ricorso alla competenza arbitrale.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 11 - Risoluzione del contratto
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dal D.P.R. 207/2010, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; oppure: ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante.
c) manifesta incapacità o inidoneità , anche solo legale, ovvero negligenza nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/’08 ai piani di sicurezza se previsti), integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza con le modalità definite negli articoli seguenti.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base di gara del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi, come risulta dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132 del D. Lgs. 163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto
dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
Art. 12 – Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate superiore a 12 giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del Codice dei Contratti.
2. il mancato intervento su chiamata urgente concreta anch’esso grave inadempienza contrattuale e produce quindi la risoluzione del contratto;
3. reiterati ritardi (n. 2) negli interventi su chiamata urgente rappresenta grave inadempienza contrattuale e produce quindi la risoluzione del contratto;
4. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore;
5. Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
6. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre quarantacinque giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. In relazione alla normativa del Codice dei Contratti (art 11, commi 10 e 12) e del suo Regolamento di attuazione DPR 207/2010 è facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori. in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, concordando con l’appaltatore la durata in riferimento al cronoprogramma.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a 3 mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. (Appaltatore, subappaltatori e cottimisti dovranno adempiere agli obblighi di cui al decreto 203/2005 in materia di regolarità contributiva).
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile ovvero l’arco temporale previsto per far fronte a tutti i lavori di manutenzione straordinaria compresi nell’appalto è fissato in mesi 5 (pari a giorni 150) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Per determinati interventi possono essere fissati dei termini specifici di ultimazione degli stessi;
3. Fuori dai casi di cui all’art. 15 seguente (sospensioni e proroghe) il termine può essere sospeso con ripresa della decorrenza dei termini dopo l’ordine di ripresa dei lavori fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.
4. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle normali manifestazioni atmosferiche. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
I lavori dovranno condursi con la massima rapidità possibile senza interruzione e col minore intralcio alla viabilità.
E' fatto speciale obbligo al termine di ogni lavoro od operazione qualsiasi, di sgomberare prontamente il suolo dai materiali residui, siano di rifiuto siano altrimenti utilizzabili. Per i lavori di rappezzo lo sgombero dovrà farsi ogni giorno. I lavori richiesti dalle Aziende o dai Servizi pubblici e privati che comportino la manomissione del suolo stradale, potranno essere iniziati dall'Impresa appaltatrice soltanto in seguito ad ordine scritto, rilasciato dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione dell’amministrazione competente.
Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 del D. lgs. 163/06. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. L’appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può segnalare la circostanza al Responsabile del procedimento affinché siano date le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori per la ripresa dei lavori stessi.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. (Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento).
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Art. 16 - Lavori urgenti
La Direzione Lavori valuterà, a propria discrezione, le caratteristiche di contigibilità e urgenza dell’intervento, fermo restando che l’esigenza di garantire l’incolumità pubblica o la necessità di salvaguardare il patrimonio stradale da fenomeni di degrado di rapido impatto determinano le caratteristiche di urgenza.
Per lavori ritenuti urgenti, l’impresa deve fornire la disponibilità di mezzi pronti all’uso, attrezzature e personale entro 5 ore dalla chiamata della Direzione lavori, che potrà avvenire tramite fax o semplicemente con chiamata telefonica.
In proposito la Ditta appaltatrice, entro la data del verbale di consegna dei lavori, dovrà fornire un numero di fax ed un recapito telefonico cellulare al quale dovrà essere sempre raggiungibile.
Per tale servizio, che avrà la durata di tutto il periodo contrattuale, non sono riconosciute somme oltre l’importo contrattuale in quanto le stesse sono già contenute in esse.
Con comunicazione da inviare di volta in volta via fax Il Direttore dei lavori potrà indicare anche il termine per l’esecuzione dei singoli interventi, in relazione alla natura del lavoro da svolgere e alla necessità, da parte dell’Amministrazione comunale, di ottenere la disponibilità dei tronchi stradali o dei marciapiedi oggetto dei lavori.
La penale per l’inosservanza dei tempi di cui sopra è stabilita nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo.
Art. 17 - Penali in caso di ritardo
1. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione delle singole lavorazione oggetto di ordine di servizio è prevista una penalità giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale, fino a un massimo di penalità applicabile pari al 10% dell’importo contrattuale. Le penali verranno applicate al termine di esecuzione dei singoli ordini di servizio. Salva la facoltà dell’Amministrazione, nei casi d’urgenza, di far eseguire i lavori da altra impresa addebitandone i relativi costi all’appaltatore.
2. Qualora gli ordini di servizio del Direttore dei Lavori non siano iniziati entro 4 giorni dal loro ricevimento, verrà applicata una penale di €. 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
3. Per interruzione dei lavori per cause imputabili all’Impresa (mancanza di mano d’opera, di mezzi, materiali, ecc.) verrà applicata la penale di €. 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di interruzione.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 11, in materia di risoluzione del contratto.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
7. Le penali di cui al comma 1 si applicano anche per ritardi rispetto alle scadenze intimate dal direttore dei lavori per l’effettuazione dei singoli interventi che saranno assegnati all’appaltatore.
Art. 18 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma particolareggiato
Il programma dei lavori sarà indicato dalla Direzione dei Lavori secondo le esigenze dell’Amministrazione e potrà diversificarsi per entità e quantità degli interventi posti in programma.
Il suddetto programma potrà variare secondo le esigenze dell’Amministrazione pubblica.
Per quanto riguarda gli interventi considerati urgenti si applica l’art. 16 del presente capitolato speciale d’appalto, in caso di lavori non ritenuti urgenti dalla Direzione lavori, l’impresa deve fornire la disponibilità di mezzi pronti all’uso, attrezzature e personale entro 7 giorni dalla chiamata della Direzione lavori, che potrà avvenire tramite fax o semplicemente con chiamata telefonica. Con comunicazione da inviare di volta in volta via fax il Direttore dei lavori potrà indicare anche il termine per l’esecuzione dei singoli interventi, in relazione alla natura del lavoro da svolgere e alle necessità dell’Amministrazione comunale di ottenere la disponibilità dei marciapiedi e delle strade che saranno oggetto di intervento.
L’Appaltatore provvederà ad effettuare una reportistica dei lavori eseguiti mediante la raccolta ed alla fornitura tempestiva di tutti i dati aggiornati, disaggregati e di sintesi, che il Comune di Novate Milanese riterrà necessari per la conoscenza in tempo reale:
- del processo manutentivo in generale;
- dello stato di avanzamento degli interventi;
- della documentazione anche fotografica degli interventi eseguiti e dei relativi importi;
- della documentazione giustificativa degli interventi organizzata in maniera da facilitare il loro controllo;
- delle tabelle di sintesi per ogni strada ovvero opera.
Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
1. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Nei casi consentiti dalla legge, l’Amministrazione erogherà all’Appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile unico del procedimento l’anticipazione sull’importo contrattuale previsto dalle norme vigenti .
L’erogazione dell’anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla stessa la quale sarà gradualmente e automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte dell’Amministrazione .
Art. 21 - Pagamenti in acconto, ritenute e garanzie
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza raggiungano un importo non inferiore a € 90.000,00 (euro novantamila/00), al netto della ritenuta di cui al comma 2.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura “lavori a tutto il …” con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
7. Non si procederà all’emissione del Certificato di pagamento se non previa esibizione da parte di Impresa, Subappaltatori e Cottimisti di DURC aggiornato ed attestante il regolare adempimento degli obblighi.
Art. 22 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141 del D. lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Non si procederà all’emissione del Certificato di pagamento afferente la rata di saldo se non previa esibizione da parte di Impresa, Subappaltatori e Cottimisti di DURC aggiornato ed attestante il regolare adempimento degli obblighi.
Art. 22 bis – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione del Committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133 del D. lgs. 163/06
2. È facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Committente non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
Art. 23 - Revisione prezzi
Ai sensi dell’articolo 133 del D. lgs. 163/06, testo vigente, al presente appalto non si applica la revisione dei prezzi.
Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti.
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.
Art. 25 - Valutazione e contabilizzazione dei lavori a misura
1. In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili negli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nell’elaborato contrattuale denominato “Elenco Prezzi ”, nelle norme del capitolato generale, e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. I prezzi indicati sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per consumi, trasporti, mano d’opera, lavorazioni e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel modo prescritto, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché spese generali e l’utile dell’impresa e di ogni altro compenso per l’obbligo che questa ha di soggiacere a tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa. I prezzi unitari comprendono altresì la quota pari al 4 % degli stessi per oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso.
3. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
6. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Art. 26 - Valutazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
Art. 27 - Valutazione e contabilizzazione degli oneri della sicurezza
1. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale dei lavori considerando gli oneri già previsti nella stima dei lavori, sull’importo dello stato di avanzamento o stato finale dei lavori non soggetta a ribasso d’asta, sommati a quelli contestualizzati al cantiere che saranno contabilizzati moltiplicando il prezzo unitario da elenco prezzi, non soggetto a ribasso d’asta, per la rispettiva quantità di opere realizzate.
2. Eventuali proposte di modifica, adeguamento e/o integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento, non potranno comportare costi aggiuntivi per il committente.
3. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza da inserire nei singoli stati d’avanzamento è eseguita dal Direttore dei lavori.
Art. 27 bis – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 28 - Cauzione provvisoria
1. Con riferimento all’articolo 75 del D. lgs. 163/06, testo vigente, l’Appaltatore è tenuto a corredare la propria offerta in sede di gara di una cauzione provvisoria, pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo complessivo rilasciata con le modalità di cui al comma 1 e 2bis della medesima legge. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Per
procedere alla stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa l’aggiudicatario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni dalla richiesta inviata via fax, la documentazione che sarà ivi indicata. In caso di inadempimento di tale obbligo l’Amministrazione provvederà ad escutere la suddetta cauzione per il suo intero importo, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 29 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. L’appaltatore è tenuto a prestare in sede di stipulazione del contratto una garanzia fideiussoria parti al 10% dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. 163/06.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministro del Tesoro, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa avrà le caratteristiche richieste dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e dovrà essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 30 – Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo precedente è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 75 comma 7 del D. Lgs. 163/06, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 28 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Art. 31 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’art.
125 del D.P.R. n. 207/2010, tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere un massimale pari all’importo contrattuale e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro € 1.500.000,00 duemilionicinquecento/00) per ciascun sinistro causato dal mancato rispetto degli "Standards minimi di manutenzione" e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d’opera.
1. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n 207 e dall’articolo 37 del D. Lgs. 163/06 le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo, la polizza assicurativa sopra citata stipulata nella forma C.A.R., sarà sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento, così come previsto dalle leggi vigenti.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 32 – Autonomia dell’appaltatore
Le opere previste dal contratto saranno realizzate dall’appaltatore con propria organizzazione dei mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente.
Pertanto l’appaltatore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi e attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna sulla scorta del Piano Operativo di sicurezza presentato alla Stazione Appaltante ed a patto che tale organizzazione garantisca che le attività edili siano svolte salvaguardando la sicurezza dei lavoratori e di terzi e che, soprattutto, tenga conto che le lavorazioni non devono interferire nella maniera più assoluta con l’attività didattica della scuola.
Art. 33 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in
meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10,11 e 12 del Capitolato Generale d’appalto D.M. 145/2000 e dall'articolo 132 del D. lgs. 163/06.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Art. 34 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dal Committente; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori, lavori in economia, nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni e gli eventuali lavori in economia sono valutati mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti i prezzi per taluni lavori da farsi, si assumeranno come prezzi contrattuali quelli del Prezzario di Assoverde listino 2013-2014. Qualora anche tra le voci dei precedenti listini non siano presenti i prezzi di cui sopra, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui agli artt. 32 e 163 del D.P.R. 207/2010.
Art. 36 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e in particolare:
a) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori ed è responsabile anche dell’applicazione delle precedenti disposizioni anche per i lavoratori delle imprese subappaltatrici o delle mandatarie in caso di costituzione di A.T.I, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili.
b) I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) E’ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto: il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) E’ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, anche nei confronti dei lavoratori delle imprese subappaltatrici o delle mandatarie in caso di costituzione di A.T.I.. Gli obblighi contributivi saranno assolti con la presentazione del DURC in conformità alla normativa vigente. Qualora anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell’impresa appaltatrice, l’ente appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.
2. Anche qualora ricorra il caso di subappalto non autorizzato il fatto non esime l’appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
3. Clausola sociale: prevede il diritto dell’Ente appaltante di effettuare una corrispondente trattenuta sui crediti dell’appaltatore ove quest’ultimo risulti inadempiente agli obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti sia da leggi che da contratti collettivi (Circolare ministeriale n. 26/2000 Direzione generale degli affari generali e del Personale - Divisione VII Coordinamento ispezione del lavoro ).
Art. 37 - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Qualora, a giudizio del direttore dei lavori, l’appaltatore procedesse in contrasto con i tempi stabiliti dal programma compromettendo il regolare prosieguo delle opere, la Stazione appaltante, dopo formale ingiunzione data senza effetto, avrà la facoltà di compiere d’ufficio ed anche a maggiori prezzi, tutto o parte dei lavori non effettuati, con l’ausilio di altri esecutori di sua fiducia.
2. Del pagamento dei relativi importi ai predetti esecutori, sarà presa nota in contabilità e sarà effettuata pari detrazione alle spettanze dell’appaltatore dovute nello stato d’avanzamento immediatamente successivo.
3. Analogo procedimento sarà attuato qualora l’appaltatore non esegua gli apprestamenti di sicurezza previsti nel relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 38 – segnaletica di sicurezza e di cantiere
L’impresa appaltatrice per ogni cantiere mobile o per intervento urgente in reperibilità dovrà apporre a suo totale carico tutta la segnaletica sia ad indicare il cantiere mobile nonché di segnalazione del pericolo atta all’avvertimento ed alla sicurezza della circolazione stradale e dei pedoni.
La segnaletica di cui sopra dovrà essere apposta nel rispetto del Nuovo Codice della Strada, del D.M. 10/07/2002 “disciplinare tecnico segnaletica temporanea” nonché di ogni altra normativa vigente in materia.
L’impresa appaltatrice sarà direttamente responsabile della corretta posa della segnaletica nonché della sua custodia e vigilanza.
Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. I presenti lavori, trattandosi di un insieme di interventi vari e diversi per natura e collocazione, da eseguirsi in diversi luoghi del territorio comunale, il che comporta l’esecuzione di diversi cantieri mobili a se stanti ed autonomi, non rientrano nella casistica in cui è necessario redigere il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs 81/2008, in quanto non si prevede la presenza, anche non contemporanea di più imprese , tuttavia qualora nel corso dei lavori si presentasse uno dei casi previsti dall normativa vigente in materia l’impresa e/o il Direttore dei Lavori dovranno sospendere i lavori ed informare il Responsabile Unico del Procedimento, affinché lo stesso possa nominare un Coordinatore della Sicurezza di cui all’art. 90, commi 4 e 5 del D.lgs. 81/2008;
Qualora il singolo intervento di manutenzione sia di natura tale da richiedere la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento, l’appaltatore non potrà esimersi dal prendere le misure precauzionali stabilite dall’apposito piano, che verrà redatto, prima dell’inizio dei lavori, da un tecnico incaricato da parte dell’amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 100 del decreto legislativo 81/2008.
Le misure di sicurezza previste all’interno di questo Piano, intese come misure di sicurezza aggiuntive non comprese, in base a quanto previsto dagli altri documenti contrattuali, all’interno degli approntamenti di cui l’appaltatore deve normalmente farsi carico, verranno detratte dall’importo contrattuale e compensate all’appaltatore a misura secondo il listino prezzi posto a base di gara; solo in questo caso non verrà applicato il ribasso offerto dall’impresa.
