Prelievo anticipato Clausole campione

Prelievo anticipato. A seguito del prelievo anticipato, l’avere di vecchiaia disponibile viene ridotto proporzionalmente. Ne consegue che le prestazioni di vecchiaia nonché d’invalidità e di decesso vengono ridotte, se queste ultime vengono determinate sulla base dell’avere di vecchiaia. Al fine di colmare la lacuna che emerge nella copertura delle prestazioni d’invalidità e di decesso, è possibile stipulare un’assicurazione complementare presso Swiss Life SA i cui costi vanno interamente a carico della persona assicurata. La riduzione delle prestazioni regolamentari in seguito a sovrindennizzo avviene computando le prestazioni che sarebbero risultate senza un prelievo anticipato; cfr. regolamento di previdenza, articolo "Coordinamento con altre assicurazioni".
Prelievo anticipato. 1. Una persona assicurata attiva può prelevare anticipatamente i propri mezzi della previdenza professionale al massimo fino a tre anni prima dell’età ordinaria di pensionamento per il finanziamento della proprietà abitativa destinata a uso proprio. A tale scopo, la persona assicurata è tenuta a presentare i necessari giustificativi a titolo probatorio. 2. I mezzi della previdenza professionale possono essere utilizzati per l’acquisto o la costruzione di un’abitazione di proprietà, per l’acquisto di partecipazioni a proprietà d’abitazioni o per il rimborso di un prestito ipotecario. 3. Il prelievo anticipato può essere corrisposto alla persona assicurata soltanto previo consenso scritto, debitamente corredato da autenticazione ufficiale o notarile, da parte del/la coniuge o del/la partner convivente. 4. Fino all’età di 50 anni può essere prelevata l’intera prestazione di libero passaggio. In seguito è consentito utilizzare al massimo la metà della prestazione di libero passaggio, con un minimo tuttavia pari all’importo della prestazione di libero passaggio a cui la persona assicurata aveva diritto all’età di 50 anni. Se sono stati effettuati dei riscatti, le relative prestazioni non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale nei tre anni successivi. 5. L’importo minimo per il prelievo anticipato ammonta a CHF 20 000. In caso di acquisto di quote di partecipazione in una cooperativa di costruzione di abitazioni, l’importo può essere inferiore a questa soglia minima. È possibile avvalersi di un prelievo anticipato soltanto ogni cinque anni. 6. Qualora i requisiti per il prelievo anticipato risultino adempiuti, la SHP dispone di un termine di sei mesi per la corresponsione del relativo importo. In caso di sottocopertura, la corresponsione del pagamento anticipato per il rimborso di prestiti ipotecari può essere soggetta a limitazioni in termini temporali e di importo, oppure può essere rifiutata integralmente; la SHP comunica la durata e la portata di tale provvedimento alla persona assicurata nei confronti della quale il pagamento viene limitato o rifiutato. La corresponsione avviene direttamente al creditore e/o all’avente diritto. 7. Il prelievo anticipato comporta una riduzione dell’avere di vecchiaia disponibile e delle prestazioni che ne derivano. Tutti i conti della persona assicurata gestiti dalla SHP, incluso l’avere minimo LPP, vengono parimenti ridotti in misura analoga. Le lacune di copertura possono essere assicurate a titol...
Prelievo anticipato. Un prelievo anticipato è possibile al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria. Prima di tale data non sono possibili prelievi dal Conto o dal Deposito di previdenza, se non per i motivi indicati di seguito:  se il contraente percepisce una rendita d’invalidità com- pleta dell’Assicurazione invalidità federale e non è assi- curato contro il rischio d’invalidità;  se il contraente utilizza la prestazione erogata per il ri- scatto in un’istituzione di previdenza esente da imposte o per un’altra forma di previdenza riconosciuta;  se il contraente avvia in Svizzera un’attività lucrativa indi- pendente come attività principale (possibilità di ritirare il capitale entro un anno dall’avvio dell’attività indipendente);  se il contraente lascia un’attività lucrativa indipendente per iniziare un’attività lucrativa indipendente di altro ge- nere come attività principale (possibilità di ritirare il capi- tale entro un anno dal cambiamento dell’attività lucrativa indipendente);  se il contraente lascia definitivamente la Svizzera;  per l’acquisto di un’abitazione ad uso proprio o per l’am- mortamento di un’ipoteca gravante su un’abitazione ad uso proprio ai sensi della OPP3. I prelievi sono consentiti soltanto ogni 5 anni. Il pagamento anticipato della prestazione di previdenza può essere eseguito solo in presenza di una richiesta scritta del contraente, eventualmente con il consenso del coniuge o del partner in unione domestica registrata.