PIANO PER LA SICUREZZA. L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s. m. ed i. come modificato dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s. m. ed i., e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all’esecuzione delle opere e dei servizi per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappalto, nolo a caldo o contratti similari che prevedono l’impiego di mano d’opera da parte dell’impresa affidataria). Il coordinamento del piano spetta all’impresa affidataria degli interventi, anche quando essa sia parte di un raggruppamento di imprese appositamente creato; è altresì a carico dell’impresa mandataria o capogruppo quando l’affidatario è un consorzio o associazione di imprese. Sono previste sanzioni amministrative in caso di mancata presentazione del piano, mancata esecuzione delle prescrizioni rilasciate dal servizio di controllo o in caso di interruzione degli interventi da parte dell’Autorità Giudiziaria, per inadempienze alla normativa di sicurezza. Il piano deve contenere almeno i seguenti dati: • identificazione dell’impresa e dei responsabili della sicurezza; • la descrizione degli interventi per singole fasi in cui sono riportati:
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PIANO PER LA SICUREZZA. L'appaltatoreL’Appaltatore o, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque nel caso di A.T.I. o Consorzio, l’Impresa Mandataria o designata quale capogruppo, prima della consegna dei lavorilavori e, deve predisporre in caso di consegna ad urgenza entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare, qualora non presentate precedentemente, le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e consegnare di coordinamento ed al direttore dei lavoriPiano Generale di Sicurezza, un allegati al progetto nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza. L’Amministrazione Comunale, acquisite le osservazioni dell’appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa. E’ altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, le Imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni dei D. Lgs. n. 242/96 - 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, consegnare al D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il Committente è il Comune di Roma e per esso, in forza delle competenze attribuitegli, il Direttore dei lavori è: (da nominare successivamente all’aggiudicazione).; - che le funzioni di responsabile del procedimento, a ciò incaricato dal suddetto committente, sono assolte dall’Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxx; - che le funzioni di Responsabile dei Lavori, unitamente ai compiti che il D.Lgs n. 81/08 consentono di attribuire al medesimo, sono assolti dall’arch. Xxxxxxxxx Xxxxxx; - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D. Lgs n. 81/08 per la nomina dei Coordinatori della sicurezza; - che il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx ed in fase di esecuzione è: (da nominare successivamente all’aggiudicazione); - del piano di sicurezza e di coordinamento e/o del piano generale di sicurezza, in quanto facenti parte del progetto, e di avervi adeguato la propria offerta di partecipazione alla gara, tenuto conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge 415/98,assommano all’importo evidenziato nel quadro economico dell’art. 2 del presente Capitolato oltre che nel bando di gara. L’Impresa e’ altresì obbligata, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, ad inserire nelle “proposte integrative” e nel “piano operativo di sicurezza” senza alterare i costi previsti nel progetto originario: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Xxxxx; - particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano operativo (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza comprende il documento ed igiene del lavoro, o di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s. m. nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed i. come modificato dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s. m. ed i., e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioniattrezzature da impiegare. Il piano deve (o i piani) dovranno comunque essere presentato sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da tutte le imprese che partecipano all’esecuzione delle opere e dei servizi per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappaltoquesti, nolo a caldo o contratti similari che prevedono l’impiego di mano d’opera da parte dell’impresa affidataria). Il coordinamento del piano spetta all’impresa affidataria degli interventi, anche quando essa sia parte di un raggruppamento di imprese appositamente creato; è altresì a carico dell’impresa mandataria o capogruppo quando l’affidatario è un consorzio o associazione di imprese. Sono previste sanzioni amministrative in caso di mancata presentazione dal progettista del piano, mancata esecuzione delle prescrizioni rilasciate dal servizio che assumono, di controllo o in caso di interruzione degli interventi da parte dell’Autorità Giudiziaria, per inadempienze alla normativa di sicurezza. Il piano deve contenere almeno i seguenti dati: • identificazione dell’impresa e dei responsabili della sicurezza; • la descrizione degli interventi per singole fasi in cui sono riportaticonseguenza:
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PIANO PER LA SICUREZZA. L'appaltatoreL’Appaltatore o, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque nel caso di ATI/RTI o Consorzio, l’Impresa Mandataria o designata quale capogruppo, qualora non presentato prima della consegna dei lavorilavori e, deve predisporre in caso di consegna ad urgenza, entro 5 (cinque) giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e consegnare di coordinamento e del Piano Generale di Sicurezza allegati al direttore dei lavoriprogetto nonché il Piano Operativo di Sicurezza, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo. Il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell’ATI/RTI. L’Ente, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall’Appaltatore stesso. E’ altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, l’Appaltatore possa presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano operativo di sicurezza comprende e di coordinamento trasmesso sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il documento rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di valutazione affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modificazioni, consegnare alla D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7lavori, e gli adempimenti possibilmente nel verbale di cui all’articolo 7consegna, comma 1, lettera b), l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s. m. ed i. come modificato dal regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s. m. ed i., e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all’esecuzione delle opere e dei servizi per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappalto, nolo a caldo o contratti similari che prevedono l’impiego di mano d’opera da parte dell’impresa affidataria). Il coordinamento del piano spetta all’impresa affidataria degli interventi, anche quando essa sia parte di un raggruppamento di imprese appositamente creato; è altresì a carico dell’impresa mandataria o capogruppo quando l’affidatario è un consorzio o associazione di imprese. Sono previste sanzioni amministrative in caso di mancata presentazione del piano, mancata esecuzione delle prescrizioni rilasciate dal servizio di controllo o in caso di interruzione degli interventi da parte dell’Autorità Giudiziaria, per inadempienze alla normativa di sicurezza. Il piano deve contenere almeno i seguenti dati: • identificazione dell’impresa e dei responsabili della sicurezza; • la descrizione degli interventi per singole fasi 09.04.2008 in cui sono riportatisi colloca l’appalto e cioè:
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PIANO PER LA SICUREZZA. L'appaltatoreL’Appaltatore o, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque nel caso di ATI/RTI o Consorzio, l’Impresa Mandataria o designata quale capogruppo, qualora non presentato prima della consegna dei lavorilavori e, deve predisporre in caso di consegna ad urgenza, entro 5 (cinque) giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e consegnare di coordinamento e del Piano Generale di Sicurezza allegati al direttore dei lavoriprogetto nonché il Piano Operativo di Sicurezza, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo. Il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell’ATI/RTI. L’Ente, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall’Appaltatore stesso. E’ altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, l’Appaltatore possa presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano operativo di sicurezza comprende e di coordinamento trasmesso sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il documento rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di valutazione affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modificazioni, consegnare alla D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7lavori, e gli adempimenti possibilmente nel verbale di cui all’articolo 7consegna, comma 1, lettera b), l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s. m. ed i. come modificato dal regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s. m. ed i., e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all’esecuzione delle opere e dei servizi per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappalto, nolo a caldo o contratti similari che prevedono l’impiego di mano d’opera da parte dell’impresa affidataria). Il coordinamento del piano spetta all’impresa affidataria degli interventi, anche quando essa sia parte di un raggruppamento di imprese appositamente creato; è altresì a carico dell’impresa mandataria o capogruppo quando l’affidatario è un consorzio o associazione di imprese. Sono previste sanzioni amministrative in caso di mancata presentazione del piano, mancata esecuzione delle prescrizioni rilasciate dal servizio di controllo o in caso di interruzione degli interventi da parte dell’Autorità Giudiziaria, per inadempienze alla normativa di sicurezza. Il piano deve contenere almeno i seguenti dati: • identificazione dell’impresa e dei responsabili della sicurezza; • la descrizione degli interventi per singole fasi 09.04.2008 in cui sono riportatisi colloca l’appalto e cioè:
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PIANO PER LA SICUREZZA. L'appaltatoreL’Appaltatore o, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque nel caso di A.T.I. o Consorzio l’Impresa Mandataria o designata quale capogruppo, qualora non presentato precedentemente, prima della consegna dei lavorilavori e, deve predisporre in caso di consegna ad urgenza entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e consegnare di coordinamento e del Piano Generale di Sicurezza allegati al direttore dei lavoriprogetto o presentare egli stessa il Piano Sostitutivo di sicurezza, un nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. Il , da considerare come piano operativo complementare di dettaglio del piano di sicurezza comprende il documento e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 coordinamento e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s. m. ed i. come modificato dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s. m. ed i., e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il dell’eventuale piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all’esecuzione delle opere e dei servizi per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappalto, nolo a caldo o contratti similari che prevedono l’impiego di mano d’opera da parte dell’impresa affidataria). Il coordinamento del piano spetta all’impresa affidataria degli interventi, anche quando essa sia parte di un raggruppamento di imprese appositamente creato; è altresì a carico dell’impresa mandataria o capogruppo quando l’affidatario è un consorzio o associazione di imprese. Sono previste sanzioni amministrative in caso di mancata presentazione del piano, mancata esecuzione delle prescrizioni rilasciate dal servizio di controllo o in caso di interruzione degli interventi da parte dell’Autorità Giudiziaria, per inadempienze alla normativa generale di sicurezza. L’Amministrazione Comunale, acquisite le osservazioni dell’appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa. E’ altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le Imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il piano deve contenere almeno Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i seguenti dati: • identificazione dell’impresa lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008, consegnare al D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei responsabili della sicurezza; • la descrizione degli interventi per singole fasi lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in cui si colloca l’appalto e cioè: -Che il Committente è Roma Capitale, e per esso, in forza delle competenze attribuitegli, il Dirigente della U.O.T. del Municipio X. -Che le funzioni di Responsabile dei Lavori , a ciò incaricato dal suddetto Committente, unitamente ai compiti che il D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 consente di attribuire al medesimo; sono riportati:assolti dal R.U.P. dell’appalto in oggetto;
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PIANO PER LA SICUREZZA. L'appaltatoreOgni appaltatore, entro 15 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s. m. ed i. come modificato dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s. m. ed i., al Decreto n°81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello allo stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all’esecuzione delle opere e dei servizi per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappalto, nolo a caldo o contratti similari che prevedono l’impiego di mano d’opera da parte dell’impresa affidataria). Il coordinamento del piano spetta all’impresa affidataria degli interventi, anche quando essa sia parte di un raggruppamento di imprese appositamente creato; è altresì a carico dell’impresa mandataria o capogruppo quando l’affidatario è un consorzio o associazione di imprese. Ai sensi dell’art. 24 comma 1 del D.Lgs. n°406 del 19/12/1991, viene notificato che l’autorità preposta a cui chiedere informazioni inerenti la sicurezza sul lavoro è l’Azienda Sanitaria Locale NA/2 Nord, la quale provvede anche ai controlli; quella competente in materia di previdenza assicurativa contro gli infortuni e l’INAIL. Sono previste sanzioni amministrative in caso di mancata presentazione del piano, mancata esecuzione delle prescrizioni rilasciate dal servizio di controllo o in caso di interruzione degli interventi da parte dell’Autorità Giudiziaria, per inadempienze alla normativa di sicurezza. Il piano deve contenere almeno i seguenti dati: • identificazione dell’impresa e dei responsabili della sicurezza; • la descrizione degli interventi per singole fasi in cui sono riportati:
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PIANO PER LA SICUREZZA. L'appaltatoreL’Appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavorilavori e, deve predisporre in caso di consegna ad urgenza entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare, qualora non presentate precedentemente, le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e consegnare Coordinamento, allegato al direttore dei lavori, un piano operativo progetto nonché il Piano Operativo di sicurezza Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza ovvero del piano di sicurezza sostitutivo. L’Amministrazione Comunale, acquisite le osservazioni dell’appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa. È altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, le Imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Impresa dovrà, consegnare al D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il Committente è i Roma Capitale - Dipartimento Sport e Politiche Giovanili e per esso, in forza delle competenze attribuitegli, il Dirigente responsabile della U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva; - che le funzioni di Responsabile dei Lavori e del Procedimento, saranno attribuite dal Committente unitamente ai compiti che il D. Lgs n. 81/2008 consentono di attribuire al medesimo; - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal X.X.xx n. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della sicurezza; - che il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è F.P.I. Xxxxxxx Xxxxxxxx; - che il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sarà nominato dal Committente entro la data di inizio dei lavori; - di aver preso visione del piano di sicurezza e di coordinamento e/o del piano generale di sicurezza, in quanto facenti parte del progetto, e di avervi adeguato la propria offerta di partecipazione alla gara, tenuto conto che i relativi costi, non soggetti a ribasso d’asta, assommano all’importo delle opere cosi come evidenziato nel quadro economico dell’art. 2 del presente Capitolato oltre che nel bando di gara. L’Impresa prima della consegna dei lavori, dovrà fornire eventuali “proposte integrative” del piano di sicurezza e di coordinamento inserendo: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Xxxxx; - particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano operativo (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza comprende il documento ed igiene del lavoro, o di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s. m. nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed i. come modificato dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s. m. ed i., e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioniattrezzature da impiegare. Il piano deve (o i piani) dovranno comunque essere presentato sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da tutte le imprese che partecipano all’esecuzione delle opere e dei servizi per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappaltoquesti, nolo a caldo o contratti similari che prevedono l’impiego di mano d’opera da parte dell’impresa affidataria). Il coordinamento del piano spetta all’impresa affidataria degli interventi, anche quando essa sia parte di un raggruppamento di imprese appositamente creato; è altresì a carico dell’impresa mandataria o capogruppo quando l’affidatario è un consorzio o associazione di imprese. Sono previste sanzioni amministrative in caso di mancata presentazione dal progettista del piano, mancata che assumono, di conseguenza: - il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - l’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione delle prescrizioni rilasciate dal servizio di controllo o dell’appalto. L’Appaltatore, inoltre, dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in caso di interruzione degli interventi da parte dell’Autorità Giudiziaria, per inadempienze alla normativa di sicurezza. Il piano deve contenere almeno i seguenti dati: • identificazione dell’impresa cantiere e dei responsabili della sicurezza; • rappresentanti dei lavoratori per la descrizione degli interventi sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per singole fasi in cui sono riportati:l’esecuzione.
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PIANO PER LA SICUREZZA. L'appaltatoreEssendo tale appalto di manutenzione straordinaria e gli interventi previsti rientrano tra quelli a rischio di caduta dall’altro e prevedendo la presenza di più ditte o artigiani sul cantiere già evidenziati in via progettuale nelle quantità e nel tempo, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna si prevedono più ditte esecutrici dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori, un pertanto si è provveduto alla nomina del coordinatore in fase di progettazione e alla redazione del piano operativo di sicurezza e coordinamento, facendo riferimento al D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 che si allega al presente e che si intende accettato in tutte le sue parti. Pertanto all’atto dell’aggiudicazione della gara l’Impresa dovrà redigere e fornire il P.S.S./ P.O.S a questa Amministrazione. L’Appaltatore o nel caso di A.T.I. o Consorzio, l’Impresa Mandataria o designata quale capogruppo, qualora non presentato precedentemente alla consegna dei lavori e in caso di consegna ad urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento e al Piano Generale di Sicurezza, allegati al progetto definitivo nonché il Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dell’eventuale Piano Generale di Sicurezza. L’Amministrazione Comunale, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa da parte del Coordinatore in Fase di esecuzione che sarà nominato per i lavori di cui al presente appalto. E’ altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le Imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, consegnare al D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in cui si colloca l’appalto e cioè: - Che il Committente è Roma Capitale e per essa, in forza delle competenze attribuitegli, il Direttore della Direzione Tecnica del Municipio XI. - Che le funzioni di Responsabile dei Lavori, a ciò incaricato dal suddetto Committente, unitamente ai compiti che il D.Lgs. n.81/2008 consente di attribuire al medesimo (artt.90 e 93 del D.Lgs. 81/2008) sono assolti dal Responsabile del Procedimento. - Che il Coordinatore per l’esecuzione sarà nominato dal Responsabile dei lavori entro la data di inizio degli stessi. - Di aver preso visione del Piano di Sicurezza e di coordinamento e/o del Piano Generale di Sicurezza in quanto facenti parte del progetto esecutivo e di avervi adeguato le proprie offerte di partecipazione alla gara, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, assommano all’importo evidenziato nel quadro economico dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale, oltre che nel bando di gara. L’Impresa è altresì obbligata, nell’ottemperare a quanto prescritto dal d.lgs. n. 81/2008, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente, (i certificati di collaudo o di revisione dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere); - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Xxxxx; - particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intenda impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano operativo (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4Cantiere e ove diverso da questi, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s. m. ed i. come modificato dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s. m. ed i., e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all’esecuzione delle opere e dei servizi per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappalto, nolo a caldo o contratti similari che prevedono l’impiego di mano d’opera da parte dell’impresa affidataria). Il coordinamento del piano spetta all’impresa affidataria degli interventi, anche quando essa sia parte di un raggruppamento di imprese appositamente creato; è altresì a carico dell’impresa mandataria o capogruppo quando l’affidatario è un consorzio o associazione di imprese. Sono previste sanzioni amministrative in caso di mancata presentazione progettista del piano, mancata che assumono, di conseguenza; - Il Progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione delle prescrizioni rilasciate dal servizio di controllo o dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in caso di interruzione degli interventi da parte dell’Autorità Giudiziaria, per inadempienze alla normativa di sicurezza. Il piano deve contenere almeno i seguenti dati: • identificazione dell’impresa cantiere e dei responsabili della sicurezza; • rappresentanti dei lavoratori per la descrizione degli interventi sicurezza il Piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per singole fasi in cui sono riportati:l’esecuzione.
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