2. I lavori appaltati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi. Tali condizioni sono determinate dalle leggi vigenti, (DPR 547/55, DPR503/55, DPR164/56, L. 626/94, L. 242/96, DPR 459/96, ecc. ora sostituite e/o modificate dal D.Lgs. 81/2008) dai documenti di valutazione dei rischi elaborati dall’appaltatore e dai subappaltatori, dal Piano della Sicurezza e Coordinamento e dal Piano Operativo di Sicurezza, che entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante, aggiornati in corso d’opera con le modalità di seguito normate. I prezzi unitari di cui agli Elenchi Prezzi allegati al contratto si intendono comprensivi di ogni onere in tal senso ad esclusione dei costi aggiuntivi, contestualizzati al cantiere, individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e contabilizzati come descritto all’art. 26 del presente capitolato.
3. Il committente si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l’esatto adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui sopra. Il Committente, nel caso in cui l’esecuzione dell’opera non proceda secondo quanto stabilito dalle parti e a regola d’arte, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni.
4. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:
- Una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- Eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento, quando queste, sulla base della esperienza di Impresa, siano in grado di garantire meglio la sicurezza nel cantiere;
- Il piano Operativo di Sicurezza da considerare come piano complementare di dettaglio al Piano di Sicurezza per quanto attiene le scelte proprie autonome dell’appaltatore circa l’organizzazione del cantiere e l’esecuzione dei lavori, che dunque deve essere compatibile, con le scelte previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, se non migliorativo delle stesse sotto il profilo della sicurezza e l’igiene dei lavoratori.
4. L’appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio o incidente in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.
Art. 40 – Piano di sicurezza e coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento, qualora predisposto dalla Stazione appaltante (nei casi previsti, come da presente capitolato speciale d’appalto), ai sensi del decreto legislativo 81/2008.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della stessa.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
6. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l’appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per l’eventuale valutazione dei rischi esistenti e per l’approntamento delle idonee e necessarie misure di sicurezza, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordinamento o condizionare la medesima.
Art. 41 – Piano Operativo di Sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.
3. Il piano operativo della sicurezza dovrà avere almeno i seguenti contenuti:
a) SCHEDE INFORMATIVE
- Anagrafica dell’Impresa Esecutrice;
- Organigramma dell’impresa sia sul versante funzionale che per la sicurezza e la prevenzione infortuni;
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell’Impresa presenti in cantiere e degli eventuali sub-appaltatori;
- Elenco dei documenti inerenti alla sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, etc., di competenza dell’appaltatore;
- Le fotocopie o i libretti di istruzione e di uso, nonché di circolazione di macchine e mezzi d’opera usati nel cantiere che se antecedenti la direttiva macchine recepita con d.p.r. 459/96,devono essere conformi alla normativa vigente al momento dell’acquisto; se invece successivi al D.P.R. 459/96 tutte le macchine ed i mezzi d’opera devono essere conformi allo stesso ed essere marchiati CE;
- Dati inerenti all’organizzazione interna dell’appaltatore in merito al sistema di sicurezza previsto dal
D. Lgs. 81/08 (RSPP, MC, RLS, DL, ecc.);
- Indicazioni sul Protocollo Sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico Competente (MC);
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria da portare a conoscenza del Medico Competente inerenti alle lavorazioni previste in cantiere.
- Certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori e delle relative vaccinazioni (antitetanica, leptospirosi);
- Elenco dei DPI specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni specifiche (es. sabbiature, verniciature con prodotti ignifughi- intumescenti, aggiornato al D. Lgs 457/92);
- Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare ed integrativo a quello presunto, redatto in fase di progettazione, con l’indicazione temporale delle eventuali fasi di lavorazioni sovrapposte;
- Indicazione sui requisiti tecnico-organizzativi sub-appaltatori e lavoratori autonomi;
- Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D. Lgs. 81/08 dei sub-appaltatori.
b) PROCEDURE O SOLUZIONI DA DEFINIRE E ADOTTARE
- Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale cui sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere e procedure di tutela della salute adottate;
- Elencazione dei D.P.I. a corredo dei lavoratori e modalità del loro uso in rapporto alla mansione svolta;
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza in merito all’uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni;
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla produzione che dai servizi del cantiere;
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep,d) dei gruppi omogenei dei lavoratori impegnati in cantiere e procedure di tutela della salute adottate;
- Indicazioni e procedure sulle emergenze, antincendio e pronto soccorso previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione delle emergenze;
- Indicazioni tecniche sulla Movimentazione Manuale dei Carichi;
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere;
- Organizzazione e viabilità del cantiere;
- Soluzioni riguardanti i servizi logistici ed igienico sanitari del cantiere;
- Indicazioni sull’utilizzo degli impianti energetici all’interno del cantiere e sulle loro caratteristiche di sicurezza;
- Analisi dei rischi e misure di sicurezza dei posti fissi di lavoro;
- Analisi dei rischi delle lavorazioni di natura organizzativa- funzionale (accantieramento, logistica, installazione macchine, installazione attrezzature, relativi smontaggi, etc.) e misure di prevenzione e di tutela della salute adottate;
- Modalità di revisione del Piano di Sicurezza Operativo;
- Modalità di informazione dei lavoratori, sui contenuti dei piani di sicurezza.
Art. 42 – Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad applicare le misure generali di tutela di cui all'articolo al D.Lgs. 81/2008.
Le imprese esecutrici sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano operativo di sicurezza presentato dallo stesso. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
2. l’eventuale piano di sicurezza di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
3. Nel caso i lavori non rientrino nella sfera di applicazione del D. lgs. 81/2008 a norma dell’art. 131 del D. Lgs. 163/06 sarà predisposto un piano operativo sostituivo avente i requisiti di cui al punto precedente.
Art. 43 – Disposizioni di sicurezza riguardanti il personale dipendente
1. L’Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
2. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisionali in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
3. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:
- I regolamenti in vigore in cantiere;
- Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione;
4. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.
5. Inoltre l’appaltatore è inoltre tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni siano portate a conoscenza anche dei subappaltatori e da essi osservate rimanendo comunque unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.
Art. 44 – Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi
Al lavoratore autonomo competono, oltre all’onere di predisporre un proprio piano operativo di sicurezza inerente alle lavorazioni che eseguirà, compatibile con il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’appaltatore, le seguenti responsabilità:
a) Rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico di cantiere dell'appaltatore;
b) Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
c) Collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
d) Non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
e) Informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.
Nello svolgere tali obblighi i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.
Art. 45 – Compiti del Direttore Tecnico in materia di sicurezza
1. Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche in materia di sicurezza. Ad esso l’appaltatore conferirà ogni necessario potere affinché possa utilmente rappresentarlo nei confronti del Coordinatore della Sicurezza (se nominato) o del Direttore dei Lavori e ad essi sarà comunicata ogni disposizione, anche verbale, attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto.
2. , il Direttore Tecnico di cantiere ha il compito di:
a) Coordinare l’azione di prevenzione e controllo dei rischi lavorativi, coinvolgendo in questa le altre figure professionali presenti in cantiere (Capo cantiere, preposti, assistenti, operai, lavoratori autonomi ecc.);
b) Comunicare al Coordinatore della Sicurezza (se nominato), al Direttore dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento i nominativi delle seguenti figure:
- Capo cantiere;
- Preposti;
- Responsabile per la sicurezza;
- Responsabile delle procedure di emergenza (Pronto Soccorso e Antincendio);
- Responsabile della corretta efficienza e manutenzione di tutte le opere provvisionali presenti in cantiere;
c) Programmare le riunioni periodiche di sicurezza, con la partecipazione dei propri collaboratori, in cui valutare gli standard di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori e le eventuali modifiche da apportare al ciclo produttivo o all’attrezzatura;
d) Comunicare preventivamente in forma scritta tramite fax al Coordinatore della Sicurezza (se nominato), al Direttore dei Lavori l’inizio di ogni nuova lavorazione, e l’inizio della sovrapposizione di due o più fasi lavorative.
3. Qualora l’organizzazione interna dell’Impresa preveda ufficialmente l’affidamento di alcuni dei compiti sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Direttore Tecnico, l’Appaltatore ha comunque il compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza (se esistente) ed al Direttore dei Lavori i nominativi di tali Preposti.
4. L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
5. Nello svolgere gli obblighi di cui sopra il direttore tecnico deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (se esistente) ed il Direttore dei Lavori.
Art. 46 – Compiti del Capo cantiere in materia di sicurezza
1. Il Capo cantiere avrà l’obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono i lavori appaltati.
2. In ambito all’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, se esistente, il Capo cantiere ha i seguenti obblighi:
a) Curare l’attuazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
b) Tenere a disposizione delle Autorità competenti, preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, il piano operativo di sicurezza del soggetto aggiudicatario unitamente a quelli consegnati dalle eventuali ditte subappaltanti e lavoratori autonomi;
c) Responsabilizzare i preposti e gli operai ad un’attenta e scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione;
d) Disporre ed esigere che i preposti facciano osservare agli operai le norme di sicurezza ed usare i mezzi protettivi messi a loro disposizione;
e) Provvedere alla compilazione giornaliera dell’elenco dei lavoratori presenti in cantiere contenente le generalità degli stessi, ed il nominativo della ditta dalla quale dipendono da tenere a disposizione e conoscenza del C.S.E;
f) Provvedere all’eliminazione degli eventuali
g) Controllare l’affidabilità degli organi di sollevamento;
h) Rendere edotti i Lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle loro responsabilità civili e penali;
i) Curare l'affissione nel cantiere delle principali Norme di prevenzione degli infortuni;
j) Curare l'affissione nel Cantiere della segnaletica di sicurezza;
k) Richiedere l'intervento dei superiori qualora si manifestassero nuove esigenze;
l) Prima dell’inizio di una nuova tipologia di lavorazione o in occasione del subentro di una nuova squadra di operai nell’ambito di una stessa lavorazione avrà l’obbligo di informare i lavoratori interessati sui rischi connessi a tali operazioni, organizzando nell’orario di lavoro un incontro di formazione nel corso del quale darà lettura ai relativi capitoli del piano di sicurezza; al termine di tale incontro egli dovrà redigere un breve verbale che dovrà essere sottoscritto oltre che dallo stesso Xxxxxxxxxxxx, da tutti i lavoratori presenti all’incontro, avendo avuto cura di comunicare preventivamente tali circostanze in forma scritta e faxata al C.S.E o da se o tramite il Direttore Tecnico del Cantiere;
m) Tenere aggiornata la scheda di consegna ai Lavoratori dei mezzi di protezione personale - DPI.
3. Qualora l’organizzazione interna dell’Impresa preveda ufficialmente l’affidamento di alcuni dei compiti sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Capo Cantiere, l’Appaltatore ha comunque il compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di tali Preposti.
Art. 47 – Attività del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Nel caso in cui si profilasse la necessità di tale figura:
1. Per la gestione dell’appalto sotto il profilo della sicurezza il committente provvederà a nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il quale, qualora fosse un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori, lo affiancherà il per il suo ambito di competenza.
2. L’attività del C.S.E. è normata dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni consisterà principalmente nell’esercitare funzioni di controllo sull’esatto adempimento da parte dell’appaltatore di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, con l’obbligo di riferire immediatamente e con comunicazione scritta al Direttore Tecnico di cantiere e al committente sulle eventuali situazioni di inadempimento constatate. La stessa prevede tra l’altro i seguenti compiti:
• Curare il coordinamento con le eventuali ditte subappaltanti operanti in cantiere (od eventuali lavoratori autonomi) al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento;
• Provvedere alla eliminazione degli eventuali difetti o deficienze riscontrate negli apprestamenti di sicurezza;
• Verificare se nelle varie fasi di realizzazione dell'opera si manifestino i rischi contemplati nelle schede operative allegate al Piano di Sicurezza e Coordinamento e quindi effettuare immediatamente le misure di prevenzione richieste dalla particolarità dell'intervento;
3. Nel caso di pericolo grave ed immediato il C.S.E. potrà, di propria iniziativa, far sospendere le singole lavorazioni, fin quando non saranno ripristinate o instaurate tutte le misure di prevenzione e sicurezza ritenute necessarie dallo stesso.
4. Il C.S.E. curerà i rapporti con il Direttore Tecnico di cantiere di cui sarà principale interlocutore in tema di sicurezza.
5. Curerà pertanto il coordinamento della sicurezza, organizzando sopralluoghi congiunti con il Direttore Tecnico di cantiere al fine di verificare l’attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.
6. Il C.S.E. al termine di ogni visita in cantiere provvederà a redigere in contraddittorio con il Direttore Tecnico di cantiere o il Capo cantiere un verbale di ispezione che dovrà essere stilato in duplice copia e che sarà allegato in originale al presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento. In esso saranno annotate le osservazioni relative al controllo delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza e gli eventuali adeguamenti del piano di coordinamento e sicurezza che si rendessero necessari in relazione all’evoluzione dei lavori; inoltre saranno segnalate le eventuali inadempienze alle misure prescritte nel piano di sicurezza e coordinamento con le relative contestazioni.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 48 - Subappalto
1. Per il subappalto sarà applicata la disciplina vigente per il settore LL.PP. contenuta nell’art. 118 del Decreto Lgs 163/2006.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. L’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge
n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, per importi specifici di subappalto l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste; resta fermo che il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
n. 252 del 1998.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 48 bis – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando Il Committente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza , provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge.
Art. 48 ter – Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 49 - Ultimazione dei lavori (dei lotti di intervento)
1. Al termine dei lavori (di ogni singolo lotto il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite redigendo apposito verbale.
2. In sede di tale accertamento, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Art. 49bis - Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art. 50 - Termini per il collaudo
1. Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal responsabile del procedimento al collaudatore entro due mesi dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo è rilasciato entro i successivi quattro mesi ed approvato dall’amministrazione aggiudicatrice non oltre i successivi due mesi.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, alla presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 11 - NORME FINALI
Art. 52 – Rappresentanza dell’appaltatore – Direttore tecnico di cantiere
La direzione, l’assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo dei lavori di cui al contratto, sono a carico dell’appaltatore che provvederà a nominare a tale scopo un Direttore Tecnico di cantiere.
Qualora fosse convenuto con il committente l’uso di materiale, attrezzature, macchine, impianti di proprietà dello stesso, resta inteso che, all’atto della consegna delle stesse e previo necessario accertamento, l’Appaltatore rilascerà una dichiarazione attestante il rispetto delle vigenti norme di sicurezza onde sollevare il Committente da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni personali o materiali a carico dei dipendenti dell’appaltatore e/o a terzi.
Art. 53 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 137 del Regolamento Generale.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Xxx l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un’adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico del soggetto aggiudicatario. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
Le prove di laboratorio sui materiali e sui manufatti che dovranno essere eseguite sono rispettivamente:
• La prova per la determinazione delle caratteristiche meccaniche di resistenza a compressione e flessione per il cls gettato in opera secondo il D.M. 09/01/9 “Norme tecniche per il calcolo,l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale precompresso e per le strutture metalliche”;
• La prova per la determinazione della resistenza a trazione per l’acciaio usato per il confezionamento del conglomerato cementizio secondo il D.M. 09/01/9 “Norme tecniche per il calcolo,l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale precompresso e per le strutture metalliche”;
• Campionatura conglomerato costipato in opera (carotaggi) per la soprastruttura della pista ciclopedonale al fine di determinarne gli spessori dei vari strati:base, fondazione, strato di usura secondo le modalità previste dalla normativa vigente e comunque in numero non inferiore a 10;
• Analisi granulometrica mediante xxxxxxxx e setacci e determinazione del contenuto di legante dalle carote di cui al punto precedente secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
• Prova Xxxxxxxx per la determinazione della resistenza al taglio e dello scorrimento relativamente allo strato di conglomerato bituminoso secondo le modalità previste dalla normativa vigente, che dovrà dare risultati conformi alla normativa e bibliografia accreditata esistente;
• Prova su piastra su soprastruttura (fondazione+base+strato superficiale di usura) CNR-BU 146/92 che dovrà dare valori del modulo di deformazione dell’ordine di almeno 650 DaN/cmq.
Non verranno accettate forniture relative alla sicurezza della circolazione stradale, ai sensi della Circolare Min. LL. PP. 16 maggio 1996, n. 2357, che siano non conformi alle specifiche tecniche dell'Amministrazione, oppure che siano prodotte da fornitori il cui sistema di gestione aziendale non sia certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9002/1994 da organismi accreditati.
La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
Art. 54 - Provvista dei materiali
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Art. 55 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Generale.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto.
Art. 56 - Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’appaltatore:
a) Gli oneri di cui al Capitolato Generale, DM 1904.2000 n. 145;
b) Gli oneri di cui al Regolamento Generale, D.P.R. 207/2010;
c) Gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ad esclusione di quanto specificamente stimato in merito ai costi della sicurezza;
2. Sono inoltre a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:
a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte. L’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei lavori ed ha l’obbligo di richiedere tempestive disposizioni per i particolari che eventualmente non risultassero chiari da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;
b) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, (ponteggi e palizzate adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato), nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle vie di accesso, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli, delle persone addette ai lavori e di terzi ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dal committente il ripristino dei luoghi adiacenti l’intervento come in origine qualora il cantiere non fosse mantenuto pulito, la Direzione dei Lavori è autorizzata a dare disposizione, anche senza preavviso, ad altra ditta ed addebitarne l’onere all’Appaltatore. L’onere sarà detratto dallo stato di avanzamento successivo all’avvenimento.
c) L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto;
d) L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
f) Lo sgombero dei materiali di rifiuto e il loro trasporto presso discariche autorizzate propri o lasciati da altre ditte con le modalità prescritte dalla legge;
g) La protezione degli arredi che non è opportuno spostare dal luogo delle lavorazioni. Lo spostamento in luogo concordato
h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
i) La concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
j) contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) L’esecuzione di opere campione di qualsiasi categoria di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
l) La fornitura e manutenzione, secondo le prescrizioni date dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore della sicurezza, delle necessarie segnalazioni notturne, antinfortunistiche, antincendio ecc sia ad uso dei lavoratori che di terzi, nonché lo smontaggio e la rimessa in pristino di quelle segnalazioni esistenti che risultassero temporaneamente improprie a causa della presenza del cantiere (es. segnalazione di percorsi di sicurezza provvisoriamente inagibili);
m) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
n) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) Lo sviluppo progettuale di dettaglio di tutti quei particolari costruttivi che il direttore dei lavori ritenesse necessario acquisire ad integrazione degli elaborati progettuali forniti dalla stazione appaltante;
p) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del materiale di scorta, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, nelle quantità previste dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
q) La richiesta e l’ottenimento a proprie spese, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Città Metropolitana, ENEL, ASL, e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Sono a carico dell’Appaltatore anche tutte le spese per occupazione di suolo pubblico o privato necessarie alla formazione del cantiere;l’occupazione temporanea per l’impianto del cantiere e per la realizzazione delle opere previste in progetto, dovrà essere richiesta dall’appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l’appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari;
r) Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantito il libero accesso al cantiere dei preposti dall’Amministrazione Comunale al controllo, nonché del personale che collabora con la Direzione Lavori.
Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) liste delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
1. EVENTUALE: L’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione dei Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione dei Lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione dei Lavori. La Direzione dei Lavori può richiedere in qualsiasi momento l’esecuzione di rilievi topografici all’Appaltatore come aggiornamento della situazione dei lavori senza che questa possa chiedere oneri.
2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, in formati riproducibili agevolmente, a colori, eseguita con pellicola negativa e non con fotocamere digitali, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. AI fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie, a cura dell'Appaltatore e con l'approvazione del Direttore dei Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, come previsto dall'articolo 15 del D.P.R. 207/2010. In particolare, è onere dell'Impresa:
a provvedere all'aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto stesso inserendo le modifiche introdotte durante l'esecuzione dei lavori;
b provvedere all'aggiornamento ed alla verifica dei rilievi dello stato di fatto. Il rilievo topografico dello stato di fatto dovrà essere eseguito dall’Appaltatore entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna; il rilievo dovrà essere consegnato alla D.L., entro i successivi cinque giorni dalla data del rilievo, su supporto magnetico in formato dwg e su supporto cartaceo in n. 3 copie.
c predisporre gli elaborati della segnaletica definitiva sulla scorta degli elaborati allegati al contratto e delle indicazioni dei tecnici dell’Amministrazione Comunale.
d provvedere all'aggiornamento del "piano di manutenzione" di cui all'art. 93 c. 5 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.
e Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene resa disponibile, sia in formato cartaceo sia informatico, dall'Appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori. La documentazione deve comunque essere resa disponibile entro 15 giorni naturali consecutivi dall'ultimazione delle opere. Decorso inutilmente tale termine viene applicata una penale giornaliera pari ad 1/1000 dell'importo del contratto ed eventuali atti aggiuntivi, restando comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale di provvedere alla stesura degli elaborati con propri mezzi addebitando all'Appaltatore, oltre alla penale, le spese sostenute.
Art. 58 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. Qualora le lavorazioni comportino la costituzione di aperture temporanee dell’involucro dell’edificio tali da renderlo facilmente accessibile nelle ore notturne ai sensi dell’art. 22 della legge n. 646/1982, l’appaltatore dovrà predisporre la custodia continuativa affidata as personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da …
Art. 59 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di circa Mt. 2,50 di base e 1,50 di altezza, sulla base di quanto indicato dalla Stazione Appaltante.
2. Il cartello dovrà essere esposto in un punto stabilito dalla Stazione Appaltante.
Art. 60 – Documenti da custodire in cantiere
a) Documenti generali:
- Copia della concessione od autorizzazione edilizia con allegato progetto esecutivo dell'opera;
- Copia iscrizione CCIAA;
- Libro matricola dei dipendenti;
- Registro infortuni vidimato dall'ASL di competenza territoriale;
- Il Piano di Coordinamento e Sicurezza (se esistente);
- Il Piano Operativo e/o Sostitutivo di Sicurezza;
- Cronoprogramma lavori;
- I verbali relativi a verifiche, visite ispezioni, effettuate dagli Organi di Xxxxxxxxx.
b) Documenti relativi alla prevenzione e protezione :
- nomine;
- Copia della notifica inviata agli organi competenti (ASL ed Ispettorato del Lavoro) con l’indicazione del responsabile del servizio protezione e prevenzione dell’impresa (se esistente);
- Copia della lettera di incarico con l’indicazione del nominativo del Medico competente nominato dall’impresa;
- Indicazione, anche a mezzo di avviso a tutti i lavoratori, dei lavoratori addetti alle emergenze: pronto soccorso ed antincendio;
- Indicazione, anche a mezzo di avviso, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Copia del documento di valutazione dei rischi e programma attuativo delle misure di sicurezza;
- Copia dei documenti che attestano l’attività informativa e formativa erogata nei confronti dei lavoratori;
- Copia del piano di sorveglianza sanitaria;
- Registro delle visite mediche cui dovranno essere sottoposti i Lavoratori per gli accertamenti sanitari preventivi e periodici; esso dovrà sistematicamente contenere il giudizio di idoneità, il tipo di accertamento eseguito, le eventuali prescrizioni e le successive scadenze;
- Certificati di idoneità per eventuali lavoratori minorenni;
- Copia dei tesserini individuali di registrazione della vaccinazione antitetanica;
c) Documenti relativi alle Imprese subappaltatrici:
- Copia iscrizione alla CCIAA;
- Autorizzazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza;
- Documentazione comprovante i requisiti tecnico-organizzativi, morali,economico- finanziari, attrezzature tecniche, organico medio annuo ove necessaria (qualificazione , dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità);
- Certificati regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile;
- Nel caso di utilizzo di sistemi di sollevamento: certificati di verifica annuale e della fotocopia del libretto;
- Copia del Piano di Sicurezza sottoscritto dall'Impresa subappaltatrice e dagli eventuali lavoratori autonomi;
- Documento sottoscritto dall'Impresa subappaltatrice e dagli eventuali lavoratori autonomi, indicante il Direttore tecnico di cantiere e della Sicurezza.
