Common use of Presentazione delle domande Clause in Contracts

Presentazione delle domande. I datori di lavoro devono trasmettere le domande soltanto alla Regione Lombardia in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, pertanto, le richieste non dovranno essere presentate all’INPS. Le istanze dovranno essere inserite per via telematica nel sistema informativo regionale “Finanziamenti on line” indirizzo xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/ dalla data di apertura del sistema anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dall’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dovranno essere formalizzate entro il 31 agosto 2020. Sono previste due specifiche sezioni del sistema informativo per la presentazione delle domande. In particolare: ▫ una sezione per i datori di lavoro di cui all’art. 15, i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 3 mesi (art. 15 del D.L. 9/2020) più 9 settimane (art. 22 del D.L. 18/2020); ▫ una sezione per i datori di lavoro di cui all’art. 17 con unità produttive ubicate nei restanti Comuni della Lombardia (esclusi quelli della zona rossa) i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane1. Alla stessa sezione dovranno accedere anche i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttive/operative nei territori della Lombardia, del Veneto e dell’Xxxxxx-Romagna, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni della Lombardia (diversi da quelli della “zona rossa”) i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 1 mese. Le domande potranno essere presentate anche per periodi discontinui e saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e validate a seguito dei dati obbligatori richiesti e delle verifiche documentali. Soltanto nei casi previsti, devono essere corredate del rispettivo accordo sindacale, in tal caso la durata prevista nella domanda non può superare la durata prevista nell’accordo sindacale. Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente. La domanda presentata a Regione contiene una dichiarazione che attesta la condizione specifica del datore di lavoro rispetto all’utilizzo di altri ammortizzatori previsti dai citati D.L.9/2020 e D.L.18/2020 rilasciata in regime di autocertificazione. Al riguardo il datore di lavoro ha la responsabilità esclusiva di verificare preventivamente i requisiti e le condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali. In tal caso, se i successivi approfondimenti da parte di Regione o di INPS avranno restituito un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale in deroga, sarà disposta la revoca dell’autorizzazione concessa, oltre all’applicazione di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445. 1 1 mese (art. 17 del D.L. 9/2020) più 9 settimane (art. 22 del D.L. 18/2020) come previsto dal D.M. 3 del 24/03/2020 Le domande devono essere compilate correttamente relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, matricola INPS, CSC INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero e ai dati dei lavoratori interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta l’inammissibilità della domanda. Le eventuali integrazioni delle domande devono pervenire entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione. Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi. Trascorsi i termini entro i quali deve pervenire l’integrazione è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque nel limite delle risorse disponibili. Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate. 4.1 Domande per datori di lavoro con sedi plurilocalizzate

