Common use of PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI Clause in Contracts

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI. Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 nr. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 nr. 610, ed attestati "CE" di cui alla norma UNI EN 12899-1. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni della fornitura effettuata; i campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.L. previa apposizione dei sigilli e firme del responsabile della stessa e dell’impresa nei modi più adatti a garantire l’autenticità e la conservazione. Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio della D.L., che si riserva la facoltà di fare eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti istituti specializzati ed autorizzati, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d’opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti o compensi per questo titolo. La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire entro 15 gg., a propria cura e spese, tutto il materiale che a giudizio insindacabile della D.L. o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni, è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i laboratori della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura. La segnaletica deve essere prodotta da costruttori in possesso di un Certificato di Conformità del prodotto finito, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, come previsto nelle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3652 del 17.06.1998 e n. 1344 del 11.03.1999; la data di rilascio di detto certificato non deve essere superiore a 5 anni all’atto di partecipazione alla gara. In base al regolamento comunitario 305/2011 ed in seguito alla pubblicazione della norma EN 12899-1 sulla Gazzetta Comunitaria del 16.12.2008 la marcatura CE sui prodotti per la segnaletica verticale (pellicole retroriflettenti, sostegni, pannelli, ecc.) è obbligatoria dal 01/01/2013. La norma di riferimento è la EN 12899:1

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Della Segnaletica, Accordo Quadro Per La Manutenzione Della Segnaletica

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI. Tutti i segnali devono Tutte le attrezzature antincendio boschivo oggetto della fornitura dovranno rispondere al presente capitolato e a tutte le norme in materia, vigenti alla data della consegna. Tale attrezzatura deve quindi essere rigorosamente conformi corredata dalla prescritta documentazione dovuta per legge e per gli obblighi di seguito disposti, da consegnare al Parco Lombardo della Valle del Ticino ai fini dell’accertamento di cui all’art.9. In particolare, l’attrezzatura deve rispondere:  “Ove sono previsti collaudi” alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte prescrizioni stabilite dal regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii. e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 nr. n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 nr. 610successive integrazioni e modificazioni;  A tutte le norme nazionali e comunitarie in materia di macchine adibite ad attività particolari, vigenti all'atto della consegna;  Alle vigenti norme in materia di sicurezza ed attestati "CE" in particolare alla Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006  Xxxxx l’attrezzatura oggetto della fornitura deve essere in possesso dei documenti di cui alla norma UNI EN 12899-1al successivo art. La Direzione Lavori 8;  L’Operatore Economico aggiudicatario, fatto salvo quanto diversamente specificato di seguito, si riserva la facoltà di prelevare campioni della fornitura effettuata; i campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.L. previa apposizione dei sigilli e firme del responsabile della stessa e dell’impresa nei modi più adatti a garantire l’autenticità e la conservazione. Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte impegna perciò ad esclusivo giudizio della D.L., che si riserva la facoltà di fare eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti istituti specializzati ed autorizzati, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d’opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti o compensi per questo titolo. La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire entro 15 gg., ottenere a propria cura e spese, tutto il materiale che a giudizio insindacabile della D.L. o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni, è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i laboratori della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità spese tutte le certificazioni necessarie per l’utilizzo delle attrezzature nelle configurazioni richieste, entro i termini di consegna stabiliti. L’Operatore Economico dovrà garantire l’attrezzatura fornita da ogni difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo od improprio, da inidonea conservazione o forza maggiore. L’attrezzatura sarà garantito per un periodo di almeno 24 mesi a partire dalla data di presa in carico da parte dell’Ente Parco, e dei materiali se effettuata posteriormente alla consegna, dalla data di verifica e controllo da parte del centro assistenza autorizzato (casa madre), che dovrà essere gratuita. La garanzia comprenderà materiali, manodopera ed i relativi interventi che verranno prestati nel Centro di assistenza specifico indicato in lavorazione usati sede di offerta. Qualora i lavori richiesti prevedano l’intervento tecnico presso altra sede, l’attrezzatura oggetto dell’intervento tecnico sarà trasferita a cura e spese dell’Operatore Economico. Tutti i ricambi devono essere disponibili per almeno 10 anni decorrenti dall’accettazione della fornitura e resi disponibili alla Stazione appaltante e/o alle Imprese da questa indicata. Per l’intero periodo di garanzia, l’Operatore Economico provvederà a propria cura e spese laddove previsto, ad effettuare tutti i normali interventi di manutenzione e controllo previsti (tagliandi/verifica), comunque non in misura inferiore di un tagliando/verifica per anno di garanzia prestata. L’Operatore Economico rimane comunque il solo responsabile e referente nei confronti del Parco Lombardo della Valle del Ticino quale acquirente per la fornituragaranzia totale di tutti i componenti compresi eventuali allestimenti, sub- componenti e sub-lavorazioni. La segnaletica Le reti di assistenza devono comprendere centri in grado di effettuare manutenzioni, riparazioni e reperimento di parti di ricambio e materiali di consumo, ciascuno per la parte di competenza; l’elenco dei centri di assistenza dovrà essere fornito alla stazione appaltante prima della stipula del contratto. Per ogni centro di assistenza deve essere prodotta indicato ragione sociale, indirizzo completo e recapito telefonico. Per la durata del periodo di garanzia, l’Operatore Economico deve sostituire ogni eventuale centro di assistenza che cessasse la collaborazione con altro centro adeguato per capacità tecnica ed area geografica. E’ a carico dell’Operatore Economico offerente la fornitura, senza oneri, di tutti i materiali necessari ai tagliandi programmati. Il Centro Assistenza deve intervenire comunque per i guasti coperti da costruttori in possesso garanzia, entro le 48 ore dalla chiamata con centro di un Certificato di Conformità del prodotto finito, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, come previsto nelle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3652 del 17.06.1998 e n. 1344 del 11.03.1999; la data di rilascio di detto certificato non deve essere superiore a 5 anni all’atto di partecipazione alla gara. In base al regolamento comunitario 305/2011 ed in seguito alla pubblicazione della norma EN 12899-1 sulla Gazzetta Comunitaria del 16.12.2008 la marcatura CE sui prodotti per la segnaletica verticale (pellicole retroriflettenti, sostegni, pannelli, eccassistenza mobile senza oneri aggiunti.) è obbligatoria dal 01/01/2013. La norma di riferimento è la EN 12899:1