d) Documenti relativi a macchine, attrezzature ed impianti:
Apparecchi di sollevamento:
- Libretto di omologazione ISPESL relativo agli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale;
- Copia della denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg.;
- Verifica delle funi, riportata sul libretto di omologazione (trimestrale);
- Verbale di verifica del funzionamento e dello stato di conservazione per gli apparecchi di sollevamento con portata superiore ai 200 Kg. (annuale);
Impianti elettrici del cantiere:
- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico completo di schema dell’impianto realizzato, della relazione dei materiali impiegati e del certificato di abilitazione dell’installatore rilasciato dalla Camera di Commercio ;
- Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici a cura dell’installatore completo di schema di cablaggio e riferimento alle norme applicabili;
Impianti di messa ai terra e di protezione contro le scariche atmosferiche:
- Copia della denuncia dell’impianto di messa a terra mod. B, vidimata dall’ISPESL con schema dell’impianto e richiesta di omologazione;
- Richiesta di verifica dell'impianto di messa a terra effettuata prima della messa in servizio e ad intervalli non superiori ai due anni ;
- Copia della denuncia dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche mod. A, vidimata dall’ISPESL ;
Xxxxxxxx ed attrezzature di lavoro
- Copia dei documenti e libretti di istruzione e manutenzione (con annotazione delle manutenzioni effettuate), di tutte le attrezzature e macchine presenti nel cantiere.
Art. 61– Adempimenti di fine lavori
1. Entro 30 giorni dalla fine dei lavori l’Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei lavori al seguente documentazione:
- Dichiarazioni di conformità ai sensi di Legge di tutti gli impianti installati, complete di ogni allegato.
- Certificazioni riguardanti le caratteristiche dei manufatti posati;
- Referenze riguardante le case produttrici dei materiali posati ed ogni altra utile indicazione per il reperimento a distanza di tempo dei pezzi di ricambio;
- Manuali di istruzione e di manutenzione di tutti i macchinari, dispositivi ecc. messi in opera
- Ogni altra documentazione necessaria ad integrare il fascicolo informativo allegato al piano di sicurezza.
Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori esclusi oneri di concessione edilizia;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo;
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e i diritti, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
PARTE SECONDA: QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
CAPO 12 - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 63 - Norme generali sulla qualità', provenienza ed accettazione dei materiali
Ad integrazione di quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dai regolamenti e dal capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici, è prescritto quanto segue:
- i materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate dovranno essere delle migliori qualità, senza difetti di sorta, lavorati a regola d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche; dovranno soddisfare alle prescrizioni delle norme di legge vigenti per l'accettazione dei materiali da costruzione, delle norme emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, delle norme delle tabelle UNI, nonché a tutte le particolari prescrizioni aggiuntive del presente capitolato e dell'elenco prezzi;
- la provenienza dei materiali dovrà essere sempre segnalata alla direzione lavori;
- la direzione lavori avrà facoltà, in qualunque tempo, di prelevare campioni dei materiali tanto a piè d'opera quanto in opera e di farli inviare a cura e spese dell'Impresa ai competenti laboratori per l'accertamento delle loro caratteristiche tecniche;
- l'appaltatore non avrà diritto a nessun compenso, né per i materiali asportati, né per i ripristini dei manufatti eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni.
Qualora la Direzione dei lavori rifiuti qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Impresa.
Art. 64 – Condotta dei lavori . Manodopera
L'Impresa alla data di consegna del servizio, deve garantire la presenza continuativa, per tutta la durata dell'Appalto, nel numero e nelle qualifiche richieste, degli operai necessari per le prestazioni richieste.
Detta manodopera dovrà espletare tutti i vari tipi di lavoro indicati per la manutenzione . L'Impresa è obbligata a dotare detto personale, di volta in volta, secondo le diverse esigenze manutentive, in relazione al clima,alla stagione, alle caratteristiche botaniche ed ornamentali delle piantagioni, alle evenienze accidentali ed incidentali, ecc. di idonei materiali, attrezzi strumenti e macchine. L'Impresa, ove necessario, affiancherà a detta manodopera altro personale per lo sgombero immediato dei rifiuti o dei residui di lavorazione, più i mezzi necessari per il trasporto. Soddisfatte le prioritarie esigenze manutentive (pulizia, diserbo, irrigazioni, falciature), il personale si occuperà degli altri lavori di manutenzione ordinaria: sagomatura delle siepi e degli arbusti, spollonature, controllo dei tutori (verticalità delle piante, legature, rinnovo tutori, ecc.), sbottonature, zappettature, riformazione delle conche, concimazioni, trattamenti fitosanitari, allontanamento delle parti vegetali secche, ecc.,
Art. 65 – Pulizia e raccolta delle foglie
L'Impresa è tenuta alla pulizia ed alla raccolta delle foglie da tutte le aiuole, i parchi e le aree verdi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato, con frequenza bisettimanale.
La frequenza dovrà diventare almeno settimanale nel periodo autunnale e potrà essere diminuita su istanza dell’Impresa, in presenza di quantità di materiale vegetale estremamente ridotte o pressoché nulle.
Sono escluse dalla pulizia e raccolta foglie le strade urbane e i marciapiedi, che vengono quotidianamente puliti dal personale comunale con l’ausilio dell’autospazzatrice.
Art. 66 – Modalità di esecuzione dei lavori di pulizia e raccolta delle foglie
L'intervento di pulizia e raccolta delle foglie, comprendente:
le parti di chioma delle alberature staccatesi dalle piante per qualsiasi causa , le buche di dimora delle alberate, comprese quelle aree aperte al pubblico di proprietà comunale non piantate, recintate e non, tutte le porzioni di aree adibite a stradello non pavimentate (salvo a riguardo disposizioni contrarie indicate dall’Amministrazione), le chiome degli alberi e degli arbusti.
L'operazione di pulizia, implica l'allontanamento di tutto quel materiale, di origine abiotica, quale che sia la quantità e la sua distribuzione. All'occorrenza l'Impresa rifinirà il lavoro con una leggera rastrellatura utilizzando attrezzi a pettine elastico; per le aree non prative e non tappezzate con specie trapiantate di portamento strisciante, all'operazione di pulizia e della raccolta delle foglie seguirà una rastrellatura superficiale del terreno, allontanando eventualmente il pietrame che dovesse risalire in superficie. La raccolta delle foglie dalle aiuole sistemate a prato dovrà essere eseguita con rastrello a pettine. I rifiuti dovranno essere raccolti, trasportati e smaltiti a cura dell'Impresa direttamente a discarica autorizzata.
Il materiale di origine abiotica dovrà essere smaltito come rifiuto secco, mentre le foglie come rifiuto organico.
I materiali terrosi e gli inerti in genere dovranno essere trasportati e smaltiti a cura e spese dell'Impresa, in apposita discarica autorizzata in conformità alla normativa vigente.
L'Impresa è obbligata ai sensi della normativa vigente, a conferire nei contenitori autorizzati tutti quei rifiuti particolarmente inquinanti e tossici (es: batterie d'auto, vernici, solventi, ecc.) che dovessero essere rinvenuti durante le operazioni di pulizia.
I sacchetti di raccolta, gli oneri di trasporto e di conferimento nei contenitori o ai centri di raccolta autorizzati, sono a carico dell'Impresa.
