Common use of Posizioni organizzative Clause in Contracts

Posizioni organizzative. All’interno del quadro delineato, particolare importanza va data alla revisione profonda delle tipologie e dei sistemi di graduazione degli incarichi e delle funzioni, valorizzando l’esercizio effettivo di responsabilità sia di carattere professionale che gestionale, anche con obiettivi di presidio di nuove aree di complessità tecnica e/o organizzativa non riservate alla funzione dirigenziale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili allo scopo. In particolare per esso si evidenziano i seguenti aspetti: ⮚ conferma di un sistema di incarichi di posizioni organizzative graduato, con l’attribuzione di un conseguente trattamento economico differenziato in funzione esclusivamente della specifica complessità, da stabilire sulla base di indicatori fissati a livello di singola amministrazione; ⮚ chiarire definitivamente in contratto che sia possibile, da parte dei dirigenti, delegare alle posizioni organizzative funzioni e attività di cui essere direttamente responsabili con riferimento in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate agli uffici, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17 comma 1- bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; ⮚ le due tipologie di incarico, posizioni organizzative e alte professionalità, dovranno essere accorpate nella previsione di cui all’art. 8 del CCNL del 31/03/1999 al fine di potenziare la fruibilità dell’istituto ed i relativi range economici; ⮚ sotto il profilo economico, vanno aggiornati, in aumento per quanto riguarda il tetto massimo, i range della retribuzione attribuibile in connessione all’incarico di responsabilità ed alla sua graduazione; ciò al fine di intercettare il maggior numero di possibili livelli di complessità degli incarichi stessi; ⮚ per la retribuzione di risultato, fermo un criterio oggettivo di determinazione delle risorse complessive a disposizione, occorre superare la quantificazione individuale oggi espressa in percentuale della posizione in godimento, al fine di consentire, come accade per l’area dirigenziale, la distribuzione agli incaricati di un insieme complessivo di risorse secondo soli parametri di merito e differenziazione dettati dalle norme di legge, per effetto della valutazione delle performance organizzativa e individuale. Deve infine prevedersi una specifica disciplina retributiva, anche di risultato, nel caso di incarico di posizione organizzativa conferito nell’ambito delle Unioni di comuni, con valori almeno non inferiori a quelli previsti per ogni altra P.O. nei Comuni appartenenti all’Unione, anche eventualmente graduando i tetti massimi retributivi in relazione alle dimensioni e al numero degli Enti nel rispetto del limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 complessivamente individuato tra i Comuni appartenenti all’Unione e l’Unione medesima.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Posizioni organizzative. All’interno del quadro delineatoArt. 6 (Posizioni organizzative) 1. La Regione può istituire, particolare importanza va data alla revisione profonda delle tipologie previa informativa alle Organizzazioni sindacali, posizioni di lavoro che ri- chiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e dei sistemi di graduazione degli incarichi e delle funzioni, valorizzando l’esercizio effettivo di responsabilità sia di carattere professionale che gestionalerisultato, anche mediante adozione di atti espressivi di volontà con obiettivi effetti esterni: a) lo svolgimento di presidio funzioni di nuove aree direzione di complessità tecnica unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, anche correlate a diplo- mi di laurea e/o organizzativa non riservate alla funzione dirigenzialeiscrizione ad albi professionali; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, nei limiti ricerca, ispettive, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza. 2. La Regione determina, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, il numero complessivo delle risorse finanziarie disponibili allo scopo. In particolare per esso si evidenziano i seguenti aspetti: ⮚ conferma di un sistema di incarichi di posizioni organizzative graduato, con l’attribuzione di un conseguente trattamento economico differenziato in funzione esclusivamente della specifica complessità, da stabilire sulla base di indicatori fissati a livello di singola amministrazione; ⮚ chiarire definitivamente in contratto che sia possibile, da parte dei dirigenti, delegare attribuibili