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Samples: Accordo Sindacale

Presentazione delle domande. Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo hiips://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I datori cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di lavoro Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www agid xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxx sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. Le domande di partecipazione devono trasmettere le domande soltanto alla Regione Lombardia in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, pertanto, le richieste non dovranno essere presentate all’INPSesclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021. Le istanze dovranno essere inserite per via telematica nel Oltre tale termine il sistema informativo regionale “Finanziamenti on line” indirizzo xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/ dalla data di apertura del sistema anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dall’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dovranno essere formalizzate entro il 31 agosto 2020. Sono previste due specifiche sezioni del sistema informativo per non consentirà la presentazione delle domande. In particolare: ▫ una sezione per i datori di lavoro di cui all’art. 15, i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 3 mesi (art. 15 del D.L. 9/2020) più 9 settimane (art. 22 del D.L. 18/2020); ▫ una sezione per i datori di lavoro di cui all’art. 17 con unità produttive ubicate nei restanti Comuni della Lombardia (esclusi quelli della zona rossa) i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane1. Alla stessa sezione dovranno accedere anche i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttive/operative nei territori della Lombardia, del Veneto e dell’Xxxxxx-Romagna, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni della Lombardia (diversi da quelli della “zona rossa”) i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 1 mese. Le domande potranno essere presentate anche per periodi discontinui e trasmesse con modalità diverse non saranno istruite secondo l’ordine cronologico di prese in considerazione. Il giorno successivo alla presentazione delle stesse e validate a seguito dei dati obbligatori richiesti e delle verifiche documentali. Soltanto nei casi previsti, devono essere corredate del rispettivo accordo sindacale, in tal caso la durata prevista nella domanda non può superare la durata prevista nell’accordo sindacale. Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente. La domanda presentata a Regione contiene una dichiarazione che attesta la condizione specifica del datore di lavoro rispetto all’utilizzo di altri ammortizzatori previsti dai citati D.L.9/2020 e D.L.18/2020 rilasciata in regime di autocertificazione. Al riguardo il datore di lavoro ha la responsabilità esclusiva di verificare preventivamente i requisiti e le condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali. In tal caso, se i successivi approfondimenti da parte di Regione o di INPS avranno restituito un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale in deroga, sarà disposta la revoca dell’autorizzazione concessa, oltre all’applicazione di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445. 1 1 mese (art. 17 del D.L. 9/2020) più 9 settimane (art. 22 del D.L. 18/2020) come previsto dal D.M. 3 del 24/03/2020 Le domande devono essere compilate correttamente relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, matricola INPS, CSC INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero e ai dati dei lavoratori interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta l’inammissibilità della domanda. Le eventuali integrazioni delle domande devono pervenire entro 20 giorni dalla ricezione , il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della richiesta presentazione con il numero di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per protocollo e la decretazione. Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi. Trascorsi i termini entro i quali deve pervenire l’integrazione è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico l’orario di presentazione della nuova domanda stessa. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e comunque nel limite presentarne una nuova fino al giorno e all’ora di scadenza del presente bando. È possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. Laddove i progetti sono finanziati dal PON-IOG “Xxxxxxxx Xxxxxxx”, in corso di compilazione della domanda sulla piattaforma DOL, viene chiesto il possesso degli ulteriori specifici requisiti richiamati all’art. 2 del presente bando. Si rammenta ai giovani candidati che per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, possono fare riferimento agli enti di servizio civile sui territori. È importante evidenziare che in considerazione degli scenari assai incerti di evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ancora in atto, non si esclude che i progetti, in fase di attuazione, possano essere soggetti a rimodulazioni temporanee, sia con riferimento alle modalità operative (privilegiando ad esempio le modalità da remoto per la formazione e per lo stesso servizio) sia, laddove la situazione lo rendesse necessario, attraverso una modifica degli obiettivi o delle risorse disponibilisedi progettuali originarie. Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretateIn ogni caso l’operatore volontario coinvolto sarà chiamato ad esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del progetto così come rimodulato. Sui siti internet del Dipartimento www politichegiovanilieserviziocivile xxx.xx e www scelgoilserviziocivile xxx.xx è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. 4.1 Domande per datori di lavoro con sedi plurilocalizzate

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Samples: Bando Per La Selezione Di Operatori Volontari

