PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo. In tal caso all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell’assicurazione). L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.1.
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Samples: Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva
PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente/Assicurato l’Aderente potrà comunicare a Credemassicurazioni la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione la copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la Tale comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratricia Credemassicurazioni, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie coperture assicurative e l’assicurazione il contratto di Assicurazione dovrà intendersi risolta risolto a partire dalle ore 24.00 24 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo. In tal caso all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, all’Aderente verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell’assicurazionedell’Assicurazione). L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.17.2.
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PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.)Contraente, l’Aderente/Assicurato l’Aderente potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione l’Assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicuratival’Assicurazione, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratricialla Compagnia, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione l’Assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 24:00 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo. In tal caso all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell’assicurazionedell’Assicurazione). L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.16.1.
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PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.)Contraente, l’Aderente/Assicurato l’Aderente potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativaCopertura, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratricialla Compagnia, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 24:00 del giorno di trasferimento del Contratto Contatto di Mutuo. In tal caso all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza Scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza Scadenza dell’assicurazione). L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.16.1.
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Samples: Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa
PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.)Contraente, l’Aderente/Assicurato l’Aderente potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativaCopertura, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratricialla Compagnia, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 24:00 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo. In tal caso all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell’assicurazione). L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.16.1.
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PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratricia Credemassicurazioni, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo. In tal caso all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell’assicurazione). L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.110.1.
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Samples: Assicurazione Collettiva
PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente/Assicurato potrà comunicare a Credemvita la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratricia Credemvita, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie cesserà la copertura e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo. In tal caso all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell’assicurazione). L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.1.
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Samples: Insurance Agreement
PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.)Contraente, l’Aderente/Assicurato l'Aderente potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione l'assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativaCopertura, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratricialla Compagnia, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 24:00 del giorno di trasferimento del Contratto Contatto di Mutuo. In tal caso all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraenteall'Aderente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza Scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell’assicurazioneScadenza dell'assicurazione). L’importo L'importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.16.1.
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PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente/Assicurato l'Aderente potrà comunicare a Credemassicurazioni la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione la copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la Tale comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratricia Credemassicurazioni, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie coperture assicurative e l’assicurazione il contratto di Assicurazione dovrà intendersi risolta risolto a partire dalle ore 24.00 24 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo. In tal caso all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, all'Aderente verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell’assicurazionedell'Assicurazione). L’importo L'importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.17.1.
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