e la loro collocazione all’interno delle singole strutture. Art. 7 (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative) 1. Gli incarichi relativi alle posizioni organizzative funzioni sono conferiti, a personale della categoria D, dai diri- genti competenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, rinnovabili, previa determinazione dei criteri generali da parte della Regione, con atto scritto e attività motivato e possono essere rinnovati con le medesime forma- lità. I dirigenti competenti provvedono, con l’atto di cui conferimento dell’incarico relativo alle posizioni organiz- zative a definire le finalità e gli obiettivi attribuiti alle posizioni medesime; con lo stesso provvedimento o con altri provvedimenti, definiscono altresì le attribuzioni espressive di volontà con effetti esterni delegate alle po- sizioni stesse. Non può comunque essere direttamente responsabili con riferimento in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate agli uffici, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17 comma 1- bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; ⮚ le due tipologie di incarico, posizioni organizzative e alte professionalità, dovranno essere accorpate nella previsione di cui all’art. 8 del CCNL del 31/03/1999 al fine di potenziare la fruibilità dell’istituto ed i relativi range economici; ⮚ sotto il profilo economico, vanno aggiornati, in aumento per quanto riguarda il tetto massimo, i range della retribuzione attribuibile in connessione all’incarico di responsabilità ed alla sua graduazione; ciò al fine di intercettare il maggior numero di possibili livelli di complessità degli incarichi stessi; ⮚ per la retribuzione di risultato, fermo delegata ad un criterio oggettivo di determinazione delle risorse complessive a disposizione, occorre superare la quantificazione individuale oggi espressa in percentuale della posizione in godimento, al fine di consentire, come accade per l’area dirigenziale, la distribuzione agli incaricati di un insieme complessivo di risorse secondo soli parametri di merito e differenziazione dettati dalle norme di legge, per effetto della valutazione delle performance organizzativa e individuale. Deve infine prevedersi una specifica disciplina retributiva, anche di risultato, nel caso di incarico incaricato di posizione organizzativa conferito nell’ambito l’adozione di atti relativi: a) alla valutazione del personale; b) a procedimenti disciplinari. Non può essere altresì attribuita la funzione di sostituzione del dirigente assente a qualsiasi titolo. 2. Per il conferimento degli incarichi il dirigente terrà conto - rispetto alle funzioni ed alle attività da svol- xxxx - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle Unioni attitudi- ni e della capacità professionale, gestionale ed organizzativa e dell’esperienza acquisiti dal personale. 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a in- tervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di comunispecifico accertamento, ai sensi del comma 4, di risul- tati negativi delle attività svolte, con valori almeno riferimento alle finalità ed agli obiettivi attribuiti con l’atto di conferi- mento, o in caso di grave inosservanza delle disposizioni ricevute. 4. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’articolo 8 da parte del dipenden- te titolare. 5. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dalla Regione, con riferimento alle finalità ed agli obiettivi attribuiti con l’atto di conferimento. La Regione, prima di procedere alla definiti- va formalizzazione di una valutazione non inferiori a quelli previsti per ogni altra P.O. nei Comuni appartenenti all’Unionepositiva dovrà acquisire, in contraddittorio, le valutazioni del di- pendente interessato, anche eventualmente graduando i tetti massimi retributivi in relazione alle dimensioni e al numero degli Enti nel rispetto del limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 complessivamente individuato tra i Comuni appartenenti all’Unione e l’Unione medesimaassistito dalla Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Posizioni organizzative. All’interno del quadro delineatoNell'ambito delle politiche per lo sviluppo organizzativo dell'ente, particolare importanza va data funzionale alla revisione profonda piena valorizzazione delle tipologie risorse umane e al miglioramento quali-quantitativo dei sistemi servizi prodotti, le parti concordano sul particolare, strategico rilievo che assumono le posizioni di lavoro caratterizzate dalla diretta assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, sinteticamente definite dal CCNL. Le parti ribadiscono che l’individuazione dei criteri generali di valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione degli incarichi e delle funzioni, valorizzando l’esercizio effettivo per il conferimento degli incarichi è oggetto di responsabilità sia concertazione ai sensi dell’art. 16 del CCNL 31/03/99, di carattere professionale che gestionale, anche con obiettivi di presidio di nuove aree di complessità tecnica e/o organizzativa non riservate alla funzione dirigenziale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili allo scopo. In particolare per esso si evidenziano i seguenti aspetti: ⮚ conferma di un revisione del sistema di incarichi di classificazione del personale. L'individuazione delle posizioni organizzative graduato, con l’attribuzione di un conseguente trattamento economico differenziato in funzione esclusivamente della specifica complessità, da stabilire sulla base di indicatori fissati a livello di singola amministrazione; ⮚ chiarire definitivamente in contratto che sia possibile, da parte dei dirigenti, delegare alle posizioni organizzative funzioni e attività di cui essere direttamente responsabili con riferimento in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate agli uffici, l'attribuzione degli incarichi deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17 comma 1- bis del D.Lgsnei Regolamenti interni e nel CCNL 31/03/99. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; ⮚ Al personale incaricato di posizione organizzativa verrà attribuita un'indennità di posizione che assorbe tutte le due tipologie di incarico, posizioni organizzative e alte professionalità, dovranno essere accorpate nella previsione di cui all’art. 8 del CCNL del 31/03/1999 al fine di potenziare la fruibilità dell’istituto competenze accessorie ed i relativi range economici; ⮚ sotto il profilo economico, vanno aggiornati, in aumento per quanto riguarda il tetto massimo, i range della retribuzione attribuibile in connessione all’incarico di responsabilità ed alla sua graduazione; ciò al fine di intercettare il maggior numero di possibili livelli di complessità degli incarichi stessi; ⮚ per la retribuzione di risultato, fermo un criterio oggettivo di determinazione delle risorse complessive a disposizione, occorre superare la quantificazione individuale oggi espressa in percentuale della posizione in godimento, al fine di consentire, come accade per l’area dirigenziale, la distribuzione agli incaricati di un insieme complessivo di risorse secondo soli parametri di merito e differenziazione dettati dalle norme di legge, per effetto della valutazione delle performance organizzativa e individuale. Deve infine prevedersi una specifica disciplina retributiva, anche un'indennità di risultato, nel limite delle risorse complessive destinate a tale fondo, secondo le disposizioni previste nel CCNL. Il personale inquadrato in categoria D dovrà essere assegnatario di Responsabilità di progetti o processi di particolare rilevanza o criticità; Ampia autonomia operativa e decisionale comprovata anche da specifiche deleghe. I criteri di conferimento delle posizioni terranno conto di particolari qualità professionali dimostrate quali: Orientamento al Problem Solving; Capacità di gestione dei conflitti; Capacità di organizzare e programmare l’attività assegnata; Capacità decisionale; Adattamento/flessibilità; Capacità di coordinamento e gestione delle risorse umane. Il personale individuato deve avere almeno un anno di esperienza lavorativa, dipendente o autonoma, in posizioni direttive. Il dipendente a cui sono assegnate formalmente specifiche deleghe che comportano l’emanazione di atti amministrativi sarà coperto da specifica assicurazione per la responsabilità contro i rischi connessi e conseguenti al proprio operato. L’incarico viene conferito con atto del Direttore, ha durata temporanea e può essere rinnovato ai sensi del CCNL, oppure revocato, in caso di incarico valutazione negativa oppure di posizione organizzativa conferito nell’ambito modifica delle Unioni di comuni, con valori almeno non inferiori a quelli previsti per ogni altra P.O. nei Comuni appartenenti all’Unione, anche eventualmente graduando i tetti massimi retributivi in relazione alle dimensioni e al numero degli Enti nel rispetto del limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 complessivamente individuato tra i Comuni appartenenti all’Unione e l’Unione medesimaresponsabilità assegnate.