Presentazione delle domande. Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I datori cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di lavoro Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxx sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione della domanda On-Line devono trasmettere le obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso. Le domande soltanto alla Regione Lombardia in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, pertanto, le richieste non dovranno di partecipazione devono essere presentate all’INPSesclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022. Le istanze dovranno essere inserite per via telematica nel Oltre tale termine il sistema informativo regionale “Finanziamenti on line” indirizzo xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/ dalla data di apertura del sistema anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dall’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dovranno essere formalizzate entro il 31 agosto 2020. Sono previste due specifiche sezioni del sistema informativo per non consentirà la presentazione delle domande. In particolare: ▫ una sezione per i datori di lavoro di cui all’art. 15, i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 3 mesi (art. 15 del D.L. 9/2020) più 9 settimane (art. 22 del D.L. 18/2020); ▫ una sezione per i datori di lavoro di cui all’art. 17 con unità produttive ubicate nei restanti Comuni della Lombardia (esclusi quelli della zona rossa) i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane1. Alla stessa sezione dovranno accedere anche i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttive/operative nei territori della Lombardia, del Veneto e dell’Xxxxxx-Romagna, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni della Lombardia (diversi da quelli della “zona rossa”) i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 1 mese. Le domande potranno essere presentate anche per periodi discontinui e trasmesse con modalità diverse non saranno istruite secondo l’ordine cronologico di prese in considerazione. Il giorno successivo alla presentazione delle stesse e validate a seguito dei dati obbligatori richiesti e delle verifiche documentali. Soltanto nei casi previsti, devono essere corredate del rispettivo accordo sindacale, in tal caso la durata prevista nella domanda non può superare la durata prevista nell’accordo sindacale. Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente. La domanda presentata a Regione contiene una dichiarazione che attesta la condizione specifica del datore di lavoro rispetto all’utilizzo di altri ammortizzatori previsti dai citati D.L.9/2020 e D.L.18/2020 rilasciata in regime di autocertificazione. Al riguardo il datore di lavoro ha la responsabilità esclusiva di verificare preventivamente i requisiti e le condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali. In tal caso, se i successivi approfondimenti da parte di Regione o di INPS avranno restituito un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale in deroga, sarà disposta la revoca dell’autorizzazione concessa, oltre all’applicazione di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445. 1 1 mese (art. 17 del D.L. 9/2020) più 9 settimane (art. 22 del D.L. 18/2020) come previsto dal D.M. 3 del 24/03/2020 Le domande devono essere compilate correttamente relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, matricola INPS, CSC INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero e ai dati dei lavoratori interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta l’inammissibilità della domanda. Le eventuali integrazioni delle domande devono pervenire entro 20 giorni dalla ricezione , il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della richiesta presentazione con il numero di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per protocollo e la decretazione. Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi. Trascorsi i termini entro i quali deve pervenire l’integrazione è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico l’orario di presentazione della nuova domanda stessa. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e comunque nel limite presentarne una nuova fino alle ore 14:00 del giorno 25 gennaio 2022, giorno precedente a quello di scadenza del presente bando. È possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. Laddove i progetti sono finanziati dal PON-IOG “Xxxxxxxx Xxxxxxx”, in corso di compilazione della domanda sulla piattaforma DOL, viene chiesto il possesso degli ulteriori specifici requisiti richiamati all’art. 3 del presente bando. Si rammenta ai giovani candidati che per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, possono fare riferimento agli enti di servizio civile sui territori. È importante evidenziare che in considerazione degli scenari assai incerti di evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ancora in atto, non si esclude che i progetti, in fase di attuazione, possano essere soggetti a rimodulazioni temporanee, sia con riferimento alle modalità operative (privilegiando ad esempio le modalità da remoto per la formazione e per lo stesso servizio) sia, laddove la situazione lo rendesse necessario, attraverso una modifica degli obiettivi o delle risorse disponibilisedi progettuali originarie. Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretateIn ogni caso l’operatore volontario coinvolto sarà chiamato ad esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del progetto così come rimodulato. Sui siti internet del Dipartimento xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. 4.1 Domande per datori di lavoro con sedi plurilocalizzate

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Samples: Bando Per La Selezione Di Operatori Volontari

Presentazione delle domande. Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I datori cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di lavoro Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxx sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione della domanda On-Line devono trasmettere le obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso. Le domande soltanto alla Regione Lombardia in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, pertanto, le richieste non dovranno di partecipazione devono essere presentate all’INPSesclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022. Le istanze dovranno essere inserite per via telematica nel Oltre tale termine il sistema informativo regionale “Finanziamenti on line” indirizzo xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/ dalla data di apertura del sistema anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dall’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dovranno essere formalizzate entro il 31 agosto 2020. Sono previste due specifiche sezioni del sistema informativo per non consentirà la presentazione delle domande. In particolare: ▫ una sezione per i datori di lavoro di cui all’art. 15, i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 3 mesi (art. 15 del D.L. 9/2020) più 9 settimane (art. 22 del D.L. 18/2020); ▫ una sezione per i datori di lavoro di cui all’art. 17 con unità produttive ubicate nei restanti Comuni della Lombardia (esclusi quelli della zona rossa) i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane1. Alla stessa sezione dovranno accedere anche i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttive/operative nei territori della Lombardia, del Veneto e dell’Xxxxxx-Romagna, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni della Lombardia (diversi da quelli della “zona rossa”) i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 1 mese. Le domande potranno essere presentate anche per periodi discontinui e trasmesse con modalità diverse non saranno istruite secondo l’ordine cronologico prese in considerazione. Comune di PORTO CESAREO - Cod. Amm. c_m263 - Prot. n. 0035310 del 21/12/2021 13:48 - ARRIVO Il giorno successivo alla presentazione delle stesse e validate a seguito dei dati obbligatori richiesti e delle verifiche documentali. Soltanto nei casi previsti, devono essere corredate del rispettivo accordo sindacale, in tal caso la durata prevista nella domanda non può superare la durata prevista nell’accordo sindacale. Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente. La domanda presentata a Regione contiene una dichiarazione che attesta la condizione specifica del datore di lavoro rispetto all’utilizzo di altri ammortizzatori previsti dai citati D.L.9/2020 e D.L.18/2020 rilasciata in regime di autocertificazione. Al riguardo il datore di lavoro ha la responsabilità esclusiva di verificare preventivamente i requisiti e le condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali. In tal caso, se i successivi approfondimenti da parte di Regione o di INPS avranno restituito un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale in deroga, sarà disposta la revoca dell’autorizzazione concessa, oltre all’applicazione di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445. 1 1 mese (art. 17 del D.L. 9/2020) più 9 settimane (art. 22 del D.L. 18/2020) come previsto dal D.M. 3 del 24/03/2020 Le domande devono essere compilate correttamente relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, matricola INPS, CSC INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero e ai dati dei lavoratori interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta l’inammissibilità della domanda. Le eventuali integrazioni delle domande devono pervenire entro 20 giorni dalla ricezione , il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della richiesta presentazione con il numero di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per protocollo e la decretazione. Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi. Trascorsi i termini entro i quali deve pervenire l’integrazione è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico l’orario di presentazione della nuova domanda stessa. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e comunque nel limite presentarne una nuova fino alle ore 14:00 del giorno 25 gennaio 2022, giorno precedente a quello di scadenza del presente bando. È possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. Laddove i progetti sono finanziati dal PON-IOG “Xxxxxxxx Xxxxxxx”, in corso di compilazione della domanda sulla piattaforma DOL, viene chiesto il possesso degli ulteriori specifici requisiti richiamati all’art. 3 del presente bando. Si rammenta ai giovani candidati che per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, possono fare riferimento agli enti di servizio civile sui territori. È importante evidenziare che in considerazione degli scenari assai incerti di evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ancora in atto, non si esclude che i progetti, in fase di attuazione, possano essere soggetti a rimodulazioni temporanee, sia con riferimento alle modalità operative (privilegiando ad esempio le modalità da remoto per la formazione e per lo stesso servizio) sia, laddove la situazione lo rendesse necessario, attraverso una modifica degli obiettivi o delle risorse disponibilisedi progettuali originarie. Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretateIn ogni caso l’operatore volontario coinvolto sarà chiamato ad esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del progetto così come rimodulato. Sui siti internet del Dipartimento xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. 4.1 Domande per datori di lavoro con sedi plurilocalizzate

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Samples: Bando Per La Selezione Di Operatori Volontari

