Piano Economico Finanziario. L’equilibrio economico-finanziario della Concessione sarà assicurato dalle risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dal Concessionario in sede di gara ed accettato dal Concedente, previa asseverazione. Tale equilibrio economico-finanziario dovrà permanere per tutta la durata della Concessione e sarà determinato in via esemplificativa dai seguenti elementi: l’importo dell’investimento che è stimato nel PEF a base di gara pari a euro 292.000 IVA compresa e, in particolare, i costi dei lavori di riqualificazione che sono pari a 248.894,00 euro IVA esclusa; la durata della Concessione pari a 15 anni; l’importo e le modalità di corresponsione delle tariffe e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario proposto dal concorrente a corredo della propria offerta economica. Si procederà ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie ai sensi del comma 6 dell'art. 165 e dell’art. 175 del D. Lgs n. 50/2016: - mutamento, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni di base che incidano sull'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 165 del d.lgs. n. 50/2016; - richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei servizi, avanzata dal Concedente; - il manifestarsi di un rischio non disciplinato dall'analisi e dalla matrice dei rischi posta a base di gara ed allegata al presente Capitolato per fatti non imputabili al Concessionario; - il manifestarsi di un evento di forza maggiore; - la necessità di modifica derivante da circostanze che la Stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza, a condizione che la modifica non alteri la natura generale della Concessione. Non rappresentano causa di revisione del PEF gli eventi modificativi dell'equilibrio economico finanziario che siano conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario. Il Concedente avrà diritto al riequilibrio nel caso in cui si verifichi una lesione dell'equilibrio economico finanziario determinata da un evento favorevole per il Concessionario. Per evento favorevole si intende: - ogni atto compiuto dal Concedente, di cui alla successiva definizione, che determini variazione, anche rispetto alle modalità e alle condizioni per la gestione, che abbia incidenza favorevole con conseguente miglioramento dei presupposti e delle condizioni e dell'equilibrio economico finanziario; - ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data del contratto che: ⮚ incida in senso migliorativo sui termini e sulle condizioni per l'esecuzione dei lavori dedotti nel contratto, sulla gestione economica o sulla funzionalità del Centro sportivo, ovvero sui ricavi commerciali; ⮚ modifichi in senso favorevole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai ricavi commerciali e/o alle voci di costo o di ricavo previste nel Piano Economico Finanziario; - l'attuazione di varianti approvate dal Concedente che comportino una riduzione dei costi di costruzione rispetto a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario; - le opere effettuate a cura e spese dell'Amministrazione Comunale o del Concedente, atte alla riqualificazione degli edifici o strutture del Centro Sportivo, che avranno come risultato un beneficio di carattere energetico e, quindi, di risparmio dei costi delle utenze. a) Al verificarsi di una delle circostanze di cui sopra, la Parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario e produce la seguente documentazione: b) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile; c) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile; d) Relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti; e) Schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dell’Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario. La revisione potrà prevedere, in via alternativa o congiunta: - il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo; - l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione, stabilito ai sensi dell'art. 168 del Codice, sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della lesione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario; - le riduzioni/ aumenti del canone di cui al precedente art 2. In caso di disaccordo in merito ai presupposti di revisione della Concessione, e qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo bonario tra le parti in merito alle condizioni di revisione della Concessione, il Concessionario e/o il Concedente potranno recedere dal contratto ai sensi del comma 6, dell'art. 165 del Codice.