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Posizioni organizzative. All’interno Ai sensi degli artt. 20 e 21 del quadro delineatocontratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità 1998/2001 del 7.4.1999, particolare importanza va data alla revisione profonda l'Azienda USL Frosinone sulla base dei propri ordinamenti organizzativi e delle tipologie e dei sistemi leggi regionali che li disciplinano in via generale, nonché in relazione alle proprie esigenze di graduazione servizio, individua e, di conseguenza istituisce, nell'ambito del nuovo sistema classificatorio del personale, "posizioni organizzative" che richiedono lo svolgimento continuativo di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità. Il sistema del conferimento degli incarichi e delle funzioni, valorizzando l’esercizio effettivo di responsabilità sia di carattere professionale che gestionale, anche con obiettivi di presidio di nuove aree di complessità tecnica e/o organizzativa non riservate alla funzione dirigenziale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili allo scopo. In particolare per esso si evidenziano i seguenti aspetti: ⮚ conferma di un sistema di incarichi di posizioni organizzative graduato, con l’attribuzione di un conseguente trattamento economico differenziato in funzione esclusivamente della specifica complessità, da stabilire sulla base di indicatori fissati a livello di singola amministrazione; ⮚ chiarire definitivamente in contratto che sia possibile, da parte dei dirigenti, delegare afferente alle posizioni organizzative funzioni presuppone la determinazione del modello organizzativo aziendale in cui andare ad incardinare le posizioni in questione. La mancanza di un quadro organizzativo degli Uffici/Servizi dell'Azienda e attività del conseguente regolamento non renderanno possibile i conferimenti degli incarichi per le posizioni organizzative. Al riguardo si individuano qui di cui essere direttamente responsabili seguito i principali adempimenti propedeutici per l'attribuzione delle posizioni organizzative: a) Rideterminazione della dotazione organica con riferimento in particolare alla gestione previsione del personale numero dei posti per ciascuna categoria; b) Regolamento sull'ordinamento organizzativo dell'Azienda con specificazione del nuovo modello aziendale e delle strutture di massimo livello (di vertice, apicali) e di staff o speciali ecc.; c) Istituzione ed attivazione di un servizio di controllo interno (Nucleo di valutazione Interno); d) Definizione delle risorse finanziarie da utilizzare e strumentali assegnate agli ufficidisponibili. Le parti individuano in via preventiva, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17 comma 1- bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; ⮚ le due tipologie di incaricoquantità economiche, nei fondi stabiliti, necessarie al conferimento degli incarichi nelle posizioni organizzative e alte professionalità, dovranno essere accorpate nella previsione di cui all’artistituite in conformità al punto 2 del citato art. 8 21 del CCNL del 31/03/1999 al fine di potenziare la fruibilità dell’istituto ed i relativi range economici; ⮚ sotto il profilo economico, vanno aggiornati, in aumento per quanto riguarda il tetto massimo, i range della retribuzione attribuibile in connessione all’incarico di responsabilità ed alla sua graduazione; ciò al fine di intercettare il maggior numero di possibili livelli di complessità degli incarichi stessi; ⮚ per la retribuzione di risultato, fermo un criterio oggettivo di determinazione delle risorse complessive a disposizione, occorre superare la quantificazione individuale oggi espressa in percentuale della posizione in godimento, al fine di consentire, come accade per l’area dirigenziale, la distribuzione agli incaricati di un insieme complessivo di risorse secondo soli parametri di merito e differenziazione dettati dalle norme di legge, per effetto della valutazione delle performance organizzativa e individuale. Deve infine prevedersi una specifica disciplina retributiva, anche di risultato, nel caso di incarico di posizione organizzativa conferito nell’ambito delle Unioni di comuni, con valori almeno non inferiori a quelli previsti per ogni altra P.O. nei Comuni appartenenti all’Unione, anche eventualmente graduando i tetti massimi retributivi in relazione alle dimensioni e al numero degli Enti nel rispetto del limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 complessivamente individuato tra i Comuni appartenenti all’Unione e l’Unione medesimaCCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Posizioni organizzative. All’interno 1. Nell'ambito dell'area C, il CNEL sulla base del quadro delineatoproprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze organizzative, particolare importanza va data alla revisione profonda può individuare posizioni organizzative, direttamente rapportate al ruolo di rilevanza costituzionale del CNEL, cui sono correlati incarichi che, pur rientrando nell’ambito delle tipologie funzioni di appartenenza, comportano lo svolgimento di compiti di più elevata responsabilità. 