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Samples: Fornitura Di Attrezzature Antincendio

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI. Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi alle formeL'Appaltatore è obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse. La posa in opera di qualsiasi materiale, dimensioniapparecchio o manufatto, coloriconsisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 nr. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 nr. 610destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed attestati "CE" in tutte le opere conseguenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di cui alla norma UNI EN 12899-1eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dal Direttore dell’esecuzione, anche se forniti da altre ditte. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni della fornitura effettuataIl collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; i campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà il materiale o manufatto dovrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.L. previa apposizione convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei sigilli e firme del responsabile della stessa e dell’impresa nei modi più adatti a garantire l’autenticità e la conservazione. Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio della D.L., che si riserva la facoltà di fare eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove danni di qualsiasi genere presso riconosciuti istituti specializzati ed autorizzatiche potessero essere arrecati alle cose poste in opera, allo scopo anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di conoscere la qualità altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d’arte e la resistenza corrispondere a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8 e successive varianti, nonché dalla norma CEI 64-7, nonché dagli elementi descrittivi del presente Capitolato, salvo quanto verrà precisato dal Direttore dell’esecuzione in corso d’opera per l’esatta interpretazione dei disegni di progetto e per i dettagli di esecuzione. I lavori, inoltre, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Tutti i materiali impiegati dovranno essere conformi alle normative in vigore e ciò anche dopo la provvista a piè d’opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti o compensi per questo titolo. La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire entro 15 gg., a propria cura e spese, tutto il materiale che a giudizio insindacabile della D.L. o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni, è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i laboratori della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura. La segnaletica deve (dove previsto) dovranno essere prodotta da costruttori in possesso fornite di un Certificato di Conformità del prodotto finito, rilasciato da un organismo marchio di certificazione accreditatoIMQ. Sono a totale carico dell’impresa gli oneri per: collaudi, come previsto nelle circolari prove e certificazioni previste del Ministero dei Lavori Pubblici Decreto n. 3652 37 del 17.06.1998 22 gennaio 2008 e n. 1344 del 11.03.1999; la data di rilascio di detto certificato non deve essere superiore a 5 anni all’atto di partecipazione alla gara. In base al regolamento comunitario 305/2011 ed in seguito alla pubblicazione della norma EN 12899-1 sulla Gazzetta Comunitaria del 16.12.2008 la marcatura CE sui prodotti per la segnaletica verticale (pellicole retroriflettenti, sostegni, pannelli, eccs.m.i.) è obbligatoria dal 01/01/2013. La norma di riferimento è la EN 12899:1

