PIANO DI SICUREZZA. Con la firma del contratto l’Impresa assume l’onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/08, D.lgs 165/09 e s.m.i.. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull’Impresa, restandone sollevato ed il Comune indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. L’Impresa rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale tutte le norme in materia antinfortunistica che verranno successivamente emanate. L’Impresa dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza. In particolare si riportano le seguenti norme a titolo indicativo e non esaustivo: a) Prevenzione infortuni Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature elettriche, ecc.; Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile; D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci; D.M. 10.ago.84 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni; Legge 17.febbr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80 n. 76; D.M. 38/2008 - norme per la sicurezza degli impianti; D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese. D.M. 24.ago.92 - modificazioni al D.M. 22/04/92; D.M. 3.dic.92 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità di collaudo; D.Lg. 4.dic.92 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89; D.P.R. 18.apr.94 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti; Legge del 26.ott.95 n. 477 - legge quadro sull’inquinamento acustico; DPR 20.mar.56 n. 320 e n. 321 - norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro; DPR 2.sett.68 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza; D.M. 22.mag.92 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale; D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici; D.M. 23. dic. 93 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all’utilizzo di sostanze pericolose; b) Igiene del lavoro X.X. 00.xxx.00 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie; D.M. 388/2003 - presidi chirurgici e farmaceutici aziendali; Legge 5.mar..63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria; D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63 n. 292; Legge 17.ott.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti; Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63 n. 292; D.M. 22.mar.75 - estensioni dell’obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori; D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell’art. 6 della l. 17/10/67 n. 977; D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi; D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467; D.Lg 25.gen. 92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE; Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessione dell’impiego dell’amianto; D.M. 6.sett.1994 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 comma e dell’art. 12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto. D.P.R. 25.lug.1996 n. 459 – regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE e 93/968/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine. c) Prevenzione incendi Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; D.M. 16.febb.82 - Modificazioni del d.m. 27.sett.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; D.M. 30.nov.83 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi; Decreto Interministeriale 10/03/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro e s.m.i. Legge 3/2003 Divieto di fumare e s.m.i.
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PIANO DI SICUREZZA. Con la firma 15.1 Essendo il presente progetto esecutivo affidato dopo il 15/05/2008 si applicano le disposizioni del decreto legislativo N°81/2008, denominato “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Ai sensi dell’art 100 c.2 del D.Lgs 81/08, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è un elaborato esecutivo ed è parte integrante del contratto l’Impresa assume l’onere completo di appalto. Copia del piano di sicurezza e di coordinamento è messa a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e disposizione dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/08, D.lgs 165/09 e s.m.i.. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull’Impresa, restandone sollevato ed il Comune indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. L’Impresa rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale tutte le norme in materia antinfortunistica che verranno successivamente emanate. L’Impresa dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza. In particolare si riportano le seguenti norme a titolo indicativo e non esaustivo:
a) Prevenzione infortuni Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature elettriche, ecc.; Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme rappresentanti per la sicurezza dell’impiego dell’Impresa appaltatrice almeno 10gg prima dell’inizio dei lavori, come previsto all’art. 100 comma 4 D.Lgs 81/08. Ai sensi dell’art.100 c.5 del gas combustibile; D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione X.X.xx 81/08, l’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e contrassegno di funi metalliche catene e ganci; D.M. 10.ago.84 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 Coordinamento, ove ritenga di approvazione registro infortuni; Legge 17.febbr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80 n. 76; D.M. 38/2008 - norme per poter meglio garantire la sicurezza degli impianti; D.M. 11.giu.92 - approvazione nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei modelli prezzi pattuiti. Prima della stipula del contratto, l’appaltatore deve redigere e presentare un piano operativo di sicurezza (POS), che costituirà parte integrante del contratto di appalto, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei certificati lavori. Detto documento rappresenta il piano complementare di riconoscimento dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (art.89 c.1 lettera h) del D.Lgs 81/08). Ai sensi dell’art. 101 c.2, prima dell’inizio dei requisiti tecnico-professionali delle impreselavori l’impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle eventuali imprese esecutrici subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi. D.M. 24.ago.92 - modificazioni L'appaltatore è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di cui al D.M. 22/04/92; D.M. 3.dic.92 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di collaudo; D.Lglavoro” del D.Lgs 81/08. 4.dic.92 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89; D.P.R. 18.apr.94 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti; Legge del 26.ott.95 n. 477 - legge quadro sull’inquinamento acustico; DPR 20.mar.56 n. 320 e n. 321 - norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro; DPR 2.sett.68 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza; D.M. 22.mag.92 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale; D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici; D.M. 23. dic. 93 - osservanza delle prescrizioni nuove disposizioni in materia di sicurezza e di valutazione igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. L’appaltatore, in quanto datore di lavoro, è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni in merito alla dotazione del personale occupato in cantiere di apposito tesserino di riconoscimento.
