Presentazione delle liste. 1. All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle: a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro di cui all’art. 1, comma...che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo; b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. 2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’ 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta. 3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale. 4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale. 5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all’art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l’esclusione della competizione elettorale. 6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. 7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori
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Samples: Accordo Collettivo Quadro, Accordo Collettivo Quadro, Accordo Collettivo Quadro
Presentazione delle liste. 1. All’elezione della RSU possono concorrere ) Xxxxx diritto a presentare le liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro il Consiglio di cui all’art. 1, comma...Amministrazione in carica nonché gli azionisti che abbiano sottoscritto da soli o aderito formalmente al presente accordo;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali insieme ad altri rappresentano la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146o regolamentare vigente di tempo in tempo.
2. Per la presentazione delle ) Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto diverse.
3) Ciascuna lista contiene un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’ 1% o comunque candidati in numero progressivo non superiore a 200 al numero dei componenti da eleggere.
4) Ogni candidato può essere presentato in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma appostaineleggibilità.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte 5) Ciascuna lista deve includere e identificare almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacaleindipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente.
46) Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all’eccesso) dei candidati. Non possono In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.
7) In caso di mancata conformità agli adempimenti di cui al presente articolo, la lista si considera non presentata.
8) Unitamente alla presentazione delle liste devono essere candidati coloro depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:
a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista né i membri e l’indicazione della commissione elettoralepercentuale di capitale detenuto;
b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con questi ultimi;
c) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
d) l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l’eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società;
e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale 9) Le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente di cui all’art. 5, dopo è data indicazione nell’avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.
10) Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione il deposito delle liste e prima di procedere all’affissione delle stessesia stata depositata una sola lista, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle listeovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, pena l’esclusione della competizione elettoralesi applicherà quanto previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
6. 11) Il numero dei voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati per ciascuna lista non può superare in essa indicati, senza possibilità di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggerevariazioni o esclusioni.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori
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Samples: Merger Agreement, Merger Agreement
Presentazione delle liste. 1. All’elezione Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto i soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro presentazione della lista e fino alla data dell’assemblea, siano titolari di cui all’art. 1, comma...che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore al azioni rappresentanti almeno il 2% (due percento) del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria ovvero la diversa soglia percentuale prevista dalle norme, anche regolamentari, in vigore al momento della nomina, che disciplinano la nomina del Consiglio di amministrazione. Detta soglia sarà indicata nell’avviso di convocazione dell’assemblea chiamata a 2.000 dipendenti e dell’ 1% o comunque non superiore a 200 in quelle delibe- rare sulla nomina del Consiglio di maggiore dimensione Amministrazione. Anche il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una sua lista. Ogni lavoratoresocio, i soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le so- cietà controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs.24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per in- terposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può firmare presentarsi in una sola lista a pena di nullità ineleg- gibilità. In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell’azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della firma apposta.
3Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fis- sato per l’Assemblea in prima convocazione e di ciò viene fat- ta menzione nell’avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro- tempore vigente. Non possono presentare proprie liste Unitamente a ciascuna lista, sottoscritta dai soci che l’hanno presentata, entro il termine sopra indicato, sono depositati presso la sede della società (i) i curricula professionali dei candidati, nonché (ii) le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, lett. a). Non possono esseresotto la pro- pria responsabilità, altresìl’inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo nonché il caso che esse non versino nell’ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né posses- so dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri della commissione elettorale.
5del Consiglio di Amministrazione. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui all’artsopra non sono eleggibili. 5, dopo la scadenza del Nello stesso termine previsto per la presentazione delle liste li- ste, i soci che presentano una lista di candidati comunicano alla società le informazioni relative alla propria identità e prima la percentuale di procedere all’affissione partecipazione dagli stessi detenuta, corre- data dell’apposita certificazione, rilasciata da un interme- diario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle stesseli- ste. Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, inviterà il lavoratore interessato ad optare comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e, in ogni caso, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigen- ti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Co- mitato per una delle listela Corporate Governance vigente, pena l’esclusione della competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7indicandoli di- stintamente. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratoriper le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.
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Samples: Statuto Della Società
Presentazione delle liste. 1. All’elezione All'elezione della RSU Rappresentanza Sindacale Unitaria possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di cui all’art. 1, comma...che abbiano sottoscritto Lavoro o aderito formalmente al presente accordo;aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale 1 agosto 2013.
b) altre associazioni sindacali Organizzazioni Sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed e atto costitutivo, purché abbiano aderito al costitutivo a condizione che:
1. accettino espressamente e formalmente la presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali regolamentazione nonché il presente Contratto Collettivo Nazionale di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.Lavoro e l'Accordo Interconfederale dell’1 agosto 2013;
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore dall'unità produttiva pari al 25% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’ 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati coloro che hanno abbiano presentato la lista né ed i membri della commissione elettorale.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante questo il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all’art. al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione alla affissione delle stesseliste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad a optare per una delle liste, pena l’esclusione della competizione elettorale.