Qualora, occasionalmente, vengano rinvenuti materiali abiotici di una certa mole o quantità, per cui si renda necessario l'uso di pala caricatrice, gru o cestello aereo, l'Impresa dovrà immediatamente segnalare tale necessità all’Amministrazione. Eventuali accatastamenti dei rifiuti, racchiusi o meno nelle buste, abbandonati oltre gli orari di lavoro della medesima giornata lavorativa saranno oggetto di sanzione amministrativa .
Art. 67 – Qualità e provenienza dei materiali
Tutto il materiale impiantistico e di arredo (es. legname da costruzione, irrigatori, ecc.), il materiale agrario (es. terra di coltivo, concimi, torba, ecc.) e il materiale vegetale (es. alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per lo svolgimento del servizio, dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è prescritto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
L'Impresa potrà richiedere l’approvazione dell’Amministrazione sulle forniture di materiali. In tal caso, dovrà sostituire a sua cura e spese le eventuali partite non ritenute dall’Amministrazione conformi ai requisiti concordati.
L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva: l’Amministrazione (e, per lei, l’ufficio tecnico) si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi
momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell'Impresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso l'Impresa, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali da parte dell’Amministrazione, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.
L'Impresa fornirà tutto il materiale impiantistico, agrario e vegetale nelle quantità necessarie alla realizzazione del servizio.
I materiali da impiegare nei lavori dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) materiale impiantistico e di arredo: si rimanda ai Capitolati dello Stato, del Genio Civile e alle normative specifiche;
b) materiale agrario: vedi successivi paragrafi.
c) materiale vegetale: vedi successivi paragrafi.
L'Impresa è obbligata a presentare in qualunque momento tutte le prove prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi.
In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere.
In ogni caso tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese utili e indispensabili all'indagine, sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, salvo i casi in cui il presente Capitolato prescriva espressamente criteri diversi.
Materiale agrario:
Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla messa a dimora, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.
A) Terra di coltura.
L'Impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltura dovrà accertarne la qualità.
La terra di coltura riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera. Inoltre dovrà essere priva di agenti patogeni, semi di erbe infestanti o altre sostanze tossiche per le piante.
La terra di coltura dovrà essere di medio impasto, grigliata, priva di scheletro e con le seguenti caratteristiche chimiche:
-reazione (ph): 6,5-7,5
-sostanza organica: >2%
-P2O5 assimilabile: 30-45 ppm (secondo il metodo Xxxxx)
-K2O scambiabile: 100-200 ppm
-MgO assimilabile: 00-000 xxx
-X totale: 1-1.6 ppm
-calcare totale: 2-10%
-calcare attivo: <2%
-Ca scambiabile: 1.000-1.500 ppm
-Na scambiabile: < 50 ppm
-Fe assimilabile: 10-30 ppm
-Cl idrosolubile: <10 ppm
-assenza di metalli pesanti
-conducibilità elettrica: <2 mmhos
-Capacità di scambio cationico: 10-20 meq/100 g
B) Substrati di coltivazione
Con substrati di coltivazione si intendono materiali minerali e/o vegetali utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora.
Si intendono per substrati organici di coltivazione i seguenti:
- Terricciato di letame, composto da terra e letame, con rapporto quantitativo come specificato in percentuale sul volume totale;
- Terriccio di castagno;
- Terra d'erica o di brughiera;
- Terriccio di foglie di faggio;
- Terriccio di bosco, composto da residui di specie vegetali anche diverse dalle precedenti;
- Sfagno;
- Torba (di tipo, pH e provenienza note);
- Altri substrati analoghi ai precedenti indicati nella legge 748 del 19/10/84.
Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del contenuto.
I substrati non confezionati possono essere costituiti anche da altri componenti, se chiaramente specificati, in proporzioni note, da sottoporre all'approvazione dell’Amministrazione, quali: sabbia lavata, perlite, polistirolo espanso, corteccia di specie note e di impiego consueto per la preparazione dei substrati, pomice o pozzolana, argilla espansa, vermiculite, ecc.
I substrati, una volta pronti per l'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all'interno della loro massa.
C) Concimi minerali ed organici
I concimi minerali, organici e misti da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza.
In ogni caso si consiglia che l'azoto sia a lenta cessione e con una percentuale pari o superiore al 18%, il fosforo pari o superiore al 9%, il potassio pari o superiore al 10% e il magnesio pari o superiore al 2%.
D) Xxxxxxxxxx e correttivi.
Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno.
Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno.
In accordo con l’Amministrazione si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano
dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti negli involucri originali secondo la normativa vigente.
E) Pacciamature.
Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione dell'evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.).
Le pacciamature devono, comunque, evitare danni di qualsiasi natura ai tessuti dei vegetali e consentirne il normale sviluppo nel tempo.
I materiali per pacciamatura comprendono esclusivamente prodotti di origine naturale (sono esclusi i prodotti di sintesi) e dovranno essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) nei contenitori originali con dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti.
Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare di volta in volta qualità e provenienza e di accettare la loro fornitura.
F) Fitofarmaci.
I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, antitraspiranti, mastici, ecc.) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe di tossicità, secondo la normativa vigente.
Art. 68 – Pali di sostegno , ancoraggi e legature
Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l'Impresa dovrà fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante. In ogni caso non devono avere un diametro inferiore ai cm 5 e devono durare almeno due periodi vegetativi.
I tutori dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremità di maggiore diametro. La parte appuntita dovrà essere resa imputrescibile per un'altezza di 000 xx xxxxx, xx alternativa, si potrà fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili.
Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per l'eventuale bloccaggio a terra dei tutori.
Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i pali di sostegno, su autorizzazione espressa dell’Amministrazione, potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo.
I cavetti di acciaio dovranno essere costituiti da un solo filo o da trefoli a più fili di acciaio e verranno usati per l'ancoraggio delle piante unitamente a :
- tendifilo;
- collari di protezione in acciaio rivestito, in fibra vegetale, in gomma o in plastica, con aggiunta di un nastro per renderlo visibile e non pericoloso per i passanti.
- picchetti di legno o di metallo
Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile).
Se dovesse verificarsi una zona di frizione fra il tutore e la pianta per evitare danni alla corteccia sarà necessario interporre, fra tutore e tronco un cuscinetto antifrizione di adatto materiale (es: materiale elastico). I materiali usati per la legatura delle piante agli ancoraggi devono durare almeno due periodi vegetativi e mantenere la propria elasticità.
Art. 69 – Acqua, drenaggi e materiale antierosione
L'acqua da utilizzare per l'irrigazione e la manutenzione non dovrà contenere sostanze inquinanti e Sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa.
I materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi e opere antierosione dovranno corrispondere a quanto indicato in progetto e, per quelli forniti in confezione, essere consegnati nei loro imballi originali, attestanti quantità e caratteristiche del contenuto (es. resistenza, composizione chimica, requisiti idraulici e fisici, durata, ecc.). Per i prodotti non confezionati l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare di volta in volta qualità e provenienza e di accettare la loro fornitura.
Art. 70 – Materiale vegetale
Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per l'esecuzione del servizio.
Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987 e 22.5.1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni.
Altri riferimenti legislativi da rispettare sono:
- D.M. n. 11.7.8 "Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali" e successive modificazioni ed integrazioni.
- D.M. n. 482 del 03.09.1987;
- Convenzioni Internazionali su Direttive C.E.E.-Legge 26/75 e Legge 974/75, "Protezione per le nuove varietà vegetali".
- Legge n. 194 del 30.7.1942, e successive modificazioni ed integrazioni: Importazione in Sardegna delle piante e portainnesti provenienti da altri compartimenti italiani.
- D. M. del 22.12.1993 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali."; e successive modificazioni.
L'Impresa, se richiesta, dovrà dichiararne la provenienza.
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di scartare il materiale non rispondente alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato in quanto non conforme ai requisiti morfologici, fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatto alla sistemazione da realizzare.
Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie.
L'Impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se accettate dall’Amministrazione.
Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà) del gruppo a cui si riferiscono.
Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione
perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante
Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile.
In particolare l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione.
Art. 71 - Alberi
Sono definiti alberi le piante legnose la cui parte aerea ha due o più anni di età. Esse sono provviste di ramificazioni uniformi ed equilibrate e di un buon apparato radicale che deve aver subito non meno di 2 trapianti.
Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dalla lavorazione e tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora.
Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberature stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.).
In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.
La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.
L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.
Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitori o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia caduca, purché di giovane età e di limitate dimensioni.
Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante.
Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.
Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.
Le zolle dovranno essere ben imballate con apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.
Le caratteristiche degli alberi vengono stabilite utilizzando le seguenti definizioni:
- altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;
altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della branca principale più vicina;
- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure);
- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi.
Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l'altezza del punto d'innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità.
Art. 71 Bis – Arbusti e cespugli
Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia caduca o sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento "filato", dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell'altezza opportuna, proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto.
Anche per arbusti e cespugli l' "altezza totale" verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza.
Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitori o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche e della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia caduca, purché di giovane età e di limitate dimensioni.
Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le indicazioni riguardanti l'apparato radicale, la terra dei contenitori, vale quanto esposto nel precedente paragrafo a proposito degli alberi.
Art. 72 – Sementi
L'Impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietà richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. La germinabilità non dovrà essere inferiore al 95% e la purezza non inferiore al 98%.
Qualora il valore reale del seme fosse di grado inferiore a quello dichiarato, l'Impresa sarà tenuta ad aumentare proporzionalmente la quantità di seme da impiegare per unità di superficie.
L'eventuale mescolanza delle sementi di diversa specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà rispettare le percentuali richieste dall’Amministrazione.
Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).
Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e privi di umidità.
Art. 73 – Tappeti erbosi in striscia e zolle
L) Tappeti erbosi in striscia e zolle
Nel caso che per le esigenze della sistemazione fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato ("pronto effetto") oppure si intendesse procedere alla costituzione del tappeto erboso per propagazione di essenze prative stolonifere, l'Impresa dovrà fornire zolle e/o strisce erbose costituite con le specie prative richieste nelle specifiche di progetto (es. cotica naturale, miscuglio di graminacee e Leguminose, prato monospecie, ecc.).
Prima di procedere alla fornitura, l'Impresa dovrà sottoporre all'approvazione dell’Amministrazione campioni del materiale che intende fornire.
Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specie che costituiscono il prato, verranno di norma fornite in forme regolari rettangolari, quadrate o a strisce.
Al fine di non spezzarne la compattezza, le strisce dovranno essere consegnate arrotolate, mentre le zolle dovranno essere fornite su "pallet".
Tutto il materiale, di qualunque tipo sia, al fine di evitare danni irreparabili dovuti alla fermentazione e alla mancata esposizione alla luce, non dovrà essere lasciato accatastato o arrotolato.
Il tempo intercorrente fra il prelievo dal campo di produzione e la consegna al cantiere dovrà essere il minore possibile, curando che il trasporto avvenga con mezzi protetti o climatizzati.
Le zolle e le strisce devono essere fornite con uno spessore da 3 a 6 cm a seconda dell'uso a cui saranno destinate e del tipo di supporto :
- ornamentale : 3-4 cm
- sportivo : 4-6 cm
Normalmente per salvaguardarne l'integrità e la maneggevolezza, il materiale viene fornito nelle seguenti dimensioni :
- zolla : larghezza cm 25-30, lunghezza cm 40-50
- striscia : larghezza cm 25-50, lunghezza m 1,00-3,00
Il miscuglio che formerà il prato in zolle o strisce, sarà scelto sulla base dell'uso futuro del prato.
Art. 74 - Norme generali per la valutazione e la misura dei lavori
I prezzi indicati nell'offerta dell'Impresa aggiudicataria, sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per consumi, trasporti, mano d'opera, lavorazione e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel modo prescritto, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché dell'utile dell'impresa e di ogni altro compenso per l'obbligo che questa ha di soggiacere a tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa.
Tutte le opere saranno contabilizzate di norma a misura. Eventuali opere in economia dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dalla direzione lavori. L'impresa sarà tenuta a consegnare entro una settimana le bolle giornaliere delle opere autorizzate ed eseguite; le bolle specificheranno l'orario di lavoro, i materiali adoperati nonché la descrizione dettagliata anche con xxxxxxx. Qualsiasi intervento
eseguito dall'Impresa, senza rispettare rigorosamente la procedura sopra descritta, non potrà essere riconosciuto dalla Direzione dei lavori e non sarà inserito in contabilità.
Non è consentito, comunque, eseguire in economia lavori per i quali esiste apposito articolo offerto dall'Impresa.
Le prestazioni di mano d'opera e le forniture di materiali, anche per piccoli quantitativi, per lavori in economia verranno valutate in base alle prescrizioni ed ai prezzi dell'elenco offerto dall'Impresa.
I noleggi di qualunque tipo verranno valutati con le modalità di misura stabilite nell'elenco prezzi e per la durata effettiva dei noli.
I computi ed i rilievi dei lavori ed opere a misura verranno effettuati con procedimenti geometrici e con i metodi che la direzione lavori riterrà più convenienti per la maggiore approssimazione delle misure.
Le dimensioni di ogni opera dovranno corrispondere a quelle prescritte ed ordinate. Nel caso di eccesso su tali dimensioni, si terrà valida come misura quella prescritta; in caso di difetto, se l'opera verrà accettata, si terrà valida come misura quella effettivamente rilevata. L'appaltatore dovrà in tempo opportuno, richiedere alla direzione lavori di valutare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, rimanendo convenuto che, se alcune quantità non fossero accertate per difetto di ricognizione data a tempo debito, l'impresa dovrà accettare la valutazione della direzione lavori e sottostare a tutte le spese e danni che a lei potessero derivare dalla tardiva ricognizione.
Art. 75 - Norme particolari per i noleggi
Nei prezzi di noleggio si intendono sempre comprese e compensate: tutte le spese di carico, scarico e trasporto, le spese per la mano d'opera occorrente, lo sfrido dei materiali, l'usura dei macchinari, degli attrezzi e degli utensili, la fornitura di carburante, energia elettrica, lubrificanti, accessori, e quanto altro occorrente per il regolare funzionamento ed installazione dei macchinari; tutte le spese e prestazioni per gli allacciamenti elettrici e per il trasporto e l'eventuale trasformazione dell'energia elettrica.
Tutti i macchinari, attrezzi ed utensili dovranno essere dati sul posto di impiego in condizioni di perfetta efficienza; eventuali guasti che si verificassero durante il nolo dovranno essere prontamente riparati a cura e spese dell'impresa; per tutto il periodo in cui i macchinari rimarranno inefficienti per detti motivi, l'impresa non avrà diritto ad alcun compenso.
Il prezzo del noleggio per le pompe funzionanti verrà corrisposto solo per le ore di effettivo funzionamento delle stesse. Il compenso per permanenza inattiva delle pompe verrà corrisposto solo nei casi ordinati dalla direzione dei lavori e per ogni periodo di almeno 24 ore consecutive di inattività.
L'impresa sarà ritenuta responsabile di ogni danno e maggiore spesa conseguente all'arresto degli impianti di aggottamento, nonché del rallentamento dei lavori per detto motivo.
I prezzi dei noleggi, dei mezzi di trasporto e delle altre macchine operatrici (escavatori, gru, finitrici, pale, ecc.) comprendono tutte le spese complementari quali carburanti, lubrificanti, ecc., nonché le prestazioni dei conducenti.
Art. 76- Richiami ad altre disposizioni vigenti
Per tutto quanto non è stato espressamente specificato sopra, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche e nel Regolamento di esecuzione dei lavori pubblici vigenti al momento dell'appalto, nonché a tutte le norme a essi collegati.