ESECUZIONE DEI SERVIZI Clausole campione

ESECUZIONE DEI SERVIZI. 3.1: Sky (o per essa l’Installatore) provvederà a contattare telefonicamente l’Abbonato o il Terzo Fruitore al fine di concordare il giorno e l’ora in cui l’Installatore dovrà eseguire i Servizi richiesti dall’Abbonato. Una volta eseguite tutte le attività richieste dall’Abbonato, l’Installatore richiederà all’Abbonato o al Terzo Fruitore di apporre la propria firma su un apposito documento (l’“Ordinativo di Lavoro”) riportante il dettaglio di tutte le attività eseguite. L’Ordinativo di Xxxxxx dovrà essere sottoscritto dall’Abbonato o dal Terzo in triplice copia, una delle quali gli verrà restituita controfirmata dall’Installatore.
ESECUZIONE DEI SERVIZI. 1. Il Fornitore s’impegna a svolgere i Servizi, per tutta la durata contrattuale, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone la perfetta esecuzione a regola d’arte.
ESECUZIONE DEI SERVIZI. Fatte salve le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, il Fornitore può sviluppare i servizi nel modo che ritenga opportuno; la loro esecuzione deve comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all’utilizzazione dei locali dell’Amministrazione Contraente in relazione al tipo ed entità degli interventi. Nell’esecuzione dei servizi il Fornitore deve osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi. La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell’Amministrazione Contraente - presenza che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente il Fornitore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere del Fornitore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.
ESECUZIONE DEI SERVIZI. Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica l’Esecutore può sviluppare i servizi nel modo che ritenga opportuno; la loro esecuzione deve comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio, intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell’Amministrazione. Nell’esecuzione dei servizi l’Esecutore deve osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi. L’Esecutore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di sciopero e/o agitazioni sindacali del personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio. La presenza sui luoghi del responsabile/referente dell’Amministrazione o di un suo delegato - presenza che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente l’Esecutore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere dell’Esecutore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità. L’Amministrazione si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all’espletamento dei medesimi. A seguito di comunicazione, da parte dell’Amministrazione, di variazioni delle postazioni di lavoro (rif. §7.3.2) ovvero di inagibilità di ambienti (es. per la presenza di cantieri temporanei o mobili), l’Esecutore concorderà con il referente/responsabile dell’Amministrazione le modalità alternative per l’espletamento del servizio. In caso di fatti derivanti da cause di forza maggiore o al verificarsi di eventi imprevedibili che richiedano interventi urgenti, l’Esecutore è tenuto ad assicurare all’Amministrazione il supporto occorrente per la gestione tempestiva dell’evento. L’Esecutore deve possedere e mantenere attivi e funzionanti un telefono, un telefax, una segreteria telefonica, un indirizzo email e tutto quanto previsto per i collegamenti con l’Amministrazione.
ESECUZIONE DEI SERVIZI. Fatte salve le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica (rif. Allegato 2 al Disciplinare), l’Assuntore può sviluppare i servizi nel modo che ritiene opportuno; la loro esecuzione deve comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all’utilizzazione dei locali dell’Azienda Sanitaria in relazione al tipo ed entità delle attività. Nell’esecuzione dei servizi l’Assuntore deve osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi. La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell’Azienda Sanitaria - presenza che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente l’Assuntore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere dell’Assuntore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità. L’Azienda Sanitaria si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all’espletamento dei medesimi. In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave intralcio alle attività dell’Azienda Sanitaria, può essere richiesto di erogare le prestazioni e le attività inerenti l’esecuzione dei servizi oggetto di Convenzione, anche di notte o nei giorni festivi, senza che l’Assuntore possa vantare compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti. L’Assuntore deve possedere e mantenere attivi e funzionanti un telefono, un telefax, una segreteria telefonica e tutto quanto previsto per i collegamenti con l’Azienda Sanitaria.
ESECUZIONE DEI SERVIZI. 1. I servizi dovranno essere realizzati secondo le modalità e la tempistica previste nel Capitolato Tecnico AQ e comunque nell’offerta tecnica AS, o altrimenti concordate con l’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
ESECUZIONE DEI SERVIZI. I Servizi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformità agli accordi ed alle disposizioni contrattuali e ad eventuali prescrizioni ministeriali. Saranno comunque a carico del Subfornitore gli eventuali rifacimenti, nonché il risarcimento dei danni di qualsiasi genere causati da errata esecuzione dei Servizi.
ESECUZIONE DEI SERVIZI. ● 4.1 Il Commercialista si impegna a svolgere l'incarico conferito dal Cliente nel rispetto delle disposizioni applicabili del Codice Civile e delle norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. ● 4.2 Il Commercialista può farsi assistere, sotto il suo controllo e la sua responsabilità, da altri professionisti qualificati.
ESECUZIONE DEI SERVIZI. L' Impresa appaltatrice si obbliga a svolgere i servizi in argomento secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, come integrate dall’Offerta tecnica, con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.
ESECUZIONE DEI SERVIZI. L'Impresa dovrà obbligatoriamente assicurare la gestione integrale del servizio, così come prevista nel presente Capitolato, sin dal primo giorno di decorrenza del contratto d'appalto. L'Impresa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante, per il tramite del Responsabile per l'esecuzione del contratto. L'impresa in particolare: