COMUNE DI CHIAMPO
COMUNE DI CHIAMPO
PROVINCIA DI VICENZA
INDICE
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
INDICE SEZIONE PRIMA: PRINCIPI GENERALI
ART. 1 – Oggetto e rispetto dei principi ART. 2 – Principi generali
ART. 3 – Disposizioni particolari
ART. 4 - Durata dei contratti, termine iniziale e finale ART. 5 – Divieto di cessione del contratto
ART. 6 – Subappalto
ART. 7 – Variazione dell’oggetto contrattuale ART. 8 – Rinnovo del contratto
SEZIONE SECONDA:FASE PRELIMINARE ALLA GARA
ART. 9 – Determinazione a contrarre
ART. 10 – Presidenza della Commissione di gara ART.11 – La Commissione di gara
SEZIONE TERZA:SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
ART. 12 – Procedura di aggiudicazione ART. 13 – Asta pubblica (o pubblico incanto) ART. 14 – Licitazione privata
ART. 15 – Procedura negoziale (trattativa privata) ART. 16 – Procedure telematiche
ART. 17 - Convenzioni con cooperative di solidarietà sociale e con la Consip
SEZIONE QUARTA:ESPLETAMENTO DELLA GARA
ART. 18 – Modalità di svolgimento delle gare
ART. 19 – Principi inerenti al bando e la lettera d’invito ART. 20 – Riapertura e proroga dei termini
ART. 21 – Regole per la presentazione delle offerte
ART. 22 – Il verbale di gara
ART. 23 – I rappresentanti delle ditte ART. 24 – L’interpretazione dell’offerta
ART. 25 – Aggiudicazione, annullamento e revoca ART. 26 – Offerte risultate uguali
SEZIONE QUINTA: IL CONTRATTO
ART. 27 – Forma dei contratti
ART. 28 – Termini per la stipulazione del contratto e attività dell’ufficio contratti ART. 29 – Condizioni generali del contratto
ART. 30 - Esecuzione del contratto ART. 31 – Pagamenti ed anticipi ART. 32 – Cauzioni
ART. 33 – La risoluzione del contratto
ART. 34 – Collaudi e liquidazione dei corrispettivi ART. 35 – Spese contrattuali
ART. 36 – I diritti di segreteria
SEZIONE SESTA: NORME FINALI
ART. 37 – Abrogazione di norme ART. 38 – Modifiche
ART. 39 – Norme di rinvio ART. 40 – Entrata in vigore
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI SEZIONE PRIMA: PRINCIPI GENERALI
ART. 1 -Oggetto e rispetto dei principi
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, dello statuto comunale, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato, disciplina l'attività negoziale del Comune relativa alla stipulazione di contratti di servizi e di fornitura finalizzati al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente. Per le procedure di gara aventi ad oggetto l’aggiudicazione di lavori od opere pubbliche si applica nei limiti in cui le norme di legge nazionale e regionale non dispongano in senso difforme.
Per i servizi e forniture in economia si rinvia all’apposito Regolamento adottato dall’Amministrazione Comunale.
2. Il presente regolamento trova applicazione per i contratti di servizi e di forniture il cui valore sia inferiore a quello previsto per l’applicazione della disciplina comunitaria.
ART. 2 – Principi generali
Il presente regolamento si conforma altresì alle disposizioni di legge che espressamente enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile all'esercizio della potestà regolamentare e statutaria, nonché ai principi del diritto comunitario filtrati mediante la legislazione regionale nelle materie di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86 come modificato dall'art. 13 della legge 24 aprile 1998 n. 128.
L’attività contrattuale del Comune, in tutte le sue fasi, persegue gli obiettivi della efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della “par condicio” e della concorrenza dei partecipanti.
ART. 3 - Disposizioni particolari
1. Programmazione
Onde razionalizzare e contenere la spesa relativa agli acquisti di beni e servizi, assicurando, nel contempo, il monitoraggio dei consumi, viene adottata una tempestiva programmazione degli acquisti. Le procedure di scelta del contraente sono strettamente correlate all’attività programmatoria, che consente, attraverso adeguati strumenti di pianificazione, l’individuazione delle modalità di affidamento che meglio perseguono obiettivi di razionalizzazione ed economicità.
2. Principi di economicità
Al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato sono utilizzate adeguate forme di pubblicità delle procedure di appalto e criteri di scelta del contraente tali da incentivare il confronto concorrenziale. Onde valutare la congruità dei prezzi dei beni e dei servizi da acquistare ed al fine di realizzare tali acquisizioni alle migliori condizioni, deve essere esperita ogni opportuna indagine di mercato, sulla base delle rilevazioni disponibili ed in mancanza con ogni altro mezzo utile, ivi comprese eventuali gare meramente esplorative. In tale ricerca deve essere rispettata la normativa che disciplina le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. – Centrale acquisti del Ministero dell’Economia.
ART. 4 – Durata dei contratti, termine iniziale e finale
1. In tutti i contratti stipulati dal Comune deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. Di norma i contratti del Comune non possono avere una durata superiore a nove anni, computando a tale fine anche l’eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato.
3. In nessun contratto, può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
4. E' vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di servizi o di fornitura che possano essere realizzate in unica soluzione.
ART. 5 - Divieto di cessione del contratto
1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, senza preventiva autorizzazione.
La preventiva autorizzazione alla cessione totale o parziale del rapporto contrattuale dovrà essere rilasciata con motivata determinazione adottata dal Responsabile di Area nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto, oppure dal R.U.P. nel caso di appalto per la realizzazione di opere pubbliche.
2. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto contraente purché si continui l’esercizio di tale attività imprenditoriale e salvi il possesso dei requisiti e le garanzie sulla base dei quali il contratto era stato stipulato, che dovranno essere rigorosamente dimostrati. In caso contrario, ossia nel caso in cui non si dimostrino il possesso dei requisiti e delle garanzie necessarie all’adempimento del contratto, da parte del nuovo soggetto negoziale, l’eventuale trasformazione, non produrrà alcun effetto giuridico nei confronti dell’ente.
ART. 6 - Subappalto
Il subappalto è ammesso solamente nei casi previsti dalla legge e con le modalità e le limitazioni ivi stabilite. Ove consentito l'Amministrazione può escludere il subappalto, prevedendo tale esclusione nel bando di gara.
ART. 7 - Variazione dell’oggetto contrattuale
Nei contratti di cui l’ente è parte, relativi alla fornitura di beni e servizi, il responsabile del servizio deve valutare l’opportunità di inserire una clausola che preveda la facoltà dell’ente di richiedere un aumento o una diminuzione dell’entità della fornitura, fino alla concorrenza di 1/5 del prezzo pattuito, ferme restando le condizioni del contratto.
ART. 8 - Rinnovo del contratto
1. Per rinnovo del contratto si intende la facoltà dell'ente di stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente fermi restando la durata del rapporto, le clausole del contratto ed ogni altro elemento contrattuale, salvo l'adeguamento di aggiornamento prezzi ISTAT obbligatorio per tutti i
contratti di durata pluriennale. Il rinnovo del contratto è possibile solamente nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo.
2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e di servizi. Per la fornitura di beni e servizi, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei medesimi, il responsabile del Servizio o di Area emette il provvedimento di rinnovo del contratto con l'originario contraente.
3. Della facoltà di rinnovo, di norma, ne deve essere dato atto nel contratto originario.
4. Il rinnovo del contratto può essere utilizzato per una sola volta.
5. Il contratto di rinnovo deve avere la stessa forma del contratto originario.
SEZIONE SECONDA: FASE PRELIMINARE ALLA GARA
ART. 9 – Determinazione a contrarre
E’ competenza del Responsabile di Area nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto, oppure del responsabile del servizio (p.o.) individuato o delegato con apposito provvedimento, l’adozione della determinazione a contrarre di cui all’art. 192 del decreto legislativo 267/2000, la quale deve sempre precedere l’avvio della procedura di gara.
Si precisa che il responsabile del servizio, prima della determinazione a contrarre, deve acquisire preliminarmente la deliberazione della giunta comunale con la quale la stessa manifesta il suo programma di intervento.
L’adozione della determinazione a contrarre non è necessaria per i contratti il cui valore sia inferiore a 5.000,00 euro nei limiti in cui si tratti di contratti stipulati per la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi amministrativi.
ART. 10 - Presidenza della Commissione di gara
Le procedure di gara sono presiedute dal Responsabile di Area nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto, oppure del responsabile del servizio (p.o.) individuato o delegato con apposito provvedimento, in conformità a quanto previsto dallo statuto.
ART. 11 - La Commissione di gara
La commissione di gara, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Presidente secondo quanto stabilito all’art. 10 e da altri dipendenti purchè di categoria non inferiore alla C (ex VI° livello).
La commissione di gara è di norma composta da tre membri effettivi o in casi particolari da cinque membri nominati dal Segretario-Direttore Generale.
Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all’interno della struttura, il Segretario- Direttore Generale, con proprio atto, si avvale di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità.
Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge.
La nomina della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
La Commissione opera come collegio perfetto.
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
ART. 12 – Procedure di aggiudicazione
Le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:
a) asta pubblica;
b) licitazione privata;
c) procedura negoziale.
Per i contratti dai quali derivi un’entrata per il Comune, dovrà utilizzarsi sempre il sistema dell’asta pubblica di cui all’art. 13.
Per i contratti dai quali derivi un’uscita per il Comune, si utilizzerà il sistema più opportuno tra quelli previsti nella presente sezione, avendo modo di indicarlo chiaramente già nella determinazione a contrarre.
ART. 13 – Asta pubblica (o pubblico incanto)
Nel caso di asta pubblica (o pubblico incanto) si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando.
Il bando di gara deve indicare quanto meno:
a) il comune proponente, l’oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l’importo base, nonché il termine per l’adempimento della prestazione stessa;
b) l’entità e le modalità di costituzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva, o delle altre ulteriori forme di garanzia;
c) i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti;
d) il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte. All’aggiudicazione si fa luogo, se non previsto in senso difforme da norma di legge, indifferentemente secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell’offerta economicamente più vantaggiosa; nel bando di gara e nella determinazione a contrarre verrà comunque indicato uno dei seguenti criteri:
a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base di asta indicato dall’amministrazione, oppure per mezzo di offerte a prezzi unitari;
b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica, la consistenza finanziaria, l’esperienza maturata. In questo caso i criteri e gli elementi numerici corrispondenti che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara devono necessariamente essere menzionati nel capitolato speciale nell’ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.
Con il pubblico incanto ovvero asta pubblica si provvede alla pubblicazione di un bando di gara da pubblicarsi secondo forme di pubblicità obbligatorie legislative vigenti e future e chiunque abbia il possesso dei requisiti prescritti nel bando è ammesso a presentare un’offerta.
ART. 14 – Licitazione privata
Con la licitazione privata si fa luogo ad una gara fra più ditte all’uopo invitate fra quelle in possesso dei requisiti tecnico-economici e di affidabilità previsti dal bando di gara, che presentino richiesta di invito.
Il bando di gara deve indicare quanto meno:
a) il comune proponente, gli estremi della determinazione a contrarre, l’oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l’importo base, nonché il termine per l’adempimento della prestazione stessa;
b) l’entità e le modalità di costituzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva, o delle altre ulteriori forme di garanzia;
c) i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti;
d) il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte;
e) il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale si deve procedere agli inviti.
Con la licitazione privata si provvede alla pubblicazione di un bando di gara da pubblicarsi secondo forme di pubblicità obbligatorie legislative vigenti e future.
Ove non pervenga più di una richiesta di invito la gara si intende deserta.
Pervenute le richieste, l’amministrazione provvede, entro il termine di 30 giorni, ad invitare alla gara le ditte in possesso dei requisiti prescritti, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
La lettera di invito, da inviarsi almeno 20 giorni prima della data fissata per la gara, deve contenere:
a) l’espresso riferimento al bando di gara ed ai singoli elementi in esso indicati;
b) la data, l’ora ed il luogo fissati per lo svolgimento della gara, nonché il termine entro il quale devono pervenire le offerte;
c) l’eventuale ulteriore documentazione ovvero autocertificazione da presentare unitamente all’offerta;
d) la precisazione nel caso in cui non si voglia procedere ad aggiudicazione qualora abbia a pervenire una sola offerta.
All’aggiudicazione si fa luogo, di regola, indifferentemente secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell’offerta economicamente più vantaggiosa; nel bando di gara e nella determinazione a contrarre verrà comunque indicato uno dei seguenti criteri:
a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base di asta indicato dall’amministrazione, oppure per mezzo di offerte a prezzi unitari;
b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica. In questo caso i criteri e gli elementi numerici corrispondenti che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara devono necessariamente essere menzionati nel capitolato speciale nell’ordine decrescente di importanza che è loro attribuita. L'elenco delle ditte invitate alla procedura è considerato documento riservato fino alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
ART. 15 - Procedura negoziale (trattativa privata)
Con la procedura negoziale (trattativa privata) si fa luogo alla conclusione del contratto con la persona o la ditta ritenuti idonei, previo eventuale confronto concorrenziale.
Le presente disposizione trova applicazione nei casi non previsti nell’elenco di beni e servizi contenuto nel Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia e nel rispetto della casistica prevista dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di forniture e servizi.
Il ricorso alla procedura negoziale, in materia di forniture e servizi, è ammesso nel seguente caso:
- allorquando il valore del contratto (base di offerta) non superi il valore di 50.000,00 euro IVA esclusa, fermo il divieto in base al quale nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di eludere la disciplina del presente regolamento.
Nell’ipotesi di procedura negoziale, si fa luogo sempre ad un confronto concorrenziale tra almeno cinque persone o ditte scelte discrezionalmente tra quelle ritenute in possesso dei requisiti necessari all’adempimento della prestazione.
Si prescinde in ogni caso dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alla caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero in ogni caso quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 5.000,00 euro IVA esclusa.
In questo caso il responsabile provvede direttamente all’ordinazione del bene o del servizio in ragione di un suo discrezionale apprezzamento circa alla ditta alla quale affidare la fornitura ovvero il servizio.
L'elenco delle ditte invitate alla procedura negoziata è considerato documento riservato fino alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
ART. 16 - Procedure telematiche
1. Per l’acquisto di beni e servizi possono essere utilizzate procedure telematiche.
Tale procedura sarà informata ai principi di massima partecipazione e pubblicità delle procedure, semplificazione e snellezza della procedura amministrativa e nel rispetto della normativa vigente.
2. Di volta in volta l’amministrazione ne valuterà l’opportunità e la convenienza.
ART. 17 - Convenzioni con cooperative di solidarietà sociale e con la Consip
Allorquando sia ritenuto opportuno affidare una fornitura od un servizio ad una cooperativa di solidarietà sociale, il Responsabile di Area nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto, oppure il responsabile del servizio (p.o.) individuato o delegato con apposito provvedimento può provvedere a stipulare una relativa convenzione nel rispetto della disciplina di legge vigente.
Per la tematica delle convenzioni con la CONSIP si rinvia alla normativa nazionale di riferimento.
SEZIONE QUARTA: ESPLETAMENTO DELLA GARA
ART. 18 – Modalità di svolgimento delle gare
Tutte le gare sono valide anche in presenza di un’unica offerta, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stabilito espressamente nel bando che non si proceda all’aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.
ART. 19 - Principi inerenti il bando e la lettera d’invito
1. Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
2. Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nella lettera di xxxxxx e quelle previste dal bando prevalgono le disposizioni previste dal bando di gara.
3. Nel caso in cui la Commissione di gara si avveda che una o più prescrizioni del bando di gara siano in contrasto con delle prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, e quindi di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla disapplicazione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando peraltro le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.
4. Nel caso in cui un’offerta presentata violi una disposizione del bando di gara, questa sarà esclusa se tale violazione era indicata nel bando a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, e a prescindere dall’espressa previsione del bando, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.
ART. 20 - Riapertura e proroga dei termini
La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.
ART. 21 - Regole per la presentazione delle offerte
1. Le offerte, devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando inderogabilmente entro il termine e l’ora previsti a pena dell’esclusione dell’offerta; a tal fine, ed in relazione alle modalità di presentazione prescritte, fa fede il timbro di arrivo all’ufficio protocollo del Comune. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.
In ogni caso il bando di gara deve prevedere che l’offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui l’amministrazione decida motivatamente di differire l’apertura delle stesse.
2. Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l’ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillate e pertanto non aperta, tra gli atti di gara l’offerta iniziale.
ART. 22 - Il verbale di gara
Il verbale di gara è l’atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall’apertura della stessa fino all’aggiudicazione.
Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico.
Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi:
● la data, l’ora ed il luogo di svolgimento della gara;
● i principi che regolano il procedimento di gara;
● l’elenco delle ditte partecipanti e di quelle ammesse alla gara;
● la formulazione della graduatoria;
● le dichiarazioni che vengono presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti secondo quanto disposto dall’art. 23;
● la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione.
ART. 23 - I rappresentanti delle ditte
1. Chiunque è ammesso ad assistere alla seduta di gara in quanto trattasi sempre di svolgimento di attività procedimentale volta all’individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.
I rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà ai fini dell’intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.
2. Rispetto coloro i quali si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti il segretario dovrà acquisire i relativi dati personali, l’atto attraverso il quale si evince il potere di
rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l’interessato si dichiari essere rappresentante della ditta partecipante e ne spenda la contemplatio domini.
ART. 24 – L’interpretazione dell’offerta
1. Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il Comune, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l’indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.
2. Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un’espressa previsione del bando, devono sempre essere escluse dalla gara.
3. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa.
Sono ammesse offerte per procura solo ove il potere rappresentativo risulti da atto scritto.
ART. 25 - Aggiudicazione, annullamento e revoca
1. Il provvedimento di aggiudicazione rappresenta l’atto con il quale si individua l’offerta migliore con cui l’ente stipulerà il successivo contratto.
2. Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l’ente provvederà d’ufficio ad annullare l’aggiudicazione provvisoria e ad incamerare le somme previste dall’art. 28 II comma del presente regolamento.
3. Dopo avere verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti dichiarati in sede di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche antimafia, l’ente provvede a stipulare il contratto.
4. L'annullamento della gara deve essere debitamente motivato ed è giustificato solo se adottato a
tutela dell'interesse pubblico.
La revoca della gara, per la natura giuridica particolare degli avvisi o inviti, che si configurano non già come offerte di contratto ma come semplici "inviti ad offrire", è possibile per motivi di pubblico interesse.
5. Il contratto non è soggetto ad approvazione.
ART. 26 - Offerte risultate uguali
Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato offerte uguali, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante estrazione a sorte da tenersi, a discrezione del Presidente della commissione di gara, nella stessa seduta di gara, oppure, previa comunicazione e invito alle ditte interessate, in altro momento.
La predetta disposizione è applicabile in tutte le procedure di gara disciplinate dal presente Regolamento.
SEZIONE QUINTA: IL CONTRATTO
ART. 27 – Forma dei contratti
1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
● per atto pubblico con intervento del Notaio;
● per atto pubblico/amministrativo con intervento del Segretario Comunale;
● a mezzo di scrittura privata;
● a mezzo di scrittura privata autenticata;
● e negli altri modi previsti dalla legge.
2. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l’espressione formale della volontà dell’Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata alla competenza del Segretario-Direttore Generale laddove non svolga la funzione di Ufficiale rogante o non venga incaricato dall’organo competente un Capo Area o altra figura apicale.
3. Il segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’ente ovvero per autenticare
le scritture private, nonchè per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell’interesse dell’ente.
4. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, di norma, i contratti il cui valore sia superiore a 10.000,00 euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale, ovvero con sottoscrizione autenticata. I contratti il cui valore sia inferiore a 10.000,00 euro sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata.
5. Questi ultimi contratti possono anche essere stipulati in forma di corrispondenza commerciale ovvero indifferentemente con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente quando si tratti di contratti stipulati nell’ambito di una attività di tipo commerciale.
6. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.
7. In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica.
8. I contratti che devono essere stipulati con i professionisti per l’esercizio di attività professionale, salvo quanto previsto al comma VII, sono sempre stipulati in forma di scrittura privata a prescindere dal valore.
9. Le concessioni cimiteriali sono stipulate nel rispetto delle forme previste dalla normativa specifica in materia.
ART. 28 - Termini per la stipulazione del contratto e attività dell’ufficio contratti
1. La stipulazione del contratto deve intervenire di regola almeno decorsi 30 giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. In ogni caso l’aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula comunicata dal Comune.
L’Ufficio Xxxxxxxxx coadiuva il Segretario-Direttore Generale nella stipulazione di tutti i contratti nei quali l’Ente è parte.
L’Ufficio contratti procede al calcolo dei diritti di segreteria e di tutte le spese di registrazione, trascrizione, voltura, bollo per i contratti da stipulare e richiede alla controparte il versamento degli stessi nonché il deposito della documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni per addivenire alla stipula definitiva.
Qualora il contraente non si presenti nei termini indicati dall’Ufficio contratti, ovvero non provveda agli adempimenti richiestigli, potrà essere diffidato ad adempiere entro un certo periodo di tempo a pena della risoluzione del vincolo contrattuale sorto con la determinazione di aggiudicazione definitiva.
L’Ufficio contratti procede infine a tutti gli adempimenti connessi con la registrazione, trascrizione e voltura dell’atto, quando previsti dalle norme di legge per il singolo contratto.
L’Ufficio contratti custodisce agli atti il Repertorio dei contratti stipulati dal Comune di Chiampo e provvede alla conservazione dei relativi originali.
2. Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonchè di richiedere il risarcimento dei danni.
ART. 29 - Condizioni generali del contratto
Il Comune può stipulare contratti per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria.