15.2 L’Appaltatore dovrà rispettare, nella conduzione dei rischi lavori, tutte le prescrizioni circa la sicurezza dei luoghi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all’utilizzo di sostanze pericolose;
b) Igiene del lavoro X.X. 00.xxx.00 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie; D.M. 388/2003 - presidi chirurgici e farmaceutici aziendali; Legge 5.mar..63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria; D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63 n. 292; Legge 17.ott.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti; Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63 n. 292; D.M. 22.mar.75 - estensioni dell’obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori; D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell’art. 6 della l. 17/10/67 n. 977; D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni contenute nel Testo Unico in materia di immissione sul mercato tutela della salute e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi; D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467; D.Lg 25.gen. 92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE; Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessione dell’impiego dell’amianto; D.M. 6.sett.1994 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 comma e dell’art. 12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto. D.P.R. 25.lug.1996 n. 459 – regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE e 93/968/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine.
c) Prevenzione incendi Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; D.M. 16.febb.82 - Modificazioni del d.m. 27.sett.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; D.M. 30.nov.83 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi; Decreto Interministeriale 10/03/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, ed in particolare di cui al: Titolo I Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro; Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e s.m.i. Legge 3/2003 Divieto di fumare e s.m.i.dei D.P.I.;
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PIANO DI SICUREZZA. Con la firma del contratto l’Impresa assume l’onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/08, D.lgs 165/09 e s.m.i.. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull’Impresa, restandone sollevato ed il Comune indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. L’Impresa rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale tutte le norme in materia antinfortunistica che verranno successivamente emanate. L’Impresa dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza. In particolare si riportano le seguenti norme a titolo indicativo e non esaustivo:
a) Prevenzione infortuni Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature elettriche, ecc.; Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile; D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci; D.M. 10.ago.84 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni; Legge 17.febbr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80 n. 76; D.M. 38/2008 - norme per la sicurezza degli impianti; D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese. D.M. 24.ago.92 - modificazioni al D.M. 22/04/92; D.M. 3.dic.92 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità di collaudo; D.Lg. 4.dic.92 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89; D.P.R. 18.apr.94 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti; Legge del 26.ott.95 n. 477 - legge quadro sull’inquinamento acustico; DPR 20.mar.56 n. 320 e n. 321 - norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro; DPR 2.sett.68 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza; D.M. 22.mag.92 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale; D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici; D.M. 23. dic. 93 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all’utilizzo di sostanze pericolose;
b) Igiene del lavoro X.X. 00.xxx.00 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie; D.M. 388/2003 - presidi chirurgici e farmaceutici aziendali; Legge 5.mar..63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria; D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63 n. 292; Legge 17.ott.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti; Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63 n. 292; D.M. 22.mar.75 - estensioni dell’obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori; D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell’art. 6 della l. 17/10/67 n. 977; D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi; D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467; D.Lg 25.gen. 92 25.gen.92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE; Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessione dell’impiego dell’amianto; D.M. 6.sett.1994 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 comma e dell’art. 12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto. D.P.R. 25.lug.1996 n. 459 – regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE e 93/968/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine.
c) Prevenzione incendi Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; D.M. 16.febb.82 - Modificazioni del d.m. 27.sett.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; D.M. 30.nov.83 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi; Decreto Interministeriale 10/03/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro e s.m.i. Legge 3/2003 Divieto di fumare e s.m.i.
