Presentazione delle liste. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle: a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva; b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che: 1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione; 2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.
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Presentazione delle liste. All'elezione All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo patto unitario e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità nell’unità produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) . accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) . la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati candidati/e coloro che abbiano presentato la lista ed i membri componenti della Commissione elettorale. Ciascun candidato Ciascun/a candidato/a può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato un/a candidato/a risulti compreso compreso/a in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, 7 inviterà il lavoratore interessato il/la lavoratore/rice interessato/a ad optare per una delle liste. Il numero dei candidati dei/delle candidati/e per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei dei/delle componenti la RSU da eleggere nel collegionella RSU del col- legio.
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Presentazione delle liste. All'elezione All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità nell’unità produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazioneregolamen- tazione;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dipen- denti dall’unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati candidati/e coloro che abbiano presentato la lista li- sta ed i membri componenti della Commissione elettorale. Ciascun candidato Ciascun/a candidato/a può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante nono- stante il divieto di cui al precedente comma, un candidato un/a candidato/a risulti compreso compreso/a in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato il/la lavoratore/rice interessato/a ad optare per una delle liste. Il numero dei candidati dei/delle candidati/e per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei dei/delle componenti la della RSU da eleggere nel del collegio.
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Presentazione delle liste. All'elezione della RSU R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) : associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b) dei diversi CCNL promossi dalla CONFTERZIARIO; associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) : accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) ; la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. XxxOve, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad a optare per una delle liste. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU R.S.U. da eleggere nel collegio.
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Presentazione delle liste. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni organizzazioni sindacali di categoria aderenti a confederazioni firmatarie del T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 oppure dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttivalavoro;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e espressamente, formalmente la presente regolamentazione;ed integralmente i contenuti del T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al votovoto nelle aziende con oltre 60 dipendenti. Nelle aziende fino a 59 dipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di lavoratori. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad a optare per una delle liste. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 2/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.
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Presentazione delle liste. All'elezione All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate presenta- te dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità nell’unità produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) . accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) . la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità dal- l’unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati candidati/e coloro che abbiano presentato la lista ed i membri componenti della Commissione elettorale. Ciascun candidato Ciascun/a candidato/a può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante nono- stante il divieto di cui al precedente comma, un candidato un/a candidato/a risulti compreso com- preso/a in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato il/la lavoratore/rice interessato/a ad optare per una delle liste. Il numero dei candidati dei/delle candidati/e per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei dei/delle componenti la della RSU da eleggere nel del collegio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Presentazione delle liste. All'elezione All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità nell’unità produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) . accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) . la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati candidati/e coloro che abbiano presentato la lista ed i membri componenti della Commissione elettorale. Ciascun candidato Ciascun/a candidato/a può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato un/a candidato/a risulti compreso compreso/a in più di una listalista , la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato il/la lavoratore/rice interessato/a ad optare per una delle liste. Il numero dei candidati dei/delle candidati/e per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei dei/delle componenti la della RSU da eleggere nel del collegio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Presentazione delle liste. All'elezione All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
: a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità nell’unità produttiva;
; b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
; 2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxxxxx, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad a optare per una delle liste. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.
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Presentazione delle liste. All'elezione All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità nell’unità produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) : - accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) regolamen- tazione; - la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dipenden- ti dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati candidati/e coloro che abbiano presentato la lista li- sta ed i membri componenti della Commissione elettorale. Ciascun candidato Ciascun/a candidato/a può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante nono- stante il divieto di cui al precedente comma, un candidato un/a candidato/a risulti compreso compreso/a in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato il/la lavoratore/rice interessato/a ad optare per una delle liste. Il numero dei candidati dei/delle candidati/e per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei dei/delle componenti la della RSU da eleggere nel del collegio.
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Presentazione delle liste. All'elezione della RSU rappresentanza sindacale unitaria possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttivaCCNL;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed e atto costitutivo a condizione che:
1) . accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazioneregolamentazione nonché il presente CCNL;
2) . la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed e i membri della Commissione commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle all'affissione dalle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad a optare per una delle liste. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero complessivo dei componenti la RSU da eleggere nel collegiorappresentanza sindacale unitaria.
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Presentazione delle liste. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) a. associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b) b. associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed e atto costitutivo a condizione che:
1) . accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) . la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed e i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione all'affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad a optare per una delle liste. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.
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Samples: Interconfederale Agreement for the Establishment of Rsus
Presentazione delle liste. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) : - associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b) CCNL; - associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed e atto costitutivo a condizione che:
1) : * accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) ; * la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità dalla unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed e i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7), inviterà il lavoratore interessato ad a optare per una delle liste. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegioCollegio.
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Presentazione delle liste. All'elezione All’elezione della RSU Rsu possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità nell’unità produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato candi- dato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU Rsu da eleggere nel collegio.
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Presentazione delle liste. All'elezione della RSU Rappresentanza sindacale unitaria possono concorrere liste elettorali presentate dalle:presentate
a) associazioni Organizzazioni sindacali firmatarie di cui al 2° comma del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttivaarticolo;
b) associazioni Organizzazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto Statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazioneregolamentazione nonché il presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad a optare per una delle liste. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero complessivo dei componenti la RSU da eleggere nel collegiorappresentanza sindacale unitaria.
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