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Samples: Concession Agreement
Piano Economico Finanziario. L’equilibrio Il Soggetto del Terzo settore interessato dovrà redigere un piano economico-finanziario della Concessione sarà assicurato dalle risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dal Concessionario in sede di gara ed accettato dal Concedenteper la proposta progettuale, previa asseverazione. Tale equilibrio economico-finanziario dovrà permanere per tutta contenente la durata della Concessione e sarà determinato in via esemplificativa dai seguenti elementi: l’importo dell’investimento che è stimato nel PEF a base di gara pari a euro 292.000 IVA compresa e, in particolare, i costi dei lavori di riqualificazione che sono pari a 248.894,00 euro IVA esclusa; la durata della Concessione pari a 15 anni; l’importo e le modalità di corresponsione descrizione delle tariffe e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario proposto dal concorrente a corredo della propria offerta economica. Si procederà ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie ai sensi del comma 6 dell'art. 165 e dell’art. 175 del D. Lgs n. 50/2016: - mutamento, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni di base che incidano sull'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 165 del d.lgs. n. 50/2016; - richiesta di innovazione eventuali risorse non monetarie e/o modifica delle modalità monetarie messe a disposizione per la co-progettazione, al fine dell’assegnazione dei punteggi previsti all’art. 15 del presente Avviso. Saranno ammesse solamente risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi della proposta progettuale. Nel caso di prestazione dei serviziraggruppamento temporaneo già costituito o di consorzio, avanzata la proposta progettuale dovrà essere firmata dal Concedente; - il manifestarsi legale rappresentante del Soggetto mandatario o del consorzio. Nel caso di un rischio non disciplinato dall'analisi raggruppamento temporaneo o di consorzio costituendo, la proposta progettuale dovrà essere firmata dal legale rappresentante di tutte leimprese raggruppande o consorziande. La documentazione suddetta può essere presentata mediante:
1. consegna a mano ESCLUSIVAMENTE dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, SU APPUNTAMENTO contattando l’ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e dalla matrice dei rischi 0165/275855;
2. invio da casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx.xx Nel caso di consegna a base mano o spedizione a mezzo posta raccomandata, la domanda di gara ed allegata ammissione al presente Capitolato per fatti non imputabili al Concessionario; - il manifestarsi di un evento di forza maggiore; - la necessità di modifica derivante da circostanze che la Stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenzafinanziamento, corredata della documentazione necessaria, dovrà essere inserita, a condizione che la modifica non alteri la natura generale della Concessione. Non rappresentano causa pena di revisione del PEF gli eventi modificativi dell'equilibrio economico finanziario che siano conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario. Il Concedente avrà diritto al riequilibrio nel caso in cui si verifichi una lesione dell'equilibrio economico finanziario determinata da un evento favorevole per il Concessionario. Per evento favorevole si intende: - ogni atto compiuto dal Concedente, di cui alla successiva definizione, che determini variazione, anche rispetto alle modalità e alle condizioni per la gestione, che abbia incidenza favorevole con conseguente miglioramento dei presupposti e delle condizioni e dell'equilibrio economico finanziario; - ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data del contratto che: ⮚ incida in senso migliorativo sui termini e sulle condizioni per l'esecuzione dei lavori dedotti nel contratto, sulla gestione economica o sulla funzionalità del Centro sportivo, ovvero sui ricavi commerciali; ⮚ modifichi in senso favorevole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai ricavi commerciali e/o alle voci di costo o di ricavo previste nel Piano Economico Finanziario; - l'attuazione di varianti approvate dal Concedente che comportino una riduzione dei costi di costruzione rispetto a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario; - le opere effettuate a cura e spese dell'Amministrazione Comunale o del Concedente, atte alla riqualificazione degli edifici o strutture del Centro Sportivo, che avranno come risultato un beneficio di carattere energetico e, quindi, di risparmio dei costi delle utenze.
a) Al verificarsi di una delle circostanze di cui sopra, la Parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario e produce la seguente documentazione:
b) Piano Economico Finanziario in Disequilibrioirricevibilità, in formato editabile;
c) Piano Economico Finanziario Revisionatoun plico chiuso e siglato sui lembi. Ai fini del corretto ricevimento della domanda sull’esterno del plico chiuso, in formato editabile;
d) Relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionatodovranno essere indicati il MITTENTE e la dicitura: “NON APRIRE – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE, che illustri tra l’altro le cause AI SENSI DEGLI ARTT. 55, 56 e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
e) Schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato57 DEL D.LGS. Alla ricezione della predetta comunicazione117/2017 “CODICE DEL TERZO SETTORE”, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dell’Equilibrio Economico FinanziarioPER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ GENERALI NECESSARIE AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLA SCHEDA DI INTERVENTO INTITOLATA “SPAZI E IDEE SPERIMENTALI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE GIOVANI VIVI” (ALLEGATO 1), nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario. La revisione potrà prevedere, in via alternativa o congiunta: - il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo; - l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione, stabilito ai sensi dell'art. 168 del Codice, sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della lesione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario; - le riduzioni/ aumenti del canone di cui al precedente art 2COME PREVISTO DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “LA VALLE D’AOSTA PER I GIOVANI”. In caso di disaccordo consegna a mano, sarà rilasciata idonea ricevuta. Nel caso di spedizione a mezzo PEC, la domanda dovrà essere inviata da indirizzo PEC del Soggetto proponente all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx.xx La trasmissione dovrà avvenire in merito ai presupposti modo conforme alla normativa vigente. Nell’oggetto della PEC dovranno essere indicati il MITTENTE e la dicitura: “NON APRIRE – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CO- PROGETTAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 55, 56 e 57 DEL D.LGS. 117/2017 “CODICE DEL TERZO SETTORE”, PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ GENERALI NECESSARIE AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLA SCHEDA DI INTERVENTO INTITOLATA “SPAZI E IDEE SPERIMENTALI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE GIOVANI VIVI” (ALLEGATO 1), COME PREVISTO DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “LA VALLE D’AOSTA PER I GIOVANI”. Il Xxxxxxxx proponente dovrà utilizzare, a pena di revisione esclusione, esclusivamente i modelli previsti dall’Amministrazione. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste. Tutti i documenti allegati al messaggio PEC devono essere in formato PDF e sottoscritti mediante firma digitale o firma autografa dal legale rappresentante del Soggetto proponente, con annesso valido documento d’identità. La data di invio a mezzo PEC è comprovata dall’attestazione della Concessionericevuta di avvenuta consegna da parte della medesima casella dipartimentale. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di ammissione al finanziamento dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, e qualora entro un periodo caso fortuito o forza maggiore. Oltre il termine sopra indicato non sarà ritenuta valida alcuna domanda, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto alla precedente. • dichiarazione sostitutiva di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo bonario tra le parti in merito alle condizioni atto di revisione della Concessione, il Concessionario e/o il Concedente potranno recedere dal contratto notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del comma 6, dell'art. 165 del CodiceD.P.R. 445/2000 redatta come da modello allegato e compilata in ogni sua parte; • organigramma dell’ente; • curriculum vitae dell’ente; • proposta progettuale e relativo piano finanziario di massima con l’indicazione della quota di co- finanziamento • lo statuto e l’atto costitutivo.
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Samples: Public Notice for Co Design
Piano Economico Finanziario. L’equilibrio economico-finanziario della Concessione sarà assicurato dalle risultanze del Si precisa altresì che l’offerta economica dovrà contenere un solo Piano Economico Finanziario (PEF) presentato che contiene al suo interno i singoli piani economici finanziari di ciascun comune e della Provincia di Savona. Il PEF dovrà essere, a pena di esclusione, asseverato da uno dei soggetti indicati dall’art. 183, comma 9 del D.lgs. 50/2016. Nel PEF si dovrà indicare il quadro economico comprendente almeno i seguenti elementi: L’importo dei singoli interventi (valore dell’investimento) definito dal Concessionario in sede computo metrico estimativo ottenuto con l’applicazione dei costi unitari al computo metrico non estimativo richiesto nella BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”. A tal proposito si chiede al concorrente di compilare e allegare nella BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA” l’Allegato 2 “INTERVENTI PREVISTI: costi unitari” Gli oneri della sicurezza posti a base di gara ed accettato dal Concedente, previa asseverazione. Tale equilibrio economico-finanziario dovrà permanere (e non soggetti a ribasso) Il costo del denaro La copertura della spesa attraverso la stima del Canone offerto per tutta la durata della Concessione e sarà determinato in via esemplificativa dai seguenti elementi: l’importo dell’investimento che è stimato nel PEF dell’affidamento. Oltre a base di gara pari a euro 292.000 IVA compresa e, in particolare, i costi dei lavori di riqualificazione che sono pari a 248.894,00 euro IVA esclusa; la durata della Concessione pari a 15 anni; l’importo e le modalità di corresponsione delle tariffe e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario proposto dal concorrente a corredo della propria offerta economica. Si procederà ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie ai sensi del comma 6 dell'art. 165 e dell’art. 175 del D. Lgs n. 50/2016: - mutamentoquanto sopra specificato, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni di base che incidano sull'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 165 del d.lgs. n. 50/2016; - richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei servizi, avanzata dal Concedente; - il manifestarsi di un rischio non disciplinato dall'analisi e dalla matrice dei rischi posta a base di gara ed allegata al presente Capitolato per fatti non imputabili al Concessionario; - il manifestarsi di un evento di forza maggiore; - la necessità di modifica derivante da circostanze che la Stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza, a condizione che la modifica non alteri la natura generale della Concessione. Non rappresentano causa di revisione del PEF gli eventi modificativi dell'equilibrio economico finanziario che siano conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario. Il Concedente avrà diritto al riequilibrio nel caso in cui si verifichi una lesione dell'equilibrio economico finanziario determinata da un evento favorevole per il Concessionario. Per evento favorevole si intende: - ogni atto compiuto dal Concedente, di cui alla successiva definizione, che determini variazione, anche rispetto alle modalità e alle condizioni per la gestione, che abbia incidenza favorevole con conseguente miglioramento dei presupposti e delle condizioni e dell'equilibrio economico finanziario; - ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data del contratto che: ⮚ incida in senso migliorativo sui termini e sulle condizioni per l'esecuzione dei lavori dedotti nel contratto, sulla gestione economica o sulla funzionalità del Centro sportivo, ovvero sui ricavi commerciali; ⮚ modifichi in senso favorevole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai ricavi commerciali e/o alle voci di costo o di ricavo previste nel Piano Economico Finanziario; - l'attuazione di varianti approvate dal Concedente che comportino una riduzione dei costi di costruzione rispetto a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario; - le opere effettuate a cura e spese dell'Amministrazione Comunale o del Concedente, atte alla riqualificazione degli edifici o strutture del Centro Sportivo, che avranno come risultato un beneficio di carattere energetico e, quindi, di risparmio dei costi delle utenze.