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI. Gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento $MANUAL$ saranno realizzati in conformità al D.P.R. 412/90 e s.m.i., al D.M. 01 dicembre 1975 e s.m.i. e alle specifiche raccolte e circolari INAIL (ex I.S.P.E.S.L.). Si presterà attenzione inoltre, ai principi dei D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, Decreti 26 giugno 2015 e alle metodologie e indicazioni tecniche riportate nelle norme UNI ad essi collegate. Tutti i segnali devono prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere rigorosamente conformi dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. In particolare: 6.1.1) Per gli impianti di riscaldamento e condizionamento invernale contemplati nell'articolo relativo alle formedefinizioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria, dimensionivalgono le seguenti prescrizioni: a) Temperatura esterna - La temperatura esterna minima da tenere a base del calcolo dell'impianto, coloriè quella fissata da progetto. b) Temperatura dei locali e grado di regolazione dell'impianto - Con una temperatura massima di 85 °C. dell'acqua misurata alla partenza dalla caldaia o dallo scambiatore di calore, simboli e caratteristiche prescritte oppure dal regolamento loro collettore, quando trattasi di esecuzione del Codice della Strada approvato più caldaie o più scambiatori, nel caso di riscaldamento ad acqua calda, ovvero con D.P.R. del 16/12/1992 nr. 495 e una pressione di $MANUAL$ kPa, misurata come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 nr. 610sopra indicato nel caso di riscaldamento a vapore, ed attestati "CE" l'impianto deve essere capace di cui alla norma UNI EN 12899-1. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni della fornitura effettuata; i campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione assicurare nei locali indicati dalla D.L. previa apposizione dei sigilli e firme del responsabile della stessa e dell’impresa nei modi più adatti a garantire l’autenticità e la conservazioneriscaldati le temperature da progetto. Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio della D.L.temperature, come prescritto alla precedente lettera b), dovranno essere mantenute con l'utilizzazione di una potenza ridotta rispetto a quella massima risultante dal calcolo, con le varie temperature esterne che si riserva la facoltà verificassero al disopra di fare eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti istituti specializzati ed autorizzati, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d’opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti o compensi per questo titolo. La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire entro 15 ggquella minima stabilita alla precedente lettera a)., a propria cura e spese, tutto il materiale che a giudizio insindacabile della D.L. o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni, è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i laboratori della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura. La segnaletica deve essere prodotta da costruttori in possesso di un Certificato di Conformità del prodotto finito, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, come previsto nelle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3652 del 17.06.1998 e n. 1344 del 11.03.1999; la data di rilascio di detto certificato non deve essere superiore a 5 anni all’atto di partecipazione alla gara. In base al regolamento comunitario 305/2011 ed in seguito alla pubblicazione della norma EN 12899-1 sulla Gazzetta Comunitaria del 16.12.2008 la marcatura CE sui prodotti per la segnaletica verticale (pellicole retroriflettenti, sostegni, pannelli, ecc.) è obbligatoria dal 01/01/2013. La norma di riferimento è la EN 12899:1

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Samples: Construction Contract