6. Non possono presentare liste le Organizzazioni Sindacali che non hanno la quota di affiliazione prevista dal CCNL e che comunque non hanno una contribuzione omogenea alle altre Organizzazioni presenti nel sito produttivo. Il numero dei candidati per ciascuna lista di operai, intermedi, impiegati e quadri non può superare di oltre un terzo 2/3 il numero dei componenti la le RSU da eleggereeleggere nel collegio. La proporzione viene effettuata all’unità superiore con arrotondamento maggiore a 0,5.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori
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Samples: Collective Labor Agreement
Presentazione delle liste. 1All'elezione della r.s.u. All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni organizzazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro di cui all’art. 1, comma...che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al categoria aderenti a confederazioni firmatarie del presente accordoaccordo oppure dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al costitutivo a condizione che:
1. accettino espressamente e formalmente di rispettare integralmente i contenuti del presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.accordo;
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore dall'unità produttiva pari al 25% del totale dei degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti. Nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e 59 dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’ 1% o comunque non superiore a 200 in quelle la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4lavoratori. Non possono essere candidati coloro che hanno abbiano presentato la lista né ed i membri della commissione Commissione elettorale.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante questo il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione Commissione elettorale di cui all’art. 5al punto V, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione alla affissione delle stesseliste stesse ai sensi del punto VII, inviterà il lavoratore interessato ad a optare per una delle liste, pena l’esclusione della competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo 2/3 il numero dei componenti la RSU r.s.u. da eleggereeleggere nel collegio.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori
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Samples: Accordo Rappresentanza Cooperazione
Presentazione delle liste. 1. All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro di cui all’art. 1, comma...firmatarie del presente contratto collettivo regionale che abbiano sottoscritto o il protocollo d’intesa per l’indizione delle RSU, ovvero abbiano ad esso aderito formalmente al presente accordoformalmente;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito sia al CCRL in vigore, che al presente accordo ed applichino le al protocollo d’intesa, con comunicazione formale al CORAN che rilascerà attestazione di ammissibilità alle elezioni RSU alla Commissione Elettorale, e che abbiano concretamente adempiuto agli oneri derivanti dalle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146-90 e successive modificazioni.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione nella sede di costituzione della RSU, nel quale si svolgono le elezioni, non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’ 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione assegnati. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta. Le generalità dei candidati e le firme dei sottoscrittori e dei presentatori di lista devono essere chiare e leggibili; in caso di difficoltà di identificazione la Commissione elettorale può rivolgersi alle XX.XX. o/e ai presentatori di lista. Sono valide le liste trasmesse anche in fotocopia e in più fogli, presentati contemporaneamente, purché il presentatore le controfirmi in originale, su ciascun foglio, al momento della consegna alla Commissione elettorale.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative rappresentative, salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale. Nelle sedi di costituzione di cui alla lett.a) dell’art.4 non occorre produrre firme di lavoratori sottoscrittori e tutti i dipendenti sono elettori ed eleggibili.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all’art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato la commissione elettorale provvederà ad optare per una delle liste, pena l’esclusione della escluderlo dalla competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere, pena l’esclusione della stessa lista. Per la RSU relativa all’Amministrazione regionale, le liste non possono contenere più di 35 candidati.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori
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Presentazione delle liste. 1. All’elezione della RSU possono concorrere Hanno diritto di presentare le liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro soltanto i soci che sin- golarmente o unitamente ad altri soci siano complessivamente titolari di cui all’art. 1, comma...che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore al azioni rappresentanti almeno il 2% (due percento) del totale dei dipendenti nelle amministrazioni capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria, ovvero la diversa soglia percentuale prevista dalle norme, anche regolamentari, che disciplinano la nomina del Collegio sindacale, e siano iscritti nel libro so- ci, in questa misura, al momento della presentazione della li- sta e fino a 2.000 dipendenti alla data dell’Assemblea. Di tale percentuale e dell’ 1% o comunque non superiore a 200 in quelle delle procedure di maggiore dimensione nomina viene data informativa nell’avviso di convocazione dell’Assemblea. Ogni lavoratoresocio, può firmare una sola lista i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il sog- getto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a pena di nullità della firma apposta.