a) Al verificarsi di una delle circostanze di cui sopra, la Parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell'equilibrio i contenuti minimi del Piano Economico Finanziario e produce si richiamano le previsioni di cui all’allegato MODELLO PEF del documento “Linee Guida per la seguente documentazione:
b) realizzazione di interventi di efficienza energetica in Partenariato Pubblico Privato” redatto da Finlombarda (xxxx://xxx.xxx- xxxxxxxxx.xx/xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxx/). Il Piano Economico Finanziario in Disequilibriodovrà contenere e comprovare tutti i requisiti previsti dal D.Lgs n. 50/16 ed, in formato editabile;
cprimis, adeguati livelli di bancabilità degli investimenti previsti nell’offerta. Deve rispondere alla definizione prevista dall’art. 3, comma 1, lettera fff) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
d) Relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
e) Schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionatod.Lgs n.50/2016. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dell’Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario. La revisione potrà prevedere, in via alternativa o congiunta: - il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo; - l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione, stabilito ai sensi dell'art. 168 del Codice, sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario in modo Il PEF deve dimostrare che i parametri finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati flussi di cassa derivanti dai ricavi del contratto coprono i flussi di cassa derivanti dai costi ammessi per l’esecuzione del contratto, inclusi quelli relativi all’ammortamento del capitale investito netto e alla remunerazione dello stesso ad un tasso che può essere ritenuto e definito congruo e quelli richiesti per versare le impose. Detto equilibrio è rappresentato dai valori di specifici indicatori esposti nel PEF ed individuati in relazione alla data antecedente il verificarsi dipendenza della lesione dell'equilibrio metodologia impiegata per l’analisi della convenienza economica e sostenibilità finanziaria del Piano Economico Finanziario; - le riduzioni/ aumenti del canone progetto di cui al precedente art 2investimento proposto. In caso di disaccordo Tutta la documentazione da produrre deve essere in merito ai presupposti di revisione della Concessione, e qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo bonario tra le parti lingua italiana o con traduzione giurata in merito alle condizioni di revisione della Concessione, il Concessionario e/o il Concedente potranno recedere dal contratto ai sensi del comma 6, dell'artlingua italiana se prodotta in lingua straniera. 165 del CodiceGli importi dichiarati dovranno essere espressi in Euro.
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Samples: Concessione Di Servizi Energetici
Piano Economico Finanziario. L’equilibrio economicoIl partecipante dovrà presentare un piano economico finanziario su come, in che misura e in che tempi intende - utilizzare le risorse economiche del contributo ITI concesso dal Programma INTERREG VA ITALIA-SLOVENIA al GECT GO; - compartecipare alla realizzazione delle attività con risorse proprie/aggiuntive. Il punteggio relativo al piano economico finanziario verrà attribuito come segue: Parametri Punti (Max 15) Sostenibilità e coerenza complessiva del piano di utilizzo del contributo ITI concesso dal Programma INTERREG VA ITALIA-SLOVENIA al GECT GO Sarà valutata prioritariamente la coerenza e congruenza della Concessione sarà assicurato dalle risultanze proposta di utilizzo del Piano Economico Finanziario (PEFfinanziamento del contributo ITI concesso dal Programma INTERREG VA ITALIA- SLOVENIA al GECT GO, in termini quali-quantitativi e temporali) presentato dal Concessionario con la programmazione delle attività proposte MAX 5 Quota di cofinanziamento messa a disposizione del progetto in sede termini di: 1. beni mobili, immobili, informatici, attrezzature, automezzi, ecc 2. risorse finanziarie aggiuntive proprie, rispetto al budget di gara ed accettato dal ConcedenteGECT GO, previa asseverazionemesse a disposizione per la realizzazione del progetto e per la promozione di attività di carattere transfrontaliero 3. capacità di accedere ad altri stanziamenti e finanziamenti pubblici o privati, anche in partenariato, da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi del progetto e per la loro miglior qualificazione Sarà valutata prioritariamente l’entità del cofinanziamento messo a disposizione e l’orientamento alla promozione di attività a valenza transfrontaliera in ambiti quali: sviluppo di attività imprenditoriale, culturale, formazione congiunta del personale MAX 10 P. L’attribuzione del punteggio avverrà secondo le seguenti regole: per ciascun elemento di valutazione, la Commissione Giudicatrice attribuirà, unitariamente nel suo complesso, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente, compreso fra 0 e 1, in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi espressi dai soggetti interessati, classificando le proposte secondo i criteri di giudizio seguito specificati: – il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente; – il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente; – il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto; – il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono; – il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto – il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo. Tale equilibrio economico-finanziario dovrà permanere per tutta la durata della Concessione e sarà determinato in via esemplificativa dai seguenti elementi: l’importo dell’investimento che è stimato nel PEF a base di gara pari a euro 292.000 IVA compresa e, in particolare, i costi dei lavori di riqualificazione che sono pari a 248.894,00 euro IVA esclusa; la durata della Concessione pari a 15 anni; l’importo e le modalità di corresponsione delle tariffe e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario proposto dal concorrente a corredo della propria offerta economica. Si procederà ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie ai sensi del comma 6 dell'art. 165 e dell’art. 175 del D. Lgs n. 50/2016: - mutamento, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni di base che incidano sull'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 165 del d.lgs. n. 50/2016; - richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei servizi, avanzata dal Concedente; - il manifestarsi di un rischio non disciplinato dall'analisi e dalla matrice dei rischi posta a base di gara ed allegata al presente Capitolato per fatti non imputabili al Concessionario; - il manifestarsi di un evento di forza maggiore; - la necessità di modifica derivante da circostanze che la Stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza, a condizione che la modifica non alteri la natura generale della Concessione. Non rappresentano causa di revisione del PEF gli eventi modificativi dell'equilibrio economico finanziario che siano conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario. Il Concedente avrà diritto al riequilibrio nel caso in cui si verifichi una lesione dell'equilibrio economico finanziario determinata da un evento favorevole coefficiente verrà poi moltiplicato per il Concessionariofattore ponderale previsto per ogni elemento di valutazione (come specificati nella precedente tabella). Per evento favorevole si intende: - ogni atto compiuto dal Concedente, di cui I calcoli per l’attribuzione dei punteggi saranno svolti troncando alla successiva definizione, che determini variazione, anche rispetto alle modalità e alle condizioni per la gestione, che abbia incidenza favorevole con conseguente miglioramento dei presupposti e delle condizioni e dell'equilibrio economico finanziario; - ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data del contratto che: ⮚ incida in senso migliorativo sui termini e sulle condizioni per l'esecuzione dei lavori dedotti nel contratto, sulla gestione economica o sulla funzionalità del Centro sportivo, ovvero sui ricavi commerciali; ⮚ modifichi in senso favorevole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai ricavi commerciali e/o alle voci di costo o di ricavo previste nel Piano Economico Finanziario; - l'attuazione di varianti approvate dal Concedente che comportino una riduzione dei costi di costruzione rispetto a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario; - le opere effettuate a cura e spese dell'Amministrazione Comunale o del Concedente, atte alla riqualificazione degli edifici o strutture del Centro Sportivo, che avranno come risultato un beneficio di carattere energetico e, quindi, di risparmio dei costi delle utenzeterza cifra decimale senza alcun arrotondamento.
a) Al verificarsi di una delle circostanze di cui sopra, la Parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario e produce la seguente documentazione:
b) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
c) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
d) Relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
e) Schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dell’Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario. La revisione potrà prevedere, in via alternativa o congiunta: - il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo; - l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione, stabilito ai sensi dell'art. 168 del Codice, sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della lesione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario; - le riduzioni/ aumenti del canone di cui al precedente art 2. In caso di disaccordo in merito ai presupposti di revisione della Concessione, e qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo bonario tra le parti in merito alle condizioni di revisione della Concessione, il Concessionario e/o il Concedente potranno recedere dal contratto ai sensi del comma 6, dell'art. 165 del Codice.
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Samples: Public Notice for Tender