Prescrizioni per la progettazione Clausole campione

Prescrizioni per la progettazione. I progetti, siano questi preliminari, definitivi od esecutivi, dovranno essere redatti da professionisti abilitati nel rispetto delle prescrizioni di legge, restando riservata all’Amministrazione Appaltante la facoltà di disporre integrazioni, modifiche e revisioni. L’Azienda Sanitaria appaltante fornirà tutta l’eventuale documentazione disponibile attinente gli interventi già eseguiti o in corso di esecuzione. L’Appaltatore ha l’obbligo e la responsabilità di soddisfare tutte le prescrizioni previste dalle normative vigenti. La Stazione Appaltante si riserva di valutare le strategie di intervento, gli aspetti tecnici e formali delle soluzioni progettate, al fine di garantire l’armonizzazione degli interventi con la realtà esistente (impianti di telecontrollo). L’Appaltatore ha comunque l’obbligo inderogabile di eseguire tutti gli interventi progettati, siano questi finalizzati al risparmio energetico, all’adeguamento normativo, al miglioramento del comfort ambientale, o altro, nel rispetto dei piani tecnici e dei programmi temporali prefissati dal presente C.S.A. E’ altresì inderogabile che nella progettazione (e realizzazione) di nuovi impianti, e nella progettazione (e realizzazione) dell’adeguamento e della riqualificazione di quelli esistenti l’Appaltatore si conformi alle prescrizioni dei “Requisiti Minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuo e/o diurno per acuti” stabilite dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i. volta a stabilire le caratteristiche strutturali, organizzative e gestionali delle aziende sanitarie regionali accreditate, in attuazione di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; e a tutte le eventuali sopravvenienti modificazioni ed integrazioni. E’ altresì inderogabile che nella progettazione (e realizzazione) di nuovi impianti, e nella progettazione (e realizzazione) dell’adeguamento e della riqualificazione di quelli esistenti l’Appaltatore si conformi alle norme di cui alla D.G.R. 46-11968 del 4 agosto 2009, alla D.G.R. n. 18-2509 del 3 agosto 2011, alla D.G.R. n. 85-3795 del 27 aprile 2012, alla D.G.R. n. 16-4488 del 6 agosto 2012 e alla D.G.R. 2 Agosto 2013, n...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).