Presentazione delle domande. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata tramite il modulo disponibile online, previa registrazione, improrogabilmente entro le ore 12:00 del 30 settembre 2024. Gli uffici forniranno, tramite posta elettronica, conferma di ricezione della domanda di ammissione. Attenzione: tutti i candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del presente bando, della dichiarazione ISEE 2024 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolata ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario e in corso di validità. In caso di parità di punteggio in graduatoria, prevarrà lo studente con l’ISEE più basso. Gli studenti che non presenteranno l’ISEE 2024 saranno collocati, in base al punteggio di merito, dopo gli studenti in regola e, qualora ci siano più studenti nelle medesime condizioni, la posizione in graduatoria sarà determinata dalla data e l’ora di invio del modulo di domanda. Gli studenti internazionali o con redditi esteri dovranno obbligatoriamente allegare al modulo di domanda l’autocertificazione relativa ai redditi e patrimoni posseduti dal nucleo familiare nell’anno 2022 redatta utilizzando il Modello all’Allegato 3 al presente Bando. L’autocertificazione dovrà essere redatta in italiano o in inglese, pena l’esclusione dal concorso. Gli studenti che si iscrivono, nell’a.a. 2024/2025, al primo anno di un corso di laurea magistrale e che hanno conseguito o conseguiranno la laurea triennale presso un’università diversa dalla Xxxxx Xxxxx Xxxxx, sono tenuti ad autocertificare nella domanda di ammissione gli esami sostenuti nel corso di laurea triennale - con l’indicazione della votazione e dei crediti formativi conseguiti per ciascuna materia - al fine di visualizzare, in fase di domanda, la media ponderata e la somma dei crediti che saranno presi in considerazione ai fini della graduatoria. I datori crediti conseguiti con il giudizio di lavoro devono trasmettere le domande soltanto “idoneità” non fanno media, ma vanno comunque inseriti nella domanda perché saranno valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio. Qualora gli uffici verifichino, anche in un momento successivo alla Regione Lombardia pubblicazione della graduatoria, una discordanza tra quanto autocertificato e quanto riportato nel certificato allegato, si procederà con l’esclusione del candidato per falsa dichiarazione. La struttura amministrativa presso cui svolgere la collaborazione part-time sarà assegnata tenendo in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativoconsiderazione, pertantoin ordine di graduatoria, le richieste non dovranno essere presentate all’INPS. Le istanze dovranno essere inserite per via telematica nel sistema informativo regionale “Finanziamenti on line” indirizzo xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/ dalla data di apertura del sistema anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dall’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dovranno essere formalizzate entro il 31 agosto 2020. Sono previste due specifiche sezioni del sistema informativo per la presentazione delle domande. In particolare: ▫ una sezione per i datori di lavoro di cui all’art. 15, i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 3 mesi (art. 15 del D.L. 9/2020) più 9 settimane (art. 22 del D.L. 18/2020); ▫ una sezione per i datori di lavoro di cui all’art. 17 con unità produttive ubicate nei restanti Comuni della Lombardia (esclusi quelli della zona rossa) i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane1. Alla stessa sezione dovranno accedere anche i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttive/operative nei territori della Lombardia, del Veneto e dell’Xxxxxx-Romagna, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni della Lombardia (diversi da quelli della “zona rossa”) i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 1 mese. Le domande potranno essere presentate anche per periodi discontinui e saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e validate a seguito dei dati obbligatori richiesti e delle verifiche documentali. Soltanto nei casi previsti, devono essere corredate del rispettivo accordo sindacale, in tal caso la durata prevista preferenze indicate nella domanda non può superare la durata prevista nell’accordo sindacale. Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente. La domanda presentata a Regione contiene una dichiarazione che attesta la condizione specifica del datore di lavoro rispetto all’utilizzo di altri ammortizzatori previsti dai citati D.L.9/2020 e D.L.18/2020 rilasciata in regime di autocertificazione. Al riguardo il datore di lavoro ha la responsabilità esclusiva di verificare preventivamente i requisiti e le condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali. In tal caso, se i successivi approfondimenti da parte di Regione o di INPS avranno restituito un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale in deroga, sarà disposta la revoca dell’autorizzazione concessa, oltre all’applicazione di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445partecipazione. 1 1 mese (art. 17 del D.L. 9/2020) più 9 settimane (art. 22 del D.L. 18/2020) come previsto dal D.M. 3 del 24/03/2020 Le domande devono essere compilate correttamente relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, matricola INPS, CSC INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero e ai dati dei lavoratori interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta l’inammissibilità della domanda. Le eventuali integrazioni delle domande devono pervenire entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione. Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi. Trascorsi i termini entro i quali deve pervenire l’integrazione è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque nel limite delle risorse disponibili. Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate. 4.1 Domande per datori di lavoro con sedi plurilocalizzate

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