ART. 30 - Esecuzione del contratto
1. Il contratto sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del Responsabile di Area nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto, oppure del responsabile del servizio (p.o.) individuato o delegato con apposito provvedimento, competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l’integrale esecuzione ai contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le
xxxxxxxx e prescrizioni dedotte in contratto. Per l’adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del settore interessato.
2. Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.
Qualora durante l'esecuzione si prospettino gravi irregolarità o ritardi, ovvero occorra recare modifiche all'oggetto della prestazione del terzo, e comunque in tutti i casi in cui vi sia necessità di provvedimenti da parte dell'Amministrazione, il responsabile è tenuto ad effettuare immediatamente le segnalazioni del caso e ad adottare gli opportuni provvedimenti.
ART. 31 – Pagamenti ed anticipi
1. Nel capitolato speciale relativo al contratto devono essere disciplinate le modalità procedurali ed i termini per il pagamento delle prestazioni eseguite dal contraente.
2. E’ vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti, tranne nei casi in cui gli anticipi siano previsti da leggi, regolamenti, disposizioni degli ordini professionali, da accordi con l’Ente, ovvero in caso di uso.
3. E' fatto divieto di riconoscere e remunerare provvigioni, mediazioni o altri corrispettivi, comunque denominati a favore delle ditte concorrenti o di altri soggetti in relazione all'aggiudicazione o alla stipula dei contratti.
ART. 32 - Cauzioni
1. Le cauzioni sono validamente costituite mediante il deposito presso l’istituto bancario di riferimento del Comune, mediante bonifico bancario, fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia o altro istituto autorizzato ai sensi di legge.
2. La cauzione provvisoria, obbligatoria solo per i procedimenti di asta pubblica, licitazione privata ed appalto concorso, e che tutela l’ente per l’eventuale mancata stipulazione da parte dell’aggiudicatario, deve sempre avere un importo non inferiore al 2% del valore della base d’asta.
3. La cauzione definitiva, sempre di importo non inferiore al 5% del valore complessivo del contratto, è obbligatoria per tutti i contratti salvo quanto disposto da leggi che dispongano inderogabilmente in modo diverso e quanto previsto nel Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia.
4. Le cauzioni definitive a prescindere dalla forma di garanzia utilizzata, devono sempre necessariamente avere una validità temporale coincidente con i termini di durata del contratto.
5. A garanzia dell’adempimento della prestazione il contraente privato ed anche i suoi fideiussori devono sempre impegnarsi a non opporre eccezioni di sorta al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, tranne nei casi in cui venga opposta una eccezione di nullità, di annullabilità o di recesso del contratto. In ogni caso i contraenti non possono opporre eccezioni pretestuose a pena di risarcimento dei danni.
6. Il fideiussore è sempre obbligato in solido con il debitore principale e le parti non possono mai convenire che il fideiussore sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale in quanto l’ente deve sempre contestualmente avere titolo per agire giudizialmente e senza prescrizioni od impedimenti nei confronti del debitore principale e di tutti i fideiussori.
ART. 33 - La risoluzione del contratto
1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto stabilito dalla disciplina del codice civile.
2. Il Comune può prevedere delle particolari condizioni o specifiche modalità di adempimento della prestazione la cui violazione comporti di diritto l’effetto della risoluzione ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
ART. 34 - Collaudi e liquidazione dei corrispettivi
1. Ogni prestazione effettuata a favore del Comune in esecuzione di un contratto prima della liquidazione del compenso dovuto, è soggetta alla verifica, da parte del responsabile di Area nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto, oppure del responsabile del servizio (p.o.)
individuato o delegato con apposito provvedimento, della conformità della prestazione alle clausole stabilite dal capitolato o dal contratto stipulato.
ART. 35 - Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.
2. La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell’ufficio contratti a versare all’Ente la somma necessaria almeno entro tre giorni precedenti la stipula del contratto.
ART. 36 - I diritti di segreteria
1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'incameramento dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Ragioneria, ivi compresa la successiva ripartizione.
SEZIONE SESTA: NORME FINALI
ART. 37 - Abrogazione di norme
Dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, è abrogato il precedente regolamento dei contratti del Comune di Chiampo e tutte le altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo.
ART. 38 - Modifiche
Le modificazioni totali o parziali del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale. In caso di intervenute modificazioni legislative il presente regolamento viene automaticamente adeguato.
ART. 39 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non disposto o previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti in materia di servizi e forniture degli Enti Locali, quelle del Codice Civile, nonché le disposizioni contenute nei capitolati e singoli disciplinari.
ART. 40 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.