2. Le posizioni organizzative di cui al punto precedente possono riguardare l'esercizio delle seguenti funzioni: a) direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; b) attività tecnico-scientifiche e dei sistemi di graduazione degli incarichi ricerca nelle discipline giuridiche, economiche o sociali, in diretta collaborazione con il Consiglio e con i suoi organi rappresentativi preposti allo svolgimento delle funzionisue funzioni di rilevanza costituzionale nei confronti di Parlamento, valorizzando l’esercizio effettivo Governo, Regioni ed autonomie locali; c) attività di responsabilità sia di carattere professionale che gestionale, anche con obiettivi di presidio di nuove aree di complessità tecnica staff e/o organizzativa non riservate alla funzione dirigenzialedi consulenza, nei limiti caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza. 3. Il CNEL può procedere all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili allo scopoposizioni di cui ai commi 1 e 2 dopo aver realizzato: a) l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.lgs. In n. 29/1993, con particolare per esso si evidenziano i seguenti aspetti: ⮚ conferma di un riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14; b) la ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche; c) l'istituzione e l'attivazione del sistema di controllo interno, determinando i criteri generali e le procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative. 4. Gli incarichi relativi alle posizioni di posizioni organizzative graduato, con cui ai comma 1 e 2 possono essere conferiti ai dipendenti dell’area C. Il conferimento comporta l’attribuzione di un conseguente trattamento economico differenziato in funzione esclusivamente della specifica complessità, da stabilire sulla base di indicatori fissati a livello di singola amministrazione; ⮚ chiarire definitivamente in contratto che sia possibile, da parte dei dirigenti, delegare alle posizioni organizzative funzioni e attività di cui essere direttamente responsabili con riferimento in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate agli uffici, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17 comma 1- bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; ⮚ le due tipologie di incarico, posizioni organizzative e alte professionalità, dovranno essere accorpate nella previsione di cui all’art. 8 del CCNL del 31/03/1999 al fine di potenziare la fruibilità dell’istituto ed i relativi range economici; ⮚ sotto il profilo economico, vanno aggiornati, in aumento per quanto riguarda il tetto massimo, i range della retribuzione attribuibile in connessione all’incarico di responsabilità ed alla sua graduazione; ciò al fine di intercettare il maggior numero di possibili livelli di complessità degli incarichi stessi; ⮚ per la retribuzione di risultato, fermo un criterio oggettivo di determinazione delle risorse complessive a disposizione, occorre superare la quantificazione individuale oggi espressa in percentuale della posizione in godimento, al fine di consentire, come accade per l’area dirigenziale, la distribuzione agli incaricati di un insieme complessivo di risorse secondo soli parametri di merito e differenziazione dettati dalle norme di legge, per effetto della valutazione delle performance organizzativa e individuale. Deve infine prevedersi una specifica disciplina retributiva, anche di risultato, nel caso di incarico indennità di posizione organizzativa conferito nell’ambito delle Unioni il cui valore annuo lordo è ricompreso tra un minimo di comuni4 milioni ed un massimo di 8 milioni per tredici mensilità, con valori almeno non inferiori a quelli previsti per ogni altra P.O. nei Comuni appartenenti all’Unione, anche eventualmente graduando i tetti massimi retributivi in relazione alle dimensioni e al numero degli Enti nel rispetto del limite previsto dall’articolo 23, utilizzando le risorse previste dall’art. 72 comma 2, del D.Lgslett. n. 75/2017 complessivamente individuato tra i Comuni appartenenti all’Unione e l’Unione medesimad).