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PIANO DI SICUREZZA. Con la firma Essendo il presente progetto esecutivo affidato dopo il 15/05/2008 si applicano le disposizioni del decreto legislativo N°81/2008, denominato “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Ai sensi dell’art 100 c.2 del D.Lgs 81/08, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è un elaborato esecutivo ed è parte integrante del contratto l’Impresa assume l’onere completo di appalto. Copia del piano di sicurezza e di coordinamento è messa a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e disposizione dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/08, D.lgs 165/09 e s.m.i.. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull’Impresa, restandone sollevato ed il Comune indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. L’Impresa rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale tutte le norme in materia antinfortunistica che verranno successivamente emanate. L’Impresa dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza. In particolare si riportano le seguenti norme a titolo indicativo e non esaustivo:
a) Prevenzione infortuni Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature elettriche, ecc.; Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme rappresentanti per la sicurezza dell’impiego dell’Impresa appaltatrice almeno 10gg prima dell’inizio dei lavori, come previsto all’art. 100 comma 4 D.Lgs 81/08. Ai sensi dell’art.100 c.5 del gas combustibile; D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione X.X.xx 81/08, l’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e contrassegno di funi metalliche catene e ganci; D.M. 10.ago.84 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 Coordinamento, ove ritenga di approvazione registro infortuni; Legge 17.febbr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80 n. 76; D.M. 38/2008 - norme per poter meglio garantire la sicurezza degli impianti; D.M. 11.giu.92 - approvazione nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei modelli prezzi pattuiti. Prima della stipula del contratto, l’appaltatore deve redigere e presentare un piano operativo di sicurezza (POS), che costituirà parte integrante del contratto di appalto, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei certificati lavori. Detto documento rappresenta il piano complementare di riconoscimento dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (art.89 c.1 lettera h) del D.Lgs 81/08). Ai sensi dell’art. 101 c.2, prima dell’inizio dei requisiti tecnico-professionali delle impreselavori l’impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle eventuali imprese esecutrici subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi. D.M. 24.ago.92 - modificazioni L'appaltatore è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di cui al D.M. 22/04/92; D.M. 3.dic.92 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di collaudo; D.Lglavoro” del D.Lgs 81/08. 4.dic.92 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89; D.P.R. 18.apr.94 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti; Legge del 26.ott.95 n. 477 - legge quadro sull’inquinamento acustico; DPR 20.mar.56 n. 320 e n. 321 - norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro; DPR 2.sett.68 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza; D.M. 22.mag.92 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale; D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici; D.M. 23. dic. 93 - osservanza delle prescrizioni nuove disposizioni in materia di sicurezza e di valutazione igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. L’appaltatore, in quanto datore di lavoro, è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni in merito alla dotazione del personale occupato in cantiere di apposito tesserino di riconoscimento. L’Appaltatore dovrà rispettare, nella conduzione dei rischi lavori, tutte le prescrizioni circa la sicurezza dei luoghi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all’utilizzo di sostanze pericolose;
b) Igiene del lavoro X.X. 00.xxx.00 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie; D.M. 388/2003 - presidi chirurgici e farmaceutici aziendali; Legge 5.mar..63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria; D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63 n. 292; Legge 17.ott.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti; Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63 n. 292; D.M. 22.mar.75 - estensioni dell’obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori; D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell’art. 6 della l. 17/10/67 n. 977; D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni contenute nel Testo Unico in materia di immissione sul mercato tutela della salute e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi; D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467; D.Lg 25.gen. 92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE; Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessione dell’impiego dell’amianto; D.M. 6.sett.1994 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 comma e dell’art. 12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto. D.P.R. 25.lug.1996 n. 459 – regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE e 93/968/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine.
c) Prevenzione incendi Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; D.M. 16.febb.82 - Modificazioni del d.m. 27.sett.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; D.M. 30.nov.83 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi; Decreto Interministeriale 10/03/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, ed in particolare di cui al: Titolo I Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro; Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e s.m.i. Legge 3/2003 Divieto di fumare e s.m.i.dei D.P.I.;
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