3comune controllo ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. Non 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate né votare, diret- tamente, per interposta persona o a quelle rappresentative del comma 1mezzo di società fiducia- ria, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate. Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, sottoscritte dai so- ci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la commissione elettorale sede sociale almeno (15) quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, salva ogni e- ventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disci- plina pro tempore vigente, e dovranno essere corredate:
(i) delle informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percen- tuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
(ii) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che de- tengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dall’art. 144 quinquies con questi ultimi;
(iii) di un’esauriente informativa sulle caratteristiche per- sonali e professionali dei candidati;
(iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompati- bilità previste dalla legge, nonché l’esistenza di re- quisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal- la legge per i membri del Collegio Sindacale;
(v) della dichiarazione dei candidati in merito all’accettazione della candidatura ed in merito al nume- ro di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l’impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell’assemblea;
(vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente. Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui all’art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l’esclusione della competizione elettoralesopra sono considerate come non presentate.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori
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Samples: Statuto Della Società
Presentazione delle liste. 1. All’elezione All‟elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro di cui all’art. 1, comma...firmatarie del presente contratto collettivo regionale che abbiano sottoscritto o il protocollo d‟intesa per l‟indizione delle RSU, ovvero abbiano ad esso aderito formalmente al presente accordoformalmente;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito sia al CCRL in vigore, che al presente accordo ed applichino le al protocollo d‟intesa, con comunicazione formale al CORAN che rilascerà attestazione di ammissibilità alle elezioni RSU alla Commissione Elettorale, e che abbiano concretamente adempiuto agli oneri derivanti dalle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146-90 e successive modificazioni.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione nella sede di costituzione della RSU, nel quale si svolgono le elezioni, non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’ 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione assegnati. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta. Le generalità dei candidati e le firme dei sottoscrittori e dei presentatori di lista devono essere chiare e leggibili; in caso di difficoltà di identificazione la Commissione elettorale può rivolgersi alle XX.XX. o/e ai presentatori di lista. Sono valide le liste trasmesse anche in fotocopia e in più fogli, presentati contemporaneamente, purché il presentatore le controfirmi in originale, su ciascun foglio, al momento della consegna alla Commissione elettorale.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative rappresentative, salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi nell‟ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale. Nelle sedi di costituzione di cui alla lett.a) dell‟art.4 non occorre produrre firme di lavoratori sottoscrittori e tutti i dipendenti sono elettori ed eleggibili.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, prima di procedere all‟affissione delle stesse, la commissione elettorale di cui all’art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato provvederà ad optare per una delle liste, pena l’esclusione della escluderlo dalla competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere, pena l‟esclusione della stessa lista. Per la RSU relativa all‟Amministrazione regionale, le liste non possono contenere più di 35 candidati.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità sull‟autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratorilavoratori sottoscrittori, e ne rispondono a tutti gli effetti.
8. Le liste di cui al comma precedente, unitamente al simbolo della lista vengono presentate alla Commissione elettorale.
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Presentazione delle liste. 1. All’elezione All'elezione della RSU R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro sin dacali firmatarie del presente accordo e del contratto colle ttivo nazionale di cui all’art. 1, comma...che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordolavoro CED;
b) altre associazioni sindacali s indacali f ormalmente c ostituite c on u n pro prio s tatuto ed a tto costitutivo a condizione che: accettino espressamente e formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al la presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per regolamentazione; d) la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto lista sia corredata da un numero di firme di d i lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore dall'unità produttiva pari al 25% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’ 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
3degli aventi diritto al voto. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate p ossono esser e can didati c oloro che ab biano p resentato la list a quelle rappresentative del comma 1, letted i mem bri della Commissione elettorale. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito Xxxxxxx candidato p uò pr esentarsi in un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una a sola lista. XxxO ve, nonostante questo n onostante il divieto di cu i a l precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione Commissione elettorale di cui all’art. 5al punto S, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione alla affissione delle stesseliste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad a optare per una delle liste, pena l’esclusione della competizione elettorale.
6. Il 11 numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo 1/3 il numero dei componenti la RSU R.S.U. da eleggereeleggere nel collegio.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori
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Presentazione delle liste. 1. All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... firmatarie al CCNL quadro di cui all’art. 1, comma...presente contratto collettivo regionale che abbiano sottoscritto o il protocollo d’intesa per l’indizione delle RSU, ovvero abbiano ad esso aderito formalmente al presente accordoformalmente;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito sia al contratto collettivo regionale di lavoro in vigore, che al presente accordo ed applichino le al protocollo d’intesa, con comunicazione formale al Coran che rilascerà attestazione di ammissibilità alle elezioni RSU alla Commissione elettorale, e che abbiano concretamente adempiuto agli oneri derivanti dalle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146146/90 e successive modificazioni.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione nella sede di costituzione della RSU nel quale si svolgono le elezioni, non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’ 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione assegnati. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta. Le generalità dei candidati e le firme dei sottoscrittori e dei presentatori di lista devono essere chiare e leggibili; in caso di difficoltà di identificazione la Commissione elettorale può rivolgersi alle OOSS o/e ai presentatori di lista. Sono valide le liste trasmesse anche in fotocopia e in più fogli, presentati contemporaneamente, purché il presentatore le controfirmi in originale, su ciascun foglio, al momento della consegna alla Commissione elettorale.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative rappresentative, salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all’art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l’esclusione della competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori
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Presentazione delle liste. 1. All’elezione All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) a. associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 9 al CCNL quadro di cui all’artall'art. 1, comma...comma 7 che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
b) b. altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’ ' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all’artall'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l’esclusione l'esclusione della competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità sull'autenticità delle firme ivi apposte sulle stesse dai lavoratori
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Samples: Accordo Collettivo Quadro
Presentazione delle liste. 1. All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... all al CCNL quadro di cui all’art. 1, comma...che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’ 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all’art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l’esclusione della competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori
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Samples: CCNQ