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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001

Posizioni organizzative. All’interno Costituiscono posizioni organizzative del quadro delineatopersonale civile con qualifica non dirigenziale gli incarichi che, nell’ambito delle posizioni economiche relative all’area C, richiedono lo svolgimento di compiti e funzioni di particolare importanza va data alla revisione profonda delle tipologie rilevanza che comportano l’assunzione di una specifica responsabilità. Tali posizioni organizzative, attribuite al personale civile dalle tabelle ordinative degli Enti centrali e dei sistemi periferici dell’A.D., riguardano settori che richiedono lo svolgimento di graduazione degli incarichi funzioni di direzione di servizi, uffici, sezioni e delle funzionireparti, valorizzando l’esercizio effettivo caratterizzate da un elevato grado di responsabilità sia esperienza ed autonomia gestionale ed organizzativa, o lo svolgimento di carattere professionale che gestionale, anche attività con obiettivi contenuti di presidio alta professionalità e specializzazione cumulate al possesso di nuove aree titoli universitari oppure lo svolgimento di complessità tecnica attività di staff e/o organizzativa non riservate alla funzione dirigenzialestudio e di ricerca. Ai fini della corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 18 del CCNL – spettante esclusivamente ai dipendenti inquadrati nelle posizioni C1, nei limiti C2 e C3 – ed il cui ammontare complessivo va da un minimo di 2 ad un massimo di 5 milioni lordi, si individuano con il presente accordo, nell’ambito di ciascuna qualifica funzionale interessata (ora posizione economica) e per il periodo annuale di riferimento (anno 1999), tra le posizioni organizzative quelle alle quali collegare tale elemento di retribuzione accessoria e le funzioni professionali specialistiche e di responsabilità previste dalle tabelle ordinative. Per ognuna delle risorse finanziarie disponibili allo scopo. In particolare per esso si evidenziano i seguenti aspetti: ⮚ conferma di un sistema predette posizioni economiche, pertanto, fermo restando che deve trattarsi di incarichi organicamente previsti e che quindi nessuna posizione soprannumeraria può essere presa in considerazione, sono individuate le seguenti posizioni organizzative, graduate tra loro, come di posizioni organizzative graduato, con l’attribuzione seguito specificato: - Reggenza di un conseguente trattamento economico differenziato in funzione esclusivamente della specifica complessità, da stabilire sulla base unità organizzativa di indicatori fissati a livello dirigenziale £ 5.000.000 - Direzione di singola amministrazioneUffici/Servizi non dirigenziali; ⮚ chiarire definitivamente in contratto che sia possibile, da parte dei dirigenti, delegare alle posizioni organizzative funzioni incarichi di consulenza organicamente previsti presso gli organi di vertice dell’Xxx.xx (Difesagabientto e attività Segredifesa); consulente giurdidico presso gli Alti Comandi Territoriali. £ 3.800.000 - Responsabilità di cui essere direttamente responsabili con riferimento in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate agli uffici, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17 comma 1- bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.iiunità organizzativa organicamente prevista per l’8^ q.f.; ⮚ le due tipologie - incarichi di incaricostudio organicamente previsti presso Difesagabinetto e Uffici Legali di livello dirigenziale £ 2.800.000 - Titolarità dell’Ufficio Cassa - Incarico di consegnatario per debito di custodia - Incarico di Ufficiale Rogante - Incarico di Funzionario delegato - Responsabile del servizio prevenzione e protezione £ 2.000.000 Qualora una posizione organizzativa, posizioni organizzative e alte professionalitàascritta a qualifica superiore, dovranno essere accorpate sia ricoperta da un Dipendente di qualifica inferiore, al medesimo l’indennità è corrisposta nella previsione di cui all’art. 8 del CCNL del 31/03/1999 al fine di potenziare la fruibilità dell’istituto ed i relativi range economici; ⮚ sotto il profilo economico, vanno aggiornati, in aumento per quanto riguarda il tetto massimo, i range della retribuzione attribuibile in connessione all’incarico di responsabilità ed alla sua graduazione; ciò al fine di intercettare il maggior numero di possibili livelli di complessità degli incarichi stessi; ⮚ misura prevista per la retribuzione qualifica di risultatoappartenenza, fermo un criterio oggettivo di determinazione delle risorse complessive a disposizione, occorre superare la quantificazione individuale oggi espressa in percentuale della posizione in godimento, al fine di consentire, come accade per l’area dirigenziale, la distribuzione agli incaricati di un insieme complessivo di risorse secondo soli parametri di merito e differenziazione dettati dalle norme di legge, per effetto della valutazione delle performance organizzativa e individuale. Deve infine prevedersi una specifica disciplina retributiva, anche di risultato, nel caso di incarico di posizione organizzativa conferito nell’ambito delle Unioni di comuni, con valori almeno non inferiori a quelli previsti per ogni altra P.O. nei Comuni appartenenti all’Unione, anche eventualmente graduando i tetti massimi retributivi in relazione alle dimensioni e al numero degli Enti nel rispetto maggiorata del limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 complessivamente individuato tra i Comuni appartenenti all’Unione e l’Unione medesima20%.

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Samples: Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro