Common use of Piano di sicurezza e di coordinamento Clause in Contracts

Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte dell’Ente aggiudicatore, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC; b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 41. 3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente: a) ad adeguare il PSC, se necessario; b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC piano di sicurezza e di coordinamento (se previsto) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell’Ente aggiudicatoredella Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decretoal citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSCpiano di sicurezza e di coordinamento; b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 41esecuzione. 3. Se prima della stipulazione Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento forma parte integrante del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo appalto. Le sue gravi o ripetute violazioni da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 risoluzione del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente: a) ad adeguare il PSC, se necessario; b) ad acquisire i POS delle nuove impresecontratto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte dell’Ente aggiudicatoredella Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC; b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 4144. 3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente: a) ad adeguare il PSC, se necessario; b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell’Ente aggiudicatoredell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato specialeDecreto n. 81 del 2008. 2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSCpiano di sicurezza e di coordinamento; b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 41esecuzione. 3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 17 o 18 del Codice dei contrattiD.Lgs. n. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente: a) ad adeguare il PSC, se necessario; b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell’Ente aggiudicatoredella Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decretoal citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSCpiano di sicurezza e di coordinamento; b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 41del successivo articolo 44. 3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 17 o 18 del Codice dei contrattiD.Lgs. n. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente: a) ad adeguare il PSC, se necessario; b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

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