Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
PREMESSO CHE Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, all’art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N. connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali; - Il D.Lgs. 368/1999 e in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti; - Il DPCM 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l’Università e la Regione; - Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; - Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004; - Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione; - il suddetto Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all’interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro. Le strutture di rete si distinguono in:
DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 7 4.1 Durata 7 4.2 Opzioni e rinnovi 7
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
PREMESSO che le parti hanno approvato nei rispettivi organi il testo delle convenzioni; “CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO, IL COMUNE DI IVREA, L’ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI E L’ALTA FORMAZIONE NEL CANAVESE PER ATTIVITA’ DI RICERCA, DIDATTICA E TERZA MISSIONE PRESSO IL SITO “XX XXXXXXXXXX” (XXX XXXX XXX XXXXXXX 00, IVREA).” “CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, IL COMUNE DI IVREA, L’ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI E L’ALTA FORMAZIONE NEL CANAVESE E L’ASL TO 4 PER L’ATTIVAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN IVREA NEGLI ANNI ACCADEMICI 2014/2015 – 2020/2021 – VALIDITÀ CONVENZIONE FINO A.A. 2024/2025.” che con il presente atto si intende riprodurre, senza novazione alcuna, il testo integrale delle Convenzioni approvate, al fine di evidenziare in un unico atto i rapporti attivi connessi all’offerta formativa Universitaria sul territorio eporediese e consentire una funzionale assunzione unitaria a repertorio dei suddetti rapporti convenzionali. che le convenzioni suddette integrano e modificano gli Accordi sottoscritti ed in particolare la Convenzione sottoscritta in data 9 Dicembre 2015 repertorio n.9670; che il presente xxxx ha la finalità anche di consentire la repertoriazione sotto un unico numero
Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO? L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del viaggio al quale la polizza è abbinata e le garanzie prescelte.
OPZIONI E RINNOVI La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.