Portabilità del finanziamento Clausole campione

Portabilità del finanziamento. Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il Cliente non dovrà sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio: commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio contratto.
Portabilità del finanziamento. Il Cliente ha facoltà di trasferire il finanziamento presso altra banca/intermediario senza pagare penalità né oneri di qualsiasi tipo.
Portabilità del finanziamento. Nel caso in cui la Parte Mutuataria sia una micro-impresa, essa ha facoltà in ogni momento di esercitare la surrogazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 120-quater del Testo Unico Bancario e dell’art. 1202 del codice civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore, senza spese, penali o altri oneri di qualsiasi natura.
Portabilità del finanziamento. La portabilità attribuisce al cliente la facoltà di surrogazione di cui all’art. 1202 del codice civile. In altre parole è un’operazione che permette al cliente di trasferire il proprio finanziamento da un finanziatore all’altro, anche senza il consenso del primo, al fine di poter accedere a condizioni migliori. Non possono essere applicate al cliente spese o commissioni per il nuovo finanziamento, quindi l’operazione non ha nessun costo per il cliente. Trattandosi di un trasferimento la condizione essenziale è che l’importo del debito residuo, anche se variano i tassi e il numero delle rate, non venga variato.
Portabilità del finanziamento. Il cliente può trasferire ad un altro creditore il finanziamento, ma non paga alcun onere solo se il finanziamento mantiene lo stesso importo, nonostante cambi tasso, numero e importo delle rate.
Portabilità del finanziamento. 1. Nel caso in cui la Parte Mutuataria sia una micro-impresa xx xxx. 0, xxxxx 0, xxxx. x), xxx xxxxxxx legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, essa ha facoltà in ogni momento di esercitare la surrogazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 120-quater del Testo Unico Bancario e dell’art. 1202 del codice civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore, senza spese, penali o altri oneri di qualsiasi natura.
Portabilità del finanziamento. Ai sensi dell’art. 120 quater del TUB e dell’art. 1202 del Codice Civile, il Cliente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cliente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare al Finanziatore.
Portabilità del finanziamento. 1. Non essendo la Parte Mutuataria una micro-impresa, la stessa non avrà facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 120-quater del Testo Unico Bancario e dell’art. 1202 del codice civile.
Portabilità del finanziamento. Il debitore può esercitare la facoltà di surroga prevista dalla legge (art. 1202 del codice civile) senza oneri a suo carico; in questo caso non si addebita il compenso di estinzione pari all’1% (uno per cento), (L. 02/04/2007 n. 40). Si tratta della “portabilità del finanziamento”: il debitore può trasferire a un altro creditore il finanziamento, ma non paga alcun onere solo se il finanziamento mantiene lo stesso importo, nonostante cambi tasso, numero e importo delle rate.
Portabilità del finanziamento. Il Cliente, nel caso in cui per rimborsare il finanziamento ne ottenga uno nuovo da un’altra banca o intermediario finanziario, non dovrà sostenere - neanche indirettamente - alcun costo; il trasferimento del nuovo contratto avverrà alle condizioni stipulate tra il Cliente e l’intermediario subentrante, con esclusione di penali o di altri oneri di qualsiasi natura, ai sensi dell’art. 120- quater del decreto legislativo n. 385/93 e successive modifiche e integrazioni (di seguito TUB). Il nuovo contratto manterrà i diritti e le garanzie del vecchio. È nullo qualsiasi patto, anche posteriore alla stipula del contratto stesso, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione.